Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2012, n. 13377
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Sentenza 28 settembre 2012

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In materia di incidente di esecuzione, (nella specie, fissato con procedura camerale sull'istanza di revoca della confisca) non sussiste violazione del principio di necessaria pubblicità dell'udienza stabilito dalla Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010 e n. 80 del 2011) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c/ Italia), atteso che esso, dettato in relazione alle misure di prevenzione personali e patrimoniali, non è applicabile direttamente né può essere esteso in via analogica ad altre procedure camerali, soggette per legge a diverse forme procedurali.

In materia di procedimento incidentale per l'applicazione di misure di prevenzione, anche qualora l'udienza si svolga con "presenza del pubblico" anziché con rito camerale, non trovano applicazione i principi che attengono al pubblico dibattimento e le previsioni di nullità, dettate dal legislatore, per lo svolgimento del medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2012, n. 13377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13377
    Data del deposito : 28 settembre 2012

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