Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2002, n. 8374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8374 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME083 74/0 2 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3798/00 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere 23145 Cron. Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep 1730 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 20/12/01 Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN T EN ZA Richiesta cópia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. AST COCCO GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIAper diritti 1.2 GIU.2002 CONFALONIERI 5, presso 10 studio dell'avvocato LUIGI IL CANCELLIERE MANZI, che 10 difende, giusta procura speciale per OT OR PA di Forlì del 15/02/00 Rep. N. 29480; - ricorrente
contro
NUOVA TIRRENA SPA, con sede in Roma, in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE procuratore speciale Avv. Beniamino Tortora, quale Richiesta copia studio dal Sig. Col.s impresa cessionaria della SIDA Spa posta in LCA, a ' per diritti €1.55 nome e per conto della CONSAP SPA -FGVS, elettivamente 12-06:02 il IL CANCELLIERE 2001 domiciliata in ROMA VIA MARIO FASCETTI 58, presso lo 2213 studio dell'avvocato NICOLA NUCARO, che la difende, 1 giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
IS ON IE;
intimato - avversO la sentenza n. 17/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, emessa il 06/11/98 e depositata il 22/01/99 (R.G. 313/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI (per delega Avv. Luigi MANZI); udito l'Avvocato Nicola NUCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 29 maggio - 2 giugno 1995 OC Giu- liano, quale terzo trasportato a titolo di cortesia nella Panda condotta dal proprietario LI IM Pie- tro, convenne in giudizio costui avanti il tribunale di Cagliari, nonché il Commissario liquidatore della Sida spa e la Nuova Tirrena di assicurazioni spa, quale im- presa cessionaria della prima, posta in 1.c.a., per ivi 2 sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate a seguito del sini- stro stradale verificatosi intorno alle ore 22 dell'11.8.90 sulla statale 128 nei pressi dell'incrocio con la strada provinciale per Ussana. Sosteneva l'istante che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura su cui viaggiava avrebbe prima invaso l'opposta corsia di marcia e, а causa della velocità eccessiva, sarebbe uscita di stra- da, ribaltandosi. Dei convenuti si costituiva in giudizio solo la Nuova Tirrena spa, che contestava l'avversa domanda, chiedendone il rigetto. L'adito tribunale con sentenza n. 112 del 15.11.1996 rigettava la domanda con addebito all'attore delle spese processuali, osservando che non era stata raggiunta la prova della responsabilità del vettore. La Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n. 17 del 22.1.1999 rigettava l'appello del OC, conferman- do integralmente la sentenza impugnata. Per la cassazione della decisione ricorre il OC esponendo due motivi. Resiste con controricorso la Nuova Tirrena spa con salvezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- ne e/o falsa applicazione dell'art. 179 c.p.p. in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si sostiene l'utilizzabilità della dichiarazione resa da IA IR nel procedimento penale per lesioni colpose, chiusosi con decreto di archiviazione degli atti, per- chè affetta da nullità intermedia ex art. 180 c.p.c. e, quindi, sanata perché non dedotta nei termini, invece che da nullità assoluta ed insanabile come ritenuto in procedimento penale. Il motivo, così come proposto, è chiaramente in- fondato. L'omessa irregolare notificazione dell'avviso al difensore di fiducia dell'indagato 0 dell'imputato e la sua conseguente assenza dall'udienza comportano, anche nel caso in cui sia presente il di- fensore di ufficio, la nullità assoluta dell'atto a cui lo stesso difensore aveva diritto ad assistere o a par- tecipare, perché la nomina del difensore di fiducia è espressione del diritto di difesa e la presenza dello stesso difensore nei casi in cui è espressamente previ- sta è condizione indefettibile per l'esercizio del me- desimo diritto (cfr. Cass. pen. Sez. V, 24.10.90 n. 4899). La dedotta nullità dell'atto non elude, però, il fatto storico che il teste IR, chiamato a deporre 4 in sede penale, dichiarò di non essere in grado di ri- ferire delle modalità dell'incidente perché al momento del fatto stava dormendo. Ma i giudici di merito hanno dato credito alla versione del fatto fornita dallo stesso teste in sede civile e ne hanno spiegato le ra- gioni (correlazione delle dichiarazioni rese dal teste IR in sede civile con quelle rese ai Carabinieri subito dopo il fatto;
assenza di prova contraria sulle modalità del sinistro). Con il secondo motivo di ricorso, deducendo il di- fetto di motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia, si censura la sentenza impugnata per aver rite- nuto che non era stata fornita la prova della responsa- bilità del LI e si sostiene che in merito all'eccesso di velocità, tenuta dall'autovettura con- dotta da costui al momento del fatto, la Corte d'Appello avrebbe del tutto disatteso gli accertamenti e relative conclusioni formulate dai Carabinieri inter- venuti sul posto subito dopo il sinistro, preferendo fare riferimento a generiche nozioni di fisica di cui nemmeno era stato espresso il contenuto;
che era stato escluso il nesso di causalità tra la condotta del con- ducente e l'evento produttivo di danno sull'asserita imprevedibilità di trovarsi di fronte un'auto che pro- cedeva contro senso, mentre l'invasione della corsia di 5 11marcia non poteva inquadrarsi nel 'caso fortuito", con- sistendo nella mancata osservanza delle regole sulla circolazione stradale da parte degli utenti della stra- da, che proprio per la sua frequenza non assume ca- ratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità;B che, in- fine, la Corte di merito non si era fatta carico di va- lutare la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito allo stesso LI. Il motivo non può essere accolto per la sua generi- cità ed assenza di specificità degli eventuali elementi di contrasto con la motivazione adottata. Vero è che la ricostruzione delle modalità del si- nistro fa perno sulla deposizione testimoniale di Ciri- na IA, ma è altrettanto vero che in ricorso non sono indicati argomenti o deduzioni contrarie quelli i risultati delle prime indagini fatte dai carabinieri, né i capitoli di prova su cui il convenuto era stato chiamato a rispondere in sede di interrogatorio forma- le, e nemmeno particolari circostanze dei luoghi tali da escludere con la medesima auto si sia posta di fron- te al guidatore dell'auto su cui viaggiava il ricorren- te come un fatto improvviso ed inaspettato, tale da non consentire qualsiasi altra manovra di emergenza. Infine la sentenza impugnata si richiama ad altra autonoma ratio decidendi, non contestata dal ricorren- te, relativa a quella "ulteriori considerazioni" sulla "mancanza di nesso di causalità tra la condotta del conducente e l'evento produttivo del danno". E' noto infatti che (Cass. 18.4.1998 n. 3951), in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea а sor- reggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricor- so per cassazione, anche di una soltanto di tali ragio- ni determina l'inammissibilità, per difetto di interes- se, anche del gravame proposta avversO le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non incide- क rebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa. Alla stregua delle esposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la compensazione fra le parti 007 costituitesi delle spese del giudizio di cassazione, ricorrendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma addì 20.12.2001. 7 7 . 9 IL CONSIGLIERE EST. 4 1 T O IL PRESIDENTE T 1 C E iello 5 R 6 , 0 2 T 6 5 4 ANCELLIE Hele A aria 1 1 . M 9 2 1 T ott.ssa 9 0 1 IL C Depositata in Ca D (4.) 12.06.02 R A W Oggi, CORTE 7 IL CANCELLIERE C1 I C Dott.ssa Maria Aiello N