Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 180, comma primo, lett. a) D.Lgs. n. 58 del 1998 (abuso di informazioni privilegiate) - commesso attraverso l'acquisto di strumenti finanziari dematerializzati, utilizzando informazioni privilegiate di cui l'agente sia a diverso titolo in possesso - deve essere individuato in quello in cui risulti effettuata la registrazione dei titoli sul conto dell'acquirente, che segna il momento del trasferimento della proprietà dei beni oggetto di compravendita.
Commentari • 2
- 1. Art. 25-sexies - Abusi di mercato [41]https://www.filodiritto.com/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2009, n. 7769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7769 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
7 7 69 /09 Dncelleria/ 23 FEB. 2009
IL CANCELLIERE C1 REPUBBLICA ITALIANA CA ZU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CAS
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Qu
QUINTA SEZIONE PENALE
O
N
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/01/2009
SENTENZA
N. 200 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CALABRESE RENATO LUIGI PRESIDENTE
1. Dott. CARROZZA ARTURO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. FERRUA GIULIANA п N. 025081/2008
3. Dott. AMATO ALFONSO "
4. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 16/04/1948 1) CO OV
2) SA IVANO N. IL 27/07/1944
avverso SENTENZA del 12/11/2007
CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Tindari Baglione
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. Emanuela Di Lazzaro Udit i difensor Avv. Renzo Costi e Filippo Sgubbi
3 3-
O S S ERVA
Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Milano
ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di Giovan-
ni NS e NO TT in ordine al delitto di cui agli artt.II0,81 cp,180, comma primo lett.a),d.lgs.24 feb braio 1998, n. 58,loro contestato perchè, "quali amministra tori della Unipol Spa e della Finsoe Spa,in possesso di informazioni privilegiate, relative alla estinzione antici pata del prestito obbligazionario Unipol 2000-2005 2,25%
e Unipol 2000-2005 3,75%, avvalendosi di tali informazio ni, di cui il pubblico non disponeva, acquistavano al MOT
di Milano, per conto di Unipol Spa, dal 25 gennaio al 12
febbraio 2002 e per il tramite dell'intermediario finale
Cofimo Sim, obbligazioni delle suddette emissioni per un complessivo controvalore pari ad euro 48.001.324,57".
Ricorrono per cassazione gli imputati deducendo erro nea applicazione di legge e vizi motivazionali in punto di competenza territoriale (I° mot.), nozione di "informa zione" (2°mot.), rapporti tra il vecchio 180 TUF e in nuo vo art.184 TUF, come introdotto dalla legge n.62/2005
(3°mot.),nozione di "informazione privilegiata" (4°mot.),
esimente di cui all'art.183 TUF(5°mot.), costituzione di parte civile della Consob e statuizione del danno (6°mot.),
omessa sostituzione della pena detenyiva con la multa
(7°mot.). -4-
E' intervenuta in giudizio la Consob. 1
Le parti hanno prodotto memorie illustrative e di re-
plica.
E' fondato e assorbente il primo motivo di impugnazio ne, attinente alla eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, tempestivamente sollevata dalla difesa,
disattesa dai giudici di merito e prospettata sul rifles so che l'acquisto dei titoli in questione, momento di con sumazione del reato contestato, si è perfezionato a Bologna,
luogo nel quale i titoli sono stati registrati sul conto intrattenuto dagli acquirenti presso Unipol Banca Spa
n.I di detta città.
La corte territoriale riconosce che il reato di aggio-
taggio si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente
"acquista" uno strumento finanziario, avvalendosi di un'
informazione privilegiata, ma considera che "il momento dell'acquisto è da indentificare nel luogo e nel tempo in cui le proposte di negoziazione (vendita e acquisto) si in crociano telematicamente nel sistema organizzato da Borsa
Italiana Spa, che gestisce, a Milano,il mercato della Borsa".
Spiega che "il luogo risulta ben identificato nella sede operativa del soggetto incaricato della gestione del suddetto mercato e altrettanto deve dirsi del tempo e del momento dell'operazione acquisto-vendita, entrambi istan tanei e coincidenti con la formazione dell'accordo nego ziale, con l'incontro delle due proposte di negoziazione". -5-
Ed aggiunge che la registrazione dei titoli sul conto
4
dell'acquirente, che attribuisce la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti ad essi relativi,
appartiene alla fase esecutiva e non coincide con l'acqui to dei titoli medesimi, che si è verificato in precedenza,
con la cennata negoziazione contrattuale avente ad ogget to valori già ben individuati.
Una siffatta impostazione non può essere condivisa.
Occorre in primo luogo sottolineare che qui si verte in tema di dematerializzazione di strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentari. La materia è disci-
plinata dagli artt. 28 ss del d.lgs. n. 213 del 1998 (c.d.
decreto EURO), ed anche per essa, come nel caso dei titoli di credito,il problema del trasferimento di uno strumento finanziario è duplice:
- un primo tema riguarda la "legittimazione" all'eser cizio dei diritti incorporati nello strumento (per le ob bligazioni, per esempio, il diritto alla riscossione degli interessi o del capitale a scadenza, nonchè l'esercizio delle azioni a tutela del credito, ecc.).Il problema è
risolto dall'art.32 decreto EURO:"Effettuata la registra zione (i.e.la registrazione dello strumento acquistato dall'intermediario su mandato del suo cliente sul conto di quest'ultimo -cfr.art.30 u.c.) il titolare del conto ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso 6-
registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi".In buona sostanza, la legge equipara, ai fini della legittimazione, la registrazione in conto alla 'traditio'
di un titolo al portatore ovvero alla girata di un titolo all'ordine (cfr. artt. 1992,2003,2008 cc);
- un secondo problema riguarda la "proprietà" dello strumento finanziario. Come noto, nei titoli di credito è
possibile che il portatore sia legittimato all'esercizio dei diritti incorporati nei titoli senza esserne proprie tario (per esempio che ha acquistato la cambiale in base a un negozio nullo), oppure che un soggetto abbia già va lidamente acquistato il titolo senza essere ancora legitti mato al suo esercizio (per esempio, chi ha acquistato vali damente una cambiale che non gli è stata ancora girata).
Tuttavia, resta da stabilire "quando" esattamente tale soggetto acquista il diritto di proprietà sul titolo dema terializzato.
Nella disamina che ne segue non può prescindersi dal rilevare come la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo chiarito che la "dematerializzazione" (o "decar tolarizzazione") del titolo di credito, secondo il regime compiutamente attuato dalla legge n.213 del 1998, supera la fisicità del titolo consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo,
ma non elimina anche la necessità dell'individuazione,a a -7.
norma dell'art.1378 ca, attraverso meccanismi sia pure al ternativi di scritturazione, del titolo stesso come bene immateriale, configurandosi, altrimenti,in relazione a que sto, un credito e non più un titolo di credito (Cass. Civ.
Sez.I,14 giugno 2000, n.8107,rv 537586%; idem,20 marzo 03,
n.4079; idem, 27 ottobre 2006, n.23268,rv 593621).
Ciò consente di pervenire ad una prima, sicura afferma zione in tema di vendita di strumenti finanziari demate-
rializzati,in quanto cose determinate solo nel genere,
per il perfezionarsi dell'effetto traslativo occorre la individuazione della 'specie' venduta.
Si tratta allora di determinare il momento in cui l'individuazione dei valori possa considerarsi avvenuta.
Mette conto, a questo punto, di richiamare il sistema di circolazione degli strumenti dematerializzati, quale disciplinato dalla legge.Si avvale, esso, di un articolato meccanismo alla cui realizzazione contribuiscono diversi soggetti in posizione diversa tra loro: l'alienante che incarica l'intermediario di procedere all'operazione di giro,l'intermediario stesso, che emette l'ordine di giro e addebita il trasferimento al conto del cedente, la so-
cietà di gestione accentrata, che esegue il giraconto, in fine l'intermediario del compratore, che accredita l'acqui sto sul conto di quest'ultimo. Tutto questo procedimento si colloca dopo la conclusione tra le parti dell'accordo relativo al trasferimento degli strumenti finanziari in -8 questione.
Ciò posto, è da escludere che il momento della individua zione, del quale si discute, possa essere quello in cui il venditore trasferisce "a monte" la proprietà del titolo dematerializzato, cioè quando conclude la vendita con l'in termediario dell'acquirente: l'evidenzazione documentale della circolazione comporta la registrazione esclusivamen te del codice identificativo della 'species'di strumento finanziario (tipo, taglio, quantità), della data di regolamen to e del segno dell'operazione, senza la indicazione di qualsiasi elemento specificante;
peraltro,in questa fase dell'operazione,i titoli acquistati dall'intermediario per conto del cliente (i cui rapporti con l'intermediario sono regolati dalle norme sul mandato senza rappresentan of za, art.1705 cc) confluiscono nel suo patrimonio, dove si confondono tra gli altri titoli posseduti dall'interme-
diario medesimo, rendendone impossibile l'acquisto e la rivendica da parte del cliente.
Sicchè nella circolazione degli strumenti dematerializ zati "la formazione dell'accordo negoziale, con l'incontro o l'incrocio delle due proposte di negoziazione", cui si riferisce l'impugnato provvedimento, comporta soltanto la conclusione di un contratto di vendita con efficacia ob bligatoria: la titolarità dei valori ceduti, diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, rimane in ca po all'alienante sino al completamento della operazione 1-g-
di giro.
In questo quadro e in questa prospettiva non è chi non
-veda perciò ed è quanto rileva la dottrina più attenta -
come il trasferimento della proprietà dello strumento fi nanziario dematerializzato si perfezioni solo con il com pimento della registrazione in accredito, ad opera dell'in termediario, sull'apposito conto aperto dall'acquirente e nel luogo in cui tale conto è acceso, che, concretizzando la consegna dematerializzata delle 'species' di valori appartenenti al 'genus' dedotto in obbligazione, rappresen ta, per l'appunto, "l'individuazione" di questi ultimi e segna il momento a partire dal quale la titolarità sugli stessi può considerarsi trasferita all'acquirente.
Le considerazioni fin qui svolte inducono questo Col-
legio a ritenere conclusivamente che, ai fini della deter minazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del reato di aggiotaggio commesso attraverso l'acquisto di strumenti finanziari dematerializzati utiliz zando informazioni privilegiate di cui l'agente sia a di verso titolo in possesso, va individuato in quello nel qua le risulti effettuata la registrazione dei titoli sul con to dell'acquirente, che segna il momento del trasferimento della proprietà dei beni oggetto di compranendita.
Nel caso concreto tale registrazione è stata effettua ta a Bologna e, dunque, la competenza territoriale a cono scere il reato "de quo' doveva radicarsi dinanzi alla - 10.
autorità giudiziaria di detta città.
E non vale l'argomento conclusivo esibito, sul punto,
dalla Consob nella sua memoria, secondo cui l'art.180 TUF
contempla, tra le condotte punibili, oltre "l'acquisto",
anche "altre operazioni" aventi per oggetto strumenti fi nanziari, nelle quali andrebbe comunque ricompresa, ai fini della determinazione della competenza territoriale,] l'in-
crocio delle PDN, avutosi a Milano: tale deduzione si pa lesa priva di ogni efficace incidenza, sol che si conside
-
ri che la contestazione accusatoria ha riguardato non
"altre operazioni",ma, per l'appunto,"l'acquisto" di stru menti finanziari.
La ritenuta fondatezza della eccezione di cui ci si è
occupati comporta che, rimanendo assorbiti tutti gli altri is.r motivi di impugnazione, debbano essere annullate le senten ze di primo e secondo grado, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna, competente per territorio.
P.Q.M.
La Corte, ritenuta la competenza per territorio del
Tribunale di Bologna, annulla senza rinvio la sentenza di primo grado e di secondo grado e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il suddet to competente tribunale.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2009
Il presidente est.