Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/10/2003, n. 15720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15720 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
E A IC N CC 67765 IO L B Z 157 20/03 B A ' R U 5 T . IS 74 N L G - 6 E A 2 R B N . ITALIANA . U R L A . B L P D I A D R . E L T B T E A D N T E I S S 1 A N E I 3 E 1 S R CORT E EMA DI CASSAZIONE I . E A N T - A M SEZIONE QUINTA CIVILE1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo Riggio Presidente R.G. n. 6050/99 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 32043 Dott. Nino Fico Consigliere Rep. Dott. Ettore Ferrara Consigliere Ud. 8 aprile 2003 Dott. Giacinto Bisogni Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Imposte indirette SENTENZA concessioni governa- sul ricorso proposto il 18 marzo 1999 da: tive / iscrizione nel Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore - rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, registro delle imprese presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
OS S.p.A. -in persona del legale rappresentante pro tempore -e- lettivamente domiciliata in Trieste, al corso Italia, n. 6, presso l'avv. Emanuele Urso intimata . N avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 70 del 16 еа 5636 gennaio/17 febbraio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 a- 1012 proc. n. 6050/99 R.G. prile 2003 dal consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. An- tonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Presidente del Tribunale di Trieste, a seguito di ricorso della OS S.p.A., ingiungeva il 27 maggio 1995 al Ministero delle finanze il pagamento della somma di L. 70.000.000, complessivamente riscos- sa dall'amministrazione finanziaria, in violazione dell'art. 10 della direttiva C.e.e. n. 335/69, quale tassa di concessione governativa per la prima iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione della società nel registro delle imprese negli anni dal 1985 al 1992, nonché il pa- gamento degli interessi legali su tale importo dalla domanda al saldo. Il Ministero si opponeva al decreto ed il tribunale, in parziale acco- こ glimento dell'opposizione, con sentenza del 10 agosto 1986 revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'amministrazione finanziaria al 091 pagamento della somma di L. 49.000.000 per le annualità del tributo dal 1989 al 1992, oltre interessi e spese di causa, compensate in ra- gione dei tre quarti. La decisione, appellata dal Ministero e, in via incidentale, dalla so- cietà limitatamente al mancato riconoscimento in favore della società del diritto al rimborso per gli anni dal 1985 al 1988 e per la prima i- scrizione, era confermata il 17 febbraio 1998 dalla Corte d'Appello di Trieste. Premesso che l'amministrazione finanziaria aveva rinunciato a tutti i " motivi di gravame, escluso quello concernente la decadenza della proc. n. 6050/99 R.G. 2 contribuente dal diritto al richiedere il rimborso per l'avvenuto de- corso del termine triennale stabilito dall'art. 13, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641, e che la norma era stata correttamente applicata dal tri- butale, affermava il giudice di secondo grado la legittimità della tassa di concessione governativa per la prima iscrizione nel registro delle imprese, avendo la stessa natura remuneratoria, e, in ogni caso, la mancanza di prova della tempestività della sua richiesta di rimborso. Il Ministero delle finanze ricorreva con un motivo per la cassazione della sentenza e l'intimata società OS non resisteva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente deduce la sopravvenuta operatività dell'art. 11, 1. 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha stabilito che la tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo è fissata per gli anni dal 1985 al 1992 in L. 500.000 per ogni tipo di ом società e che per gli stessi anni è dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali una tassa, variabile secondo il tipo di società, in misura forfet- taria annuale ed ha disposto, nel terzo comma, che, sulle somme da rimborsare, sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa con decorrenza dalla data della domanda di rimborso (anche in sede amministrativa). Chiede, dunque, che dalla somma complessivamente riconosciuta a titolo di rimborso dalla sentenza impugnata vadano detratti l'importo per la tassa annuale di iscrizione degli altri atti sociali in ragione di L. trattandosi di s.p.a., e che sugli importi siano ricono-750.000 annue, sciuti gli interessi nella misura annua del 2,50% secondoaon la de- proc. n. 6050/99 R.G. 3 correnza prevista dalla nuova normativa e con esclusione della riva- lutazione monetaria e degli interessi anatocistici. Il motivo è inammissibile. Delle norme sopravvenute dopo la pubblicazione della sentenza di secondo grado, invero, può tenersi conto, nel giudizio di legittimità, solo se riguardano questioni che possono essere oggetto di ulteriore esame, giacché la formazione del giudicato rappresenta un limite in- valicabile per lo ius superveniens, anche quando il punto della deci- sione interessato dall'applicazione delle nuove disposizioni sia stato investito da una specifica censura, non potendo i motivi del ricorso per cassazione avere ad oggetto questioni non trattate nelle fasi pre- cedenti o che nelle stesse abbiano ricevuto una soluzione ormai defi- nitiva e, come tale, non più sindacabile (Cass. 25 novembre 1996, n. 10446; 20 aprile 1997, n. 3737). 201 Orbene, come si ricava dalla sentenza impugnata, la domanda di rim- borso avanzata dalla società con il procedimento d'ingiunzione si fondava sull'assunto che la tassa di concessione governativa pretesa per la prima iscrizione e per l'iscrizione annuale nel registro delle imprese fosse incompatibile con l'art. 11 della direttiva CEE 335/69 e che, conseguentemente, le norme di diritto interno sulle quali tale pretesa tributaria era fondata dovessero essere disapplicate. Il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente tale incompatibi- lità, disattendendo la tesi avanzata dall'amministrazione finanziaria nell'opposizione al decreto, secondo cui la tassa in questione andava qualificata come "diritto di carattere remunerativo", pienamente proc. n. 6050/99 R.G. 4 compatibile con il diritto comunitario alla stregua di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa direttiva, ed i motivi di gravame formulati dall'appellante, che non includevano un'eccezione subordinata quan- ti mninoris, investivano in modo specifico anche tale punto della de- cisione. Tuttavia, l'amministrazione aveva espressamente rinunciato al relati- vo motivo d'impugnazione nell'udienza di trattazione, come ha dato atto la corte d'appello nella sentenza, e, conseguentemente, la deci- sione adottata dal giudice di primo grado in relazione alla questione concernente la misura del tributo annuale da rimborsare era passata in giudicato e non è più suscettibile di un ulteriore esame nel corso del giudizio. Considerazione analoga va fatta in ordine al saggio ed alla decorren- za degli interessi stabiliti dalla normativa sopravvenuta, giacché an- che il gravame formulato dall'amministrazione finanziaria avverso il criterio adottato dal giudice di primo grado nella liquidazione degli interessi sulle somme riconosciute come dovute era stato oggetto di rinuncia. All'inammissibilità dell'unico motivo segue quella del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma 1'8 aprile 2003. Il consigliere est. Il presidente IL CANCELLIERE dott. Ugi Riitano dott. Ugo Riggio dott. Massimo Oddo الده SUPREMA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 OTT 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 proc. n. 6050/99 R.G. dott. Luigi Pittano