Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2008, n. 21459
CASS
Sentenza 26 marzo 2008

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Il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale anche assoluta e insanabile, si dia prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, ritenendo estinto il reato per l'intervenuta prescrizione, sebbene la decisione fosse risultata del tutto priva di motivazione, in violazione degli artt. 125, comma terzo e 546, comma terzo, cod. proc. pen.).

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  • 1Decreto penale di condanna, proscioglimento, sentenza, impugnazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2008, n. 21459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21459
Data del deposito : 26 marzo 2008

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