Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2004, n. 17601
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Sentenza 22 gennaio 2004

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Nella procedura camerale ex art. 129 cod. proc. pen. non opera la disciplina prevista per la discussione nel dibattimento, non essendo estensibile alla prima quanto prevede l'art. 523 cod. proc. pen. per l'ordine della discussione finale nel giudizio di cognizione (fattispecie nella quale il ricorrente aveva lamentato l'intempestività delle conclusioni del P.M., intervenuto, nella procedura conseguente a riesame cautelare, dopo il difensore).

In materia di misure cautelari reali, il procedimento di riesame disciplinato dall'art. 324 cod. proc. pen. riconosce, attraverso il richiamo dell'art. 309 comma nono cod. proc. pen., la possibilità per le parti di presentare nuovi elementi nel corso dell'udienza, producendo nuovi documenti o altri elementi rappresentativi del fatto oggetto della decisione (nel caso di specie, il pubblico ministero aveva portato a conoscenza del tribunale il risultato di accertamenti già disposti in precedenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2004, n. 17601
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17601
    Data del deposito : 22 gennaio 2004

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