Sentenza 9 novembre 2010
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza mediante l'occultamento di fatti, è non solo necessario che gli stessi siano rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e che la loro comunicazione sia effettivamente pertinente all'interpello dell'ente di vigilanza, ma altresì che la condotta sia corredata dal ricorso a mezzi fraudolenti e non si risolva nel mero silenzio sulla loro esistenza.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA La Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, depositata il 21 gennaio 2014, la quale ha accolto l'opposizione formulata da Marco F. e da Ivano V. contro la delibera della Commissione n. 18517 del 3 aprile 2013, che aveva inflitto agli opponenti la sanzione pecuniaria di Euro 50.000,00 per violazione dell'art. 10 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La contestazione assumeva che Marco F. e Ivano V., in qualità, rispettivamente, di Responsabile della Direzione Controlli di Rete e Compliance e di Responsabile del Servizio di Compliance …
Leggi di più… - 2. I delitti di false informazioni e di ostacolo alle funzioni delle Autorità di vigilanzaMarco Gambardella · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. I soggetti attivi. Le Autorità di vigilanza. – 2. Le false informazioni all'Autorità di vigilanza. – 3. L'ostacolo alle funzioni dell'Autorità di vigilanza. – 4. Concorso di reati. Rapporto con gli illeciti amministrativi. 1. I soggetti attivi. Le Autorità di vigilanza Una crescente importanza nella prassi giudiziaria ha assunto negli ultimi anni il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza, contenuto nell'art. 2638 c.c. (si veda ad es. A. Nisco, Il caso Bnl-Unipol: abuso di informazioni privilegiate e ostacolo alle funzioni di vigilanza, in Casi di diritto penale dell'economia, a cura di L. Foffani-D. Castronuovo, il Mulino, 2015, …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2017
FATTI DI CAUSA La Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, depositata il 21 gennaio 2014, la quale ha accolto l'opposizione formulata da Marco F. e da Ivano V. contro la delibera della Commissione n. 18517 del 3 aprile 2013, che aveva inflitto agli opponenti la sanzione pecuniaria di Euro 50.000,00 per violazione dell'art. 10 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La contestazione assumeva che Marco F. e Ivano V., in qualità, rispettivamente, di Responsabile della Direzione Controlli di Rete e Compliance e di Responsabile del Servizio di Compliance …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2010, n. 40164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40164 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRO? Antonio - Presidente - del 09/11/2010
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna MA - Consigliere - N. 1893
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 39611/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi promossi da:
\G RG, AR TA O\ e \A GI MA US;
contro la sentenza 22 aprile 2008 della Corte d?Appello di Caltanissetta;
Udita la relazione del Cons. Dott. Antonio Stefano Agro?;
Udito il P.G. Eugenio Selvaggi che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi gli avvocati Stefania Rita Ceci per la parte civile, D?Acqui Giuseppe e Giovanni Grasso per L? e Concetta Tardino per il RI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 22 aprile 2008 la Corte d?Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione del Tribunale, riteneva GR RG responsabile di concorso in peculato, LM GI MA US di ostacolo alla funzione di vigilanza della Banca IA (art. 2638 cod. civ.), con riferimento alla nota del 12 giugno 2003, e \TA TT O\ di questo stesso reato, con riferimento alla nota del 31 marzo 2005. Il peculato era ascritto al GR\, direttore della banca di credito cooperativo SOFIGE di *Gela*, in concorso con IN IE MA @M, che, in qualita? di amministratore giudiziario della ditta individuale di ND MA, sottoposta a sequestro nell?ambito di un procedimento di prevenzione, si era appropriato di denaro di questa ditta, prelevandolo da un conto corrente da lui amministrato e acceso presso la banca SOFIGE, per farlo confluire su conti accesi presso la stessa banca e intestati al padre e alla madre del ND\. Il GR\, in particolare, aveva autorizzato tutte le operazione necessarie ad aprire i conti intestati ai genitori del sequestrato, a far confluire su questi il denaro sottratto e aveva inoltre permesso l?irregolare aperture di un deposito a risparmio di ND MA, consentendo l?illecito utilizzo dello stesso. L?LM\ e il RI, nelle note appena indicate, avevano occultato alla Banca IA la fraudolenta apertura dei conti corrente dei genitori del ND\ nonche? del deposito a risparmio di quest?ultimo, deposito e conti che permettevano che la ditta sequestrata proseguisse la sua attivita?, nonostante il sequestro e la situazione di sofferenza rilevata dall?organo di vigilanza. Il RI inoltre, nella nota 31 marzo 2005, aveva riferito fatti materiali non rispondenti al vero, in merito alle previsioni di perdita del c.d. "Gruppo Comandatore".
2. Contro tale pronunzia ricorrono il GR\, il RI e L?.
Il GR\, in un lungo e inarticolato atto da lui sottoscritto, deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all?affermazione della sua responsabilita? nel concorso in peculato. Rileva che dalla lettura della decisione non si trae la sussistenza di alcuna condotta specifica a lui ascrivibile, ma solo la generica attribuzione di un rafforzamento del proposito criminoso del NC. Non si sarebbe tuttavia considerato che l?apertura dei conti intestati ai genitori e del deposito, vicenda di cui il ricorrente era stato parte, era lecita, perche? antecedente al procedimento di prevenzione a carico del ND\ e al relativo sequestro, e che quindi occorreva provare la consapevolezza del GR\ del fatto che i passaggi di denaro operati dall?amministratore integrasse reato. Al riguardo la sentenza si riferisce alle conversazioni intercettate e si richiama agli argomenti svolti nella pronunzia di primo grado. Cosi? operando non si sarebbe risposto ai motivi di impugnazione sul metodo di valutazione delle conversazioni acquisite, specie quando esse presentavano elementi di discrasia con altri atti processuali. E pertanto non si sarebbe compreso che il GR\ riteneva del tutto lecite le operazioni effettuate dal NC, perche? dirette a far fronte ai costi dell?azienda amministrata, e che temeva che gli inquirenti potessero invece supporre la sussistenza di un riciclaggio. In ogni modo il ricorrente contesta anche la correttezza della qualificazione giuridica di peculato. La sottrazione del denaro, nelle concrete modalita? in cui e? avvenuta e tenendo conto delle vicende del procedimento a carico del ND\, era diretta a sostenere i costi dell?azienda amministrata e pertanto mancano gli elementi costitutivi del reato di cui all?art. 314 c.p., ancorche? i mezzi utilizzati non siano regolari, cosa che al piu?
potrebbe far pensare al reato di cui all?art. 323 c.p. Inoltre non vi sarebbe alcun elemento per affermare il concorso del GR\ in un reato proprio perche? le operazioni effettuate dall?amministratore non necessitavano di alcuna autorizzazione ne? vi era alcun obbligo di impedire l?evento. Quanto avvenuto dopo le operazioni di sottrazione non vale comunque a dimostrare un originario intento di concorrere con il responsabile.
3. A sua volta L?, nei due atti di ricorso presentati, deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell?elemento oggettivo del reato di cui all?art. 2638 cod. civ. Osserva al riguardo che tale reato si consuma attraverso due condotte di tipo commissivo od omissivo, valutate come parimenti offensive.
Ora quanto alla condotta omissiva, premesso che l?occultamento deve riguardare comunicazioni dovute, deve essere posto in essere attraverso mezzi fraudolenti e deve, in ogni caso, attenere alla situazione del soggetto sottoposto a vigilanza, L? osserva che nella specie il reato si sarebbe perfezionato con l?aver occultato l?apertura di due conti correnti semplici intestati ai genitori del ND\ e di un deposito a risparmio intestato alla ditta individuale di ND MA. Cio? posto il ricorrente sostiene che non sussisteva alcun dovere di informazione circa questi conti e questo deposito, trattandosi di mere operazioni di provvista per la SOFIGE e tanto piu? ricordando che la nota del 12 giugno 2003 era una nota di risposta a specifici rilievi effettuati dalla Banca IA, rispetto ai quali l?apertura di conti correnti o di un deposito non era pertinente all?oggetto della comunicazione. D?altronde il dovere non poteva certo derivarsi dall?irregolarita?
delle operazioni del ND\ perche? nella situazione concreta non vi erano anomalie e perche? comunque le vicende relative ai conti non potevano considerarsi fatti rilevanti per l?esistenza della banca SOFIGE. I conti si aggiunge non avevano alcuna possibilita? di sconfinamento, ne? v?erano stati sconfinamenti al momento della redazione della nota.
Non v?era stata poi alcuna fraudolenza nella comunicazione incriminata: la Corte d?Appello conferisce questa connotazione al silenzio della nota, ma non da alcuna spiegazione al riguardo. I conti correnti o erano stati appena accesi (e dunque erano privi di movimenti) o presentavano addirittura un saldo attivo. Non era stato impiegato alcun mezzo decettivo.
Infine sul punto, i fatti occultati non riguardavano la situazione dell?ente vigilato, ma solo la situazione del "Gruppo Comandatore".
4. Con un secondo motivo L? deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa l?elemento soggettivo del reato, essendo rimasto indimostrato che il ricorrente fosse consapevole dell?apertura dei conti bancari ed essendo insufficiente a questo fine rilevare (come fa la decisione impugnata) che L? era invece consapevole della criticita? dei rapporti con il "Gruppo Comandatore". Quindi non v?era prova che l?omissione rilevabile nella nota fosse stata operata scientemente, tanto piu? che la materia riguardava competenze proprie soltanto del direttore e che la nota piu? volte richiamata era stata materialmente predisposta dalla direzione dell?istituto di credito. Fatto quest?ultimo che non doveva essere trascurato e che, essendo stato rilevato a p. 26 della sentenza, connota di contraddittorieta?
la successiva affermazione che L? si era diffuso in fuorvianti indicazioni per nascondere l?omissione di informazioni all?Autorita?
di vigilanza. Quanto poi agli elementi ricavati dalle intercettazioni delle conversazioni del GR\, nulla era stato replicato a quanto dedotto in appello circa l?intento difensivo del direttore nel chiamare in causa il ricorrente e cio? senza rilevare che all?epoca della intercettazione il ricorrente non faceva piu? parte del comitato esecutivo della banca.
Il dolo in parola deve inoltre essere specifico perche? diretto al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza e nulla era stato detto in ordine a questa direzione della volonta?, specie considerando che non v?era alcun coinvolgimento diretto del ricorrente nella predisposizione della nota e nell?operativita? dei conti correnti e che L? s?era sempre mostrato del tutto estraneo al "Gruppo Comandatore". Notazioni queste che sottolineavano la manifesta illogicita? dell?assoluzione del GR\ dal reato di cui all?art.2638 cod. civ. e viceversa della condanna del ricorrente.
5. Con ultimo motivo il ricorrente si duole del diniego del beneficio della non menzione della condanna.
6. Il RI si duole di essere stato ritenuto responsabile del reato di cui all?art. 2638 cod. civ. rilevando il vizio di motivazione della sentenza laddove ritiene che la nota redatta il 31 marzo 2005 conteneva falsita? ed era rivolta ad ingannare l?organo di vigilanza: i fatti indicati in questa nota circa l?ammontare complessivo dei versamenti del "Gruppo Comandatore" erano assolutamente corretti e altrettanto corretto era stato allegare a detta nota la relazione dell?amministratore giudiziario il cui tenore era effettivamente improntato a moderato ottimismo circa la possibilita? per tale gruppo di onorare gli impegni. D?altronde la norma codicistica non contempla le previsioni e tali previsioni erano comunque da ricondursi al NC e non al RI, il quale in ogni modo non poteva certo sapere quale fosse il modo in cui l?azienda era effettivamente amministrata. Quanto al "sostanziale rispetto del piano di rientro", l?aggettivo sostanziale rendeva evidente la soggettivita? dell?opinione espressa, che quindi non poteva essere valutata in termini di verita?/falsita?. Con la conclusione che nella condotta imputata mancherebbe l?elemento oggettivo del reato.
In ordine poi alle informazioni omesse non v?era alcun obbligo di comunicare agli organi di vigilanza l?apertura dei conti correnti e di depositi non affidati, trattandosi, come gia? aveva osservato L?, di operazioni di provvista, le quali per di piu? risalivano ad epoca in cui il RI era vice presidente della SOFIGE e non direttore della stessa, organo che doveva autorizzare i conti in parola. Aggiunge che la stessa richiesta della Banca IA non contemplava alcuna comunicazione sui conti accesi tre anni prima. Quanto all?elemento soggettivo nulla era stato addotto per dimostrare il dolo specifico e cioe? l?intenzione di ostacolare l?esercizio delle funzioni di vigilanza. Non erano stati usati mezzi fraudolenti, il quesito della banca non comprendeva i conti correnti, tali conti era regolarmente registrati e accessibili ad ogni tipo di controllo. Infine le intercettazioni ambientali non erano dimostrative del dolo, poiche? non si era tenuto conto che l?interlocutore era un coindagato che aveva tutto l?interesse a coinvolgere altri e le cui affermazioni erano prive di riscontri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Muovendo dal ricorso del GR\ e ponendo in ordine logico i motivi dedotti, va innanzitutto considerato quello sulla qualificazione giuridica delle sottrazioni operate dal NC, le quali, a dire del ricorrente, non corrisponderebbero al reato di cui all?art. 314 c.p., ma rappresenterebbero invece una forma di amministrazione del patrimonio aziendale, finalizzate come erano a sostenere i costi dell?azienda. L?assunto e? insieme generico e privo di fondamento. Generico perche? in sede di merito non e? stato mai accertato che tutti i trasferimenti di denaro sui conti dei genitori del ND\ e sul libretto di quest?ultimo fossero stati effettivamente utilizzati per ripianare le esposizioni dell?azienda sequestrata, mantenendola sul mercato. Infondato perche? la circostanza, ancorche? provata, non basterebbe a escludere l?interversione del possesso: il sequestro era diretto proprio ad evitare l?ingerenza del ND\ nel patrimonio aziendale e le contrarie determinazioni del NC, eccedendo da ogni potere affidato all?amministratore giudiziario, esprimevano una disposizione uti dominus dei beni aziendali, realizzando cosi? l?appropriazione prevista e punita dalla norma sul peculato.
Piu? in particolare deve negarsi che in simile vicenda si possa ravvisare il peculato per distrazione, oggi riconducibile all?art.323 c.p. Questa figura di reato ricorre quando il soggetto attivo abbia illegittimamente sviato beni nella sua disponibilita? dal soddisfacimento di un fine pubblico al quale erano destinati a quello di altro fine pubblico. Quando pero? tale sviamento persegua un interesse privato (come avviene nel caso in esame con il trasferimento ai ND\) esso, come si e? gia? detto, riduce l?agente da soggetto esercente un munus publicum a privato possessore del bene e si qualifica dunque come appropriazione ai sensi dell?art.314 c.p.. In secondo luogo il ricorrente contesta di aver offerto un contributo rilevante al peculato, in quanto egli si era limitato ad autorizzare in periodo non sospetto l?apertura dei conti presso la banca e in quanto era estraneo alle successive operazioni del NC, per le quali la sua connivenza era del tutto indifferente non avendo alcun obbligo di impedire l?evento.
Anche tale assunto e? infondato. La sentenza impugnata non rimprovera al GR\ il suo ruolo nell?accensione dei conti, ma ricava dalle conversazioni intercettate la concertazione tra il bancario e l?amministratore nei giri delle somme pertinenti al "Gruppo Comandatore". Un?ideazione comune dunque del quanto e del come delle sottrazioni, che sicuramente costituisce contributo concorsuale. Replica tuttavia il GR\ che tali conversazioni non dimostrano l?elemento soggettivo del contributo concorsuale perche? proprio dai colloqui intercettati emergerebbe con chiarezza che egli in buona fede si ingeriva negli affari credendo che il NC stesse svolgendo un? attivita? amministrativa lecita, anzi necessaria per mantenere in vita l?azienda, e perche? l?allarme che il ricorrente mostrava di nutrire non era ascrivibile alla consapevolezza del peculato, ma derivava dal timore che gli inquirenti sospettassero a torto l?esistenza di operazioni di riciclaggio.
Ora, pur a prescindere dalle notazioni di merito insite in simili allegazioni (specie con riferimento all?interpretazione dell?allarme), va osservato che la sentenza impugnata, ai fini della dimostrazione dell?elemento soggettivo, si basa sulla certa consapevolezza che il GR\ aveva del sequestro di prevenzione dell?azienda del "Gruppo Comandatore", sicche? per rendere plausibile la sussistenza di un?opinione della liceita? e ancor di piu? della necessita? delle sottrazioni concertate occorrerebbe immaginare che il GR\ credesse che l?unico sistema per mantenere in vita l?azienda anzidetta fosse proprio quello di rimetterla in mano al soggetto sequestrato o ai suoi genitori, cosa che pero? e? contraria ad ogni massima di esperienza e che nemmeno il ricorrente sostiene nel ricorso.
Il ricorso va quindi respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. I ricorsi delL? e del RI sono per contro fondati. Si imputa ad entrambi i ricorrenti, succedutisi nella presidenza della banca SOFIGE, il reato di cui all?art. 2638 cod. civ. e cioe?
di aver ostacolato l?esercizio delle funzioni delle autorita? di vigilanza, avendo omesso di riferire alla Banca IA l?accensione dei due conti correnti da parte dei genitori del ND\ e del libretto di deposito piu? volte ricordati in narrativa. Al RI inoltre si imputa anche di aver esposto fatti materiali non rispondenti al vero in ordine alle previsioni di perdita del "Gruppo Comandatore".
3. Ora, quanto al reato addebitato in forma omissiva, deve rilevarsi che, in base al tenore testuale della norma indicata, la comunicazione nascosta deve essere rilevante per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell?ente sottoposto a vigilanza. Essa inoltre deve essere pertinente all?interpello dell?ente di vigilanza in qualunque forma esso sia fatto, di domanda o di contestazione. L?occultamento penalmente sanzionato deve infine essere corredato da mezzi fraudolenti, non potendo consistere in un semplice silenzio. Tanto nel caso in esame porta in primo luogo a dubitare che l?esistenza dei conti ridetti possa essere stata oggetto di dovere di partecipazione all?Autorita? di controllo. Secondo le decisioni di merito le contestazioni della Banca IA riguardavano numerose posizioni di sofferenza del portafoglio della SOFIGE rispetto a vari clienti, tra cui anche il "Gruppo Comandatore". Ma i conti in parola, benche? sostanzialmente riconducigli a tale gruppo, non avevano alcuna incidenza su queste passivita? non essendo previsto per loro alcun fido da parte dell?istituto di credito ed anzi potevano essere forieri di un attivo per la banca, come la stessa sentenza impugnata finisce per riconoscere. Difetterebbe dunque nella specie la rilevanza della notizia per la situazione economica critica del vigilato e la pertinenza della medesima alla domanda dell?ente vigilante. In ogni modo, anche a voler ritenere che un tale dovere invece sussistesse (come fa la sentenza impugnata, in parte tuttavia confondendo tra la situazione di esposizione dell?ente vigilato e le vicende del peculato estranee al controllo delle Banca IA), il silenzio serbato dai due Presidenti non era "vestito" da alcun mezzo fraudolento, quale per esempio la mancata pubblicita? dei conti in parola o dei loro titolari o altre svariate forme di confusione contabile. La contraria opinione espressa nella sentenza impugnata e?
erronea: quelli che sono stati qualificati come mezzi fraudolenti diretti a fuorviare organo vigilante non costituivano copertura del silenzio mantenuto, ma erano invece le operazioni bancarie con le quali si rimetteva al soggetto sequestrato l?ulteriore amministrazione dell?azienda, operazioni configuranti un peculato ma certo non idonee a celare la connessione tra i conti piu? volte ricordati e la posizione del "Gruppo Comandatore". Pertanto il reato nella forma omissiva non sussiste.
4. Ma il reato non sussiste nemmeno nella forma commissiva contestata al solo ricorrente RI.
Occorre infatti precisare, a differenza di quanto considerato al momento della sentenza n. 17290 del 13 gennaio 2006 emessa da questa Sezione con riguardo alla misure cautelari adottate, che la nota di risposta del 31 marzo del 2005 era composta da due parti: una prima sottoscritta dal ricorrente contenenti brevi comunicazioni e un rinvio all?allegato sulla situazione economica dell?azienda sequestrata. Una seconda costituita dall?allegato sottoscritta dall?amministratore giudiziario NC e da lui redatta. Nella prima parte in quanto tale, come rileva la sentenza impugnata, non erano esposti dati connotati da falsita? sui rapporti tra l?azienda e la banca con riferimento ai versamenti effettuati e all?esistenza di un piano di rientro.
La notazione, azzardata nel suo ottimismo, era semmai quella del rispetto "sostanziale" del piano di rientro contenuta nella relazione, allegata alla nota, redatta dal NC. Ma essa notazione, a sua volta, non enunciava fatti materiali inesistenti, bensi? opinioni valutative dell?amministratore anche in base alla futura ipotizzata situazione di mercato e ai possibili comportamenti da parte dell?ente bancario. Si trattava percio? di opinioni, come tali riferite dall?imputato senza alcuna specifica asseverazione, e ad esse e? estranea la dialettica verita? - falsita?, applicabile invece al substrato di fatti da cui tali opinioni si muovono, substrato che nella specie e? tuttavia incontestato. Ne? la falsita? puo? individuarsi nel silenzio mantenuto dal NC circa i passaggi di denaro dall?amministrazione giudiziaria al "Gruppo Comandatore", in quanto l?amministratore non era tenuto in proprio a simili comunicazioni e in quanto in ordine al silenzio sui conti e sulle loro movimentazioni, serbato dal RI, si e? gia? detto al paragrafo che precede.
Con la conclusione che il reato non sussiste nemmeno in questa forma.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LM GI MA US e di \M TA O\ perche? il fatto non sussiste. Rigetta il ricorso di GR RG che condanna al pagamento delle spese processuali.
Cosi? deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2010