Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 2
Nella procedura camerale ex art. 129 cod. proc. pen. non opera la disciplina prevista per la discussione nel dibattimento, non essendo estensibile alla prima quanto prevede l'art. 523 cod. proc. pen. per l'ordine della discussione finale nel giudizio di cognizione (fattispecie nella quale il ricorrente aveva lamentato l'intempestività delle conclusioni del P.M., intervenuto, nella procedura conseguente a riesame cautelare, dopo il difensore).
In materia di misure cautelari reali, il procedimento di riesame disciplinato dall'art. 324 cod. proc. pen. riconosce, attraverso il richiamo dell'art. 309 comma nono cod. proc. pen., la possibilità per le parti di presentare nuovi elementi nel corso dell'udienza, producendo nuovi documenti o altri elementi rappresentativi del fatto oggetto della decisione (nel caso di specie, il pubblico ministero aveva portato a conoscenza del tribunale il risultato di accertamenti già disposti in precedenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2004, n. 17601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17601 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 22/01/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 96
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 017474/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CH RC N. IL 06/02/1954;
2) CH RO AL N. IL 14/04/1924;
avverso ORDINANZA del 05/03/2003 TRIB. LIBERTÀ di PRATO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA;
sentite le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con atto depositato il 21/2/2003, qualificato come riesame e appello, i difensori di ER AR e ER UR RO, indagati nel procedimento n. 197/00 R.N.R. in ordine al reato di cui all'art. 589, co. 1, 2 e 3, C.P., si dolevano del sequestro preventivo disposto in via di urgenza il 25/1/2003 dal P.M. del Tribunale di Prato e del provvedimento di convalida e di sequestro preventivo del 28/1/2003 emesso dal G.I.P. e ne chiedevano l'annullamento o, comunque, la revoca del sequestro. Si trattava del sequestro preventivo della macchina per tingere tessuti in pezze, denominata Flow, a due corde, prodotta dalla ditta L.A.I.P. (mod. 900 H T), con i relativi congegni accessori, in tutti gli esemplari costruiti e distribuiti sul territorio nazionale, ovunque e nello stato in cui essi si trovavano. La misura cautelare reale era stata adottata dopo che una macchina, installata presso la Ditta Lusar s.r.l. ,era esplosa ed, in conseguenza di ciò, era morto un operaio mentre altri due avevano riportato lesioni per ustioni. Il Tribunale di Prato rigettava l'appello reclamo proposto, così qualificato l'atto presentato nell'interesse dei ER. Rilevava il collegio che, secondo quanto emergeva dalla relazione della USL 4 a firma Zallocco, che era stata depositata in udienza dal P.M., gli ulteriori accertamenti compiuti, anche se non ancora definitivi, deponevano nel senso che esistevano difetti del sistema di sicurezza della macchina in questione e ciò per alcuni rilievi diffusamente esposti.
Proponevano ricorso per Cassazione i difensori dei Beceri i quali, senza contestare il merito dei fatti, deducevano in primo luogo la nullità del procedimento camerale e del provvedimento di rigetto emesso per violazione del principio del contraddittorio, dovuto al fatto che, su disposizione del Presidente del collegio, il P.M. aveva preso la parola per ultimo, così non rispettando l'ordine degli interventi di cui all'art. 523 C.P.P.. Si dolevano, poi, della produzione in udienza da parte del P.M. della relazione della USL presa in considerazione dal collegio, trattandosi di enunciazione di nuovi motivi che il Tribunale non poteva in alcun modo esaminare. Osservavano, poi, che il documento prodotto dal P.M. era del tutto irrituale perché privo di data e di sottoscrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
Quanto alla prima doglianza, va detto che nella procedura camerale ex art. 127 C.P.P., quale quella di specie, non è invocabile l'operatività della disciplina prevista per lo svolgimento della discussione in dibattimento dall'art. 523 C.P.P.. Ciò in quanto la struttura e la finalità della procedura camerale, che ha natura incidentale, strumentale e provvisoria, vale a dire allo stato degli atti, sono diverse da quelle del dibattimento che rappresenta il momento della piena cognizione ed ha carattere definitivo (Cass. Sez. 1^, Sent. 3630 del 13/6/2000, Bogdan;
Sez. 6^, Sent. 1626 del 16/6/1995, La Vigna). Con riferimento alla seconda censura, devesi puntualizzare che i ER a mezzo dei lori difensori hanno proposto richiesta di riesame a norma dell'art. 324 C.P.P., e non già appello ex art. 322 bis C.P.P., dovendosi così qualificare l'atto di impugnazione presentato nel loro interesse. Ed infatti, il P.M., dopo avere emesso in via di urgenza il decreto di sequestro preventivo della macchina Flow in tutti gli esemplari costruiti e distribuiti sul territorio nazionale, ha chiesto al G.I.P., come prescritto dall'art. 321, co. 3 bis C.P.P., la convalida del sequestro e la emissione del provvedimento di sequestro preventivo. Il G.I.P. ha convalidato il sequestro disposto dal P.M. in via di urgenza e ha disposto il sequestro preventivo di quanto indicato. L'impugnazione, quindi, ha riguardato il decreto di sequestro emesso dal giudice. Tanto puntualizzato, la censura dei ricorrenti è priva di pregio. Poiché, ex art. 324 co. 7, C.P.P., al procedimento di riesame si applica la disposizione dell'art. 309 co. 9 C.P.P. e poiché tale norma prescrive che il Tribunale decide anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza, deve i ritenersi che la facoltà di addurre nuovi elementi sia da parte dell'indagato che da parte del Pubblico Ministero comprenda la possibilità di produrre nuovi documenti o altri elementi rappresentativi del fatto oggetto della decisione. Elemento o fatto nuovo è ciò che non è stato in precedenza portato a conoscenza del giudice (Cass. Sez. 6, Sent. 427 del 14/3/1995). Novità del fatto o dell'elemento che le parti possono addurre nel corso dell'udienza non significa addurre motivi nuovi. Nella specie, il P.M. ha portato a conoscenza del Tribunale gli esiti degli approfondimenti degli accertamenti nell'immediatezza compiuti e, quindi, gli ulteriori sviluppi degli stessi, come del resto era prevedibile facesse, dal momento che il capo di imputazione riguardava una ipotesi delittuosa formulata con un riferimento a "non esclusi profili di responsabilità riconducibili alla normativa antinfortunistica vigente, in corso di accertamento". Si trattava, quindi, di comunicare risultanze di cui si era in attesa, che si aggiungevano, chiarendole, a quelle già emerse dalle prime immediate indagini, necessariamente non complete ma sommarie. Il P.M. non ha introdotto, con la produzione del documento, motivi nuovi e diversi di fumus e di pericolo rispetto a quelli contenuti nel provvedimento impugnato. In questo, sulla base dei primi accertamenti, si formulavano ipotesi di mancato funzionamento del sistema di sicurezza di chiusura della macchina che sono state meglio specificate e chiarite nella relazione della USL 4.
Quanto all'ultimo motivo di gravame, è evidente che la relazione menzionata nel provvedimento impugnato proviene dal Dott. Ing. Alfredo Zallocco dell'Ufficio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda U.S.L. n. 4 di Prato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di ER AR e di ER UR RO, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004