Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
La contestuale ricorrenza nel giudizio di cassazione di una causa estintiva del reato e di una nullità processuale anche assoluta e insanabile, determina la prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, prevalendo in tal caso la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.(In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, pur in presenza di maturata prescrizione, la sentenza totalmente priva di motivazione stante la natura assolutoria della decisione e l'impossibilità di valutare i presupposti di applicabilità dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.).
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1142 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1142 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: PISTORELLI LUCA SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: Falcini Franco, nato a Genova, il 28/1/1960; avverso la sentenza dell8/6/2011 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. M. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del1 18 giugno 2011 la Corte d'appello di Bologna confermava la condanna di Falcini Franco per il reato di lesioni gravi per aver lo stesso …
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1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Bologna, in data 11.2.2022, aveva condannato M.M. alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, la cui liquidazione veniva rimessa al giudice civile competente, in relazione al reato di cui all'art. 595, co. 3, cod. pen. All'imputato si contesta, in particolare, di avere usato il proprio profilo "(OMISSIS)", nel replicare a una missiva che gli era stata inviata in forma privata dalla ex moglie, attribuendole di avere partecipato a una serata a luci rosse, nel corso della quale la stessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2010, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
15 50 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione terza penale
ACR
Registro Generale N. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 21878/2010
Dott.ssa Claudia SQUASSONI Presidente Sentenza n. 1929 Dott. Amedeo FRANCO Consigliere Dott. Luigi MARINI Consigliere
Consigliere Estensore Dott. Luca RAMACCI Udienza Pubblica del
Consigliere Dott. Santi GAZZARA 1 dicembre 2010
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze nel procedimento a carico di
1. TI AD nato a [...] il [...]
2. IM NA nato a [...] il [...]
3. OL MA nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 12/10/2004 dal Tribunale di Firenze - Sezione
Distaccata di Empoli in composizione monocratica
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Gioacchino IZZO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio
1
In data 24 dicembre 2005, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze proponeva ricorso avverso la sentenza emessa il 12 ottobre 2004 dal Tribunale di Firenze Sezione Distaccata di Empoli nei confronti di TI AD, IM NA, OL MA e
AS NO con la quale i predetti venivano mandati assolti dai reati loro ascritti con la formula del fatto non costituente reato
Osservava il PG ricorrente che la sentenza risultava non solo priva dell'imputazione ma anche della motivazione.
Denunciava quindi che la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 606, comma primo lettera C) C.P.P. ) e la mancanza di motivazione (articolo 606, comma primo lettera e C.P.P. ) e chiedeva l'annullamento della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come effettivamente risulta dagli atti, l'impugnata sentenza manca del tutto dell'imputazione e della motivazione, mai redatta dal giudice dopo la decisione.
L'individuazione delle modalità con le quali si sarebbe dovuto ovviare alla situazione rappresentata, deve essere effettuata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il potere sostitutivo attribuito al presidente del Tribunale, in caso di impedimento del giudice monocratico, non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione (SS. UU. n.3287,
23 gennaio 2009).
Nella fattispecie, tuttavia, la sentenza è costituita, come da provvedimento del magistrato responsabile della Sezione Distaccata in esecuzione di delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 26\10\2005, dalla sola intestazione e dalla fotocopia del dispositivo.
Va poi osservato che la mancanza grafica, nel documento anzidetto, non solo dell'imputazione, ma anche della motivazione, determina la nullità della
کے 2 sentenza in base al combinato disposto degli articoli 125 comma 3 e 546 C.P.P., come correttamente osservato dal PG ricorrente.
Occorre inoltre rilevare che, con riferimento al reato contestato, risulterebbe maturato il termine massimo di prescrizione.
Da ciò consegue la necessità di verificare, ricorrendo contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, quale delle due assuma prevalenza nel presente giudizio.
Ritiene il Collegio che la questione possa essere risolta tenendo conto dell'indirizzo interpretativo formulato dalle SS.UU. (sent. n. 17179, 8 maggio
2002).
Limitatamente alla questione che qui rileva, si ricorda che è stato infatti affermato come, in contestuale presenza di una causa estintiva del reato
(quale la prescrizione) e di una nullità processuale assoluta ed insanabile, il giudice di legittimità debba dare - di norma - prevalenza alla prima, il cui avverarsi ne impone l'immediata declaratoria ex art 129 C.P.P., salvo nel caso in cui l'operatività della medesima causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.
Tale ultima situazione ricorre, ad avviso del Collegio, nella fattispecie, riportando il dispositivo della decisione impugnata l'esito di una pronuncia assolutoria nel merito di tutti gli imputati e non potendo questo Collegio dichiarare autonomamente la prescrizione del reato non avendo alcun elemento a disposizione per valutare l'applicabilità dell'articolo 129, comma secondo C.P.P.
Da ciò consegue necessariamente, pertanto, l'annullamento con rinvio
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Firenze
Così deciso in Roma il 1 dicembre 2010
Il Consignere Estensore Il Presidente
(Dott ica RAMACCI) (Dott.Ssa Claudia SQUASSONI) Tudi Hdна DEPOSITATA IN CANCELLERIA SUPREMA
E
T
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1 g GEN. 2011 O
C
IL CANCELLIERE
Luang Mariani
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