Sentenza 22 febbraio 2005
Massime • 1
Per la sentenza pronunciata dalla corte d'appello sulla richiesta di estradizione passiva, dato che il provvedimento viene assunto in esito a giudizio camerale, non si applica il principio di immediatezza, che riguarda le sole sentenze deliberate a seguito di dibattimento. Ne consegue che non si determina alcuna invalidità quando la corte, invece di dare lettura del dispositivo in chiusura dell'udienza, pubblica la propria decisione successivamente, mediante deposito in cancelleria del provvedimento completo di motivazione. (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'inosservanza del principio di immediatezza della deliberazione non è comunque sanzionata da nullità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/2005, n. 9750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9750 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 22/02/2005
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 331
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 38152/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UI VI IO;
avverso la sentenza in data 9.7.2004 della Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO
1. VI IO QU, raggiunto da un mandato di arresto del 7.8.2003 emesso dall'autorità giudiziaria spagnola (Juzgado Central de Instruction num. 4 de la Udencia Nacional, magistrato don Fernando Andreu Merelles) in base all'accusa di appartenere ad una organizzazione criminale dedita al traffico degli stupefacenti e fatto oggetto di una specifica e tempestiva richiesta di estradizione, ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 9.7.2004 della Corte di appello di Palermo che, in accoglimento della richiesta avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola, ha autorizzato la sua estradizione.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 525, comma 3, 544, 545,
546, 548, 704 e 705 c.p.p.. Si sostiene in particolare che la sentenza impugnata è affetta da nullità sul rilievo che il dispositivo della sentenza non è stato letto all'udienza del 9.7.2004 ma depositato successivamente insieme alla motivazione il 22.7.2004; con conseguente violazione delle norme in tema di deliberazione, pubblicazione e deposito della sentenza.
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 273, 704 e 705 c.p.p..
Si lamenta in proposito che sia stata del tutto omessa la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza imposta dall'art. 705 c.p.p. in quanto la Corte si è limitata ad affermare che i rapporti tra l'Italia e la Spagna sono regolati dalla Convenzione Europea di estradizione stipulata a Parigi il 13.12.1957 ed ha mancato di effettuare qualsiasi controllo sulla gravità degli indizi di colpevolezza sussistenti a carico dell'imputato. DIRITTO
1. È infondato il primo motivo di ricorso con il quale si sostiene che la sentenza impugnata è affetta da nullità sul rilievo che il dispositivo della sentenza non è stato letto all'udienza del 9.7.2004 ma depositato successivamente insieme alla motivazione il 22.7.2004.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'art. 525 c.p.p., che prescrive l'immediatezza della deliberazione, si applica esclusivamente alle sentenze pronunciate a seguito di dibattimento (cfr. Cass., 1^, n. 10162 del 21.10.1997; Cass., 2^, ord. 3701 del 19.9.1995) mentre la pronuncia resa ai sensi dell'art. 704, comma 2, c.p.p. con la quale la Corte di appello decide sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione è una "sentenza in Camera di consiglio".
E comunque il principio di immediatezza, fissato dall'art. 525, primo comma, c.p.p. diversamente da quello dell'immutabilità del giudice,
stabilito dal secondo comma del citato art. 525 c.p.p., non è sanzionato da nullità (Cass., 5^, n. 1999, del 18.11.1992).
2. Del pari infondato è il secondo motivo del ricorso con il quale si lamenta che sia stata del tutto omessa la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza imposta dall'art. 705 c.p.p. (per essersi la Corte di appello limitata ad affermare che i rapporti tra l'Italia e la Spagna sono regolati dalla Convenzione Europea di estradizione stipulata a Parigi il 13.12.1957). In proposito è sufficiente ricordare che l'art. 705 c.p.p. prevede che la verifica sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza debba essere effettuata dal giudice "quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente" e che la Convenzione europea di Parigi (applicabile al caso in esame relativo ad una estradizione dall'Italia alla Spagna) non richiede per la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione per l'estero che debbano sussistere "gravi indizi di colpevolezza" ne' che il mandato di cattura o qualsiasi altro atto equipollente sia motivato ma si limita a stabilire all'art. 12 che a sostegno della richiesta devono essere prodotti l'originale o la copia autentica del provvedimento, un esposto dei fatti per i quali l'estradizione è domandata ed una copia delle disposizioni legali applicabili.
Ne consegue che l'autorità italiana a fronte di una richiesta di estradizione proposta da Stato aderente alla suddetta convenzione ha solo l'obbligo di assicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare il titolo su cui si fonda la richiesta attraverso l'esame degli atti trasmessi a corredo della stessa, senza che su detti atti possa operarsi un sindacato con riferimento agli indizi di reità (ex plurimis, Cass., 6^, n. 3114 del 20.9.1995; Cass., 2^, n. 936 del 10.3.1981 relativa ad estradizione dall'Italia alla Spagna). Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 Disp. Att. C.P.P.. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2005