Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2008, n. 30897
CASS
Sentenza 21 maggio 2008

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In tema d'estradizione dall'estero, la questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede d'esecuzione. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha tra l'altro precisato che l'esistenza di una procedura davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto tendente alla revoca del provvedimento d'estensione dell'estradizione non può avere alcun effetto d'inibizione all'esercizio della giurisdizione italiana).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2008, n. 30897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30897
    Data del deposito : 21 maggio 2008

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