Sentenza 26 marzo 2008
Massime • 1
Il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale anche assoluta e insanabile, si dia prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, ritenendo estinto il reato per l'intervenuta prescrizione, sebbene la decisione fosse risultata del tutto priva di motivazione, in violazione degli artt. 125, comma terzo e 546, comma terzo, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Decreto penale di condanna, proscioglimento, sentenza, impugnazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2008, n. 21459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21459 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/03/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 539
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 043437/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI NZ UR N. IL 09/02/1946;
avverso SENTENZA del 12/12/1997 TRIB. SEZ. DIST. di EMPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO.
OSSERVA
Ritenuto che VI AR ED impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale fu condannato per il reato di abuso dei mezzi di correzione, commesso in Empoli il 6 maggio 1996, nei confronti della minore RO EZ a lui affidata in pre- adozione, cagionando alla stessa pericolo di malattia fisica e psichica e lesioni personali guaribili in sei giorni;
che l'impugnazione investe anche la declaratoria di non doversi procedere in ordine al delitto di lesioni per mancanza di querela;
che la sentenza impugnata è priva di motivazione e risultano in essa riportati le imputazioni e poi il solo dispositivo reso all'esito dell'udienza pubblica del 12 dicembre 1997;
che il ricorrente deduce la nullità della sentenza per essere del tutto priva di motivazione in violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p.;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
Considerato che la sentenza priva di motivazione dà luogo a una nullità ex art. 546 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3;
che la nullità non può essere dichiarata poiché è intervenuta estinzione del reato per prescrizione, in applicazione della regola iuris per la quale l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 c.p.p. impone nel giudizio di legittimità, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale anche assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. un. 27 febbraio 2002, dep. 8 maggio 2002, n. 17179). che è pacifica l'intervenuta prescrizione del reato di maltrattamenti, maturata il 6 novembre 2003 a norma dell'art. 157 c.p.p., comma 1, n. 4, art. 160 c.p., comma 4, e, pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
che la declaratoria di non doversi per il delitto di lesioni per mancanza di querela rende inammissibile il ricorso dell'imputato per assoluta carenza di interesse.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di maltrattamenti è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008