Sentenza 28 settembre 2012
Massime • 2
In materia di incidente di esecuzione, (nella specie, fissato con procedura camerale sull'istanza di revoca della confisca) non sussiste violazione del principio di necessaria pubblicità dell'udienza stabilito dalla Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010 e n. 80 del 2011) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c/ Italia), atteso che esso, dettato in relazione alle misure di prevenzione personali e patrimoniali, non è applicabile direttamente né può essere esteso in via analogica ad altre procedure camerali, soggette per legge a diverse forme procedurali.
In materia di procedimento incidentale per l'applicazione di misure di prevenzione, anche qualora l'udienza si svolga con "presenza del pubblico" anziché con rito camerale, non trovano applicazione i principi che attengono al pubblico dibattimento e le previsioni di nullità, dettate dal legislatore, per lo svolgimento del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2012, n. 13377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13377 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 28/09/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2596
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 36980/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RO OL, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 39/1993 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 14/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso, disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato, adottando ogni conseguente provvedimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 14 maggio 2011 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Di UR Nicola, volta a ottenere la declaratoria di inesigibilità e la conseguente revoca della confisca disposta dallo stesso Tribunale con provvedimento dell'8 novembre 1994, depositato il 28 gennaio 1995. 1.1. Il Tribunale premetteva il richiamo alla vicenda processuale, riportata nella istanza depositata il 21 maggio 2009 dai difensori dell'istante, che avevano esposto che:
- a seguito della proposta del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per l'applicazione nei confronti del Di UR della misura di prevenzione personale e patrimoniale era stato disposto, con decreti dell'11 novembre 1993 e del 17 maggio 1994, il sequestro dei beni immobili indicati nella proposta e di quelli individuati a seguito di indagini patrimoniali suppletive;
- i provvedimenti di sequestro, notificati agli intestatari dei beni e ai terzi interessati, erano stati notificati al difensore di ufficio del proposto, che, trovandosi all'estero quando erano state emesse le ordinanze cautelari, era stato arrestato in Francia a seguito delle estradizioni richieste;
- il decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio per la trattazione della proposta era stato notificato, unitamente agli allegati provvedimenti cautelari, al proposto sia presso il difensore di ufficio sia presso l'Istituto penitenziario di Parigi, ove era detenuto;
- il Tribunale adito aveva rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa in ordine al legittimo impedimento del proposto a comparire e alla regolarità del contraddittorio per mancata estradizione e, con decreto dell'8 novembre 1994, aveva sottoposto il Di UR alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni tre e disposto la confisca di parte dei beni immobili sequestrati;
- tali statuizioni, riformate con decreto della Corte d'appello di Napoli limitatamente alla restituzione di alcuni beni, erano divenute definitive a seguito della sentenza di questa Corte del 19 dicembre 1996;
- la difesa del proposto aveva sollevato le indicate eccezioni anche con il ricorso per cassazione proposto dopo la notifica del decreto a seguito della intervenuta estradizione del medesimo e in occasione della chiesta revoca della misura ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7;
- la richiesta di revoca era stata ritenuta inammissibile per la insussistenza di rimedi in executivis, volti a censurare la motivazione di provvedimenti definitivi, da parte del Tribunale e poi in sede di appello, mentre questa Corte, con sentenza del 23 maggio 2006, aveva ritenuto non azionabile il rimedio di cui all'indicato art. 7, confermando l'errore di diritto che aveva determinato l'ingiustizia della procedura di prevenzione per la essenzialità della partecipazione dell'interessato al giudizio a suo carico e per la rilevanza dell'impedimento a comparire del medesimo in situazione restrittiva e/o impeditiva della libertà personale all'estero, nota all'autorità giudiziaria procedente, pervenendo alla conclusione della esperibilità del rimedio dell'incidente di esecuzione, qualora si deducesse l'impedimento originario dell'azione e/o ogni questione che inficiasse la procedura e determinasse la giuridica inesistenza del provvedimento emesso.
1.2. Tanto premesso, il Tribunale rilevava che nell'interesse dell'istante, ritenuta la riconducibilità alle questioni sul titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., di quelle concernenti l'esistenza giuridica del titolo per violazione delle norme precettive e costituzionali e delle convenzioni sovranazionali che definivano gli ambiti di intangibilità delle posizioni soggettive nel processo, era stato chiesto dichiararsi la inesigibilità della confisca dei beni e revocarsi per l'effetto la misura patrimoniale;
era stata richiesta, a mezzo memoria dell'8 gennaio 2010, la trattazione del ricorso in pubblica udienza, sollevandosi in subordine questione di costituzionalità della L. n. 1423 del 1956, art. 4, ed era stata formulata riserva di produzione documentale all'udienza di discussione, nel corso della quale era stata eccepita anche la nullità della procedura sul rilievo che la trattazione della istanza in pubblica udienza doveva comportare l'osservanza dell'ordine degli interventi previsto per la stessa.
1.3. Il Tribunale, a ragione della decisione, riteneva, quindi, che:
- era infondata l'eccezione di nullità della procedura, avuto riguardo alla pacifica natura camerale del procedimento instaurato a seguito della proposizione dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., regolato dalle norme di cui agli artt. 666 e 127 c.p.p., alla snellezza della procedura camerale giustificativa della diversa disciplina normativa, quanto all'ordine di intervento delle parti nella discussione, rispetto a quella prevista per il dibattimento, e alla non incidenza su tale tratto distintivo della procedura della disposta discussione del ricorso in udienza pubblica;
- era superata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 4 e L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, sollevata dalla difesa per contrasto con l'art. 117 Cost., essendo stata disposta la trattazione del ricorso in udienza pubblica, in accoglimento della richiesta difensiva;
- non era fondata la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della decisione da parte della Corte Costituzionale della indicata questione, già sollevata da questa Corte, poiché la sospensione poteva conseguire solo alla rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, sollevando la relativa questione nel procedimento in corso, e la questione era stata già decisa con sentenza n. 93 del 2010;
- era inammissibile l'istanza con la quale si era esperito il rimedio di cui all'art. 670 c.p., fondata, alla luce delle deduzioni contenute nel ricorso e chiarite nel corso della udienza di discussione, sul legittimo impedimento del proposto a comparire nel procedimento di prevenzione a suo carico. L'analisi del riferimento operato nel ricorso alla originaria improcedibilità della richiesta e alla sottesa problematica della mancata estradizione nella procedura di prevenzione consentiva di rilevare che, con riguardo alla dibattuta questione dell'applicazione dell'art. 721 c.p.p. alla procedura di prevenzione, erano intervenute le sezioni unite di questa Corte (Rv. 238657), che avevano affermato la non riferibilità del principio di specialità previsto dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione alla misura di prevenzione personale e al relativo procedimento;
che tale tesi negativa era stata già affermata in sede di applicazione della misura di prevenzione con i decreti conclusivi dei due gradi del giudizio di merito e che successivamente, nel procedimento di revoca ex L. n.1423 del 1956, art. 7, si era rilevata, in sede di merito e di legittimità, la preclusione di ogni valutazione circa la legittimità del titolo e di ogni connesso profilo di rito e di merito, dedotto o deducibile, e quindi anche della indicata questione circa l'applicabilità del principio di cui all'art. 721 c.p.p.. Tali considerazioni valevano anche in ordine alla questione di improcedibilità, sottesa alla istanza difensiva oggetto del giudizio, dovendo la censura relativa alla indicata questione essere fatta valere - per la sua attinenza alla legittimità, e non alla eseguibilità, del provvedimento di confisca - nel giudizio di cognizione e non in quello di esecuzione;
- era inammissibile anche la censura relativa alla inesistenza giuridica del provvedimento di confisca, fondata sulla mancata partecipazione del proposto al 9 procedimento relativo, poiché non solo in linea generale una tale mancanza avrebbe determinato una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e non la inesistenza del titolo, ma la legittimità del titolo, contestata per nullità verificatesi nel corso del procedimento di cognizione, doveva essere fatta valere con gli ordinari mezzi di gravame, anche quando i vizi derivavano, come sostenuto dall'istante, dalla violazione di norme convenzionali, salva la denuncia di tali violazioni da parte dell'interessato dinanzi a organi di giustizia sovranazionale.
2. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione, tramite i difensori di fiducia, Di UR Nicola, che ne chiede l'annullamento, dopo aver premesso alla esposizione delle ragioni di doglianza il richiamo alla vicenda, iscritta nella definizione del procedimento di prevenzione con applicazione della confisca, puntualizzando che al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva proposto una richiesta di revoca della misura di prevenzione "nei modi dell'art. 670 c.p.p., in una ipotesi di procedura originaria viziata dalla violazione del principio del contraddittorio" per il suo legittimo impedimento a partecipare al giudizio per il suo status di sottoposto a misura cautelare in Francia, e che, con la richiesta, non aveva fatto questioni sulla estradizione e sulla revoca ex L. n.1423 del 1956, art. 7, il cui richiamo incidentale era stato finalizzato alla sola ricostruzione delle fasi della vicenda giudiziaria, essendosi individuato l'oggetto del giudizio nel vizio del contraddittorio concreto ed effettivo, incidente sulla regolarità della procedura e sulla esigibilità del titolo.
2.1. Un primo gruppo di censure attiene alle questioni preliminari in rito.
Secondo il ricorrente, dalla circostanza che il giudizio si era svolto, in accoglimento della sua esplicita domanda, in udienza pubblica doveva discendere che non potevano utilizzarsi gli atti preparatori già compiuti, ne' imporsi alla difesa di discutere prima dell'accusa, "nullificando" il diritto di esso ricorrente e dei difensori di prendere la parola per ultimi, ne' decidersi non in immediata continuità spazio-temporale con la conclusione della udienza partecipata, ma dopo cinque mesi in altra udienza camerale rimasta ignota alla difesa.
In tal modo, la pubblicità della udienza si era risolta nella mera apertura delle porte dell'aula di udienza, con mantenimento delle forme della procedura camerale e disapplicazione delle forme della udienza pubblica, nonostante la sentenza costituzionale n. 93 del 2010 avesse determinato la impraticabilità del rito camerale, rendendo dubbia la conformità alla Costituzione della L. n. 1423 del 1956, art. 4 e L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, come risultanti dalla già intervenuta declaratoria di incostituzionalità, e degli artt.636 e 666 c.p.p. in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, e in relazione all'art. 6 C.e.d.u. nella interpretazione offerta dalla giurisprudenza europea, che con varie decisioni aveva individuato nella pubblicità della udienza una "garanzia di correttezza nell'acquisizione della prova" e una "tutela per quanto concerne la possibilità da parte dell'accusato e dei terzi di controllare l'indipendenza e l'imparzialità del giudice".
Nella specie, inoltre, il Tribunale non solo aveva consentito al Pubblico Ministero di rassegnare le sue conclusioni dopo l'intervento dei difensori, ma aveva respinto la domanda di questi ultimi di replicare alle affermazioni del requirente, violando quanto previsto dall'art. 523 c.p.p. e dall'art. 127 c.p.p., che scandiva comunque un ordine di intervento individuando nel Pubblico Ministero il primo a intervenire, e violando anche, nonostante la reiterata eccezione di nullità, la effettività del contraddittorio.
Ulteriore patologia processuale era ravvisabile, ad avviso del ricorrente, nella oggettiva differenza tra la data della udienza di discussione risultante dal verbale (9 dicembre 2010) e quella indicata all'ultima pagina del provvedimento nella camera di consiglio del 14 maggio 2011, correlata da un lato alla nomina dell'estensore avvenuta il 19 aprile 2011, integrante ipotesi di incompetenza funzionale, e dall'altro lato alla omessa decisione immediata dopo la discussione dell'ultimo difensore, per essere stata l'attività decisionale sospesa dal 9 dicembre 2010 al 14 maggio 2011, in violazione dei valori processuali della continuità tra il momento della formazione della prova e quello della decisione e della prevenzione del possibile inquinamento della decisione, tutelato dalle disposizioni non derogabili di cui agli artt. 424 e 525 c.p.p.. 2.2. Un secondo gruppo di censure attiene alle questioni dedotte con la istanza, la cui natura e contenuto sono stati precisati in premessa.
Secondo il ricorrente, il Tribunale, dopo avere implicitamente riconosciuto che esso ricorrente era legittimamente impedito al tempo della celebrazione a suo carico del procedimento di prevenzione e anche oltre la data del relativo giudizio di legittimità, perché sottoposto all'estero a misura cautelare, ha rilevato la mancata deduzione del legittimo impedimento nel giudizio di merito e la non estensione del controllo del giudice della esecuzione ai vizi deducibili nella fase di cognizione.
Tali rilievi non hanno, tuttavia, tenuto conto della eccezione di legittimo impedimento tempestivamente proposta dalla difesa e sempre ribadita, nonché della prospettazione delle questioni afferenti al legittimo impedimento e alla legittima instaurazione del contraddittorio per la mancata estradizione sia in sede di legittimità dopo la notifica del provvedimento di merito conseguente alla disposta estradizione, sia attraverso la proposizione della istanza di revoca ex L. n. 1423 del 1956, art. 7; ne' hanno considerato la discutibilità delle conclusioni delle decisioni di rigetto e della sostanziale conferma, da parte di questa Corte, con la sentenza resa sulla istanza di revoca, dell'errore di diritto, che ha determinato l'ingiustizia della procedura di prevenzione nei confronti di giudicabile assente al giudizio non per sua scelta. Movendo dal rilievo che l'incidente di esecuzione anche in materia di prevenzione, è sempre esperibile quando sia dedotto l'impedimento originario dell'azione e/o ogni questione che infici la procedura, determinando non solo la giuridica inesistenza ma la inesigibilità del provvedimento, il ricorrente ha richiamato quanto rappresentato nell'atto introduttivo circa la inesigibilità del provvedimento nei confronti di chi, legittimamente impedito, non abbia potuto difendersi nel giudizio di cognizione in violazione di norme precettive, costituzionali o sovranazionali, anche in mancanza di norme specifiche nel codice di procedura o nei testi normativi che le richiamano.
Se, pertanto, secondo il ricorrente, la partecipazione fisica dell'interessato al suo processo riveste importanza capitale dal punto di vista dei suoi diritti soggettivi e da quello oggettivo della legalità della procedura rispetto alle posizioni delle parti, in relazione alla definizione costituzionale del processo come contraddittorio, e secondo i principi affermati dalle richiamate decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, e quelli fissati dal Patto internazionale O.N.U., dalla raccomandazione n. 11 del Comitato dei ministri del Consiglio di Europa e dalla stessa disciplina positiva interna, la sua assenza doveva essere considerata in termini di legittimo impedimento, in relazione alla sottesa problematica della estradizione, che comportava il suo impedimento all'estero in forza di provvedimenti impeditivi della sua liberà di locomozione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento del decreto, sul rilievo della fondatezza della doglianza relativa alla omessa applicazione all'udienza pubblica di prevenzione delle forme previste per lo svolgimento di detta udienza dall'art. 523 c.p.p., con sollecito all'affermazione del principio di diritto, alla cui stregua, "in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2010, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, che si svolge, su richiesta dell'interessato, nelle "forme dell'udienza pubblica", partecipa delle garanzie minime ed essenziali previste nella disciplina dell'udienza dibattimentale, in quanto compatibili con la natura del rito stesso;
tra di esse, risulta certamente compatibile - e va pertanto applicata, con la connessa sanzione di nullità per la sua eventuale violazione, ex art. 523 c.p.p., - la regola di garanzia secondo cui, nello svolgimento della discussione, prima il pubblico ministero e successivamente i difensori del proposto illustrano le rispettive conclusioni e che, in ogni caso, il proposto e il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano".
La fondatezza di tale doglianza, con accoglimento del relativo motivo, è assorbente, secondo il Procuratore requirente, rispetto agli ulteriori motivi, sia con riferimento al profilo della lesione del principio di immediatezza nella deliberazione, sia in relazione alla richiesta difensiva di revoca della originaria misura di prevenzione "nei modi dell'art. 670 c.p.p.".
4. Con note illustrative depositate il 18 settembre 2012 il ricorrente ha ribadito la nullità del decreto impugnato ex art. 523 c.p.p., comma 5, deducendo, in subordine, questione di legittimità
costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 4 e L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, il cui contenuto è trasfuso nella D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 7 e 10, nella parte in cui non prevedono che, qualora l'udienza di prevenzione si svolga nelle forme della udienza pubblica su istanza dell'interessato - in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 93/2010 -, trovi applicazione la disciplina prevista per la discussione finale in pubblico dibattimento, e quindi l'ordine di intervento indicato dall'art. 523 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione.
2. Le censure, che attengono alle questioni preliminari in rito, ulteriormente illustrate con le note depositate il 18 settembre 2012, sono basate sulla premessa che la richiesta di revoca della misura di prevenzione è stata proposta "nei modi dell'art. 670 c.p.p." per far valere la inesigibilità del titolo.
Esse, tuttavia, si sviluppano, trascurando il carattere incidentale del procedimento di esecuzione instaurato, nell'ottica del procedimento di prevenzione, rendendo evidente l'intento del ricorrente di mutuarne elementi attraverso i ripetuti riferimenti a detto procedimento e alle norme che lo disciplinano, e soprattutto alla sentenza costituzionale n. 93 del 2010 per avere la stessa determinato "la impraticabilità del rito camerale, su istanza di parte che chieda la pubblicità, per procedimenti di prevenzione di primo grado e d'appello".
2.1. La richiamata sentenza n. 93 del 12 gennaio 2010 della Corte Costituzionale (mass. n. 34453) ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 117 Cost., comma 1, la L. n.1423 del 1956, art. 4 e la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica, e ha affermato che tali disposizioni, prevedendo che le misure di prevenzione siano applicate in esito a un procedimento camerale senza la partecipazione del pubblico, violano l'art. 6, par. 1, C.e.d.u., poiché, nonostante la loro incidenza diretta, definitiva e sostanziale su beni dell'individuo costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale, il patrimonio e la stessa libertà di iniziativa economica, non contemplano la possibilità per l'interessato di chiedere un dibattimento pubblico, ledendo il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie costituzionalmente rilevante anche in assenza di un esplicito richiamo in Costituzione.
Tale decisione, nel rimarcare l'esigenza di garantire la pubblicità del giudizio penale nelle fasi di merito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, del quale ha sottolineato il carattere giurisdizionale, ha anche evidenziato che tale esigenza non pregiudica, in conformità alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, il potere del giudice di disporre che si proceda, in tutto o in parte, senza la presenza del pubblico in rapporto a particolarità del caso concreto, che facciano emergere la necessità di tutelare valori contrapposti, nei limiti in cui, a norma dell'art. 472 c.p.p., è legittimato lo svolgimento del dibattimento penale a porte chiuse.
La Corte Costituzionale, circoscritto il dubbio di costituzionalità sottoposto al suo esame alla mancata previsione della possibilità di trattazione in udienza pubblica dei procedimenti di prevenzione nei gradi di merito, ha, nei limiti della questione prospettata, rilevato che a detti soli procedimenti era anche riferito il principio della pubblicità delle udienze giudiziarie affermato dalla Corte europea nelle decisioni poste a fondamento della censura (sentenza 13 novembre 2007 nella causa OC e RI
contro
Italia e sentenza 8 luglio 2008 nella causa IE e altri
contro
Italia) e richiamate nella sentenza (unitamente alla sentenza del 5 gennaio 2010 nella causa NG
contro
Italia) per i principi affermati, e ha ulteriormente puntualizzato le specifiche peculiarità del procedimento di prevenzione, colte dalle osservazioni della Corte europea, che lo differenziano dal complesso delle altre procedure camerali.
2.2. Il principio della necessità dell'udienza pubblica, fissato con detta decisione con specifico riferimento al procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, e giustificato in rapporto ai caratteri dello stesso, al cui esito il giudice è chiamato a esprimere un giudizio di merito, idoneo a incidere, direttamente, definitivamente e sostanzialmente su beni tutelati da precetti costituzionali, non è applicabile direttamente nè può essere esteso in via di applicazione analogica in altre procedure camerali, soggette per legge a diverse forme procedimentali.
L'affermazione del ricorrente, secondo cui - iscritta la vicenda nella definizione del procedimento di prevenzione con applicazione della confisca e posta la decisione impugnata come esito della procedura di controllo in executivis avviata da una istanza di revoca della confisca già applicata in via definitiva - la tipologia procedimentale è imposta ratione materiae, con (necessario conseguente svolgimento della procedura di revoca nelle medesime forme assegnate per la decisione di merito, si risolve in una petizione di principio che, traendo conforto dal richiamo alle decisioni della Corte europea in merito al modello procedurale prescelto dal legislatore italiano in materia di misure di prevenzione, supera in radice il problema dell'applicazione di tale modello in diversa procedura camerale, dandone per scontata l'applicazione anche riguardo alla procedura promossa con il proposto incidente di esecuzione.
Tale procedura è, invece, soggetta, anche nel caso di questioni attinenti alla esecuzione di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, come tutte le procedure esecutive, alle forme procedimentali previste dall'art. 666 c.p.p.. (tra le altre, Sez. 1, n. 1026 del 11/03/1993, dep. 16/04/1993, Gallo Cassarino, Rv. 194690), che prevede un procedimento camerale con contraddittorio orale, modellato sullo schema di quello previsto dall'art. 127 c.p.p., nel quale la partecipazione del difensore della parte privata e del Pubblico Ministero è necessaria, e al quale la Corte europea non ha esteso, con le richiamate sentenze, la regola della udienza pubblica.
2.3. Le deduzioni difensive, che muovono dalla indicata premessa e ravvisano patologie procedurali derivate dallo scollamento del procedimento in concreto rispetto al proposto modello della celebrazione della udienza nelle forme della udienza pubblica, con le cadenze e le garanzie per essa previste, con l'ordine della discussione fissato dall'art. 523 c.p.p. e con la lettura contestuale del dispositivo, non hanno, pertanto, alcuna fondatezza in relazione alla indicata pronuncia di incostituzionalità n. 93 del 2010 e alle decisioni della Corte europea che hanno esaminato la ratio della disposizione convenzionale di cui all'art. 6 C.e.d.u. in rapporto alle disposizioni procedimentali relative alle sole misure di prevenzione.
Nè la fondatezza delle deduzioni difensive potrebbe trarsi da eventuale contrasto con l'art. 6 C.e.d.u. del rito camerale, fissato dagli artt. 666 e 127 c.p.p., atteso che, se questo contrasto sussistesse, la via da percorrere sarebbe non la disapplicazione della normativa interna, ma la denuncia della rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, che condiziona l'esercizio della potestà legislativa interna al rispetto degli obblighi internazionali, fra i quali rientrano quelli derivanti dalla C.e.d.u., le cui norme, come interpretate dalla Corte europea, si collocano a un livello sub-costituzionale (sent. n. 93/2010, n, 317/2009, n. 311/2009, n. 239/2009, n. 39/2008, n. 349/2007 e n. 348/2007).
2.4. Un tale contrasto, tuttavia, non solo è stato escluso dalle già richiamate pronunce, costituzionale ed europee, che lo hanno ravvisato solo in rapporto alle peculiarità del procedimento camerale di prevenzione, ma è stato implicitamente escluso dal provvedimento impugnato, che, in coerenza con i principi fissati da questa Corte (tra le altre, Sez. 4, n. 17601 del 22/01/2004, dep. 16/04/2004, Becheri e altro, Rv. 228177; Sez. 6, n. 9250 del 26/01/2005, dep. 09/03/2005, Faro, Rv. 230939; Sez. 4, n. 12482 del 02/02/2011, dep. 28/03/2011, Dines, Rv. 250129) e condivisi dal Collegio, ha legittimamente sottolineato la incontestabile natura camerale del procedimento relativo all'incidente di esecuzione promosso ai sensi dell'art. 670 c.p.p., e regolato dagli artt. 666 e 127 c.p.p.; ha logicamente rilevato il diverso contenuto della previsione di cui all'art. 127 c.p.p., correlato alla più snella procedura in camera di consiglio, rispetto a quella dell'art. 523 c.p.p., correlato alla più rigorosa regolamentazione dello svolgimento della udienza di discussione all'esito del dibattimento;
ha ragionevolmente rimarcato che, ai sensi delle indicate norme, è prevista - per il procedimento in camera di consiglio - a pena di nullità (art. 127 c.p.p., comma 5), tra l'altro, la inosservanza della disposizione di cui al comma 3 ("il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono"), restando quindi irrilevante l'ordine degli interventi, mentre è prevista - per la discussione finale del procedimento dibattimentale - a pena di nullità (art. 523 c.p.p., comma 5) la inosservanza della disposizione che assegna al difensore, che ne fa richiesta, l'ultima parola, e ha coerentemente precisato che all'avvenuto accoglimento della richiesta difensiva di discussione del ricorso in pubblica udienza non è conseguita la modifica dei tratti distintivi del procedimento di esecuzione.
Quest'ultima condivisa affermazione consente di rilevare in termini conclusivi che la pubblicità dell'udienza chiesta dalla difesa e concessa non ha determinato ne' poteva determinare una disapplicazione delle forme della procedura camerale e un'applicazione delle forme della udienza pubblica per una udienza da svolgersi per legge e svolta, pur con "presenza del pubblico" (con argomento a contrario rispetto a quanto previsto, non a pena di nullità, dall'art. 127 c.p.p., comma 5), secondo le forme previste dagli artt. 666 e 127 c.p.p.. 2.5. Consegue l'infondatezza delle censure difensive che pretendono di estendere al procedimento di esecuzione in esame, in dipendenza della operata scelta del rito pubblico, in luogo di quello camerale, le forme della udienza pubblica, i principi che attengono al pubblico dibattimento e le previsioni di nullità, dettate dal legislatore, per lo svolgimento del medesimo e della sua discussione finale, e ritengono di individuare ragioni di incompetenza funzionale dell'organo decidente nella designazione dell'estensore del provvedimento, che è atto del Presidente interno al Collegio, e ragioni di anomalia genetica o funzionale del provvedimento per violazione del principio della immediatezza della decisione, che riguarda le sole sentenze deliberate a seguito di dibattimento (tra le altre, Sez. 2, n. 3701 del 19/09/1995, dep. 30/10/1995, Zambon, Rv. 202805; Sez. 6, n. 9750 del 22/02/2005, dep. 11/03/2005, Quinci, Rv. 231493).
3. Le ragioni di doglianza che attengono al merito dell'azionato incidente di esecuzione si articolano sul duplice profilo della proposizione della richiesta, volta alla revoca della confisca nei modi dell'art. 670 c.p.p., e della esperibilità dell'incidente di esecuzione, in materia di prevenzione, in presenza di "impedimento originario dell'azione" e/o di "ogni altra questione che infici la procedura e determini, non soltanto la giuridica inesistenza, ma l'inesigibilità del provvedimento emesso", come si è verificato, nella specie, nei confronti del ricorrente, impedito, non per sua causa o colpa, a difendersi validamente nel giudizio di cognizione, in violazione di norme precettive e in relazione alla importanza capitale, oggettiva e soggettiva, della sua presenza al giudizio.
3.1. Deve premettersi il richiamo al costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, in sede di incidente di esecuzione attivato ai sensi dell'art. 670 c.p.p., l'indagine affidata al giudice è limitata al controllo della esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione.
A tal fine, il giudice dell'esecuzione non può attribuire alcun rilievo a nullità, anche assolute e insanabili, eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente alla data del passaggio in giudicato della decisione, da denunciare con i normali mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria, disposti dalla legge, nell'ambito del processo di cognizione, ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'intrapresa esecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 3517 del 15/06/1998, dep. 08/07/1998, Maestroni, Rv. 211025; Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, dep. 09/03/2000, Rotondi R., Rv. 215975; Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, dep. 24/09/2004, Condemi, Rv. 229580; Sez. 1, n. 19134 del 26/05/2006, dep. 31/05/2006, Santarelli, Rv. 234224; Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008, dep. 03/02/2009, Baratta, Rv. 242791).
Si è, infatti, osservato che i compiti del giudice dell'esecuzione, precisati nella indicata disposizione normativa, riguardano esclusivamente le questioni attinenti al titolo esecutivo e le irregolarità che impediscono il passaggio in giudicato della decisione, e che, in tali limiti, deve essere letto il riferimento normativo, contenuto nella stessa norma, alle valutazioni da compiersi, anche nel merito, in ordine alla osservanza "delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato", e quindi del soggetto nei cui confronti la decisione sia stata già pronunciata.
In coerenza con la detta attinenza dell'incidente di esecuzione alla sola verifica della corretta declaratoria di esecutività della decisione, che trova la premessa nella conoscenza legale del provvedimento, si è più specificamente rilevato che restano fuori dall'ambito dell'incidente di esecuzione le contestazioni della ritualità delle notificazioni relative alla instaurazione del rapporto processuale o alla contestazione dell'accusa, tra le stesse comprese quelle afferenti al provvedimento dichiarativo di contumacia, e anche gli aspetti relativi alla estensione dei rimedi in concreto attuabili per ovviare alla lesione o eventuale perdita di facoltà difensive, da farsi valere nell'ambito del giudizio di impugnazione ove, accolto l'incidente e rinnovata la notifica della sentenza, sia proposto appello o ricorso (Sez. 1, n. 22076 del 19/05/2009, dep. 27/05/2009, Scollo, Rv. 244135).
3.2. Questa Corte ha del pari costantemente affermato che il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, è suscettibile di revoca ex tunc a norma della L. n. 1423 de 1956, art. 7, comma 2, su iniziativa di chi ha partecipato al procedimento di prevenzione o sia stato in condizione di prendervi parte, potendo, invece, chi non sia stato chiamato a prendervi parte, e comunque non vi abbia preso parte, far valere l'inefficacia della confisca nei suoi confronti mediante l'incidente di esecuzione. La detta revoca suppone che sia accertato, sulla base di elementi nuovi sopravvenuti, che il provvedimento di confisca, divenuto definitivo, sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 08/01/2007, Auddino, Rv. 234956).
L'irreversibilità dell'ablazione, pertanto, non impedisce di accertare l'originaria insussistenza dei presupposti che l'hanno determinata e di procedere, ricorrendone i presupposti, alla restituzione del bene confiscato all'avente diritto o a forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale dallo stesso ingiustificatamente subita.
Muovendosi la revoca della confisca definitiva di prevenzione nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, questa Corte si è espressa affermando che con l'istanza di revoca non possono rimettersi in discussione atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione, o in esso deducibili, e che per prove nuove devono intendersi, ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), non solo le prove sopravvenute alla decisione definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neppure implicitamente. In particolare, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in una mera modalità ricostruttiva e in un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento, in violazione del principio della improponibilità nel giudizio di revisione di ulteriori prospettazioni di situazioni già note e contestate (tra le altre, Sez. 3, n. 1875 del 14/09/1993, dep. 15/10/1993, Russo, Rv. 196273;
Sez. 2, n. 5494 del 12/12/1994, dep. 12/04/1995, Muffari, Rv. 201111;
Sez. 1, n. 21369 del 14/05/2008, dep. 28/05/2008, Provenzano, Rv. 240094; Sez. 2, n. 25577 del 14/05/2009, dep. 18/06/2009, Lo Iacono, Rv. 244152; sez. 1, n. 36224 del 22/09/2010, dep. 11/10/2010, Fama e altro, Rv. 248296).
In questo contesto, gli elementi da dedurre a fondamento della richiesta di revoca devono essere diretti a dimostrare l'insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento reale e pertanto, in primo luogo, la pericolosità del proposto, ma anche, unitamente o separatamente, la disponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto medesimo, il valore sproporzionato della cosa al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, il frutto di attività illecite o il reimpiego di profitti illeciti.
3.3. Alla stregua di tali condivisi principi l'utilizzo dello strumento dell'incidente di esecuzione per far valere la revoca della confisca è soggetto alle regole che attengono al rimedio esperito, la cui applicazione al rapporto esecutivo, conseguente alla definizione del procedimento di prevenzione, trova fondamento nella definitività del decreto applicativo della misura di prevenzione, personale e/o reale della confisca, divenuto irrevocabile, e al di fuori delle condizioni che ne possono giustificare - nello spazio non precluso dalla definitività del provvedimento - la revoca ex L. n.1423 del 1957, art. 7. 3.4. Il provvedimento impugnato appare conforme ai detti principi giuridici, poiché, correttamente interpretando le norme e puntualmente illustrando le circostanze di fatto, ha evidenziato, sotto un primo profilo, con appropriato iter logico-argomentativo, dopo aver richiamato le deduzioni difensive svolte con l'istanza e quelle evidenziate e chiarite in sede di discussione, che la questione circa la originaria improcedibilità del procedimento di prevenzione e la problematica della mancata estradizione rimasta sottesa alla diversa questione dell'impedimento a comparire del ricorrente, pur nella puntualizzazione dallo stesso offerta dell'oggetto della richiesta, avevano trovato risposta nei procedimenti definitivi di applicazione e revoca delle misure di prevenzione e nell'intervento di questa Corte a sezioni unite (Sez. U, n. 10281 del 25/10/2007, dep. 06/03/2008, Gallo, Rv. 238657), che aveva escluso la riferibilità del principio di specialità, fissato in tema di estradizione, alle misure di prevenzione, e ha coerentemente rilevato che il rilievo della legittimità del titolo, investito dalla censura attinente alla indicata questione, non poteva formare oggetto del proposto incidente di esecuzione, limitato nella sua applicabilità alla sola eseguibilità del titolo, anche richiamando conforme precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 30897 del 21/05/2008, dep. 23/07/2008, Fabbrocino, Rv. 240323). Il Tribunale, con rilievi esenti da vizi logici e giuridici, ha apprezzato, sotto un secondo profilo, come inammissibile anche la censura dedotta con l'atto di impugnazione in merito alla inesistenza giuridica del provvedimento di confisca, in dipendenza della mancata partecipazione del proposto al procedimento di prevenzione a suo carico.
A tale riguardo, il provvedimento impugnato ha coerentemente puntualizzato, in linea generale, che alla mancata partecipazione del proposto al procedimento di prevenzione per suo legittimo impedimento non consegue una inesistenza del titolo emesso ma una nullità assoluta da far valere, come nel giudizio di cognizione ordinario (Sez. 1, n. 8776 del 28/01/2008, dep. 27/02/2008, Laco, Rv. 239509), nell'ambito del relativo giudizio, e ha rilevato, con specifico riferimento al caso concreto, che la prospettazione difensiva del legittimo impedimento a presenziare le udienze del giudizio di prevenzione da parte del proposto, soggetto in Francia a misure restrittive, investiva ancora la legittimità del provvedimento in relazione a nullità che, per essersi verificate nel giudizio prima della definitività del suo provvedimento conclusivo, dovevano essere denunciate in quel giudizio, anche ove dipendenti dalla violazione di norme convenzionali, con possibile ricorso in tal caso agli organi di giustizia sovranazionali, e non in executivis.
3.5. Tali esaustive e corrette argomentazioni resistono alle censure oggetto del ricorso per cassazione.
Il ricorrente, che reitera di non avere, se non incidentalmente e per completezza del quadro ricostruttivo della sua vicenda giudiziaria, richiamato gli aspetti attinenti alle questioni della estradizione, e rappresenta di non avere neppure detto della inesistenza del provvedimento di confisca, rappresenta di avere posto nelle fasi del giudizio le questioni concernenti il suo stato di proposto legittimamente impedito a presenziare al giudizio e la legittima instaurazione del contraddittorio per mancata estradizione;
deduce di avere ricevuto discutibili risposte e in ogni caso la conferma dell'errore di diritto, fonte della ingiustizia della procedura svoltasi a suo carico, mentre era assente, non per sua scelta;
assume che dalle questioni dedotte è derivata non soltanto la giuridica inesistenza, ma la inesigibilità del provvedimento per violazione delle norme precettive, costituzionali e convenzionali sovranazionali, ed evidenzia, con diffuse argomentazioni, l'importanza della partecipazione fisica dell'interessato al suo processo con richiami ai principi di diritto nazionali e sovranazionali, anche nella lettura operata dalla Corte europea. Tali rilievi e quello conclusivo, che esclude la legittimità della procedura "quando la presenza del soggetto interessato non sia garantita e in effetti soddisfatta", hanno contenuto aspecifico rispetto alle ragioni argomentate della decisione impugnata, che hanno rimarcato il contenuto e i limiti del proposto incidente di esecuzione, rispondendo alle analoghe censure già oggetto del proposto incidente, senza trascurare le deduzioni comunque sottese allo stesso secondo le prospettazioni delle parti in sede di discussione, e sono anche astratte dai caratteri e dalla ratio della procedura intrapresa, che, contrariamente a quanto assunto richiamando principi di diritto affermati in tema di revoca (Sez. 6, n. 431 del 03/02/1999, dep. 24/06/1999, Cianchetta, Rv. 213897; Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, citata), può riguardare la regolarità formale e sostanziale del titolo e la sua eseguibilità, e non le questioni riguardanti le nullità interne verificatesi nel corso del procedimento, deducibili o dedotte con i mezzi di gravame, e non contestabili, dissentendo dalle risposte ricevute, in sede esecutiva, anche ove espresse in termini di "inesigibilità".
3.6. Consegue il rilievo della manifesta infondatezza delle censure.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013