Sentenza 29 novembre 2017
Massime • 1
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2017, n. 47050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47050 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2017 |
Testo completo
47050-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Antonella Patrizia Mazzei - Presidente - Sent. n. sez. 3909/2017- Angela Tardio - Relatore - CC 29/11/2017 Domenico Fiordalisi R.G.N. 41064/2016 Michele Bianchi Rosa Anna Saraceno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZA IS, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/06/2016 della Corte di appello di L'Aquila sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 6 giugno 2016 la Corte di appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a ZA IS con sentenza del 3 maggio 2012 del Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona, irrevocabile il 24 giugno 2012, ritenuta la sussistenza del presupposto di cui all'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., avendo il detto beneficiario riportato condanna -con sentenza della stessa Corte del 5 febbraio 2016, irrevocabile il 19 febbraio 2016, con la quale era stata riconosciuta la sentenza del 26 marzo 2008 del Tribunale distrettuale di MY (Polonia)- per un delitto anteriormente commesso (dall'aprile 2002 al 31 dicembre 2007) a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Maurizio Mililli, l'interessato ZA, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione e/o erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. e carenza dei presupposti per la disposta revoca. Secondo il ricorrente, per l'applicabilità della indicata norma è essenziale accertare la data di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna, essendo la causa di revoca rappresentata da una condanna ulteriore per reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, e cioè da una condanna che deve divenire irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento -nel quale il rapporto giuridico rimane pendente per effetto del concesso beneficio- a partire dal passaggio in giudicato della prima sentenza. Nella specie, la sentenza della Corte di appello di L'Aquila è divenuta irrevocabile dopo la sentenza del Tribunale di Ortona, che aveva concesso il beneficio, ma anche dopo la scadenza del periodo di sospensione stabilito dall'art. 163 cod. pen., che è stato pari a due anni avendo avuto detta sentenza a oggetto la condanna per una contravvenzione.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, stante la fondatezza del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che attiene alla contestata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 3 maggio 2012 del Tribunale di Chieti sezione di Ortona, irrevocabile il 24 giugno 2012, è fondato.
2. Secondo consolidati principi, la causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. si realizza di diritto quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sia pronunciata condanna 2 che diventi irrevocabile «entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza» (tra le altre, Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036). Tale termine, che, riferito alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, ne suppone, pertanto, il passaggio in giudicato, è, secondo il disposto dell'art. 163, primo comma, cod. pen., di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
3. Di tali principi non si è fatta corretta applicazione. La Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 674, comma 1, cod. proc. pen., invero, pur dando conto dei tempi in cui sono divenute irrevocabili le sentenze in esame e dell'antecedenza della commissione del reato, di cui alla propria sentenza del 5 febbraio 2016 di riconoscimento della sentenza penale straniera, al passaggio in giudicato (24 giugno 2012) della sentenza del 3 maggio 2012 che aveva concesso il beneficio, non ha considerato che rispetto a detto dies a quo per il calcolo del termine di cui all'art. 163 cod. pen. la propria sentenza divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2016, quando il termine biennale previsto per il compimento della prova del reato contravvenzionale (ex art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2-bis d.lgs. n. 285 del 1992) era già ampiamente decorso.
4. Non ricorrendo le condizioni per la revoca della concessa sospensione condizionale l'ordinanza che l'ha disposta deve essere, per l'effetto, annullata senza rinvio a norma dell'art. 620 lett. /) cod. proc. pen. Segue la comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di appello dell'Aquila che cura l'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone la comunicazione della presente sentenza al Procuratore generale presso la Corte di appello dell'Aquila. Così deciso il 29/11/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Antonella Mazzei Ingele Books DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 OTT 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA