Sentenza 14 maggio 2008
Massime • 1
La revoca del provvedimento di confisca - deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, della L. n. 575 del 1965 (disposizioni contro la mafia) - presuppone, ex art. 7, comma secondo, della L. n. 1423 del 1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), che esso sia affetto da invalidità genetica, con la conseguenza che, in tal caso, deve essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostandovi l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi. (La Corte ha altresì affermato che la relativa istanza, inerendo all'ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., postula l'acquisizione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, ovvero l'inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziari, oppure che il procedimento di prevenzione si fondi su atti falsi o su un altro reato, elementi, comunque, tutti preordinati a dimostrare l'insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento di confisca; valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove congruamente motivato, in sede di legittimità).
Commentari • 3
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La celebrazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza del procedimento di prevenzione costituisce pacifica violazione del diritto ad un giusto processo sub specie udienzapubblica (art. 6 CEDU): se non emergono violazioni dei parametri sostanziali correlati alla tutela del diritto di proprietà, la violazion ex se non è sufficiente a dar corso alla celebrazione di nuovo giudizio in applicazione dei dettami contenuti nella sentenza n. 131/2011 della Corte Costituzionale. Per consentire al Giudice della revisione di individuare i vizi processuali generati dalla violazione, il ricorrente deve specificamente rappresentare - onde rendere concreto l'interesse all'azione …
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In tema di confisca di prevenzione, costituiscono prove nuove deducibili a fondamento tanto della domanda di revoca "ex tunc", ai sensi dell'art. 7 l. 27 dicembre 1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 28, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però stati concretamente dedotti e perciò mai valutati. (In motivazione la Corte ha precisato che tale conclusione è conforme alla nozione di prova nuova elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale, cui deve aversi riguardo nell'interpretazione di entrambe le citate disposizioni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2008, n. 21369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21369 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 14/05/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1449
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 040828/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA LV, N. IL 16/03/1941;
avverso ORDINANZA del 29/07/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito, che ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Palermo quale giudice dell'esecuzione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 29 luglio 2007 la Corte d'appello di Palermo, sezione quinta penale e per le misure di prevenzione, rigettava il "ricorso per incidente di esecuzione" proposto il 12 giugno 2006 da AN TO, volto ad ottenere la revoca del decreto di confisca emesso dalla Corte d'appello di Palermo il 28 febbraio 1994, che aveva disposto la confisca di due immobili, posti in via e in cortile Colletti di Corleone o, in subordine, l'accertamento in sede civile della proprietà dei predetti immobili o, in via ulteriormente subordinata, la revoca della confisca dell'immobile di cortile Colletti.
I giudici osservavano, in via preliminare, che, avendo AN TO partecipato regolarmente al procedimento in esito al quale erano stati confiscati i due cespiti immobiliari, la sua domanda era da qualificare come istanza di revoca ex tunc della disposta confisca per insussistenza delle originarie condizioni legittimanti il provvedimento ablatorio. Nel merito rilevavano che, pur alla luce della documentazione relativa all'attività lavorativa svolta in Germania prodotta da AN, non erano stati acquisiti elementi nuovi e sopravvenuti idonei a ribaltare la precedente decisione anche sotto il profilo concernente l'effettiva disponibilità del bene da parte del medesimo.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, AN, il quale lamenta violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, e L. n. 575 del 1965, art. 2 ter e carenza della motivazione con riferimento alla capacità economica di TO AN e alla ritenuta disponibilità dei beni in capo al fratello BE. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. In ordine ai limiti soggettivi di esperibilità della revoca del decreto applicativo di una misura di prevenzione reale, il Collegio osserva che legittimati a proporla sono quanti abbiano partecipato al procedimento di prevenzione o siano stati messi in grado di parteciparvi. Una simile richiesta non è, pertanto, proponibile da chi, pur dovendo intervenire perché formalmente titolare dei beni sequestrati, non sia stato chiamato a partecipare al procedimento e, comunque, non vi abbia partecipato, secondo quanto invece prescritto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 5. In questo caso, l'esistenza delle condizioni per la dichiarazione dell'inefficacia del provvedimento (esecutivo anche nei confronti del terzo non intervenuto) può e deve farsi valere, secondo pacifica giurisprudenza, mediante il ricorso ad incidente di esecuzione (cfr., da ultima, Cass. sez. 6^, 29 settembre 2005, n. 41195, Cristaldi e altri) nel quale il terzo formalmente titolare, senza preclusioni derivanti dal procedimento di prevenzione cui non ha partecipato, potrà svolgere le sue deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile. Rispetto ai terzi di cui non risultava l'appartenenza dei beni, durante il procedimento di prevenzione, il provvedimento di confisca è irrevocabile e prevale su eventuali acquisti in buona fede o sulla titolarità di diritti reali di garanzia, per i quali e se del caso residua una tutela risarcitoria in sede civile (Cass. sez. 6, 4 giugno 2003, n. 38294, Carotenuto). Alla luce di questi principi correttamente la Corte d'appello di Palermo ha qualificato come istanza di revoca il "ricorso per incidente di esecuzione" proposto da TO AN, tenuto conto del fatto che egli aveva regolarmente partecipato al procedimento. Sotto questo profilo, pertanto, non può essere accolta la richiesta di trasmissione degli atti per competenza alla Corte d'appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, formulata dal Procuratore generale di questa Corte.
2. Con riferimento alle censure difensive il Collegio osserva che il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della L. 31 maggio 1975, n. 575, art. 2 ter, comma 3, (disposizioni contro la mafia) è
suscettibile di revoca ex tunc, a norma della L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 7, comma 2, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita (Cass., Sez. Un. 19 dicembre 2006, n. 57, Auddino, rv. 234955). La richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui all'art.630 c.p.p. e segg. e postula, dunque, l'acquisizione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento (per tali dovendosi intendere anche quelle non valutate nemmeno implicitamente: Cass., Sez. Un., 26 settembre 2001, Pisano), ovvero l'inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziali, oppure che il procedimento di prevenzione sia fondato su atti falsi o su un altro reato. In questo contesto gli elementi dedotti devono essere diretti a dimostrare l'insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento reale e pertanto, in primo luogo, la pericolosità del proposto, ma anche, unitamente o separatamente, la disponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto medesimo, il valore sproporzionato della cosa al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, il frutto di attività illecite o il reimpiego di profitti illeciti.
Il provvedimento impugnato appare conforme ai principi giuridici in precedenza illustrati, avendo, con puntuale richiamo alle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, evidenziato, con un corretto iter logico-argomentativo, la riferibilità a BE AN e alle attività illecite mafiose dal medesimo gestite, delle somme utilizzate per l'acquisto dei due immobili e, quindi, l'effettiva disponibilità da parte dello stesso dei predetti beni, e hanno spiegato, con ampiezza di richiami alle emergenze acquisite le ragioni per le quali la documentazione relativa al lavoro manuale svolto dal ricorrente in Germania e ai redditi così acquisiti non era comunque tale da inficiare tali conclusioni, tenuto conto del periodo di detenzione (dal 1966 al 1969) subito da TO AN, delle spese legali connesse ai procedimenti in corso, del costo dell'acquisto della quota sociale della s.r.l. "Medisud" e di un appezzamento di terreno in contrada Drago.
La Corte d'appello di Palermo, con motivazione ampia e rigorosa, ha illustrato le ragioni di fatto - correlate alla disamina delle vicende relative all'acquisito dei due immobili e delle condizioni economiche del nucleo familiare della famiglia AN - che avallano concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale della intestazione dei due beni a TO AN, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del fratello BE, latitante, disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, è stata accertata con indagine intensa ed approfondita, avendo il giudice spiegato le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto (Cass., Sez. 1, 15 ottobre 2003, n. 43046, rv. 226610).
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008