Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2002, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
O L 4 7 L 3 O : ) B E N E , G 1 E A 9 N 9 K O 1 I - ZI 1 D A 1 - R E 1 T 2 S C I . I G L D E U 9 R I REPUBBLICA ITALIANA 3 A G E D E 6 E 4 T N . . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N T T E T S S I R E ( A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto responsabilità civile-azione di rivalsa nei confronti dell'as- SEZIONE TERZA CIVILE sicuratore-omessa pronuncia vizio di minipetizione ex art. 112 cpc. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21989/99Dott. Ugo FAVARA Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron.2589 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE - Consigliere Rep. Ud. 25/10/01 Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI ANGRI, in persona del legale rappresentante e Sindaco pro tempore Dr. Umberto Postiglione, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'Avvocato CURZIO CICALA, ANTONIO VILLANO, ALFONSOdifeso dagli avvocati LONGOBARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SENATORE PASQUALE, ASSITALIA SPA;
- intimati 2001 avversO la sentenza n. 1071/98 del Giudice di pace di 1833 NOCERA IN FERIORE, emessa e depositata il 05/10/98 (R.G. 1 247/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Antonio VILLANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 17.12.97 Senatore Pasquale conveniva in giudizio avanti il giudice di pace di Nocera Infe- riore il Comune di Angri, nella persona del sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali e personali, riportati in data 21.7.97 in Angri alla via statale 18 nei pressi dell'industria Doria, allorchè, stando alla guida della Piaggio-Vespa tg.SA.97894, era rovinato al suolo a cau- sa di una macchia d'olio presente sul manto stradale. Il Comune di Angri costituitosi in giudizio, chie- deva il rigetto della domanda attrice siccome carente di legittimazione attiva e passiva e perchè infondata nel merito;
in subordine, ne contestava il quantum e, a sensi dell'art. 269 срс, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa l'Assicurazioni d'Italia (Assitalia) spa, per essere garantito per la responsabilità civile 2 verso terzi, giusta polizza n. 157/60/312664. L'Assitalia, costituitasi in corso di causa conte- stava la coesistenza del rapporto assicurativo. In esito all'espletata istruttoria il giudice adito con sentenza n. 1071 del 5.10.98, così disponeva: I) dichiara la responsabilità del Comune di Angri e di conseguenza lo condanna a corrispondere all'attore la somma di L.
1.900.000 per danni fisici e per danni al suo motociclo;
2) non espromette l'Assitalia dal pre- sente giudizio;
3) condanna lo stesso Comune, con di- ritto di eventuale rivalsa nei confronti dell'Assitalia per tutte le somme che sborserà in virtù della presente sentenza;
4) condanna sempre il Comune e con il suddet- to diritto di rivalsa al pagamento delle competenze le- gali. Per la cassazione della decisione ricorre il Comune di Angri, esponendo tre motivi. Nessuna difesa è stata svolta dai resistenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- e falsa applicazione dell'art. 116 cpc in relazione ne оagli artt. 1917 co. C.C. e 91 cpc e omessa motivazione sulle risultanze processuali, si censura la sentenza impugnata per aver del tutto ignorato e disattesa la documentazione allegata da esso Comune ricorrente per 3 www. dimostrare il rapporto intercorso con l'Ente assicura- tore e la conseguente operatività della polizza assicu- rativa e si sostiene che il giudice di pace con la stessa sentenza ha rimesso alla valutazione delle parti la sussistenza dei presupposti di legge e di contratto per l'esercizio dell'eventuale diritto di rivalsa azio- nato dal Comune nei confronti dell'Assitalia spa. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo viola- zione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, si denuncia la nullità della sentenza per vizio di minipetizione desumibile dall'omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa esperita dal Comune di Angri nei confronti dell'Assitalia spa. I due motivi possono essere trattati congiuntamen- attinendo a due aspetti della medesima questione te, del vizio di minipetizione. Sostanzialmente il ricorrente lamenta che, pur avendo regolarmente spiegato l'azione di rivalsa nei confronti del suo assicuratore, il giudice di pace ha omesso di pronunciarsi sulla medesima, rimettendo, alla valutazione delle parti la verifica delle condizioni di operatività della relativa domanda. Il ricorso è fondato. Risulta che la domanda di ri- valsa era stata validamente proposta nei confronti dell'assicuratore, tant'è, che l'Assitalia, costituita- 4 si in giudizio, ha contestato l'operatività della po- lizza per il mancato aggiornamento del relativo premio. Era quindi obbligo del giudice decidere sulla fondatez- za meno della domanda a sensi e per gli effetti dell'art. 112 cpc. Ciò non è avvenuto perchè lo stesso giudice, deci- dendo come in dispositivo, ne ha erroneamente rimesso la verifica della fondatezza e l'applicazione delle conseguenze alla valutazione delle stesse parti in cau- sa. Ne consegue la cassazione della decisione sul punto con rinvio ad altro giudice di pace di Nocera Inferio- re, per nuovo esame ed al quale si rimette anche la de- cisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la 4 O 7 ) L 3 L E . sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di O N C B , A 1 E P 9 E I 9 Nocera Inferiore, anche per le spese della fase di le- 1 N D - O 1 I 1 E Z - A C 1 I R gittimità. 2 T D . S L U I I G 9 E 3 G Così deciso in Roma addì 25.10.2001. R E E A 6 N D . 4 E T . Il Consigliere rel. Il Presidente T S T I N T ( E R Alden S avala A E IL CANCELLIEnt ul Depositata in Cancelleria Gina Casoli oggi, li 98.1.02 IL CANGELLIERECT Gina Casoli 5