Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
L'istituto della revoca del provvedimento applicativo di una misura di prevenzione, previsto dall'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, riguarda le ipotesi in cui si deduca un fatto nuovo che faccia venir meno la situazione posta a fondamento del provvedimento, ovvero anche quelle in cui l'interessato voglia far valere, con efficacia ex tunc, la insussistenza originaria dei presupposti legittimanti il provvedimento applicativo, ma non può estendersi ai casi di dedotta inesistenza giuridica del titolo. è attivabile qualora si deduca, quale impedimento originario all'adozione del provvedimento, l'inesistenza in vita del proposto al momento della pronuncia del decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale, potendosi invece proporre incidente di esecuzione, ricorribile per cassazione ex artt. 593 e 469 c.p.p. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte, giudicando nel merito, ha peraltro affermato che il decesso del proposto nelle more della procedura di prevenzione non determina alcun effetto sulla confisca dei suoi beni disposta in primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1999, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 9/2/1999
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. Dott. Bruno Oliva Consigliere N.431
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.27348/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TT NN, n. a Sulmona il 17.10.1931;
avverso il decreto in data 13 marzo 1997 del Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede che, qualificata l'impugnazione quale ricorso in appello, la Corte ordini trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per l'ulteriore corso.
FATTO
Con istanza al Tribunale di Palermo del 10 giugno 1996, TT NN chiedeva la revoca del decreto con il quale era stata disposta la confisca di beni del marito AV EO, emesso a norma della legge n. 575 del 1965 dal medesimo Tribunale in data 12 novembre 1983, divenuto irrevocabile in data 16 febbraio 1987, rilevando che la Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 20 luglio 1993, aveva dichiarato l'efficacia in Italia della sentenza pronunciata il 20 novembre 1989 dal Tribunale di Palm Beach (Florida, U.S.A.) con la quale era stata dichiarata la morte presunta del medesimo come avvenuta il 28 giugno 1989 a Boynton Beach e deducendo che il provvedimento di applicazione della misura patrimoniale doveva ritenersi inesistente essendo in effetti lo AV scomparso il 28 giugno 1984, nel corso del procedimento.
Il Tribunale di Palermo, con decreto in data 13 marzo 1997, qualificata la domanda come istanza di revoca della misura ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, rigettava l'istanza, osservando che non essendo possibile desumere che la morte dello AV fosse avvenuta in epoca antecedente alla definitività del decreto che disponeva la confisca dei suoi beni, mancavano i presupposti per la revoca di tale provvedimento.
Proponevano impugnazione i difensori della AN, con due distinti atti, rilevando che, essendo stata accertata la scomparsa dello AV a far data dal luglio 1984, il medesimo, stante l'intervenuta morte presunta, non poteva essere assoggettato alla misura patrimoniale.
La Corte di appello di Palermo, con decreto in data 30 marzo 1998, rilevava che ai fini della revoca della misura ex art. 7 della legge n. 1423 del 1956 non poteva prendersi in considerazione la conoscenza sopravvenuta della morte del proposto, circostanza che determinava in ipotesi la inesistenza giuridica del procedimento di prevenzione, il quale presuppone l'esistenza in vita del proposto. Per far valere tale inesistenza, osservava ancora la Corte, idoneo strumento processuale doveva individuarsi nell'incidente di esecuzione in effetti proposto dalla AN, e rigettato dal Tribunale, contro il quale era proponibile ricorso per cassazione, a norma degli artt. 593 e 469 c.p.p. Conseguentemente, la Corte di merito, ex art. 568 c.p.p., convertiva in ricorso l'impugnazione proposta dalla AN contro il decreto del Tribunale in data 13 marzo 1997 e disponeva trasmettersi gli atti alla Suprema Corte.
Nell'imminenza della udienza avanti a questa Suprema Corte la AN ha depositato memoria difensiva insistendo nella richiesta di revoca o di declaratoria di estinzione del decreto impugnato. DIRITTO
Come anche posto in risalto dalla Corte di appello, l'istituto della revoca del provvedimento applicativo di una misura di prevenzione, previsto dall'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, riguarda le ipotesi in cui si deduca un fatto nuovo che faccia venir meno la situazione posta a fondamento del provvedimento, ovvero anche quelle in cui l'interessato voglia far valere, con efficacia ex tunc, la insussistenza originaria dei presupposti legittimanti il provvedimento applicativo (cfr. Cass., sez. un., C.C. 10 dicembre 1997, Pisco, rv. 210041), ma non può estendersi ai casi di dedotta inesistenza giuridica del titolo.
Ne consegue che tale strumento non è attivabile qualora, come nel caso in esame, si deduca, quale impedimento originario all'adozione del provvedimento, l'inesistenza in vita del proposto al momento della pronuncia del decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale (cfr., per il procedimento penale, Cass., sez. un., u.p. 23 gennaio 1982, Renna, rv. 153021), potendosi invece proporre incidente di esecuzione, ricorribile per cassazione ex artt.593 e 469 c.p.p. Correttamente, dunque, la Corte di Palermo ha convertito in ricorso l'impugnazione proposta dalla AN, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.
Nel merito, peraltro, l'assunto della ricorrente, secondo cui l'intervenuto decesso del proposto nelle more della procedura avrebbe determinato l'inesistenza giuridica del titolo della confisca dei suoi beni (decreto del Tribunale di Palermo in data 12 novembre 1983, divenuto irrevocabile in data 16 febbraio 1987), è infondato. Ed infatti, a prescindere da quale possa ritenersi la collocazione temporale della morte dello AV, tale evento non è idoneo a produrre le conseguenze auspicate, avuto riguardo a quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte (c.c. 3 luglio 1996, P.M. in proc. Simonelli ed altri, rv. 205262), secondo cui la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione (v. inoltre, sul punto, Cass., sez. I, c.c. 13 novembre 1997, P.M. in proc. Di Martino ed altri, rv. 209556; Cass., sez. I, c.c. 22 maggio 1995, D'Antoni, rv. 202144).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1999