Sentenza 14 maggio 2009
Massime • 1
Ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. (Fattispecie relativa alla produzione di due ulteriori consulenze contabili concernenti modalità di determinazione delle disponibilità finanziarie del sottoposto alla misura di prevenzione e del suo nucleo familiare diverse da quelle utilizzate dalla Guardia di Finanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2009, n. 25577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25577 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 14/05/2009
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 847
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 031281/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lo CO ET, n. a Bagheria il 17 ottobre 1948;
avverso il provvedimento della Corte di Appello di Palermo, in data 13 giugno 2008;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Sentita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fiandanese Franco;
Letta la richiesta del Procuratore generale presso la Suprema Corte, di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La Corte di Appello di Palermo, con decreto del 10 maggio 2002, applicava a Lo CO ET la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e, facendo seguito al decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Palermo, ordinava la condisca di alcuni cespiti intestati allo stesso e ad alcuni suoi congiunti. Una prima istanza di revoca veniva rigettata dalla Corte di Appello, con decreto 19 maggio 2004, che la Corte di Cassazione annullava ritenendo di dovere escludere che fosse applicabile l'istituto della revoca al provvedimento di confisca. Con successiva istanza Lo CO tornava a chiedere la revoca sulla base della pronuncia del Sezioni Unite del 19 dicembre 2006 - gennaio 2007, n;
37, Auddino, che aveva affermato il principio secondo il quale il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della L. 31 maggio 1975, n. 575, art. 2 ter, comma 3, è suscettibile di revoca ex tunc a norma della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 7, comma 2, allorché sia affetto da invalidità genetica.
La Corte di Appello di Palermo, con provvedimento in data 13 giugno 2008, accoglieva solo parzialmente l'istanza di revoca. Il provvedimento impugnato rileva che, sulla base della citata sentenza delle Sezioni Unite, la richiesta di revoca deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui all'art.630 c.p.p. e segg., così che essa è ammissibile solo in presenza di prove nuove, sopravvenute o successivamente scoperte, e non già di nuove valutazioni di circostanze già apprezzate nel corso del giudizio conclusosi con il provvedimento di cui si chiede la revoca. Su tali basi, lo stesso provvedimento osserva che Lo CO ha prodotto due consulenze tecnico - contabili e una consulenza tecnico - grafica, le quali, con riferimento al calcolo dei redditi, si limitano ad offrire una modalità di ricostruzione delle disponibilità finanziarie del nucleo familiare di Lo CO diversa da quella operata dalla G.d.F. e ritenuta corretta dal provvedimento di applicazione della misura di prevenzione;
con riferimento ai redditi agricoli, prospettano un diverso calcolo dei costi e dei ricavi non fondato su nuove circostanze di fatto. Per quanto concerne, in particolare, l'indennità di espropriazione percepita da Lo CO, i documenti prodotti, ad avviso della Corte di merito, non sono di nuova formazione o scoperti dopo il provvedimento ablativo e, comunque, attestano la determinazione dell'indennità, disponendone la liquidazione, ma non dimostrano che l'indennità sia stata realmente ritirata dall'interessato ne' se il denaro eventualmente percepito sia confluito su conti correnti o su altri beni confiscati.
In relazione ai singoli beni confiscati, in particolare un edificio di civile abitazione sito in Bagheria, il provvedimento impugnato osserva che il richiedente aveva già sostenuto in giudizio che tale immobile era stato edificato dal padre prima della donazione del terreno sulla quale lo stesso insiste, avvenuta nel 1977, ma tale affermazione era stata disattesa in considerazione della documentazione in atti;
ora, però, la difesa ha prodotto nuovi documenti, sulla cui base sono stati disposti accertamenti, dai quali emerge che l'immobile confiscato era già in costruzione alla data del 20 marzo 1974. Tuttavia, la Corte ritiene che ciò non sia sufficiente a dimostrare che si tratti di un edificio acquisito legittimamente in quanto completato dal padre di Lo CO, ancorché sia da rettificare sul punto l'argomentazione del provvedimento che aveva disposto la confisca, in quanto l'ultimazione dell'immobile era avvenuta in epoca precedente a quella valutata dal giudice di cognizione ai fini della misura patrimoniale (dal 1984). Sul punto il provvedimento impugnato afferma che nello stesso decreto di confisca si riportavano una serie di considerazioni militanti nel senso dell'appartenenza di Lo CO all'associazione mafiosa già a far data dal 1973, di conseguenza sarebbe ravvisabile quella contestualità temporale tra appartenenza ad associazione mafiosa ed acquisizione dei beni che si richiede per l'adozione del provvedimento ablativo, anche se - rileva il provvedimento impugnato - secondo la più recente giurisprudenza di legittimità tale correlazione non sarebbe necessaria. Ciò posto, la Corte afferma che, ipotizzando una costanza di livello reddituale anche negli anni precedenti al 1984, appare ragionevole ritenere che Lo CO non disponesse di redditi leciti sufficienti per l'investimento in questione.
Con riferimento alla quota in capo a Lo CO FR IO della s.a.s. PU CO & c. con sede in Bagheria, il provvedimento impugnato rileva che il decreto di confisca aveva determinato il valore dell'investimento sulla base dell'atto pubblico e non della scrittura privata prodotta dalla difesa, che recava firme non autenticate;
osserva, poi, che la relazione di consulenza tecnico - grafica prodotta con l'istanza di revoca non è rilevante, poiché la stessa scrittura privata era stata ritenuta inconferente anche per altre ragioni insensibili all'accertamento tecnico. Propone ricorso per Cassazione il difensore di Lo CO, deducendo erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, e della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2. Il ricorrente afferma che le consulenze prodotte costituiscono prove nuove, frutto di metodologia e di tecnica non precedentemente utilizzate;
sostiene che erroneamente la Corte si limita ad una valutazione autonoma e specifica dei documenti nuovi, violando il principio generale secondo il quale le prove nuove devono essere valutate unitamente a quelle precedentemente acquisite;
censura la parte motiva del provvedimento impugnato, laddove, con riferimento all'indennità di espropriazione afferma che i documenti prodotti non dimostrano che essa sia stata realmente ritirata dall'interessato, posto che la riscossione delle somme liquidate rientra nella normalità di situazioni del genere;
con riferimento al calcolo dei redditi ed al computo del reddito agricolo effettivo, censura il mancato esame della nuova metodologia proposta dalle consulenze prodotte, supportate da indispensabile conoscenza tecnica. Con riferimento all'edificio di civile abitazione sito in Bagheria, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato abbia preteso di anticipare gli indizi di appartenenza di Lo CO all'associazione mafiosa al 1973, dimenticando che il decreto applicativo delle misure aveva ritenuto che soltanto dal 1984 si potessero desumere i suddetti indizi, ciò in violazione non solo del principio di correlazione tra contestazione e decisione, ma anche in violazione del giudicato formatosi in ordine alla data rilevante per l'applicazione della misura di prevenzione sia personale che patrimoniale. Il ricorrente critica, inoltre, la tesi, alla quale aderisce il provvedimento impugnato, secondo la quale non è necessario che vi sia correlazione temporale fra la pericolosità sociale e l'acquisto dei beni soggetti a confisca.
Con riferimento alla quota in capo a Lo CO FR IO della s.a.s. PU CO & c. con sede in Bagheria, il ricorrente denuncia la mancata valutazione dell'elemento nuovo rappresentato da una relazione di consulenza tecnico - grafica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Occorre premettere che le Sezioni Unite (19 dicembre 2006 - 8 gennaio 2007, n. 57, Auddino) hanno affermato che vi è "un'incompatibilità strutturale tra la revoca ex nunc e la misura della confisca, essendo questa revoca ex tunc ipotizzabile soltanto per le misure di prevenzione di cui è costante l'esecuzione al momento in cui viene avanzata;
la relativa istanza. Tale incompatibilità è invece inesistente, quando venga avanzata una richiesta di revoca con effetti ex tunc, in contemplazione di una invalidità genetica del provvedimento. In questi limiti deve dunque ritenersi applicabile l'art. 7, comma 2, alla misura prevista dalla L. 31 maggio 1965, n.575, art. 2 ter, comma 3, identificandosi nella revoca in esame un mezzo predisposto dal legislatore per adempiere all'obbligo riparatorio prefigurato dall'art. 24 Cost., u.c.", tale revoca, però, "si riferisce ad un provvedimento definitivo. Carattere, questo, che preclude di rimettere in discussione con l'istanza atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili", pertanto, "la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui all'art. 630 c.p.p. e ss., con postulazione dunque di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento (e sono tali anche quelle non valutate nemmeno implicitamente: S.U., 26 settembre 2001, Pisano), ovvero di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero di procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato".
Il ricorrente afferma che devono considerarsi prove nuove anche gli accertamenti peritali che siano frutto di metodologia e di tecnica non precedentemente utilizzate e deduce a sostegno della sua tesi la pronuncia di questa Corte Sez. 5, 27 maggio 1999, n. 2554, Bompressi e altro (rectius: Sez. 1, 6 ottobre 1998, n. 4837, Bompressi ed altri, rv. 211457), che ha affermato il principio di diritto così massimato: "Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico scientifica di elementi fattuali già noti ai periti e al giudice può costituire "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che la novità di queste ultime e, correlativamente, dei principi tecnico scientifici applicati, può in effetti condurre alla conoscenza non solo di valutazioni diverse, ma anche di veri e propri fatti nuovi. Ciò, naturalmente, solo a condizione, di applicazioni tecniche accreditate e rese pienamente attendibili dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica".
Occorre osservare che la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato che, ai fini del giudizio di revisione, non costituisce nuova prova una diversa e nuova valutazione tecnico- scientifica di dati già apprezzati e, pertanto, le valutazioni di una consulenza eseguita dopo la condanna definitiva in tanto possono proporsi come nuova prova critica, in quanto si fondino su nuovi elementi di prova non conosciuti o non valutati dal giudice, poiché, le nuove valutazioni, altrimenti, si risolvono esclusivamente in apprezzamenti critici di emergenze oggettive già conosciute e apprezzate nel giudizio, in violazione del principio dell'improponibilità, mediante la revisione, di ulteriori prospettazioni di situazioni già constatate (Sez. 1, 21 settembre 1992, Ciancabilla, rv. 192838; Sez. 3, 14 settembre 1993, n. 1875, Russo, rv. 196273; Sez. 2, 12 dicembre 1994 - 12 aprile 1995, n. 5494, Muffari, rv. 201111; Sez. 1, 8 maggio 1996, n. 3086, Delli Paoli, rv. 205138; Sez. 1, 23 febbraio 1998, n. 1095, Nappi, rv. 210022).
In verità, l'affermazione di principio contenuta nella citata sentenza Bompressi non contrasta con il costante orientamento giurisprudenziale in materia, poiché prende espressamente in considerazione metodologie e tecniche accreditate e acquisite dalla comunità scientifica, che siano esse stesse "nuove" e, per di più, tali da condurre alla conoscenza di "veri e propri fatti nuovi";
pertanto, deve trattarsi di una consulenza applicativa di tecniche e di principi scientifici dapprima ignoti con la conseguenza che la novità della metodologia impiegata e dei principi tecnico- scientifici applicati può condurre all'individuazione di dati di fatto nuovi, sulla base dei quali vengono effettuate valutazioni diverse. Tali caratteristiche certamente non possiedono le consulenze tecnico - contabili o tecnico - grafiche, che ben avrebbero potuto essere prodotte nel corso del giudizio che ha portato all'adozione del provvedimento di cui si chiede la revoca, non costituendo applicazione di nuovi principi tecnico - scientifici. Sulla base di tali premesse di principio, deve ritenersi del tutto legittima l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale le consulenze di parte si limitano ad offrire una modalità di ricostruzione delle disponibilità finanziarie del nucleo familiare Lo CO diversa da quella operata dalla G.d.F. e ritenuta corretta dal giudice di merito, "ci si trova in presenza, pertanto, non già di un nuovo dato di fatto, bensì della riproposizione di una tesi già respinta e che non merita, ancora adesso, accoglimento, avuto riguardo al corretto criterio di calcolo individuato dalla Guardia di Finanza". Il provvedimento impugnato ha fatto, quindi, applicazione di un principio di diritto conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, formulando, inoltre, una valutazione di fatto, sulla circostanza che le consulenze prodotte contengono apprezzamenti già disattesi nel decreto applicativo della confisca, che non può essere sindacata in questa sede di legittimità. Tutte le deduzioni del ricorrente, in definitiva, sulla base delle consulenze tecniche, contrappongono una ricostruzione dei fatti alternativa a quella offerta dai giudici di merito, che hanno dato ragione della decisione adottata con motivazione ampia, articolata e puntuale, sicché le censure formulate esulano dall'ambito di cognizione di questo giudice di legittimità, per di più nel contesto del procedimento di prevenzione, ove il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Neppure è accoglibile la deduzione difensiva concernente la confisca dell'edificio di civile abitazione sito in Bagheria, che sarebbe stata confermata con violazione del giudicato e del principio di correlazione tra contestazione e decisione e in applicazione del principio, non condivisibile ad avviso del ricorrente, secondo il quale non sarebbe necessaria la correlazione temporale fra la pericolosità sociale e l'acquisto dei beni confiscati.
Sul punto, è del tutto corretta l'osservazione della Corte di merito, secondo la quale era compito della stessa Corte "rivalutare la situazione alla stregua della considerazione congiunta degli elementi raccolti in precedenza e di quelli nuovi offerti o comunque acquisiti in questa sede (...) proprio il ricorrente, infatti, ha introdotto il novo tema d'indagine spiegando puntuali difese". D'altro canto, non può condividersi l'affermazione della formazione del giudicato su quello che è il contenuto motivazionale dell'originario provvedimento applicativo della misura di prevenzione patrimoniale, poiché, in linea di principio, il giudice dell'impugnazione può rivalutare gli elementi di causa nei limiti dei punti e dei capi attinti dall'impugnazione della parte, soprattutto nel caso di elementi nuovi offerti dalla difesa, che devono essere esaminati unitamente a quelli già sussistenti in atti, e tale regola opera certamente anche nel sistema della prevenzione, in sede di impugnazione o di revoca.
Il provvedimento impugnato, quindi, rileva che nello stesso decreto di confisca si riportano una serie di considerazioni militanti nel senso dell'appartenenza di Lo CO all'associazione mafiosa già a far data dal 1973. Questa è la ragione principale della conferma della disposta confisca pur in presenza della nuova documentazione prodotta, sulla quale si fonda, come ragione autonoma e sufficiente, il provvedimento impugnato;
pertanto, la deduzione difensiva che censura il principio, condiviso dalla Corte di merito, che esclude la necessaria la correlazione temporale fra la pericolosità sociale e l'acquisto del bene da confiscare (Sez. 2, 8 aprile 2008, n. 21717, Failla, rv. 240501; Sez. 1, 11 dicembre 2008, n. 47798, Cangialosi, rv. 242515), sul quale effettivamente esiste contrasto giurisprudenziale (contrai Sez. 5, 22 marzo 2007, n. 18822, Cangialosi, rv. 236920; Sez. 5, 13 giugno 2006, n. 24778, Cosoleto, rv. 234733; Sez. 5, 25 novembre 1997 - 3 febbraio 1998, n. 5365, Damiani, rv. 210230), è irrilevante, avendo riguardo ad una argomentazione prospettata soltanto in via subordinata dal provvedimento impugnato. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009