Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2007, n. 10281
CASS
Sentenza 25 ottobre 2007

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La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta, sicchè, dovendosi distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione e attenendo la sua incompatibilità con lo stato di detenzione del proposto unicamente alla esecuzione della misura stessa, questa può avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l'eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena.

In materia di estradizione attiva, il principio di specialità previsto dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione non è riferibile alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione, sicchè la persona estradata in Italia può essere assoggettata a misure di prevenzione personali e al relativo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna. (La S.C. ha altresì ritenuto la non riferibilità alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione del principio di specialità previsto dall'art. 721 cod. proc. pen.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2007, n. 10281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10281
Data del deposito : 25 ottobre 2007

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