Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2008, n. 21369
CASS
Sentenza 14 maggio 2008

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La revoca del provvedimento di confisca - deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, della L. n. 575 del 1965 (disposizioni contro la mafia) - presuppone, ex art. 7, comma secondo, della L. n. 1423 del 1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), che esso sia affetto da invalidità genetica, con la conseguenza che, in tal caso, deve essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostandovi l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi. (La Corte ha altresì affermato che la relativa istanza, inerendo all'ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., postula l'acquisizione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, ovvero l'inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziari, oppure che il procedimento di prevenzione si fondi su atti falsi o su un altro reato, elementi, comunque, tutti preordinati a dimostrare l'insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento di confisca; valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove congruamente motivato, in sede di legittimità).

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 26 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Catania applicava nei confronti di Giuseppe S., indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, poi deceduto l'11 ottobre 2021, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, unitamente alla confisca dei beni specificamente descritti nel suddetto provvedimento ablatorio, che veniva confermato con decreto reso dalla Corte di appello di Catania in data 10 maggio 2019 e diveniva definitivo a seguito della sentenza del 5 ottobre 2020, pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 2. …

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  • 2Negato il diritto all'udienza pubblica: revisione europea? (Cass. 16226/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 maggio 2022

    La celebrazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza del procedimento di prevenzione costituisce pacifica violazione del diritto ad un giusto processo sub specie udienzapubblica (art. 6 CEDU): se non emergono violazioni dei parametri sostanziali correlati alla tutela del diritto di proprietà, la violazion ex se non è sufficiente a dar corso alla celebrazione di nuovo giudizio in applicazione dei dettami contenuti nella sentenza n. 131/2011 della Corte Costituzionale. Per consentire al Giudice della revisione di individuare i vizi processuali generati dalla violazione, il ricorrente deve specificamente rappresentare - onde rendere concreto l'interesse all'azione …

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  • 3Revocazione della confisca di prevenzione: Sono prove nuove anche quelle deducibili ma non dedotte.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 aprile 2022

    In tema di confisca di prevenzione, costituiscono prove nuove deducibili a fondamento tanto della domanda di revoca "ex tunc", ai sensi dell'art. 7 l. 27 dicembre 1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 28, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però stati concretamente dedotti e perciò mai valutati. (In motivazione la Corte ha precisato che tale conclusione è conforme alla nozione di prova nuova elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale, cui deve aversi riguardo nell'interpretazione di entrambe le citate disposizioni di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2008, n. 21369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21369
Data del deposito : 14 maggio 2008

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