Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2009, n. 25577
CASS
Sentenza 14 maggio 2009

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Ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. (Fattispecie relativa alla produzione di due ulteriori consulenze contabili concernenti modalità di determinazione delle disponibilità finanziarie del sottoposto alla misura di prevenzione e del suo nucleo familiare diverse da quelle utilizzate dalla Guardia di Finanza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2009, n. 25577
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25577
    Data del deposito : 14 maggio 2009

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