Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
In tema d'estradizione dall'estero, la questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede d'esecuzione. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha tra l'altro precisato che l'esistenza di una procedura davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto tendente alla revoca del provvedimento d'estensione dell'estradizione non può avere alcun effetto d'inibizione all'esercizio della giurisdizione italiana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2008, n. 30897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30897 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2008
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1330
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 6948/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR AR, n. ad Ottaviano il 5.1.1943;
avverso la ordinanza in data 6 novembre 2007 della Corte di assise di appello di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di assise di appello di Milano, investita quale giudice di esecuzione, rigettava la richiesta di scarcerazione avanzata dai difensori di AR BR, sottoposto alla pena dell'ergastolo a seguito di sentenza di condanna pronunciata dalla medesima Corte con sentenza 11 aprile 2005, divenuta irrevocabile per effetto della sentenza in data 26 maggio 2006 della Corte di Cassazione, Sezione quinta penale, di rigetto del ricorso proposto dal BB.
Nella richiesta si adduceva che il provvedimento di estensione della estradizione emesso dall'autorità della Repubblica di Argentina, sulla base del quale il BB era stato processato e condannato per il duplice omicidio Batti - Cutolo, era divenuto suscettibile di revoca, dato che, cadute per effetto di assoluzione le altre imputazioni per le quali era stato emesso il primo provvedimento di estradizione, in relazione al tempus commissi delicti, oramai riferibile al solo fatto di omicidio, secondo l'ordinamento argentino questo reato sarebbe stato da considerare prescritto, tanto che davanti all'autorità giudiziaria argentina pendeva incidente di esecuzione estradizionale, inteso alla revoca del provvedimento di estensione della estradizione, e che, proprio in relazione alla pendenza di detta procedura, il giudice del Tribunale Federale di AN TI aveva, in data 14 marzo 2006, informato l'autorità giudiziaria italiana della pendenza della procedura formulando altresì l'invito a non proseguire oltre nel procedimento penale a carico del BB fino a quando l'incidente di esecuzione estradizionale non fosse stato risolto dall'autorità giudiziaria argentina.
La questione, d'altro canto, implicava l'applicabilità dell'art. 7, lett. b), della Convenzione di estradizione tra l'Italia e l'Argentina, sottoscritta a Roma il 9 dicembre 1987, entrata in vigore il 1 dicembre 1992, secondo cui l'estradizione non può essere concessa se, secondo la legge di una delle due Parti, "l'azione penale o la pena siano prescritte".
Nel rigettare la richiesta di scarcerazione, la Corte di assise di appello di Milano osservava in primo luogo che nessun provvedimento di revoca della estensione della estradizione era stato emesso dall'autorità giudiziaria argentina e che comunque la questione era stata già proposta e ritenuta infondata dalla Corte di Cassazione con la riferita sentenza del 26 maggio 2006. Ricorre per Cassazione il BB.
Con un primo atto, a firma dell'avv. Bolognesi Dario, si deduce la inosservanza dell'art. 721 c.p.p. e art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, osservandosi innanzi tutto che la questione posta con l'incidente di esecuzione non poteva considerarsi coperta dalla sentenza della Corte di Cassazione, perché in quella sede si tendeva a ottenere una cancellazione della causa dal ruolo in pendenza della procedura davanti all'autorità giudiziaria argentina mentre con il presente incidente si tende a ottenere l'affermazione della mancanza di base legale per l'esecuzione della pena. Inoltre, il giudice argentino aveva sostanzialmente sospeso l'esecutività della estradizione a suo tempo concessa e la procedura avrebbe potuto concludersi con la revoca del provvedimento estradizionale, rendendo priva di base legale, in virtù del principio di specialità della estradizione, l'esecuzione della pena per il reato di omicidio.
Con altro atto, a firma dell'avv. Alfredo Gaito, si deduce, con analoghi argomenti, la violazione dell'art. 7 lett. b) della Convenzione di estradizione tra l'Italia e l'Argentina del 9 dicembre 1987 e dell'art. 696 c.p.p., nonché il vizio e la carenza di motivazione su tali aspetti, osservandosi che la valutazione sulla estradabilità di un individuo resta affidata, pur dopo che l'estradizione sia stata concessa, all'autorità giudiziaria richiesta, valendo a tal fine esclusivamente le norme applicabili secondo l'ordinamento di quello Stato.
Successivamente sono state prodotte dal medesimo avv. Gaito note di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale. Il ricorso appare inammissibile.
La questione proposta davanti alla Corte di assise di appello è la stessa che la medesima Corte aveva rigettato nel corso del giudizio di cognizione con ordinanza in data 6 marzo 2006, che non risulta essere stata impugnata, e che poi la Corte di Cassazione aveva ritenuto infondata con la riferita sentenza in data 26 maggio 2006. Il ricorrente assume che il petitum è diverso, rivolgendosi ora contro l'esecuzione della pena (a seguito della condanna definitiva) mentre prima esso riguardava un semplice differimento della trattazione del ricorso davanti alla Corte di Cassazione (cancellazione della causa dal ruolo sino all'esito della procedura davanti all'autorità giudiziaria argentina).
In realtà sia la causa petendi sia il petitum sono identici. In tutte le accennate iniziative (nella quale va messo in conto anche la prima, conclusasi con l'ordinanza di rigetto della Corte milanese in data 6 marzo 2006), il BB allegava (ed allega) l'esistenza di una procedura avanti all'autorità giudiziaria argentina intesa alla revoca del provvedimento di estensione della estradizione (procedura che, è bene precisare non risulta affatto avere determinato la sospensione dell'efficacia di quel provvedimento, come invece si sostiene nei ricorsi); e tendeva (e tende) a prospettare un impedimento (sia pure sub judice e quindi temporaneo) all'affermazione della giurisdizione italiana. La questione è dunque coperta da giudicato, pur essendo opportuno qui ribadire che l'esistenza di una procedura davanti all'autorità giudiziaria argentina tendente alla revoca del titolo estradizionale (ammesso pure che quell'ordinamento contempli una simile possibilità) non può avere alcun effetto di inibizione all'esercizio della giurisdizione italiana, che si fonda su un provvedimento valido ed efficace, come già chiarito dalla citata sentenza di questa Corte del 26 maggio 2006; e come si ricava in via generale dal principio espresso dalle Sezioni unite con sentenza 29 novembre 2007, Pazienza, secondo cui in tema di estradizione dall'estero la questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa ovvero non eccepita nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede di esecuzione. Alla inammissibilità del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2008