Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1999, n. 431
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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L'istituto della revoca del provvedimento applicativo di una misura di prevenzione, previsto dall'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, riguarda le ipotesi in cui si deduca un fatto nuovo che faccia venir meno la situazione posta a fondamento del provvedimento, ovvero anche quelle in cui l'interessato voglia far valere, con efficacia ex tunc, la insussistenza originaria dei presupposti legittimanti il provvedimento applicativo, ma non può estendersi ai casi di dedotta inesistenza giuridica del titolo. è attivabile qualora si deduca, quale impedimento originario all'adozione del provvedimento, l'inesistenza in vita del proposto al momento della pronuncia del decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale, potendosi invece proporre incidente di esecuzione, ricorribile per cassazione ex artt. 593 e 469 c.p.p. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte, giudicando nel merito, ha peraltro affermato che il decesso del proposto nelle more della procedura di prevenzione non determina alcun effetto sulla confisca dei suoi beni disposta in primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1999, n. 431
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 431
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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