Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2014, n. 23002
CASS
Sentenza 3 aprile 2014

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Il divieto di sequestrare presso i difensori "carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato" non è limitato all'ipotesi in cui il sequestro è disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva o all'ipotesi in cui questa sia ancora in corso, operando anche nel caso in cui tale attività concerne un procedimento diverso, e, in ragione del dato testuale di cui all'art. 103, comma secondo, cod. proc. pen., detto divieto rileva anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall'ufficio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di sequestro probatorio di documentazione legale, rinvenuta nel garage del difensore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2014, n. 23002
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23002
    Data del deposito : 3 aprile 2014

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