Sentenza 30 novembre 2001
Massime • 1
Il giudice di rinvio non è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento nell'ipotesi in cui la norma, dalla quale quel principio è stato tratto, sia stata, nelle more del giudizio, abrogata espressamente o anche implicitamente, per effetto di una nuova legge che abbia disciplinato diversamente la materia. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente applicato la sopravvenuta legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione del D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, che, nel dettare una disciplina transitoria per i processi in corso, ai fini della graduale applicazione dei principi del giusto processo, ha modificato, in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone di cui all'art. 210 cod.proc.pen., la precedente normativa in base alla quale la stessa Corte di Cassazione aveva fissato il principio di diritto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2001, n. 11990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11990 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO CALABRESE - Presidente - del 30/11/2001
1. Dott. GIUSEPPE PIZZUTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - N. 1868
3. Dott. GENNARO MARASCA - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 22329/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
01) GO CE, nato a [...] in data [...];
02) NN LO, nato a [...] il [...];
03) OG OA, nato a [...] il [...];
04) NO AN, nato a [...] il [...];
05) CA EL AR nato a [...] il [...];
06) DA GU nato a [...] il [...];
07) IN IZ, nato a [...] il [...];
08) TE GO RI IT, nato ad [...] il [...];
09) OR AO, nato a [...] il [...];
10) IT AR, nato a [...] il [...];
11) BR RA, nato a [...] il [...];
12) ER IN SE TO, nato Milano il 13 maggio 1948;
13) AP SC, nato a [...] il [...];
14) EN NO, nato a [...] il [...];
15) EN RE, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa il 22 marzo 2000 dalla Corte di Appello di Milano quale giudice di rinvio;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi dei ricorsi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vito Monetti, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità, per la inammissibilità del ricorso proposto da BR e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e per il BR anche del versamento di una somma alla Cassa delle ammende;
Uditi i difensori degli imputati avvocati:
Napolitano in sostituzione di Claudio Garavaglia per CA EL AR
DA OL per GU DA e SC AP SE NO ST per IZ IN
DO BI e LE AG per AR IT LB UO per RA BR
IZ NO in sostituzione dell'avvocato Gaito per IN ER IO FR e SE NO ST per NO EN
RE TA per EN RE
Che hanno concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva:
Svolgimento del processo
1) Le indagini e le due sentenze di merito
Non vale la pena riportare in modo analitico il lunghissimo iter processuale che ha caratterizzato il procedimento penale a carico degli attuali ricorrenti.
Tuttavia al fine di comprendere bene la vicenda appare necessario ricordare i momenti essenziali del processo così come sono stati ricostruiti dalle tre sentenze di merito.
Nel febbraio del 1992, nel quadro di altra indagine svolta a carico di estremisti di destra detti skin heads, veniva disposta ed eseguita la intercettazione telefonica sulle utenze di AN LB e AN IO.
Grazie alle conversazioni intercettate veniva individuato un gruppo di spacciatori - consumatori e tra questi PI MA e suo figlio RO OM l'utenza telefonica dei due veniva sottoposta ad intercettazione.
Il 16 febbraio 1992 la MA veniva arrestata mentre spacciava cocaina la donna confessava immediatamente ed indicava come suo fornitore tal IZ RO. Venivano avviate, indagini a carico di quest'ultimo, che, fermato il 28 gennaio 1993, immediatamente ammetteva le proprie responsabilità e si rendeva disponibile a collaborare nelle indagini.
Grazie alla collaborazione del RO, ai sopralluoghi effettuati ed alle ulteriori attività investigative volte a trovare riscontri a quanto riferito dal dichiarante venivano identificate numerose persone coinvolte in traffici di spaccio di sostanze stupefacenti. A conclusione delle indagini preliminari, caratterizzate tra l'altro dalla emissione di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere, il GIP presso il Tribunale di Milano disponeva il rinvio a giudizio di settantanove imputati ed agli inizi del 1995 aveva inizio la lunga fase dibattimentale.
Stralciate le posizioni di EN NO ed EN RE, che, impossibilitati a comparire venivano giudicati separatamente, il Tribunale di Milano acquisiva documenti disponeva la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e delle registrazioni effettuate dalla Polizia nel corso delle indagini, sentiva numerosi imputati, tra i quali IN ER, esaminava lungamente il collaboratore di giustizia IZ RO, che con le sue dichiarazioni costituiva la fonte di prova principale del processo, interrogava numerosi testimoni e sottoponeva ad esame, a riscontro delle dichiarazioni rese dal RO, numerosi imputati in procedimenti connessi. È necessario precisare, perché ciò appare rilevante per l'esame di alcuni motivi di ricorso, che alcuni imputati in procedimento connesso si sottoponevano ad esame - MI RE, AR NZ e NT UM -, mentre altri si avvalevano della facoltà di non rispondere - AN AN, AG UC, MA PI, ES EL, EV ME, Di TE MA NT e La AR IO - con conseguente acquisizione ai sensi dell'art. 513 c.p.p., nella formulazione all'epoca vigente, dei verbali delle dichiarazioni da loro rese nel corso delle indagini preliminari. Finalmente nel 1996 il Tribunale di Milano con due sentenze emesse il 27 luglio 1996 - una era relativa alle posizioni di EN ed EN, che, come già ricordato, erano state stralciate - condannava tutti gli attuali ricorrenti alle pene ritenute eque, oltre alle pene accessorie ed al pagamento delle spese processuali. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 21 maggio 1998, confermava nella sostanza le affermazioni di responsabilità del EN e dell'EN, mentre con la sentenza del 23 ottobre 1997 definiva la posizione degli altri appellanti ed attuali ricorrenti. È opportuno rilevare che il BR, condannato in primo grado, veniva invece, assolto dalla Corte di merito.
2) L'annullamento della Corte di Cassazione Con sentenze emesse in data 11 gennaio 1999 la Corte di Cassazione annullava entrambe le sentenze della Corte di merito con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per un nuovo esame. La Corte di Cassazione partiva dalla considerazione che la affermazione di responsabilità di tutti gli imputati, fatta eccezione per due di essi OR e BR, si fondava sulle dichiarazioni di IZ RO giudicato separatamente con rito abbreviato, e di altri soggetti, coimputati o imputati in procedimenti connessi, le cui dichiarazioni costituivano riscontro esclusivo o preminente a quelle rese dal RO.
Rilevava, inoltre, la Corte di legittimità che alcuni di tali soggetti - i nomi sono già stati ricordati - si erano avvalsi in primo grado della facoltà di non rispondere all'esame ex art. 210 c.p.p. e le dichiarazioni da loro rese in sede di indagini preliminari erano state acquisite agli atti del dibattimento ai sensi dell'art. 513 c.p.p. secondo la formulazione all'epoca vigente. Senonché la entrata in vigore della legge 267/97 ed in particolare dei commi 3 e 5 dell'art. 6 che avevano modificato l'art. 513 citato e la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 361/1998, che aveva parzialmente dichiarato la illegittimità costituzionale della nuova formulazione dell'art. 513 c.p.p., avevano, secondo la Corte di legittimità, modificato radicalmente la situazione sì da rendere necessaria la rinnovazione della istruttoria dibattimentale, peraltro richiesta da alcuni appellanti e rigettata dalla Corte di merito, per escutere tutti i soggetti da esaminare ex art. 210 c.p.p. che, comparsi, si erano avvalsi in primo grado della facoltà di non rispondere o che non si erano presentati perché non reperibili e/o assenti.
In caso di rinnovato esercizio della facoltà di non rispondere si sarebbe dovuto procedere, secondo la Corte di Cassazione, a contestazione, utilizzando le dichiarazioni dagli stessi rese al PM o al GIP, per singoli contenuti narrativi.
Le dichiarazioni in tal modo acquisite si sarebbero, quindi, potute utilizzare nel rispetto dei parametri dell'art. 192 comma 3^ c.p.p.. La Corte riteneva, poi, inutilizzabili i risultati delle registrazioni di conversazioni captate grazie alla collaborazione del RO, addosso al quale gli operanti della Questura di Milano avevano collocato un microfono in occasione di incontri avuti da costui con alcuni coimputati.
La Cassazione, infatti, annoverava tali operazioni tra quelle previste dagli artt. 266 e ss. c.p.p. per le quali è necessario il provvedimento autorizzativo del giudice, nella specie mancante. La Corte di Cassazione, inoltre, annullava le sentenze della Corte di merito anche con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti - oltre che alla misura della pena - contestati a NO AN, alla prospettata violazione dell'art. 49 c.p. quanto a DA GU, alla misura della pena inflitta a ER e con riferimento alla posizione di AP alla configurabilità dell'aggravante ex art. 80 comma 2^ DPR 309/90, al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena.
Infine era annullata la sentenza della Corte di merito emessa il 23 ottobre 1997 relativamente alla posizione di OR, il cui nominativo era stato completamente omesso nel dispositivo della sentenza stessa, ed a quella di BR, perché la motivazione assolutoria veniva giudicata dalla Corte di legittimità manifestamente illogica.
3) Il giudizio di rinvio
La Corte di Appello di Milano quale giudice di rinvio in ossequio alle decisioni della Suprema Corte procedeva a partire dalla udienza del 15 ottobre 1999, alla citazione e quindi, alla assunzione delle persone imputate in procedimenti connessi che si erano rifiutate di rispondere nel corso del dibattimento di primo grado, ai sensi dell'art. 210 c.p.p.. Alcuni, comparsi, si avvalevano nuovamente della facoltà di non rispondere altri non comparivano perché impossibilitati per malattia, come il Trevisan, ed altri ancora risultavano irreperibili o, comunque, detenuti all'estero, come EV ME. Il 2 marzo 2000 entrava in vigore la legge 25 febbraio 2000 n, 35 concernente la attuazione nei processi in corso dei principi del giusto processo contenuti nel modificato art. 111 della Costituzione. La Corte di merito riteneva che la legge citata, non vigente al momento della pronuncia della Suprema Corte, avesse modificato la normativa in materia di valutazione della prova e superato, quindi, i principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione, dovendosi nel caso di specie applicare i criteri innovativi contenuti nella legge 25 febbraio 2000 n. 35.
Dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 della Legge 25 febbraio 2000 n.35, la Corte di merito con sentenza emessa il 22 marzo 2000 condannava tutti gli odierni ricorrenti alle pene di giustizia, oltre a quelle accessorie e, quanto al CA, al TE ed al BR, anche al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, per i motivi di cui si dirà, GO CE, NN LO, OG OA, NO AN, CA EL AR, DA GU, IN IZ, TE GO RI IT, OR AO, IT AR, BR RA, ER IN SE TO, AP SC, EN NO ed EN RE. Motivi della decisione
4) La successione delle leggi in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale Nel corso del processo i giudici di merito hanno dovuto superare un vero e proprio "percorso ad ostacoli", perché hanno dovuto adeguare il modo di procedere al continuo mutare delle disposizioni contenute nell'articolo 513 c.p.p., che regola l'interrogatorio di coimputati o imputati in procedimenti connessi o collegati.
Come già rilevato, infatti, accanto ad alcuni dichiaranti che avevano reso interrogatorio nel corso del dibattimento di primo grado, ve ne sono altri che, citati a dibattimento non sono comparsi o che, seppure comparsi, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
In tali casi il Tribunale aveva proceduto alla acquisizione agli atti del dibattimento dei verbali dell'interrogatorio reso da tali persone nella fase delle indagini preliminari, secondo la formulazione all'epoca vigente dell'art. 513 c.p.p.. Senonché la legge 267/97, modificativa dell'art. 513 c.p.p., dettava con l'articolo 6 una disciplina transitoria applicabile ai procedimenti in corso.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 361 del 2 novembre 1998 dichiarava la illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del novellato articolo 513 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, qualora il dichiarante si fosse rifiutato o comunque avesse omesso di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto di sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si dovesse applicare l'articolo 500 commi 2 bis e 4 c.p.p.. Secondo talì norme le dichiarazioni rese nella fase delle indaginì preliminari utilizzate per la contestazione sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
La Corte di Cassazione, con le già citate sentenze di annullamento, in effetti prendeva atto della modifica dell'articolo 513c.p.p. e della successiva sentenza della Corte Costituzionale e riteneva erronea la reiezione, da parte della Corte di Appello, della richiesta di rinnovazione dibattimentale per la escussione dei soggetti che in primo grado si erano avvalsi della facoltà di non rispondere all'esame ex art. 210 c.p.p.. La Corte di Appello, quale giudice di rinvio, in ossequio alle prescrizioni della Corte di legittimità, disponeva la citazione dei soggetti indicati e procedeva all'interrogatorio di alcuni di essi che si avvalevano di nuovo della facoltà di non rispondere;
altri, invece, non comparivano perché irreperibili o detenuti all'estero. Senonché nel corso della istruttoria dibattimentale dinanzi al giudice di rinvio è entrata in vigore la legge 25 febbraio 2000 n. 35, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 7 gennaio 2000 n.2, che ha dettato disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 in materia di giusto processo.
Secondo l'art. 1 comma 2 della legge citata le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite. al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità. Il comma 4 del citato art. 1 ha, poi, precisato che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazioni della prova al momento delle decisioni stesse. L'entrata in vigore della nuova normativa e la possibile utilizzazione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari acquisite al dibattimento, se confermate quanto alla attendibilità da altri elementi di prova, ha indotto la Corte di merito, quale giudice di rinvio, come già ricordato, a sospendere la istruttoria dibattimentale in corso e ad invitare le parti a rassegnare le conclusioni.
Dopo avere richiamato, sia pure in modo necessariamente contenuto, la normativa che si è succeduta nel tempo in questa delicata materia ed avere ricordato i gravi problemi di gestione del processo prodotti dal mutare continuo delle norme, appare necessario soffermarsi su altri due problemi.
È necessario, in primo luogo, verificare se la valutazione delle prove compiuta dalla Corte di merito in sede di rinvio sia stata corretta o, per essere più precisi, conforme alle disposizioni della legge 25 febbraio 2000 n. 35, dal momento che alcuni ricorrenti hanno contestato la legittimità dell'operato della Corte di Appello di Milano.
In effetti il legislatore, nel dettare le norme per la attuazione dei principi del giusto processo, introdotte dal nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, ha ritenuto di dettare una normativa transitoria applicabile ai processi in corso all'evidente scopo di consentire la più rapida definizione degli stessi, nel rispetto, però, dei principi generali introdotti.
Nel pieno rispetto del generale principio del tempus regit actum il legislatore ha stabilito che le dichiarazioni acquisite ritualmente al fascicolo per il dibattimento e già utilizzate per la decisione debbano essere valutate in sede di legittimità secondo le disposizioni vigenti all'epoca delle decisioni stesse e che, comunque, le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da parte di chi si sia successivamente avvalso della facoltà di non rispondere possano essere valutate soltanto se confermate da altri elementi di prova.
Tenuto conto delle date in cui sono state emesse le sentenze di merito relative al processo in esame va detto che le dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 210 c.p.p. nella fase delle indagini preliminari sono state correttamente acquisite al fascicolo per il dibattimento, dal momento che la legislazione allora vigente consentiva di acquisirle o tramite la contestazione in caso di dichiaranti reticenti o per mezzo della lettura degli atti nel caso di soggetti che si avvalevano della facoltà di non rispondere. Quindi nessun dubbio vi può essere sulla corretta acquisizione, in base alle norme vigenti all'epoca delle decisioni, da parte del Tribunale di Milano delle dichiarazioni rese dai dichiaranti nella fase delle indagini preliminari.
Inoltre il giudice di rinvio, in applicazione del comma 2 dell'articolo 1 della legge 35/2000, ha utilizzato per la decisione soltanto le dichiarazioni ritualmente acquisite la cui attendibilità fosse stata confermata da altri elementi di prova.
Il metodo adottato è stato, quindi, certamente corretto perché rispettoso delle norme vigenti al momento della decisione;
le contestazioni sul punto, perciò, non attengono ad una errata interpretazione delle norme processuali, ma piuttosto alla valutazione degli elementi di prova che in concreto è stata operata nei singoli casi e per le specifiche posizioni dei ricorrenti. Così poste le contestazioni atterrebbero al merito della decisione e sarebbero, perciò, non sindacabili in sede di legittimità; i rilievi possono essere recuperati se visti sotto il profilo del vizio della motivazione che sorregga le singole e specifiche decisioni;
ciò sarà valutato nei paragrafi successivi.
Preme porre in evidenza a questo punto che il giudice di rinvio, in attuazione delle norme della legge 35/2000, più volte richiamata, ha ritenuto che le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persone che in dibattimento si erano avvalse della facoltà di non rispondere ed acquisite ritualmente al dibattimento potessero trovare conferma in altri elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni di altri dichiaranti rese nella fase delle indagini preliminari e confermate nel corso della istruttoria dibattimentale, a condizione che queste ultime fossero sorrette da autonomi riscontri.
Il modo di procedere appare del tutto corretto e rispettoso della normativa vigente, dal momento che le dichiarazioni confermate in dibattimento che siano riscontrate da altri elementi costituiscono elementi di prova pienamente validi ed utilizzabili. In quanto tali essi possono certamente costituire quegli elementi di prova richiesti dal comma 2^ dell'art. 1 della legge 35/2000 necessari per riscontrare le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari ed acquisite al fascicolo del dibattimento di coloro che si sono poi avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere.
È evidente, invece, che in base alla normativa esaminata non possono reciprocamente riscontrarsi le dichiarazioni incrociate di due soggetti che si sono entrambi avvalsi della facoltà di non rispondere.
Anche tali indirizzi interpretativi fissati dalla sentenza impugnata appaiono non censurabili perché del tutto aderenti alla normativa più volte richiamata.
Il secondo problema consiste nello stabilire se il giudice di rinvio fosse o meno vincolato al principio di diritto fissato in sede di annullamento dalla Corte di Cassazione anche con l'entrata in vigore di una nuova normativa in materia.
Il giudice di rinvio ha ritenuto che la vincolatività della pronuncia della Suprema Corte potesse essere superata da un quadro normativo successivamente modificato.
Anche tale decisione, che è stata contestata da alcuni ricorrenti, appare del tutto corretta e rispettosa dei principi che regolano i rapporti tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio. L'articolo 627 c.p.p., nel fissare le regole che disciplinano il giudizio di rinvio dopo l'annullamento, stabilisce, tra l'altro, che il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
Quindi sussiste un obbligo fondato sulle disposizioni di cui agli articoli 627 e 623 lett. a) c.p.p., definito assoluto ed inderogabile dalla giurisprudenza (ex plurimis vedi SS.UU. 19 gennaio 1994, Cellerini, Arch. n. proc. pen. 1994, 546 e Cass. pen. 1994, 2027), per il giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
Tale obbligo sussiste anche se successivamente alla pronuncia della Corte di Cassazione e prima di quella del giudice di rinvio sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza sulle norme oggetto di giudizio (Cass. 19 agosto 1993, Strazza, Cass. pen. 1994, 2468 ha stabilito che l'obbligo sussiste anche se la giurisprudenza di legittimità nella più alta sede abbia modificato l'interpretazione delle norme che devono essere applicate).
Addirittura la Suprema Corte ha più volte stabilito vedi ad esempio Cass. 7 dicembre 1992, Ribacchini, CED Cass. n. 193268 che anche la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma che il giudice del rinvio è tenuto ad applicare sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione appare irrilevante nel giudizio di rinvio.
Tale indirizzo è stato contrastato dalla Corte Costituzionale (vedi ad esempio sentenze nn. 12, 47 e 58 del 1995 e 257 del 1994) e da autorevole dottrina in base alla giusta considerazione che una cosa è individuare una norma, altra cosa è giudicare sulla sua validità.
Questo orientamento appare fondato e da condividere perché i due accertamenti indicati sono nettamente distinti;
infatti affermare che il canone decisorio sia certo non può certo significare che esso sia anche valido.
Insomma sembra corretto affermare che il vincolo che sorge dal principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione trovi il proprio limite nella incostituzionafità della norma e/o della regola prescritta dalla Corte di Cassazione stessa.
A maggior ragione tale orientamento deve essere seguito quando la norma interpretata dalla Corte di Cassazione sia stata abrogata nelle more del giudizio di rinvio oppure quando una legislazione entrata nelle more in vigore abbia disciplinato in modo diverso la materia. In siffatte situazioni sarebbe del tutto illogico ritenere che il giudice di rinvio sia tenuto ad applicare una norma espunta dall'ordinamento o a non applicare una disciplina più recente e, quindi, implicitamente abrogatrice della precedente, della materia. Una tale interpretazione contrasterebbe, infatti, con i principi generali dell'ordinamento che impediscono al giudice di applicare norme abrogate, ed alle regole che disciplinano la successione delle leggi nel tempo.
Se, infatti, per le norme penali è consentito dall'articolo 2 c.p. applicare norme abrogate a condizione che siano in concreto più favorevoli all'imputato, in materia di norme processuali, in virtù del principio tempus regit actum è fatto obbligo al giudice, e, quindi, anche a quello di rinvio, di applicare la normativa vigente al momento della decisione.
Di sicuro l'obbligo, previsto per il giudice di rinvio dall'art. 623 lett. a) c.p.p., di uniformarsi alla sentenza di annullamento riguarda solo l'interpretazione delle disposizioni normative che hanno formato oggetto della decisione del giudice di legittimità, e non anche le norme entrate in vigore successivamente alla detta decisione (vedi nel senso indicato Cass. 14 gennaio 1993 Primerano, Arch. n. proc. pen., 1993, 614).
Insomma e per concludere sul punto l'ipotesi dell'intervenuto mutamento di giurisprudenza verificatosi successivamente alla pronuncia della Corte di Cassazione e prima della decisione del giudice di rinvio non è assolutamente assimilabile a quella in cui la norma da applicare interpretata dalla Suprema Corte sia stata, nelle more, espunta dall'ordinamento con declaratoria di incostituzionalità oppure modificata o sostituita da ius superveniens (vedi ad esempio Cass. civ. 26 giugno 1993, n. 7097, Giust. Civ. Mass. 1993, 1088).
Nel caso di specie non vi è dubbio che la legge 35/2000 abbia modificato con riferimento ai procedimenti in corso, le norme precedentemente vigenti in materia di valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone di cui all'articolo 210 c.p.p.. Per essere più precisi tali norme sono state modificate dai principi dettati dal nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, ma la legge 35/2000, in attuazione della riserva di legge contenuta nell'articolo 2 della legge costituzionale del 1999, che aveva appunto modificato l'articolo 111, ha evitato l'applicazione immediata ai procedimenti in corso di tutti i nuovi principi ed ha dettato una disciplina transitoria per gli stessi, che ha modificato ed innovato profondamente le norme sulle quali aveva fissato il principio di diritto la Corte di Cassazione.
In effetti la normativa considerata ha abbandonato, con riferimento ai procedimenti in corso, quella di cui alla legge 267/97 modificativa dell'originario testo dell'articolo 513 c.p.p. ed ha tenuto conto dei rilievi della già richiamata sentenza della Corte Costituzionale del 1998.
Sul carattere innovativo delle norme dettate dalla legge 35/2000 non vi possono, quindi, essere dubbi.
L'ultimo problema sul punto concerne l'applicabilità immediata o meno delle norme della legge 35/2000 al procedimento in discussione. La risposta non può che essere positiva per due ordini di considerazioni.
Le parti della sentenza della Corte di Appello per le quali vi era stato annullamento con rinvio evidentemente non erano passate in giudicato e, quindi, su di esse il giudice di rinvio aveva piena giurisdizione, fatta salva la necessità di uniformarsi al principio di diritto, con i limiti già discussi in caso di entrata in vigore di una nuova normativa.
In secondo luogo la legge 35/2000 per esplicita previsione del legislatore è applicabile a tutti i procedimenti in corso. Come si è già rilevato, il legislatore ha inteso scegliere la strada di una applicazione graduale dei principi del giusto processo ai procedimenti penali in corso per non pregiudicare la definizione degli stessi.
Da ciò discende che sia l'interpretazione letterale delle disposizioni della legge 35/2000, sia quella logico - sistematica inducono a ritenere la immediata applicabilità delle norme considerate a tutti i procedimenti in corso, compresi quelli che si trovino nella fase di rinvio.
Infine nelle norme esaminate non vi è alcuna esclusione relativa ai processi che si trovino nella fase di rinvio, mentre in altre occasioni il legislatore ha regolato la applicabilità della disciplina transitoria in modo diverso a seconda della fase processuale considerata.
5) La pretesa illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 4 della legge 25 febbraio 2000 n. 35
Prima di esaminare le posizioni dei singoli ricorrenti appare necessario affrontare la questione della pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4^ della legge 25 febbraio 2000 n.35 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione sollevata da alcuni ricorrenti.
La questione è stata proposta da IN ER e SC AP in relazione alle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 210 c.p.p. nella fase delle indagini preliminari che si erano avvalsi nel dibattimento di primo grado della facoltà di non rispondere. Come pure si è già detto le dichiarazioni rese da tali soggetti nella fase delle indagini preliminari erano state ritualmente acquisite agli atti ai sensi delle norme all'epoca vigenti. La Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, aveva valutato tali dichiarazioni ricorrendo i presupposti del comma Il dell'art. 1 L. 25 febbraio 2000 n. 35. L'art. 1 comma 4 della legge citata, sospettato di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che nel giudizio di cassazione si applichino le disposizioni in materia di valutazione della prova vigenti al momento della decisione impugnata, è, invece, costituzionalmente legittimo, in quanto la stessa legge costituzionale n. 2 del 1999, che ha introdotto nel nostro sistema costituzionale i principi del giusto processo modificando l'art. 111 della Costituzione, ha demandato alla legge ordinaria il compito di regolamentare l'applicazione dei principi del giusto processo ai processi penali in corso.
Ciò significa che il legislatore costituzionale ha previsto dei correttivi, di natura transitoria, atti a contemperare i principi del giusto processo, introdotti con la legge costituzionale citata, con i valori, costituzionalmente rilevanti, della gradualità nella trasformazione del diritto, del buon andamento della amministrazione giudiziaria e della speditezza del procedimento (sul punto vedi Cass. 8 agosto 2000, Malcangi ed altro, RV 216918).
È necessario anche considerare che in mancanza della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale non si sarebbero certo verificati gli effetti invocati dal ricorrenti perché, in base ai principi sulla successione delle leggi nel tempo, operanti anche tra leggi costituzionali, si sarebbero dovute ritenere pienamente applicabili le norme sulla acquisizione probatoria compatibili con l'assetto normativo precedente alla modifica costituzionale, e quindi, nella specie, la disciplina dell'art. 513 c.p.p. come fissata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 (disciplina che, quindi, proprio per effetto di detta sentenza, doveva considerarsi costituzionalmente protetta).
La normativa transitoria, lungi dal contenere l'efficacia della nuova disposizione costituzionale, ha, al contrario, sulla base di una ragionevole scelta del legislatore, determinato una limitata retroattività dei nuovi principi, che, diversamente, non si sarebbe prodotta (in tal senso vedi Cass. 11 maggio 2000, Francica, RV 216416).
Inoltre il legislatore ha opportunamente ribadito con la disposizione in esame che l'applicazione delle norme sulla acquisizione probatoria si esaurisce nelle fasi di merito e che in sede di legittimità si deve accertare solo il pregresso corretto governo di tali norme. La eccezione proposta per tali ragioni è manifestamente infondata. 6) La posizione dei singoli ricorrenti
6.1) CE GO
GO CE è stato accusato di avere detenuto e ceduto, in concorso con GU DA, SC AP e NO EN, a IZ RO ed a AR IT Kg 1000 di hashisc in Milano verso la metà del 1991.
Per tale fatto l'GO veniva condannato in primo grado, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all'art, 80 comma 2^ DPR 309/90 alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e
L. 20.000.000 di multa.
La Corte di Appello di Milano, dopo avere ricordato le dichiarazioni accusatorie di RO IZ, il quale tra l'altro aveva riferito che fu proprio l'GO a consegnare la partita di droga, partita che in parte venne poi restituita all'GO, dichiarazioni debitamente riscontrate, poneva in evidenza che CE GO all'udienza del 18 marzo 2000 in fase di dichiarazioni finali aveva ammesso di avere provveduto alla fornitura della merce, escludendo però, la responsabilità degli altri concorrenti.
La Corte, tenuto conto di tali parziali ammissioni, che confermavano, però, le dichiarazioni del RO, dopo avere rigettato la richiesta di assoluzione ex art. 49 c.p. per presunta mancanza di principi attivi nella sostanza restituita e quella subordinata di riconoscimento della attenuante di cui all'art. 73 DPR 309/90, riduceva la pena inflitta ad GO CE ad anni uno e mesi dieci di reclusione e L.
8.000.000 di multa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione GO CE, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - art. 606 comma 1^ lett. b) c.p.p. - con riferimento al combinato disposto degli artt. 530 cpv c.p.p., 192 comma 3^ c.p.p. e 49c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della sentenza - rectius motivazione - risultante dal testo del provvedimento impugnato, per essere la sostanza inidonea non essendo stata fornita dall'accusa la prova della qualità della merce manifesta illogicità della motivazione sul punto.
2) Inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con riferimento al disposto del 5^ comma dell'art. 73 DPR 309/90, dal momento che la Corte di Appello per escludere tale richiesta ha fatto riferimento unicamente al parametro quantitativo della sostanza oggetto della transazione, tralasciando altri rilevanti elementi. I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati. La Corte nel respingere la richiesta difensiva ha, invero, osservato che un certo quantitativo di sostanza stupefacente venne restituito non solo perché, a dire degli acquirenti, era insoddisfacente la qualità della merce, ma anche perché AN IT, fratello di AR IT, concorrente nel reato di CE GO, mal sopportava che un membro della sua famiglia fosse in affari con DA GU e con i messinesi.
La tesi della Corte di merito trova conforto sia nella circostanza che venne restituita una modesta quantità di merce, segno evidente che quantomeno la parte trattenuta e rivenduta era di buona qualità, sia nel fatto che da tutti gli atti processuali emerge che la clientela del RO era di elevato livello sicché non avrebbe mai tollerato merce scadente.
La motivazione sul punto appare del tutto logica e non merita censure sotto il profilo della legittimità.
In proposito conviene comunque osservare che la legislazione in materia di droga non contiene alcun riferimento ad un limite di principio attivo al di sotto del quale ritenere inoffensiva la sostanza ricompresa nelle tabelle ministeriali (vedi sul punto Cass. 22 settembre 1989, Bizzarri, 1989, in Cass. Pen. 1991, 485).
Sviluppando tale impostazione e ragionamento le Sezioni Unite della Cassazione con una recente pronuncia (SS.UU. 24 giugno 1998, Kremi) hanno rilevato, risolvendo le perplessità emerse nella giurisprudenza, che in base alla norma vi è punibilità anche delle condotte aventi ad oggetto sostanze con quantitativi minimi di principio attivo.
La Corte ha, infatti, spiegato che il bene giuridico protetto dal divieto di commercio degli stupefacenti è da cogliere sul molteplice piano della salute pubblica, dell'ordine pubblico e del normale e sereno sviluppo delle giovani generazioni.
Infine a fronte di una serie di elementi, che denotano in maniera inequivocabile la presenza di principio attivo nella sostanza commerciata, posti in evidenza dai giudici di merito, quali il notevole quantitativo acquistato, la rilevante somma di denaro corrisposta ed il modesto quantitativo di sostanza restituita per varie ragioni, vi è la pura affermazione del ricorrente secondo il quale la sostanza non era di buona qualità.
In effetti nemmeno il ricorrente ha escluso la presenza nella sostanza ceduta al RO di principio attivo in percentuale più o meno elevata, dal momento che ha semplicemente parlato di merce di scadente qualità e, quindi, non vi è alcun elemento per accedere alla tesi del reato impossibile correttamente escluso dai giudici di merito.
Il 5^ comma dell'art. 73 del DPR 309/90 ha introdotto una attenuante ad effetto speciale, quando per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti....siano di lieve entità.
Si tratta di un importante strumento a disposizione del giudice per adeguare la pena da infliggere al caso concreto.
Non vi è dubbio che ai fini della valutazione della lieve entità del fatto il giudice debba prendere in considerazione tutti gli elementi indicati dall'art. 73 comma 5^ del DPR 309/90 e cioè i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione, la quantità e la qualità della sostanza stupefacente.
Nel caso in cui anche uno soltanto degli elementi indicati porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità il giudice negherà l'attenuante in questione;
viceversa la riconoscerà ove accerti la sussistenza anche di un solo elemento positivo, purché non contrastata da alcuno degli altri previsti dalla norma (ex plurimis vedi di recente Cass, Sezione 6^, sentenza n. 659 del 18 gennaio 1999). I giudici di merito hanno correttamente applicato tali indirizzi al caso di specie perché la quantità di sostanza commerciata era tale - 1.000 Kg - da escludere certamente l'ipotesi lieve di cui all'art. 73 più volte citato;
la motivazione sul punto non appare censurabile sotto il profilo della legittimità.
È opportuno tenere presente, inoltre, che dalla sentenza di merito emerge che il fatto è stato commesso dall'GO in concorso con numerose altre persone, alcune delle quali legate a note famiglie mafiose, cosicché anche per tali circostanze dell'azione la attenuante era da negare.
Quanto, infine, al problema della scadente qualità della merce non si può fare altro che richiamare quanto si è già detto a proposito del delitto impossibile, ricordando che non vi è in atti, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, nessun elemento che consenta di affermare che la sostanza commerciata fosse priva di principio attivo o che comunque ne possedesse in percentuale modesta. 6.2) LO NN
LO NN è stato accusato di avere, in concorso con NO EN, offerto in vendita a RO 100 Kg di hashisc ed un imprecisato ma consistente quantitativo di cocaina, fatto avvenuto in Assago il 31 marzo 1993.
Per tale fatto il RO veniva condannato in primo grado, ritenute le concesse attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, alla pena di anni tre di reclusione e L. 20, 000.000 di multa, pena lievemente ridotta dalla sentenza della Corte di Appello annullata. La prova della responsabilità del NN era fondata sulle dichiarazioni del RO e sulle registrazioni degli incontri dallo stesso avuti con vari soggetti su indicazione della Polizia. Queste registrazioni furono ritenute inutilizzabili dalla Corte di Cassazione come è già stato precisato.
La stessa Corte di legittimità aveva investito altra Sezione della Corte di Appello di Milano al fine di verificare se residui elementi probatori emergenti a carico dell'imputato fossero sufficienti a legittimare egualmente una affermazione di responsabilità. La Corte di merito ha ritenuto che le dichiarazioni del RO, del quale era certa l'attendibilità, erano state riscontrate dal fatto storico degli incontri tra il RO, il NN ed il EN realmente avvenuti, perché riferiti dal RO stesso e dagli agenti di Polizia, che seguivano il RO nei suoi spostamenti. Il dichiarante ha poi riferito in modo preciso anche sul contenuto di tali incontri.
Dal racconto di quest'ultimo è emerso, secondo i giudici di merito, la storia della trattativa relativa a due partite di droga, trattativa, poi, mandata a monte dal RO all'ultimo momento per disposizione della Polizia.
In conclusione, anche senza discutere il contenuto delle registrazioni non più utilizzabili, la Corte di merito ha ritenuto sufficienti le prove emerse per pervenire alla affermazione di responsabilità di NN LO.
Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza ed ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 comma 3^ c.p.p.. 2) Erronea applicazione dell'art. 73 DPR 309/90. 3) Manifesta illogicità della motivazione.
I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati. La Corte di merito, adeguandosi correttamente alle disposizioni della Suprema Corte, non ha tenuto conto dei risultati delle intercettazioni effettuate dallo stesso RO ma ha ritenuto, come già detto, i fatti riscontrati dal fatto storico degli incontri. In effetti la legge richiede che le dichiarazioni dei coimputati siano riscontrate da altri elementi di prova, ma non precisa in che cosa essi debbano consistere.
Certamente circostanze obiettive quali il reale verificarsi degli incontri, in realtà da nessuno contestati, nei luoghi e con le persone puntualmente indicate dal dichiarante costituiscono elementi di prova che confermano la attendibilità estrinseca del dichiarante. Ne consegue che risulta credibile anche quanto dichiarato dal RO in merito alle trattative con NN e EN per l'acquisto di partite di droga.
Nè il fatto che non sia stato sequestrato nemmeno un grammo di droga in danno del NN è circostanza che esclude l'applicabilità dell'articolo 73 DPR 309/90, come erroneamente è stato sostenuto. Il sequestro della merce certamente costituisce un elemento importante, ma non vi è dubbio che la prova del traffico illecito possa essere desunta anche da altri elementi, come è avvenuto nel caso di specie.
Del resto sarebbe stato impossibile rinvenire sostanze stupefacenti in possesso del NN, dal momento che la merce oggetto di trattativa non venne mai consegnata all'imputato.
Nè tale ultima circostanza consente di dubitare della esistenza effettiva della droga commerciata e della disponibilità della stessa da parte del RO, disponibilità che emerge dalle dichiarazioni del collaboratore che, siccome riscontrate, costituiscono piena prova a tutti gli effetti.
Infine non si ravvisa nella motivazione la lamentata manifesta illogicità della motivazione.
I giudici di merito hanno chiarito che la merce non venne consegnata perché gli agenti operanti ritenevano che la consegna della merce avrebbe provocato l'immediato arresto del NN con inevitabili conseguenze negative sull'esito delle indagini. La considerazione dei giudici di merito appare pertinente e del tutto plausibile in relazione allo svilupparsi degli eventi e per nulla manifestamente illogica come sostenuto. Il ricorso proposto da LO NN deve, pertanto, essere rigettato.
6.3) OA OG
OG OA è stato ritenuto responsabile dai giudici di merito di traffico di pasticche di extasy da Amsterdam a Milano negli anni 1991, 1992 e 1993, avendo agito in concorso prima con AG e successivamente con CO e SO.
Veniva condannato per tali fatti dal Tribunale di Milano alla pena di anni nove di reclusione e L. 60.000.000 di multa, pena ridotta dalla sentenza annullata dalla Corte di Cassazione ad anni sei di reclusione e L. 40.000.000 di multa e confermata, per evitare una reformatio in peius, dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza impugnata.
La affermazione di responsabilità del OG risulta fondata sulle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e ritualmente acquisite agli atti del dibattimento dal coimputato AG, rivalutate ai sensi della legge n. 35/2000, confermate da altri elementi di prova costituiti dall'interrogatorio dibattimentale di AN NO, dall'esito degli accertamenti di Polizia Giudiziaria, dalla memoria depositata dall'imputato AG e dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione OA OG, che deduceva il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione a seguito di erronea valutazione della prova. I motivi posti a fondamento del ricorso proposto da OG sono infondati ed anzi sono ai limiti della ammissibilità perché sembrano risolversi in censure di merito della decisione impugnata. In effetti il ricorrente non ha contestato la normativa utilizzata dalla Corte di merito per la valutazione della prova, ma ha soltanto messo in dubbio che le dichiarazioni del AG fossero confortate da altri elementi di prova.
La Corte di merito aveva chiarito che gli altri elementi di prova erano costituiti dalle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio dibattimentale dal coimputato NO, dalla memoria depositata dallo stesso AG nel momento in cui si avvaleva della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni e dalle stesse ammissioni dell'imputato OG, il quale ha sempre confermato di avere, con la sua auto indicata dai complici, effettuato viaggi Amsterdam - Milano, ma per trafficare in valuta e non in droga.
Il ricorrente nulla ha detto in ordine alla memoria del AG, non ha contestato gli esiti degli accertamenti di Polizia Giudiziaria e si è limitato a precisare che il NO aveva riportato cose non conosciute direttamente ed a riaffermare la tesi difensiva relativa al traffico di valuta.
Alla fine nemmeno il ricorrente ha eccepito la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che sola consentirebbe l'annullamento della stessa, non essendo rilevanti alcune discrasie nella motivazione, che, in verità, nemmeno sono ravvisabili. La motivazione impugnata è, invero, ineccepibile, perché dopo avere trovato i riscontri alle dichiarazioni del AG in elementi di prova formati diversamente ed in realtà nemmeno contestati, ha ricostruito gli eventi sulla base del racconto preciso ed articolato del AG.
Anche la motivazione che esclude l'alibi del ricorrente appare perfettamente logica, perché nell'epoca considerata, cadute le restrizioni valutarie, non sarebbe stato conveniente su un piano economico compiere traffico di valuta tramite il classico spallone. In effetti nemmeno tale considerazione viene esplicitamente contestata dal ricorrente che, in fin dei conti, più che porre in evidenza una manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ha cercato di ridiscutere le prove, dimenticando che la valutazione delle stesse è di esclusiva competenza dei giudici di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretta, come nel caso di specie, da una motivazione logica e congrua.
Ecco perché i motivi di ricorso sembrano risolversi anche in censure di merito.
Il ricorso deve per tutte le ragioni indicate essere rigettato. 6.4) AN NO
AN NO in primo grado veniva condannato alla pena di anni nove di reclusione e L. 60.000.000 di multa per avere acquistato, detenuto e ceduto vari quantitativi di hascisc e cocaina negli anni 1989 e 1990.
In grado di appello la pena veniva ridotta a sei anni e sei mesi di reclusione e L. 40.000.000 di multa perché la Corte di merito, esclusa l'ipotesi di cessione di sostanza a tale RE GA ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90, riteneva applicabile alla fattispecie la legge 685/75 certamente in concreto più favorevole all'imputato.
La pena così determinata veniva confermata dal giudice di rinvio che escludeva che il fatto contestato potesse essere ricondotto alla ipotesi prevista dall'art. 72 della legge 685/75 non essendovi elementi che indicassero la destinazione della sostanza stupefacente ad uso personale.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione AN NO, che, tramite il suo difensore, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato in relazione al combinato disposto degli artt. 1 comma 2 L. 25 febbraio 2000 n. 35 e 192 comma 3^ c.p.p. Il ricorrente in particolare sottolineava la violazione dell'art. 627 c.p.p. per avere la Corte di merito utilizzato come riscontri quelli stessi che la Corte di Cassazione aveva definito inidonei a sorreggere una pronuncia di condanna e contestava, poi, sia la valutazione di attendibilità intrinseca del RO, sia quella di attendibilità estrinseca.
2) Erronea applicazione ed inosservanza della legge penale, mancanza di motivazione in relazione agli artt. 71 e 72 della legge 685/75, avendo la Corte di merito escluso la modica quantità e l'uso personale della sostanza commerciata.
3) Mancanza di motivazione e inosservanza della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p.. 4) Mancanza di motivazione, che risulta dal testo del provvedimento impugnato, ed inosservanza della legge penale con riferimento alle norme di cui agli artt. 132 e 133 c.p.. I primi due motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal NO sono infondati mentre gli altri si risolvono in censure in punto di fatto della decisione impugnata.
In ordine al primo motivo di impugnazione è necessario rinviare a quanto già esposto nei paragrafi precedenti al fine di evitare inutili ripetizioni.
Come si è già rilevato - capitolo 4) -, infatti, il giudice di rinvio ha correttamente applicato nella valutazione delle prove i principi introdotti dalla legge 25 febbraio 2000 n. 35; il problema è allora quello di verificare se tali principi siano stati o meno correttamente applicati alla posizione del NO.
In verità le critiche alla valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca di IZ RO appaiono del tutto generiche;
in ogni caso va detto che in tutte le tre sentenze di merito viene analizzato questo problema assolutamente centrale, dal momento che le dichiarazioni del RO costituiscono l'essenziale prova a carico per quasi tutti gli imputati, e viene risolto con motivazione non censurabile sul piano della legittimità.
È quasi superfluo rilevare che sul punto le tre sentenze di merito sono conformi e, quindi, le relative motivazioni possono integrarsi. I giudici hanno valutato il complesso racconto del RO, che, è bene ricordare, ha iniziato la collaborazione subito dopo il suo arresto nell'ormai lontano 1993, coerente, preciso e privo di contraddizioni e non inficiato da particolare animosità nei confronti dei coimputati.
Inoltre i giudici per ogni singola posizione hanno cercato, così come impone la legge, riscontri estrinseci alle dichiarazioni del RO.
Nel caso di specie il racconto del RO ha trovato conferma nel fatto che effettivamente NO venne arrestato insieme a tal Di LO per una rapina, nelle dichiarazioni rese da SE CA, secondo il quale il NO trafficava in sostanze stupefacenti ed era collegato al clan di RA CO Trovato nelle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da AG dichiarazioni pienamente utilizzabili perché ritualmente acquisite agli atti del dibattimento di primo grado secondo le norme all'epoca vigenti essendosi il AG rifiutato di rispondere, che ha raccontato episodi specifici relativi a trattative di cessione di stupefacenti intervenute con il RO ed il NO, e nel fatto che la sentenza emessa nel confrontì dei coimputati degli stessi fatti LA, GA e Di LO fosse passata in giudicato Si tratta di riscontrì che possiedono certamente le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza di legittimità della oggettività e specificità nel senso che sono direttamente riferibili agli episodi contestati.
Le censure del ricorrente non sono tali da scalfire questa valutazione.
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione perché il giudice di rinvio ha, dopo avere illustrato la intera vicenda e dopo avere precisato che si trattava di vari episodi legati dal vincolo della continuazione di acquisto e cessione di partite di cocaina di 50 e 100 grammi, escluso che nei fatti fossero ravvisabili elementi per ritenere la modica quantità della sostanza commerciata e la destinazione della stessa ad esclusivo uso personale. Si tratta di motivazione che non merita censure in punto di legittimità.
Si risolvono in censure di merito i rilievi contenuti nei motivi di impugnazione terzo e quarto.
Il ricorrente ha, infatti, criticato la mancata concessione delle attenuanti generiche e la eccessività della pena inflitta. In verità da tutta la motivazione della sentenza impugnata emerge che il NO è persona gravata da numerosi e gravi precedenti penali e che anche gli episodi di cui al presente giudizio non potevano considerarsi lievi.
I giudici hanno fatto corretto uso dei criteri previsti dagli artt. 132 e 133 c.p. e la motivazione spiega con chiarezza e coerenza le ragioni della decisione.
Ne consegue che le valutazioni di merito non appaiono censurabili sotto il profilo della legittimità.
Il ricorso deve, per le ragioni espresse, essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. 6.5) CA EL AR
A CA EL AR sono stati contestati vari episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti - cocaina ed hashish - importate prevalentemente dalla Spagna.
Il CA, con la diminuente del rito abbreviato, veniva condannato nei tre gradi di merito alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione e L. 80 milioni di multa.
Avverso la decisione del giudice di rinvio proponeva ricorso per cassazione CA EL AR, che, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche e della legge processuale penale in relazione all'art. 111 della costituzione ed agli artt. 513 e 210 c.p.p. e 1 comma 2 L. 25 febbraio 2000 n. 35, 530 commi 1 e 2 c.p.p. e 192 comma 3^ c.p.p.. 2) Violazione della legge processuale penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, 546 e 530 commi 1 e 2 c.p.p.. Il ricorrente, in particolare, faceva rilevare che le due accuse poggiano sulle dichiarazioni di IZ RO, non riscontrate come si è detto nel primo motivo, e su quelle di PI MA, prive di qualsiasi riscontro, perché quelli richiamati riguardano l'affare hashish.
3) Violazione della legge processuale penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 commi 1, 2 e 3, 195 530 commi 1 e 2 e 546 lett. e) c.p.p.. Il ricorrente rilevava che la MA in relazione al capo di imputazione n. 42 era inattendibile e che le dichiarazioni del RO sul punto erano de relato e la fonte, tal OR, non era mai stato sentito ai sensi dell'art. 195 c.p.p.. 4) Erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.. Il ricorrente, con memoria difensiva depositata in data 13 novembre 2001 deduceva nuovi motivi di impugnazione.
In primo luogo faceva presente che si sarebbe dovuti pervenire con riferimento al capo di imputazione n. 28 ad una declaratoria di ne bis in idem, perché nel corso del procedimento denominato Terra bruciata il CA era già stato giudicato per lo stesso fatto. Inoltre, dopo aver sommariamente descritto le varie fasi processuali, il ricorrente riproponeva i motivi di ricorso proposti avverso la prima sentenza della Corte di Appello di Milano e non presi in considerazione dalla Corte di Cassazione perché la sentenza impugnata era stata annullata con riferimento alla necessità di riaprire la istruttoria dibattimentale per esaminare le persone ex art. 210 c.p.p. che si erano avvalse in dibattimento della facoltà di non rispondere.
Si tratta di tredici motivi di impugnazione che denunciano violazioni di norme penali e processuali sinteticamente richiamati. I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato la erronea applicazione della legge 25 febbraio 2000 n. 35 in tema di criteri di valutazione delle dichiarazioni di coimputati. È necessario, al fine di evitare inutili e noiose ripetizioni, rinviare a quanto esposto nel capitolo 4) della presente sentenza che ha esaminato tutti i problemi posti dalla successione delle leggi in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale. In effetti tutte le censure del ricorrente sul punto sono state già discusse e rigettate;
null'altro vi è da aggiungere in merito. La conclusione in relazione alla posizione del CA è che le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dalla MA e dal OR ritualmente acquisite agli atti, perché i due coimputati si sono rifiutati di rispondere in dibattimento, e valutate ai fini della decisione di primo grado possono essere riscontrate dalle dichiarazioni rese da RO IZ nella fase dibattimentale.
Infondato è pure il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha rilevato che le dichiarazioni della MA potevano costituire tutto al più riscontro alle dichiarazioni del RO relative al traffico di hashish e non anche a quello di cocaina. In effetti il ricorrente ha dimenticato che dei suoi traffici di cocaina ne ha parlato anche GI IO oltre a IZ RO ed a RO OR. Le dichiarazioni del IO sono pienamente valutabili ed utilizzabili perché lo stesso, citato innanzi alla Corte di Appello di Milano quale giudice di rinvio ex art. 210 c.p.p. ha confermato le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari ed ha precisato, indicando anche i luoghi ove si erano verificati gli incontri e si erano sviluppate le trattative, di avere avuto rapporti con il RI per traffico di cocaina ed hashish. Tali dichiarazioni, che secondo le valutazioni di merito della Corte di Appello sono pienamente attendibili intrinsecamente ed estrinsecamente, non sono state nemmeno contestate dal ricorrente ed hanno trovato conferma quanto al traffico di cocaina, nelle affermazioni fatte da RO OR in sede di indagini preliminari, dichiarazioni queste ultime ritualmente acquisite agli atti del dibattimento secondo le leggi dell'epoca e debitamente valutate dai giudici di primo grado.
Le ragioni indicate rendono evidente la infondatezza anche del terzo motivo di impugnazione relativo sempre al capo di imputazione concernente il traffico di cocaina.
In effetti, come si desume dalla sentenza impugnata, del traffico di cocaina ne ha parlato il RO e le sue dichiarazioni hanno trovato conforto in quelle della PI MA, di GI IO, anche in questa occasione stranamente dimenticato dal ricorrente, e da RO OR.
Non si comprendono le ragioni della pretesa inattendibilità della MA sul punto, dal momento che la dichiarante è stata, con validi argomenti, in realtà non contestati, ritenuta attendibile in ordine al suo complessivo racconto -, il ricorrente non ha spiegato con precisione le ragioni di tale inattendibilità che consisterebbe nel solo fatto che i due erano in rapporti di affari ovviamente con interessi economici diversi perché la MA era venditrice ed il CA compratore della sostanza stupefacente commerciata. Ma il semplice fatto di avere interessi economici contrapposti non appare sufficiente per ritenere inattendibile la dichiarazione di PI MA.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 195 c.p.p. perché non sarebbe stata ascoltata la fonte delle dichiarazioni rese dal RO, essa è insussistente poiché il OR venne ascoltato in sede di indagini preliminari e venne ritualmente citato per il dibattimento.
Le sue dichiarazioni furono acquisite ritualmente agli atti del dibattimento perché il OR si avvalse della facoltà di non rispondere e debitamente valutate dal giudici di primo grado. Il quarto motivo di impugnazione si risolve in censure di merito inammissibili in sede di legittimità.
Il ricorrente si duole della errata applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p.. In effetti la Corte di merito ha richiamato i criteri che presiedono alla determinazione della pena di cui all'art. 133 c.p. ed ha tenuto conto nel quantificarla dei precedenti penali dell'imputato e delle modalità del fatto.
La motivazione sul punto non è censurabile perché congrua e logica. Con memoria difensiva depositata in data 13 novembre 2001 il CA ha dedotto nuovi motivi di impugnazione, cosa certamente possibile a condizione, però, che i motivi nuovi siano ricollegabili ai motivi del ricorso.
Il ricorrente ha dedotto una violazione del principio del ne bis in idem perché nel corso del procedimento denominato Terra bruciata sarebbe stato già giudicato per il fatto contestato al capo di imputazione n. 28.
Ora a parte il fatto che si tratta di questione sollevata per la prima volta con motivi nuovi, va detto che dagli atti nulla risulta in merito cosicché si tratta allo stato di una mera affermazione del ricorrente. Il motivo è pertanto per più ragioni inammissibile. D'altra parte una tale decisione non costituisce pregiudizio per il ricorrente dal momento che, come è noto, la questione può essere riproposta in sede di esecuzione della pena.
Sempre con i motivi nuovi il CA ha dedotto tredici questioni relative a presunte violazioni di leggi penali e processuali penali che si sarebbero verificate nelle fasi precedenti del giudizio. Si tratta di problemi già sottoposti al vaglio della Corte di Cassazione con il ricorso precedente e non esaminati perché quel giudizio si concluse con l'annullamento della sentenza della Corte di Appello per la necessità di riaprire l'istruttoria dibattimentale ed esaminare le persone ex art. 210 c.p.p. che si erano avvalse in dibattimento della facoltà di non rispondere.
In effetti il ricorrente avrebbe dovuto riproporre questi motivi con il ricorso principale, mentre soltanto con la memoria del 13 novembre 2001 ha ritenuto di riportarli all'attenzione della Corte di Cassazione.
Si tratta di questioni che investono punti della decisione impugnata diversi da quelli indicati nella impugnazione principale. Come è noto è certamente possibile proporre motivi nuovi a sostegno della impugnazione, ma essi per essere ammissibili debbono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 lett. a) c.p.p. (così SS.UU. 25 febbraio 1998, Bono, Cass. Pen. 1998, 2583 e 1999, 71, nota Filippi).
Al rigetto dei motivi del ricorso proposto da CA EL AR segue la condanna alle spese del procedimento del ricorrente. 6.6) GU DA
A GU DA è stato contestato di avere detenuto a fini di spaccio 1.000 Kg di hashish in concorso con SC AP, NO EN e CE GO.
La sostanza stupefacente venne ceduta a IZ RO e AR IT.
La vicenda è già stata raccontata in occasione dell'esame della posizione di CE GO ed a quelle considerazioni è necessario fare riferimento.
A GU DA, condannato in primo grado alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione e L. 30.000.000 di multa, è stata inflitta in sede di rinvio la pena di anni tre, mesi otto di reclusione e L. 20.000.000 di multa.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione GU DA che, tramite il suo difensore, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità intrinseca della chiamata in correità di IZ RO, In proposito il ricorrente ha rilevato che la Corte di merito non aveva tenuto conto di tutte le doglianze sul punto dell'appellante, odierno ricorrente, ed era incorsa in un travisamento del fatto. In particolare il ricorrente ha contestato la ricostruzione degli eventi in ordine alla consegna dello stupefacente.
2) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 comma 111 c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità estrinseca del RO sia perché non si tiene conto della affermata - dal RO - presenza di AN NE alla restituzione del denaro, che, invece, all'epoca era detenuto in Brasile, sia perché si qualificano riscontri elementi di scarso rilievo, di mero contorno, e, comunque, sforniti di carattere individualizzante, sia, infine, perché la valutazione sugli altri elementi di prova e sulla pretesa inattendibilità delle dichiarazioni di CE GO è sfornita di motivazione. 3) Violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla negata applicazione dell'art. 49 c.p. e dell'art. 73 comma 5^ DPR 309/90. 4) Violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena base.
I motivi di ricorso non sono fondati ed anzi quello relativo alla misura della pena è affetto da inammissibilità perché si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata. Il ricorrente ha contestato la valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante IZ RO. In effetti le censure non di rado concernono il merito delle valutazioni compiute dai giudici dei primi due gradi e da quelli del rinvio e sono, quindi inammissibili in sede di legittimità. Ciò è tanto vero che il ricorrente ha anche dedotto il travisamento del fatto e delle risultanze processuali, che, come è noto, non è deducibile in sede di legittimità, a meno che non si traduca in un vizio della motivazione, cosa che, per quanto si dirà, non è avvenuta nel caso di specie.
In effetti in siffatta materia la Corte di Cassazione deve controllare che i giudici di merito abbiano fatto ricorso, per la valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboranti, ai corretti criteri indicati dal legislatore e precisati dalla giurisprudenza di legittimità e verificare se le valutazioni di merito siano o meno sorrette da una motivazione congrua, logica ed immune da interne contraddizioni.
Di sicuro la Corte di Cassazione non può rivalutare le dichiarazioni dei collaboranti dal momento che la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compete, in via esclusiva, ai giudici di merito.
In base ai criteri enunciati non vi è dubbio che i primi due motivi di impugnazione siano infondati.
Come si è già posto in evidenza i giudici di merito hanno riservato alla valutazione di attendibilità intrinseca di IZ RO capitoli specifici e numerose considerazioni nel corso delle lunghe sentenze.
Essi hanno posto in evidenza non solo le modalità della collaborazione intervenuta immediatamente dopo l'arresto, fatto che depone certamente a favore della veridicità delle dichiarazioni del collaborante, ma anche la precisione e la coerenza del lungo racconto nonché la assenza di gravi contraddizioni, non potendosi dare rilievo a modeste e poco rilevanti discrasie certamente possibili quando si riferiscono vicende complesse che riguardano numerose persone.
Spesso, infatti, il passaggio del tempo può fare sovrapporre alcuni ricordi specialmente quando si tratti di condotte simili, se non addirittura analoghe, più volte ripetute nel tempo ed avvenute a breve distanza di tempo tra loro.
Non bisogna, inoltre, dimenticare che il RO ha confessato di essere autore di numerosi reati compiuti in concorso con molti degli imputati attuali ricorrenti e questa circostanza depone certamente a favore della sua attendibilità.
Le osservazioni svolte sul punto dal ricorrente, che in verità appaiono anche affette da genericità, non valgono ad inficiare la motivazione che sorregge la valutazione di attendibilità intrinseca di IZ RO.
Tenuto conto di tali osservazioni e di quelle già svolte con riferimento alla posizione di altri ricorrenti si deve concludere per il rigetto del motivo perché la motivazione sul punto dei giudici di merito è congrua, logica informata a corretti criteri di valutazione ed immune da interne contraddizioni.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda la valutazione di attendibilità estrinseca del RO. I giudici di merito correttamente hanno in questo caso individuato i riscontri differenziandoli per le varie posizioni. Si vuoi dire cioè che i giudici non si sono limitati a valutare elementi che genericamente riscontrassero il racconto del collaborante, ma per ogni singola posizione hanno rinvenuto elementi che alla stessa si riferissero.
Ed hanno rinvenuto riscontri che si riferiscono sia alla persona dell'accusato che ai fatti in discussione.
Il metodo è stato, quindi, rigoroso e preciso.
Alla Corte di Cassazione resta da valutare se la motivazione che sorregge la valutazione di attendibilità estrinseca possieda i requisiti richiesti dalla legge.
Nel caso di specie la contestazione principale concerne il fatto che quando venne restituita una parte della somma di denaro impiegata per l'acquisto di una partita di stupefacenti era presente, secondo RO, anche AN NE.
Quest'ultimo, invero, fino al 6 ottobre del 1991 rimase detenuto in Brasile.
La Corte di merito ha però spiegato che il momento della riconsegna di parte della sostanza e quello della restituzione di parte del denaro, sicuramente collocabili nell'anno 1991, non sono, però certi con riferimento al mese ed al giorno.
Cosicché, ha concluso la Corte di rinvio è possibile che la restituzione del denaro sia avvenuta dopo il 6 ottobre 1991 e, quindi, in un momento compatibile con la presenza del NE in Italia. La considerazione è perfettamente logica ed i rilievi critici del ricorrente non valgono ad inficiarla.
Del resto anche a volere ammettere un errore cagionato da un ricordo non preciso la circostanza, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, non appare tanto rilevante rispetto al fatto denunciato, che è stato nuovamente confermato anche dalle ammissioni dell'GO, anche se costui ha indicato se stesso come unico responsabile del traffico scagionando i suoi coimputati. Già quando si è esaminata la posizione di CE GO, alla quale si rinvia - capitolo 6.1 - si è visto che il tentativo di scagionare gli altri imputati è privo di fondamento. Infine è utile ricordare che i riscontri esterni al racconto del RO sono, per quanto riguarda la posizione del DA - e del AP -, davvero imponenti.
La Corte di merito ha posto in evidenza le dichiarazioni di EL ES, il quale nella sua deposizione resa in dibattimento ha indicato nel DA, per averlo appreso da lui stesso, uno dei collaboratori dell'GO, quelle di RE MI e TE La AR, che avevano indicato il DA come l'uomo di collegamento con EN, ed il fatto che GU DA e CE GO erano stati condannati con sentenza passata in giudicato per il delitto di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti segno evidente che i due da tempo operavano insieme in questo settore delicato.
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione con il quale si contesta la negata applicazione dell'art. 49 c.p. e dell'art. 73 comma 5^ DPR 309/90. Si tratta dello stesso motivo dedotto a proposito della stessa partita di sostanza stupefacente da CE GO e già ampiamente esaminato.
Alle considerazioni svolte in proposito al capitolo 6.1) di questa sentenza e necessario rinviare.
Infine il quarto motivo concernente l'ammontare della pena inflitta si risolve in censure di merito inammissibili in sede di legittimità.
La Corte di rinvio, infatti, ha determinato la pena facendo corretto riferimento alle modalità dell'episodio criminoso in valutazione ed ai criteri indicati dall'art. 133 c.p.. La motivazione sul punto appare del tutto corretta sotto il profilo della legittimità.
6.7) IZ IN
Per avere ceduto a UC AG diversi quantitativi di cocaina sintetica ovvero cocaina tagliata in maniera anomala con lidocaina, IZ IN veniva condannato dal Tribunale di Milano alla pena di dieci anni di reclusione e L. 100.000 di multa, pena ridotta in sede di appello ad anni cinque di reclusione e L. 30.000.000 di multa perché i giudici ritenevano applicabile al caso la legge 685/75 ed ulteriormente ridotta, essendo stato l'imputato assolto dagli altri fatti contestatigli, in sede di rinvio ad anni quattro di reclusione e L. 20.000.000 di multa.
Avverso tale ultima decisione proponeva ricorso per cassazione IZ IN personalmente e con altro atto tramite il suo difensore;
il ricorrente deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Nullità del procedimento per mancata notifica dell'atto di citazione a giudizio in sede di appello, perché, nonostante all'epoca il ricorrente fosse detenuto a Monza, l'atto veniva notificato al difensore, che era, peraltro, stato revocato. Il difensore precisava il motivo rilevando che la notifica dell'atto era avvenuta prima dell'inizio della carcerazione del ricorrente, che era, invece, avvenuta nel corso del dibattimento, senza che fosse stata revocata la contumacia. L'estratto contumaciale non venne ritualmente notificato nel domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 comma 111 c.p.p., essendo il ricorrente nelle more stata scarcerato.
2) Illogicità della sentenza ed erroneità della applicazione della legge penale in ordine alla affermazione di responsabilità. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da IZ IN non sono fondati.
Come è stato precisato dallo stesso difensore nell'atto di ricorso l'avviso di fissazione di udienza dinanzi alla Corte di Appello di Milano venne notificato in data 20 luglio al difensore del IN, dal momento che lo stesso non venne rinvenuto presso il domicilio dichiarato.
La notificazione di detto avviso era pertanto del tutto regolare. Successivamente il IN venne arrestato e soltanto in data 23 maggio 2000 lo stato detentivo, come precisato dallo stesso ricorrente, venne portato a conoscenza dell'organo giudicante. Ritualmente, quindi, la Corte di Appello in epoca precedente al 23 maggio 2000 dichiarò la contumacia del IN.
Quest'ultimo, al quale era stato correttamente notificato, come già rilevato, l'avviso presso il difensore quando si trovava ancora in stato di libertà, si sarebbe dovuto rendere parte diligente e comunicare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria il suo stato di detenzione, richiedendo altresì la sua traduzione alle udienze. Ciò il ricorrente non ha fatto e nessuna violazione di norme processuali poste a tutela del diritto di difesa è ravvisabile nel comportamento della Corte di Appello di Milano.
Altra e diversa questione concerne la notifica dell'avviso di deposito della sentenza e dell'estratto contumaciale in un luogo diverso da quello del domicilio dichiarato all'atto della scarcerazione.
In effetti l'Autorità Giudiziaria in tale momento era a conoscenza della detenzione del IN e aveva il dovere di informarsi del domicilio eletto all'atto della scarcerazione.
Non vi è dubbio, quindi, che errore vi sia stato.
Senonché sia il IN che il suo difensore sono per altra via venuti a conoscenza dell'avvenuto deposito della sentenza e quel che più conta della motivazione della stessa, tanto è vero che tempestivamente e ritualmente hanno proposto ricorso per cassazione. Anzi di ricorsi ne sono stati presentati ben due: uno firmato dal IN stesso depositato in data 26 gennaio 2001 e l'altro, i cui motivi sono stati redatti dall'avvocato SE NO, depositato in pari data.
Si può, pertanto, affermare che gli scopi tipici della notifica dell'estratto contumaciale, che consistono nel mettere in condizione l'imputato di proporre impugnazione avverso il provvedimento depositato e nell'individuare il momento iniziale per la decorrenza dei termini per impugnare, sono stati raggiunti (in tal senso vedi Cass. Sez. 5^ 27 marzo 1992, Carzedda ed altro, secondo la quale l'avviso di deposito della sentenza è superfluo se sia stato già raggiunto lo scopo al quale dalla legge è destinato.) Nessuna lesione in concreto dei diritti di difesa si è, quindi, determinata.
Del resto l'unica conseguenza immaginabile nel caso si ravvisi una violazione delle regole processuali sarebbe quella di restituire gli atti alla Corte di Appello perché provveda alla rituale notifica dell'estratto contumaciale della sentenza in modo da mettere in condizione l'imputato di impugnare, cosa del tutto superflua e paradossale nel caso di specie dal momento che il ricorso è stato presentato ritualmente nei termini.
Tale procedura, infatti, ha un senso quando la impugnazione sia stata presentata fuori termine o non sia stata affatto presentata e la mancata notifica dell'estratto contumaciale abbia, perciò, prodotto una lesione effettiva al diritto di difesa dell'imputato. Il primo motivo di impugnazione deve per le ragioni indicate essere rigettato mentre il secondo motivo per le considerazioni che seguono deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti sia il IN sia il suo difensore in modo assolutamente generico hanno denunciato un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
In realtà il ricorrente ha denunciato il vizio, ma, poi, non ha precisato in che cosa esso consistesse;
ne deriva l'assoluta genericità del motivo.
È quasi superfluo sottolineare, inoltre, che il ricorrente non ha denunciato ne' la mancanza assoluta di motivazione ne' la manifesta illogicità della stessa, che sono, come è noto, gli unici due vizi motivazionali che consentono l'annullamento della sentenza impugnata. Il rigetto del ricorso proposto da IN IZ comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 6.8) GO TE
GO TE è stato accusato di avere offerto in vendita, in concorso con SC AP, a IZ RO un notevole quantitativo di hashish.
L'imputato consegnò al RO anche un modesto quantitativo di sostanza stupefacente a titolo di campionatura.
Per tale fatto il TE veniva condannato dal Tribunale di Milano, previo riconoscimento della diminuente del rito abbreviato ex art. 442 c.p.p., alla pena di anni due di reclusione e L. 30 milioni di multa, pena confermata anche in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di Appello di Milano.
Avverso la decisione della Corte di merito proponeva ricorso per cassazione GO TE, il quale, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Erronea applicazione dell'art. 192 comma 3^ c.p.p. in relazione alla valutazione dell'attendibilità della chiamata di correo nei confronti di GO TE e per inosservanza dell'art. 627 comma 3^ c.p.p. per non essersi il giudice di rinvio uniformato ai principi della Suprema Corte. In particolare il ricorrente denunciava che non potevano essere considerati riscontri individualizzanti quelli forniti dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal coimputato ER e dall'agente AZ e dalle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal AG.
2) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla colpevolezza del TE.
3) Mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da GO TE sono infondati. È certo vero che, come ha sostenuto il ricorrente, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie, ma tale metodo nulla toglie alle conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di rinvio, dal momento che nemmeno il ricorrente ha indicato degli elementi che possano far ritenere non attendibile IZ RO quantomeno con riferimento alle dichiarazioni accusatorie nei confronti di GO TE.
In ordine alla valutazione di attendibilità intrinseca del collaborante IZ RO compiuta dai giudici di merito già si è discusso a lungo a proposito della posizione di altri ricorrenti e quindi non conviene ripetere in questa sede le corrette valutazioni, compiute da tali giudici, di precisione e coerenza del racconto del RO.
Dei resto nemmeno il ricorrente ha indicato particolari ragioni di contrasto e di inimicizia tra il RO ed il TE che dovrebbero fare ritenere una inattendibilità del primo. Nemmeno l'accusa rivolta al giudice di rinvio di non avere rispettato l'art. 627 c.p.p. per non essersi adeguato alle prescrizioni della Corte di Cassazione è fondata.
A tale complesso problema è stato dedicato un intero capitolo della sentenza e, quindi, non conviene ripetere in questa sede gli argomenti che militano a favore della ritenuta legittimità dell'operato della Corte di rinvio, essendo sufficiente un mero rinvio alle considerazioni esposte nel capitolo quattro della sentenza.
Non hanno pregio, inoltre, i rilievi relativi alla pretesa inutilizzabilità come riscontro delle dichiarazioni rese da UC AG in sede di indagini preliminari.
Anche questa problematica è stata affrontata e risolta e si è osservato che in base alle disposizioni della legge 35/2000, applicabile al caso di specie, le dichiarazioni di IZ RO, che ha reso interrogatorio nella fase dibattimentale, potevano essere riscontrate da altri elementi di prova e tra questi anche dalle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da coimputati, acquisite agli atti del dibattimento in base alla formulazione allora vigente dell'art. 513 c.p.p., per essersi tali soggetti avvalsi della facoltà di non rispondere, e debitamente valutate dai giudici di primo grado.
Per un esame più approfondito degli argomenti che hanno consentito tale soluzione è sufficiente rinviare al capitolo 4) della presente sentenza ove sono ampiamente sviluppati.
Anche su tali questioni non conviene ritornare.
Ne consegue, quindi che le dichiarazioni del RO possono essere validamente riscontrate con riferimento alla posizione di GO TE, da quelle rese dall'ispettore AZ, dal coimputato IN ER, che è stato interrogato nel corso della udienza dibattimentale del 16 dicembre 1995, e dal coindagato UC AG nella fase delle indagini preliminari, essendo state queste ultime, come già detto, ritualmente acquisite agli atti e debitamente valutate dai giudici di primo grado.
Si è anche già osservato che la Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, ha rispettato i criteri legislativi e giurisprudenziali che presiedono ad una corretta valutazione dei riscontri esterni ed ha tenuto conto che gli stessi debbono riferirsi alla persona dell'imputato ed al fatto in contestazione. Anche con riferimento alla posizione di GO TE il giudice di rinvio ha fatto buon governo di tali criteri come è lecito desumere dalla motivazione che sorregge le singole e specifiche valutazioni di merito.
Dalla sentenza impugnata si desume infatti che il RO è stato assai preciso e mai smentito sul punto quando ha riferito che SC AP e GO TE si erano recati negli uffici di IN ER per cedergli una grossa partita di hashish offrendogli anche una campionatura della merce.
Il TE secondo il racconto del RO, si inserì attivamente nell'affare illustrando la convenienza dell'acquisto anche a prezzo certamente non contenuto secondo il dichiarante l'affare non si concluse ed il TE poco dopo si costituì in carcere in esecuzione di un residuo di pena.
Quest'ultima circostanza è stata confermata dall'ispettore AZ e costituisce un indubbio riscontro alle dichiarazioni del RO. IN ER ha confermato non solo di conoscere, ma anche di frequentare GO TE, peraltro coinvolto con lui in un altro procedimento penale per violazione della legge sugli stupefacenti. È fuori dubbio che tale dichiarazione costituisca, come rilevato dai giudici di merito, importante riscontro al racconto del RO. Infine anche il AG ha dichiarato di conoscere GO TE come frequentatore degli uffici di IN ER insieme ai componenti del gruppo EN - AP, gruppo che commerciava in sostanze stupefacenti.
Non si può negare che anche tali dichiarazioni riscontrino in modo preciso il racconto di RO.
Per concludere sul punto non vi è dubbio che il giudice di rinvio abbia fatto con riferimento alla posizione, buon governo dei criteri che presiedono alla valutazione della prova, perché i riscontri esterni indicati possiedono i requisiti richiesti dal legislatore e dalla giurisprudenza.
Le conclusioni raggiunte consentono anche di ritenere infondato il secondo motivo di impugnazione perché le ragioni che hanno imposto l'affermazione di responsabilità del TE sono state, come già detto, chiaramente e logicamente espresse dal giudice di rinvio. Anche la deduzione dei giudici che l'offerta e la consegna di campionatura consentivano di ritenere concreto l'affare e, quindi, certo il possesso da parte dei venditori del quantitativo di merce in discussione appare del tutto logica, tenuto anche conto della credibilità del TE, definito persona importantissima e riservatissima, nel mondo del narcotraffico.
Del resto anche il ricorrente non ha denunciato la manifesta illogicità di questa parte della motivazione che, come è noto, sola consente, unitamente alla totale mancanza della stessa, l'annullamento della sentenza impugnata.
Correttamente motivato appare anche il diniego delle attenuanti generiche fondato sulla presenza di precedenti penali e sulle modalità del fatto che denotano inserimento e credito nel settore del narcotraffico.
La motivazione appare del tutto logica e congrua e le valutazioni di merito in ordine alla determinazione della pena, che, peraltro, appare molto contenuta, non sono censurabili in sede di legittimità. Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. 6.9) AO OR
AO OR è stato condannato perché acquistava, e quindi deteneva numerosi quantitativi di cocaina da RO IZ. Per tali fatti il OR veniva condannato in primo grado alla pena di anni quattro di reclusione e L. 20.000.000 di multa. Nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano il nominativo di OR non compariva;
a seguito di annullamento con rinvio la stessa Corte, quale giudice di rinvio, confermava l'affermazione di responsabilità del OR e determinava la pena in anni tre di reclusione e L. 20.000.000 di multa.
Proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado AO OR che deduceva i seguenti motivi di impugnazione. 1) Erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art. 597 comma 3^ c.p.p. - divieto della reformatio in peius - perché la sentenza di primo grado aveva comminato al OR la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, di cui due anni condonati, mentre la Corte di merito, pur avendo ridotto la pena, nulla ha detto in ordine al condono concesso in primo grado.
2) Manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, essendo il OR cronico assuntore di sostanze stupefacenti.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal OR non sono fondati.
Va subito detto che il OR non ha sollevato questioni ne' in ordine alla affermazione di responsabilità ne' relativamente alla determinazione della pena.
Si duole soltanto il ricorrente del fatto che il condono di parte della pena concesso in primo grado sia scomparso nel giudizio della Corte di Appello con conseguente lesione del divieto della reformatio in peius.
In effetti il terzo comma dell'art. 597 c.p.p. vieta al giudice di appello, quando appellante sia il solo imputato, di irrogare una pena più grave di applicare una più grave misura di sicurezza e di revocare benefici concessi.
Il legislatore ha voluto limitare la discrezionalità dei giudici di appello in ipotesi siffatte per consentire all'imputato di impugnare liberamente le sentenze a lui sfavorevoli senza correre il rischio di vedersi aggravare la pena inflittagli in primo grado anche senza impugnazione del PM.
Ciò che si è voluto evitare, quindi, è la possibilità di una nuova valutazione discrezionale che comporti un aggravamento della pena del giudice di appello in assenza di impugnazione del PM - ciò significa che il divieto di reformatio in peius riguarda l'entità complessiva della pena ed i benefici la cui applicazione consegue ad una valutazione critica delle singole emergenze di causa. Detto divieto però non può estendersi a meccanismi automatici quali quelli ad esempio previsti in materia di pene accessorie che, ai sensi dell'art. 20 c.p. conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa (vedi SS.UU. 27 maggio 1998, Ishaka, CED Cass. n. 210979, Cass. Pen. 1998, 3229) proprio perché in siffatte ipotesi manca una valutazione discrezionale del giudice.
Un discorso analogo vale ovviamente anche per l'indulto perché la sua applicazione è frutto di meccanismi automatici astrattamente fissati dalla legge sulla base di parametri soggettivi ed oggettivi predeterminati.
Anche in questo caso, quindi, non vi è alcuna valutazione discrezionale del giudice, il quale deve limitarsi ad operare una ricognizione per verificare se sussistono i requisiti temporali indicati dalla legge e se ricorrono i requisiti oggettivi - tipo di reato, entità della pena edittale eccetera - e soggettivi - entità di precedenti condanne - richiesti dal legislatore. Ne consegue che il giudice della impugnazione ben può, di ufficio ed in mancanza di gravame da parte del PM, ridurre o addirittura revocare l'indulto concesso in primo grado, così correggendo l'eventuale errore di diritto commesso dal giudice di prima istanza (per un precedente, sia pure lontano nel tempo, vedi Cass. 1 febbraio 1989 Gervasoni, Cass. Pen. 1991 1239). Ma vi è anche un'altra ragione che induce a rigettare il motivo di impugnazione in considerazione.
Il giudice di secondo grado in effetti nulla ha detto in ordine al condono concesso in primo grado;
non ha indicato alcuna ragione che legittimasse una revoca del beneficio stesso ne' è possibile ritenere che abbia voluto revocare implicitamente l'indulto. Può trattarsi, quindi, di un mero errore materiale, di una dimenticanza che è sicuramente riparabile in sede di esecuzione. Non essendovi stata, infatti, una esplicita decisione sul punto del giudice di secondo grado il condannato, ai sensi dell'art. 672 c.p.p., può richiedere l'applicazione dell'indulto al giudice dell'esecuzione.
È opportuno ricordare che secondo la più recente giurisprudenza, peraltro maggioritaria, il provvedimento applicativo dell'indulto, emesso in sede di cognizione, in quanto condizionato ex lege, non ha carattere definitivo, potendo essere sempre revocato in executivis, pur se erroneamente emesso in presenza di una causa di revoca, a meno che non risulti che quest'ultima, nota al giudice, sia stata almeno implicitamente valutata e ritenuta inoperante (in tal senso vedi Cass. 1 febbraio 2000, Cici, CED Cass. n. 216077). Naturalmente vale anche il principio contrario nel senso che se l'indulto, pur richiesto in sede di cognizione, non sia stato concesso dal giudice di cognizione senza che vi sia stata una valutazione negativa dei presupposti richiesti dalla legge, può essere richiesto nuovamente in sede esecutiva.
Cosicché nessuna lesione dei diritti del condannato può verificarsi.
Ma va anche detto che è ben difficile ravvisare una violazione della legge penale in caso di mancata applicazione dell'indulto, pur ritualmente richiesto, nella fase della cognizione qualora il condono non sia stato negato dal giudice di merito, perché si deve ritenere che in tali casi il giudice abbia voluto implicitamente riservare alla sede esecutiva ogni provvedimento in merito (vedi sul punto Cass. 13 gennaio 1994, Di AR, Cass, Pen. 1995 2927). In conclusione dal momento che nel caso di specie il OR può certamente richiedere per le ragioni indicate la concessione dell'indulto al giudice dell'esecuzione nessun pregiudizio è ravvisabile in concreto e, quindi nessun interesse alla impugnazione è riscontrabile.
Il secondo motivo di impugnazione proposto dal OR è inammissibile Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vizio parziale di mente perché cronico assuntore di sostanze stupefacenti, lamentando una violazione di legge sul punto da parte del giudice del rinvio. Tale motivo non era mai stato prospettato nelle fasi processuali precedenti e quindi, ai sensi del comma 3^ dell'art. 606 c.p.p., è inammissibile.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. 6.10) AR IT
A AR IT sono stati contestati numerosi episodi di traffico di stupefacenti commessi in concorso con altri imputati. In particolare il IT è stato accusato di avere commerciato notevoli quantità di cocaina in concorso con RO IZ, con il quale aveva fondato una società cedutegli dalla famiglia PA - capo di imputazione n. 22 -; di avere sempre in concorso con il RO, ceduto sostanze stupefacenti a SC LA - capo 43;
di avere fornito, in concorso con il RO cocaina a EN RE e SC AP - capo 37 -; di avere detenuto in concorso con RO, un notevole quantitativo di cocaina ricevuto da SC AP, EN RE e AL EO e rivenduto a MB EL, MA NA e IT SE - capo 38 -; di avere detenuto 600 grammi di cocaina ricevuta da EN RE e AP SC e successivamente restituita perché ritenuta non di buona qualità - capo 42 -; di avere ceduto cocaina a IN ER e DA AL - capi 23 e 24 -; di avere, infine, ricevuto da GU DA, SC AP, NO EN e CE GO 1.000 Kg di hashish - capo 34 -.
A conclusione dei tre gradi di merito IT AR, assolto da alcune imputazioni, tra le quali quelle di cui ai capi di imputazione nn. 3, 8, 42 e 43, veniva condannato dalla Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, alla complessiva pena di anni otto e mesi otto di reclusione e L. 63.000.000 di multa.
Avverso la sentenza del giudice di rinvio proponeva ricorso per cassazione IT AR, il quale, tramite il suo difensore di fiducia deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'articolo 1 commi 2^ e 4^ della legge n. 35/2000 e 192 comma 3^ c.p.p.. 2) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza ed illogicità della motivazione quale risultante dal testo stesso della sentenza, con riferimento alle valutazioni del contenuto delle dichiarazioni di coimputati del IT. Il ricorrente rilevava che, pur volendo ritenere corretta la interpretazione delle norme citate operata dalla Corte di merito, di sicuro dei principi di diritto enucleati non era stata fatta corretta applicazione con riferimento, in particolare, alle dichiarazioni di AN AN e degli agenti operanti. Venute meno queste ultime le dichiarazioni del RO restavano prive di riscontri e, quindi, non poteva trovare ingresso la valutazione delle dichiarazioni del AG e della MA, che contenevano senz'altro elementi a carico del IT. 3) Mancata, ingiustificata ed immotivata, concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. I motivi del ricorso proposto da AR IT sono infondati. Va in primo luogo rilevato che non appare opportuno riportare il complesso racconto del rapporto intercorso tra IT AR e IZ RO che viene, invece, descritto in modo puntuale nella sentenza impugnata.
È possibile limitarsi a chiarire le questioni di fatto che appaiono necessarie per una corretta comprensione dei motivi di impugnazione. Il primo motivo di gravame, come si è ampiamente esposto nel capitolo 4) di questa sentenza, è infondato, perché certamente le disposizioni contenute nella legge 35/2000 erano applicabili nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello di Milano. È necessario, pertanto, rinviare a tale capitolo che ha affrontato e risolto i complessi problemi posti dalla entrata in vigore della citata normativa ed i rapporti tra il diritto superveniens e l'obbligo per il giudice di rinvio di rispettare i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento.
Su tali questioni non conviene ritornare ed è necessario soltanto ribadire che le disposizioni della legge 35/2000 risultano certamente applicabili nel caso di specie.
Del resto singolarmente ed in parte contraddittoriamente lo stesso ricorrente ha precisato nell'atto di ricorso che il principio esposto dal giudice di rinvio in merito alla interpretazione - della legge 35/2000 è in buona sostanza esatto, ma dello stesso non è stata fatta corretta applicazione.
Questo rilievo introduce il secondo motivo di impugnazione sicuramente più complesso.
Detto semplicemente il ricorrente ha sostenuto che a carico del IT vi sono le dichiarazioni accusatorie del RO che necessitano per essere utilizzabili, oltre alla valutazione di attendibilità intrinseca di riscontri esterni ai sensi dell'art. 192 comma 3^ c.p.p.. Il ricorrente ha sostenuto che quantomeno dubbia fosse la attendibilità intrinseca del RO e che certamente i riscontri costituiti dalle dichiarazioni rese da AN AN e dagli esiti di attività di polizia giudiziaria dovevano ritenersi inattendibili. Rese così inutilizzabili le dichiarazioni del RO per mancanza di riscontri esterni obiettivi non risultavano utilizzabili nemmeno quelle di PI MA e di UC AG, che avevano fornito elementi contro il IT nella fase delle indagini preliminari, ma, poi, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere nella fase dibattimentale.
La tesi del ricorrente non è fondata.
È fuori luogo ritornare sul problema della attendibilità intrinseca di IZ RO perché già più volte affrontato. Il ricorrente non ha indicato alcun elemento concreto che potesse far dubitare della motivazione sul punto del giudice di rinvio e degli altri giudici di merito;
si è, infatti, limitato a rilevare che il RO aveva commesso gravi delitti e che non sarebbe del tutto illogico sospettare che lo stesso, per motivi premiali o per rivincite nei confronti di altri suoi sodali abbia potuto rivolgere false accuse.
Si tratta di osservazioni del tutto generiche e perfino ovvie. È pacifico, infatti, che il collaborante sia normalmente persona autore di gravi delitti, ma ciò, secondo la giurisprudenza, non rende le sue dichiarazioni inattendibili;
è necessario, però, che il giudice sia particolarmente rigoroso nella valutazione delle dichiarazioni rese, cosa che è avvenuta, come già rilevato, nel caso di specie.
Nè tantomeno ostacolo alla attendibilità può essere costituito dalle misure premiali previste dal legislatore proprio per stimolare ulteriori collaborazioni ritenute necessarie per la comprensione di gravi fenomeni criminali.
Per garantire la attendibilità - c.d. estrinseca - il legislatore ha stabilito che le dichiarazioni dei collaboranti fossero confortate da riscontri esterni ai sensi dell'art. 192 comma 3^ c.p.p.. Le obiezioni del ricorrente, pertanto, non sono tali da inficiare la valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del RO compiuta dai giudici di merito.
Resta da esaminare il problema dei riscontri esterni. Secondo la Corte di rinvio le dichiarazioni accusatorie del RO, il quale ha riferito di avere operato in concorso con il IT, presentato ai clienti come ZI per nascondere, al fine di meglio cautelarlo, le reali generalità dello stesso, in numerose operazioni di acquisto e cessione di sostanze stupefacentì puntualmente descritte, hanno trovato conforto in quelle rese da AN AN. Quest'ultimo ascoltato nella fase delle indagini preliminari ha, secondo la Corte di merito, sostanzialmente confermato nella fase dibattimentale le sue dichiarazioni.
Il AN tra le altre cose aveva riferito di avere acquistato dal RO una partita di droga e nell'occasione il RO gli disse che per le ulteriori forniture si sarebbe dovuto rivolgere ad un giovane che gli presentò come ZI.
La descrizione di quest'ultimo e la circostanza che lo stesso si allontanò per un certo periodo da Milano per recarsi in Italia meridionale per sposarsi hanno consentito alla Corte di merito di identificare il giovane spacciatore indicato dal AN in AR IT.
È vero che il AN ha tentato in dibattimento di sfumare, come ha osservato la Corte, la posizione del IT, ma non ha però smentito le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, dichiarazioni peraltro rese alla presenza del suo difensore di fiducia.
Tali considerazioni hanno consentito ai giudici di merito di concludere che quanto riferito dal AN riscontrava perfettamente le dichiarazioni accusatorie del RO anche perché si riferivano in modo preciso al fatti in contestazione. Trattasi di valutazione di merito sorretta da una motivazione congrua e non manifestamente illogica;
le osservazioni sul punto del ricorrente appaiono pertanto del tutto infondate.
A questo punto, come ha ammesso lo stesso ricorrente, le dichiarazioni del RO, ritualmente riscontrate, costituiscono piena prova ed ai sensi delle disposizione della legge 35/2000 possono riscontrare quelle rese dalla MA e dal AG nella fase delle indagini preliminari, dichiarazioni ritualmente acquisite agli atti del dibattimento in base alla formulazione allora vigente dell'art. 513 c.p.p, essendosi i due coimputati avvalsi nella fase dibattimentale della facoltà di non rispondere, e debitamente valutate dal Tribunale di Milano.
Sulla portata e sul valore di tali dichiarazioni non è il caso di soffermarsi dal momento che lo stesso ricorrente, dopo avere contestato che le stesse potessero essere valutate, ha riconosciuto che UC AG e PI MA avevano reso effettivamente dichiarazioni accusatorie di un certo spessore nei confronti di IT AR.
Soltanto per completezza è opportuno ricordare che, secondo i giudici di merito, i due dichiaranti hanno riferito di essere stati clienti del IT e di avere acquistato da lui sostanze stupefacenti;
il AG ha anche detto di avere capito che il IT lo aveva sostituito nella società che aveva tempo prima costituito con il RO per rendere più agevole il traffico di stupefacenti e consentire una più precisa divisione degli utili provento di tale attività.
In conclusione è necessario osservare che la Corte di rinvio ha fatto buon governo delle norme sulla valutazione delle prove e con molto rigore ha valutato la esistenza di riscontri che si riferissero specificamente ai fatti in contestazione, tanto è vero che quando non ha ritenuto sufficienti tali riscontri, nonostante la sicura attendibilità intrinseca del RO, ha assolto IT AR;
ciò è avvenuto, come già detto, per i capi mi. 38, 42 e 43 che concernono tre episodi specifici di traffico di sostanze stupefacenti.
Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione. Il ricorrente ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Non è così perché la Corte di Appello che ha emesso la sentenza annullata aveva concesso al IT dette attenuanti ritenendole equivalenti alla aggravante contestata.
Di tali attenuanti la Corte di rinvio ha certamente tenuto conto nella determinazione della pena tenuto conto della non gravissima entità della stessa in rapporto alla natura particolarmente grave delle contestazioni ed al ruolo importante esercitato dal IT in tutta la vicenda in esame, come è lecito desumere dalla motivazione della sentenza impugnata.
Del resto da tutta la motivazione risulta la congruità della pena inflitta a IT AR dalla Corte di rinvio.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. 6.11) RA BR Particolare è la posizione di RA BR. Questi è stato accusato di avere aiutato AN, RO e ER ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria comunicando agli stessi quando erano in corso intercettazioni telefoniche su utenze nella loro disponibilità.
Il BR riusciva ad avere accesso a tali dati perché dipendente della SIP e, quindi, incaricato di un pubblico servizio. Il Tribunale di Milano aveva condannato il BR alla pena di un anno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante prevista dall'art. 61 n. 9 c.p.. La Corte di Appello di Milano, accogliendo la tesi difensiva della millanteria del BR, considerata non inverosimile, aveva assolto l'imputato dal delitto previsto dall'art. 378 c.p. ai sensi dell'art. 530 comma 2^ c.p.p..
A seguito di impugnazione del PG e di conseguente annullamento della sentenza di secondo grado per manifesta illogicità della motivazione la Corte di Appello di Milano quale giudice di rinvio condannava BR RA alla pena già determinata dal Tribunale in primo grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione RA BR il quale, tramite il suo difensore di fiducia, ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Assoluta carenza di motivazione con riguardo al reato così come contestato, perché in particolare nulla si dice in sentenza sui presunti riscontri alle dichiarazioni di IZ RO. 2) Contraddittorietà intrinseca della motivazione non solo perché non è stata fornita alcuna risposta alle deduzioni difensive contenute nell'atto di appello del ricorrente e già valutate positivamente da altra Sezione della Corte di Appello di Milano, ma anche perché appaiono contraddittorie le affermazioni in ordine alla conoscenza da parte del AN del BR ed in relazione alle modalità di pagamento dell'informatore SIP da parte del ER. 3) Assoluta carenza di motivazione ed, in particolare, travisamento del fatto, sia perché non si è tenuto conto delle millanterie del BR, sia perché dalla giusta considerazione che il BR ignorava i traffici degli amici del ER non si sono tratte le dovute conseguenze, sia perché sono stati ignorati gli argomenti contenuti nell'atto di appello, sia perché, infine, sono state travisate le risultanze processuali, perché si è affermato che il BR, che si è sottoposto ad esame, si era avvalso della facoltà di non rispondere.
Il BR chiedeva una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129c.p.p. ed, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
I fatti contestati a RA BR sono stati commessi tra l'estate del 1992 e l'autunno del 1993.
Come già detto le attenuanti generiche concesse all'imputato sono state ritenute prevalenti sulla contestata aggravante e, quindi la pena edittale prevista nel massimo è inferiore a quattro anni di reclusione.
Il termine prescrizionale previsto ai sensi degli artt. 157, 158 e 160c.p. è pertanto, di cinque anni di reclusione e di sette anni e sei mesi con l'interruzione certamente verificatasi nel caso di specie.
Cosicché il termine di prescrizione è decorso alla fine della primavera del 2001 e, quindi, in un momento successivo alla emissione della sentenza del giudice di rinvio.
Nel caso di specie non ricorrono i presupposti per applicare l'art. 129 comma 2^ c.p.p., secondo il quale quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato ...... il giudice pronuncia sentenza di assoluzione.......
La evidenza della estraneità del BR ai fatti contestati certamente non è ravvisabile tenuto conto che non solo il giudice di primo grado, ma anche quello di rinvio hanno ritenuto di affermare la responsabilità penale del ricorrente in ordine al fatto contestatogli.
Quella del BR è una posizione processuale più o meno discutibile, ma certamente quella evidenza della prova della innocenza dell'imputato richiesta dall'art. 129 comma 2^ c.p.p., manca nel caso in esame, specialmente se si considera che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il concetto di evidenza presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato (così Cass. 15 febbraio 1999, Di Pinto, CED, Cass. n. 213882).
Non sono, infine, ravvisabili motivi di inammissibilità del ricorso proposto dal BR.
Se, infatti, il terzo motivo di gravame, con il quale è stato dedotto il travisamento degli atti e delle risultanze processuali, appare inammissibile perché, come è noto, il travisamento del fatto non è deducibile in sede di legittimità a meno che non si traduca in un vizio della motivazione, gli altri due motivi, che attengono alla illogicità della motivazione della sentenza impugnata ed al problema dei riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie di IZ RO, meritano certamente di essere discussi in modo approfondito e non appaiono affetti da inammissibilità. Le ragioni indicate impongono, in conclusione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato ascritto al BR è estinto per prescrizione.
6.12) IN ER
IN SE TO ER, titolare di un negozio di abbigliamento è stato accusato di avere ricevuto da RO IZ UC AG e AR IT cocaina poi ceduta anche ad altre persone
Per tali fatti il ER veniva condannato in tutti e tre i gradi di merito ed alla fine la Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, determinava la pena, ritenuta la ipotesi di cui all'art. 73 comma 5^ DPR 309/90, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i numerosi episodi contestati in anni quattro di reclusione e L. 25.000.000 di multa.
IN ER, tramite il suo difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di rinvio e deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 513, 210 c.p.p. e 1 comma 2^ L.25 febbraio 2000 n. 35. Il ricorrente, in particolare, poneva in evidenza che il sistema utilizzato dalla Corte di merito in definitiva violava il divieto di ricorrere a chiamate incrociate e privava la riforma di ogni significato, rendendola inutile. 2) Incostituzionalità dell'art. 1 comma 2^ della legge 25 febbraio 2000 n. 3 5 nonché degli artt. 210 e 513 c.p.p. per contrasto con gli articoli 3, 25, 111 e 112 della Costituzione. Il ricorrente ha rilevato due profili di incostituzionalità: il primo concernerebbe una violazione della legge delega da parte del legislatore ed una palese violazione del principio del contraddittorio, introdotto come valore costituzionale proprio dall'art. 111 della Costituzione, Il secondo profilo concerne la incostituzionalità del c.d. diritto al silenzio previsto anche per chi abbia nella fase delle indagini preliminari accusato un coimputato e si sia successivamente avvalso della facoltà di non rispondere.
3) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla inosservanza dell'articolo 192 c.p.p., perché le dichiarazioni del AG e della MA non sono state correttamente valutate e non è stata compiuta una valutazione di attendibilità intrinseca di tali dichiarazioni. Inoltre non si è tenuto conto che il ER era un consumatore di cocaina e non è stata fornita alcuna prova in ordine all'utilizzo per la cessione a terzi della sostanza stupefacente.
4) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 133 c.p. ed all'art. 73 comma 5^ DPR 309/90, perché, pur avendo il giudice stabilito una pena prossima al massimo edittale, che per il comma 5^ dell'art. 73 citato è di sei anni, nella sentenza non vi è traccia di motivazione sul punto tranne un richiamo generico all'art. 133 c.p.. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. I primi tre motivi posti a sostegno del ricorso proposto da IN ER non sono fondati, mentre fondato è l'ultimo motivo di gravame.
Con il primo motivo vengono sollevati interessanti problemi interpretativi della legge n. 35/2000 e segnatamente dell'art. 1 comma 2^ della legge citata.
Dette questioni sono già state affrontate in via preliminare per la loro importanza nel capitolo quattro della presente sentenza ed alle considerazioni ivi svolte si deve, pertanto, rinviare al fine di evitare inutili ripetizioni.
È quasi superfluo ricordare che nel capitolo quattro è stato affrontato e rigettato anche il problema della presunta violazione del divieto di ricorrere a chiamate incrociate da parte della Corte di Appello di Milano quale giudice di rinvio non essendo stata ravvisata detta violazione nel modo di procedere alla valutazione della prova del giudice di rinvio.
Deve, in conclusione, essere ribadita la infondatezza del primo motivo di impugnazione.
Ad identica conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione con il quale sono stati sollevati dubbi di costituzionalità della normativa transitoria dettata dalla legge 35/2000. Le questioni di costituzionalità della legge citata sono stati affrontati nel capitolo quinto della presente sentenza e ritenuti manifestamente infondati.
Alle considerazioni ivi svolte è necessario, pertanto, rinviare. Il ricorrente sembra prospettare, però, anche altri profili di illegittimità anche essi manifestamente infondati, che sono stati affrontati in parte nel citato capitolo quinto, e sui quali appare opportuno, pertanto, soffermarsi ulteriormente.
Con il primo profilo il ricorrente ritiene che il legislatore ordinario abbia violato la legge delega, ovvero l'art. 2 della legge costituzionale che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 111 della costituzione, che imponeva al legislatore ordinario di dettare regole per applicare i principi contenuti nella legge delega ai procedimenti penali in corso.
In effetti, però, a ben vedere anche questo aspetto è stato affrontato compiutamente nel capitolo quinto quando si è spiegato quali fossero gli interessi in gioco da tutelare e quali, quindi, gli indirizzi dati al legislatore ordinario per un inserimento graduale dei nuovi principi costituzionali.
Da un lato vi era, invero, la necessità di dare pronta attuazione ai principi del contraddittorio anche ai procedimenti penali in corso, mentre dall'altra in ossequio al principio, anche esso reso costituzionale dalla nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione, della ragionevole durata del processo ed al generale principio del tempus regit actum, appariva indispensabile consentire la conclusione dei gravi processi pendenti per i quali erano già state celebrate le fasi dibattimentali, erano già stati acquisiti i documenti ed erano già state valutate le prove secondo le regole vigenti al momento della decisione.
La soluzione della gradualità, ovvero della graduale attuazione dei principi del giusto processo, improntata ad un evidente criterio di ragionevolezza è sembrata al legislatore costituzionale quella più adeguata a tutelare tutti gli interessi in gioco.
Per tali ragioni e per quelle ampiamente esposte nel capitolo quinto non è ravvisabile nessuna violazione della legge delega da parte del legislatore ordinario che si è, invece, attenuto agli indirizzi del legislatore costituzionale.
A volere seguire fino in fondo il ragionamento del ricorrente si dovrebbe ipotizzare una incostituzionalità dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2 rispetto all'art. 1 della stessa legge costituzionale.
Si tratta di una tesi singolare che, in verità, nemmeno il ricorrente ha prospettato in modo chiaro, perché è del tutto evidente che il legislatore costituzionale può, nell'introdurre nuovi principi, dettare regole che ne disciplinino l'entrata in vigore graduale al fine di tutelare altri non meno importanti valori costituzionali.
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'eccezione appare manifestamente infondata.
Infine il ricorrente ha prospettato una incostituzionalità del c.d. diritto al silenzio del coindagato.
Di sicuro sono da condividere la osservazioni critiche del ricorrente perché l'esercizio di tale diritto può comportare i gravi inconvenienti denunciati.
Specialmente se si pone mente al fatto che le dichiarazioni accusatorie rese nella fase delle indagini preliminari da una persona indicata nell'art. 210 c.p.p. possono legittimare, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, la emissione di misure cautelari. Lo stesso soggetto che nella fase delle indagini preliminari non ha inteso avvalersi di tale diritto può successivamente nelle ulteriori fasi del processo esercitare il diritto al silenzio con la conseguenza che il mancato interrogatorio in contraddittorio produce la inutilizzabilità di quanto riferito nella precedente fase processuale - la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore dispone, infatti, il comma quattro dell'articolo 111 della Costituzione. Tutto ciò indubbiamente rende meno agevole il raggiungimento del fine del processo che è quello di accertare in primo luogo la verità dei fatti sottoposti al vaglio del giudice.
Certamente il legislatore per ovviare a quello indicato e ad altri inconvenienti provocati dalla legislazione attualmente vigente potrebbe prevedere una normativa diversa e stabilire per esempio che chi abbia rinunciato una volta al diritto al silenzio non possa poi nelle fasi processuali successive avvalersene specialmente con riferimento alle dichiarazioni accusatorie.
In effetti si può anche concordare sulla esistenza di inconvenienti e difficoltà provocati dalla attuale disciplina del diritto al silenzio e di cui è opportuno che il legislatore tenga conto, ma la individuazione di problemi che sorgono o che possono sorgere nell'esercizio di un diritto non legittima a ritenere per questo solo fatto che la previsione dello stesso confligga con norme costituzionali.
È quasi superfluo ricordare che il nostro sistema processuale penale è fondato sul principio fondamentale che l'imputato - e tale è il coimputato o l'indagato in procedimento connesso - può liberamente scegliere la sua strategia difensiva e può, quindi, decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere e di non sottoporsi ad interrogatorio.
L'articolo 64 lettera b) del codice di procedura penale stabilisce in modo chiaro e preciso che l'imputato ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda.
Si tratta della attuazione del più generale principio che l'imputato non può essere costretto a fornire elementi che possano essere usati contro di lui, ma è la pubblica accusa che deve raccogliere elementi per provare la sua colpevolezza o la sua innocenza.
Il legislatore ha dettato una disciplina processuale improntata ad evidenti criteri di ragionevolezza nonostante gli inconvenienti denunciati con la quale ha cercato di contemperare il diritto al silenzio dell'imputato con la fondamentale esigenza processuale di accertare la verità.
La disciplina che regola l'istituto può senz'altro essere criticata, ma essa, in verità, non appare in contrasto con nessuna norma costituzionale.
Pertanto anche sotto tale profilo la eccezione di costituzionalità sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata. Con il terzo motivo di impugnazione il ER ha contestato la valutazione operata dal giudice di rinvio delle dichiarazioni rese dal AG e dalla MA.
In verità si tratta di un motivo ai limiti della ammissibilità poiché il ricorrente sembra richiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione di tali elementi di prova.
Non considera il ricorrente che la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti compete in via esclusiva ai giudici di merito, mentre alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare che le singole decisioni di merito siano sorrette da una motivazione congrua, logica ed immune da interne contraddizioni. Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata possiede i requisiti richiesti dal legislatore per superare il vaglio di legittimità e la valutazione delle prove, in particolare, è stata operata in base a corretti canoni interpretativi.
I giudici di merito, infatti, hanno dapprima valutato la attendibilità intrinseca dei collaboranti e, quindi, anche di PI MA e UC AG, ed hanno poi indicato i riscontri necessari per ritenere la attendibilità estrinseca degli stessi. Già si è notato che sul punto le tre sentenze di merito sono conformi e quindi, le motivazioni possono integrarsi. Dalle stesse si desume che i giudici con valutazione rigorosa hanno ritenuto le dichiarazioni dei collaboranti in questione precise e prive di contraddizioni e perciò intrinsecamente attendibili. Stranamente il ricorrente dimentica che anche AN AN ha collaborato ed ha reso dichiarazioni anche nella fase dibattimentale. Già ci si è soffermati sulla deposizione del AN e si è spiegato perché le parziali ritrattazioni dibattimentali fatte all'evidente scopo di attenuare le responsabilità dei suoi coimputati non siano attendibili e, quindi, non vale la pena di ritornare sull'argomento.
Le dichiarazioni del AN costituiscono un riscontro importante a quelle rese dal RO: entrambe, come rilevato dal giudici di merito, contengono accuse precise nei confronti del ER che acquistava anche 50 grammi per volta di cocaina con precise cadenze periodiche.
Riscontro alle dichiarazioni del RO e del AN è costituito poi da quelle rese dallo stesso ER, il quale ha ammesso di avere ricevuto sostanze stupefacenti, ma ha precisato che la droga serviva per uso personale. La quantità di droga ricevuta è, però, tale che non è immaginabile che il ER la acquistasse soltanto per uso personale.
Infine le dichiarazioni accusatorie della MA e del AG, sebbene non necessarie per quanto fin qui detto, sono riscontrate da quelle del RO e quindi, sono pienamente utilizzabili. Anche da tali dichiarazioni i giudici di merito hanno tratto la convinzione che il ER acquistasse molte partite di cocaina per poi rivenderle.
Il motivo di gravame per le ragioni esposte è, quindi, infondato. Fondato è, invece, il quarto motivo di impugnazione. In effetti i criteri di determinazione della pena inflitta al ER non sono stati enunciati dalla Corte di Appello di Milano quale giudice di rinvio.
Infatti i giudici hanno determinato la pena base in anni cinque e cioè in misura prossima al massimo edittale, che è di sei anni per il tipo di reato contestato, con un generico richiamo ai criteri di cui all'articolo 133 c.p. e senza una più specifica motivazione che sarebbe stata senz'altro necessaria per legittimare la scelta discrezionale operata.
Una determinazione così elevata della pena base appare, peraltro, in contraddizione con la valutazione compiuta dalla stessa Corte di merito che nel concedere le attenuanti generiche al ER aveva rilevato non solo il suo stato di incensuratezza, ma anche il fatto che l'attività di cessione ...... appariva secondaria rispetto a quella degli esponenti malavitosi che frequentavano il suo ufficio. Tra le due proposizioni che affrontano in effetti lo stesso problema vi è una palese contraddizione ed è, quindi, ravvisabile sul punto il vizio manifesta illogicità della motivazione.
Sul punto appare dunque necessaria una rimeditazione della Corte di merito ed una più puntuale e logica motivazione.
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto al ER con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per un nuovo esame.
Il ricorso proposto dal IN ER deve essere rigettato nel resto.
6.13) SC AP SC AP è stato accusato di numerose ipotesi di reato.
In particolare al AP è stato contestato di avere ceduto, in concorso con GU DA, NO EN e IZ GO, 1.000 Kg di hashish a IZ RO e AR IT - capo 33 di imputazione -; di avere, in concorso con GO TE, offerto in vendita a RO IZ un consistente quantitativo di sostanza stupefacente - capo 58 -; di avere, in concorso con EN RE, ricevuto e detenuto a fini di spaccio 1 Kg di cocaina fornita loro da IZ RO e AR IT - capo 36 -; di avere importato dalla Jugoslavia, in concorso con RO IZ EN RE e AL EO, un notevole quantitativo di cocaina (Kg 17,5) capo 38 -;
di avere detenuto cocaina, poi ceduta a IZ RO, in concorso con AN NE - capo 3 5 -.
Il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità del AP e lo condannava, determinata la pena base per il reato più grave individuato in quello contestato al capo n.38 di imputazione, alla pena complessiva, tenuto conto della continuazione, di anni sedici di reclusione e L. 200.000.000 di multa, oltre alle pene accessorie previste dalla legge.
La Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, confermava la affermazione di responsabilità e rideterminava la pena complessiva da infliggere a SC AP in anni quindici e mesi sei di reclusione e 186.000.000 di multa.
Avverso la sentenza del giudice di rinvio proponeva ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, SC AP, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Erronea valutazione della attendibilità intrinseca di IZ RO in relazione alle dichiarazioni concernenti SC AP per inosservanza od erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione sul punto. In particolare il ricorrente sottolineava che non erano state discusse le sue doglianze contenute nell'atto di appello e relative al c.d. antefatto, ovvero al rapporto tra il RO ed i fratelli IT ed a quello tra RO ed i siciliani. Dall'esame della narrazione concernente tali fatti emergerebbe l'inconsistenza l'inverosimiglianza e la contraddittorietà delle dichiarazioni del RO. 2) Inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni di IZ RO in ordine alla imputazione di cui al capo n. 33. Il ricorrente riproduce analogo motivo di ricorso proposto per il ricorrente GU DA. Al fine di evitare inutili ripetizioni sarà sufficiente, pertanto, rinviare al capitolo 6,6 della presente sentenza.
3) Inattendibilità estrinseca della chiamata in correità di IZ RO sempre in relazione al capo 33 dell'imputazione. Si tratta della riproduzione del secondo motivo di ricorso proposto da GU DA al quale, quindi, si rinvia - capitolo 6.6 della presente sentenza-.
4) Negata applicazione dell'art. 49c.p., ovvero dell'art. 73 comma 5^ DPR 309/90 in relazione al capo 33 della imputazione. Si tratta della riproduzione del terzo motivo di ricorso proposto da GU DA al quale, quindi, si rinvia - capitolo 6.6 della presente sentenza -.
5) Errata valutazione della attendibilità intrinseca di IZ RO in relazione al capo 35 della imputazione con violazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione essendo la ricostruzione dei fatti fornita dal RO inverosimile, come dedotto nei motivi di appello non presi in considerazione dalla Corte di merito.
6) Errata valutazione della attendibilità estrinseca del RO in ordine al capo 35 della imputazione per inosservanza dell'art. 192c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha sottolineato come i pretesi riscontri costituiti dalle dichiarazioni di ES e MI non sono individualizzanti e la loro valutazione è priva di motivazione;
si tratta, peraltro di "riscontri fotocopia" di quelli già proposti per il fatto di cui al capo 33 della imputazione, pur trattandosi di fatti diversi e non collegati tra loro.
7) Errata valutazione della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del RO in relazione al fatto di cui al capo 58 della imputazione per violazione dell'art. 192 c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
8) Errata valutazione della attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del RO in relazione al fatto di cui al capo 58 della imputazione per violazione dell'art. 192 comma 3^ c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Erroneamente, afferma il ricorrente, la Corte di merito ha operato una traslazione oggettiva dei riscontri rinvenuti per il fatti di cui al capo 33 con quelli relativi al fatto di cui al capo 58, pur non costituendo il primo fatto antecedente logico del secondo.
9) Incostituzionalità del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 192 comma 3^, 512, 513 comma 2^ c.p.p. e 6 L. 7 agosto 1997 n. 267, nonché dell'art. 1 L. 25 febbraio 2000 n. 35 in relazione agli artt. 2 L. Costituzionale n. 2/99 e 3 Costituzione in ordine alla valutazione della attendibilità estrinseca delle dichiarazioni di RO IZ riscontrate dalle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da AG UC ed acquisite agli atti del fascicolo del dibattimento secondo le norme all'epoca vigenti. Il ricorrente, in particolare, ha posto in evidenza la avvenuta disapplicazione dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 6 della convenzione Europea dei diritti dell'Uomo con conseguente violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, nonché dell'art. 2 L. Cost. n. 2/99 e dell'art. 3 della Costituzione per la irragionevolezza della normativa contestata.
10) Errata valutazione della attendibilità intrinseca di IZ RO in relazione al fatto di cui al capo 36 della imputazione, per violazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione per inverosimiglianza della narrazione del RO. 11) Errata valutazione della attendibilità estrinseca della chiamata in correità di IZ RO in relazione al capo 36 della imputazione per violazione dell'art. 192 comma 3^ c.p.p. ed inosservanza od erronea applicazione del combinato disposto del vigente art. 513 c.p.p., dell'art. 6 comma 3^ L. 267/97 e dell'art. 1 della legge 35/2000 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare il ricorrente rilevava che la Corte di merito non aveva tenuto in nessun conto le osservazioni critiche dalla difesa sviluppate da ultimo con memoria depositata al giudice di rinvio e relative ad un riscontro negativo ignorato costituito dallo status libertatis di RE EN, alle dichiarazioni di TE La AR, che anche volendo prescindere dalla inutilizzabilità non potevano essere considerati riscontri individualizzanti, alle dichiarazioni di NT Di TE e RE MI, che non avrebbero portata individualizzante e, comunque, non avrebbero alcun riferimento ai fatti di cui al capo 36 della imputazione.
12) Errata valutazione della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di IZ RO in relazione al fatto di cui al capo 38 della imputazione per violazione dell'art. 192 c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, in particolare, contestava il fatto che non fossero state tenute in considerazione le sue osservazioni critiche e richiamava l'attenzione sul fatto che il RO aveva attribuito al AP una falsa parentela con ER CA.
13) Errata valutazione della attendibilità estrinseca del RO in relazione al fatto di cui al capo 38 della imputazione per violazione degli artt. 192 comma 3^, 194 comma 3^ e 499 c.p.p.. Il ricorrente denunciava che in modo illogico si era ritenuto il AP collegato alla cosca di NN - Mondello, che si era attivata per prenotare due visite ginecologiche a IC AC, moglie di EO AL, appartenente al clan di FR, richiesta appunto dal AP nell'interesse del AL con il quale commerciava in droga e rilevava la evanescenza del concetto di vicinanza ad una famiglia mafiosa. Inoltre il ricorrente poneva in evidenza la genericità dell'esito del controllo in data 25 novembre 1991 presso il locale "Good Moon", la inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 78 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, del dispaccio della Prefettura navale argentina in data 2 novembre 1992 relativo ad un imminente invio di sostanza stupefacente da parte del gruppo capeggiato da EO AL, la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi di Polizia Giudiziaria e dal RO in ordine al contenuto delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili dalla Corte di Cassazione e la mancanza di significatività delle dichiarazioni di IO La AR.
14) Erronea applicazione in relazione al capo 38 della imputazione dell'art. 80 comma 2^ DPR 309/90 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, perché la Corte di merito non ha discusso ne' il profilo della qualità della sostanza ne' la possibilità che la qualità commerciata potesse saturare il mercato milanese. 15) Violazione degli artt. 62 bis c.p. in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, 133 c.p. in ordine agli aumenti per la ritenuta continuazione tra i vari episodi contestati e mancata diminuzione della pena per insussistenza della aggravante del numero delle persone già esclusa dalla prima sentenza della Corte di Appello, poi annullata dalla Corte di Cassazione.
Il AP presentava due memorie difensive, una con un motivo aggiunto e l'altra con un motivo nuovo:
16) Violazione degli artt. 513 comma 2^, 514 c.p.p., nonché dell'art. 1 comma 2 L. 55/2000 per mancata espunzione dal fascicolo del dibattimento a seguito delle pronunce di annullamento della Corte di Cassazione degli interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari da IO La AR, MA NT Di TE, RE MI, HE EV, UC AG, EL ES, PI MA e AN AN.
17) Sempre in relazione al fatto di cui al capo 38 il ricorrente ha sottolineato un altro profilo di inattendibilità del RO, sostanzialmente riconosciuto dalla Corte di merito che ha assolto IT AR dal traffico di Kg 17,5 di cocaina, senza trarne le dovute conseguenze in ordine alla posizione del AP. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Tutti i motivi posti a sostegno del ricorso proposto da SC AP sono infondati ad eccezione di quelli relativi al capo di imputazione n. 38 ed alla necessità di rivedere la pena. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha contestato in generale la valutazione di attendibilità intrinseca del collaborante IZ RO operata dai giudici di merito deducendo che non era credibile il racconto del RO relativo ai fatti che costituivano antecedente logico di quelli in contestazione e che comunque il collaborante non poteva ritenersi disinteressato, tenuto conto dei comportamenti assunti anche dopo l'inizio della collaborazione. Il AP rilevava anche che tali questioni erano state sottoposte al vaglio del giudice di appello, ma non erano state tenute nella debita considerazione perché sul punto era stata omessa la motivazione.
Non occorre ripetere in questa sede tutte le considerazioni svolte a proposito della attendibilità intrinseca di IZ RO quando sono state discusse le posizioni di coimputati;
alle considerazioni già svolte in ordine alla coerenza e precisione del racconto conviene rinviare per evitare inutili ripetizioni. È opportuno, in ogni caso, ribadire, perché la circostanza è di indubbia rilevanza, che IZ RO ha rivelato alcuni episodi non noti agli inquirenti che lo vedevano protagonista, insieme ad altri, di traffici illeciti di sostanze stupefacenti, aggravando in tal modo la sua posizione processuale.
La confessione di episodi criminosi sicuramente conferisce maggiore credibilità a tutto il racconto.
Quanto alla mancata risposta da parte della Corte di merito alle questioni poste con i motivi di appello è necessario osservare che l'appellante aveva contestato con numerosi argomenti la attendibilità intrinseca del RO.
La Corte di merito ha concluso a favore della attendibilità del collaborante ed ha sostenuto, come già più volte è stato detto, tale decisione con una motivazione congrua, logica ed immune da interne contraddizioni;
ovviamente in motivazione sono stati riportati gli argomenti per sostenere la decisione. Il giudice di appello, infatti, è tenuto a valutare tutti i motivi di impugnazione ed a precisare se essi siano o meno fondati indicando le ragioni sulle quali è fondato il suo convincimento, ma non è affatto tenuto a rispondere a tutti gli argomenti posti a sostegno del motivo di impugnazione dall'appellante.
Alcuni argomenti possono essere pretermessi perché non rilevanti, altri perché contraddetti da quelli posti a sostegno della decisione, altri ancora perché implicitamente esclusi tenuto conto del tenore della decisione e degli argomenti che la sostengono. Insomma, e per concludere sul punto, è necessario che il giudice di appello prenda in considerazione tutti i motivi di gravame e che indichi con chiarezza le ragioni del suo convincimento, ma non è necessario che in maniera puntuale critichi tutti gli argomenti esposti dalla difesa.
È appena il caso di ricordare inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è certamente possibile la motivazione per relationem al contenuto di un altro provvedimento conosciuto dalla parte interessata.
In ogni caso non si può nel caso di specie parlare di motivazione per relationem perché la Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, ha motivato autonomamente in ordine alla attendibilità intrinseca del RO;
è del tutto ovvio comunque che essendo le tre sentenze di merito conformi sul punto le relative motivazioni possono integrarsi, come del resto è già stato rilevato quando è stata esaminata la posizione di altri ricorrenti.
Molte considerazioni del ricorrente riguardano i rapporti esistenti tra il RO ed i IT e quelli intercorsi tra il collaborante ed i siciliani.
Secondo il ricorrente il racconto del RO sul punto presenterebbe delle contraddizioni e sarebbe inconsistente.
Naturalmente non è possibile in questa sede riesaminare il racconto del RO, perché tale attività è preclusa al giudice di legittimità.
In verità, tenuto conto di quanto emerge dalle sentenze di merito, il vizio denunciato non è sussistente e ciò a prescindere dal fatto che spesso il ricorrente svolge considerazioni del tutto soggettive che secondo i giudici di merito non hanno trovato conforto negli atti.
In poche parole il RO trafficante di droga in società con il AG tentò prima di uscire dal giro ma poi forse per averci ripensato, ritornò ad operare in società con SA IT. Il fratello di questi, AN IT ritenuto persona importante nel settore ed uno del fornitori del RO sembra che non vedesse di buon occhio, presumibilmente per motivi commerciali, i rapporti tra il RO ed i siciliani EN RE e SC AP. Il fatto però che tali ultimi rapporti non fossero ben considerati da AN IT non consente la conclusione che essi fossero inesistenti.
Anzi da tutto il contesto, quale emerge dalle sentenze di merito, sembra che il RO per favorire i suoi traffici si servisse di più fornitori;
è naturale che tra questi vi fosse concorrenza ed è, quindi, ovvio che vi fossero pressioni da parte di AN IT perché venissero interrotti i rapporti con i siciliani, ma, si ribadisce, ciò non vuol dire che il RO si adeguasse agli ordini del IT, perché anzi cercava di mantenere la sua autonomia.
Secondo il ricorrente, inoltre, il RO non sarebbe credibile perché anche dopo l'inizio della collaborazione si è adoperato per conseguire il profitto del suoi reati;
ciò dimostrerebbe che non si trattava di persona disinteressata.
Ora a prescindere dal fatto che il RO ha sostenuto, come riconosce lo stesso ricorrente, che la scusa di richiedere il pagamento della somma dovuta costituiva un pretesto per contattare la MA, sua coimputata, non sembra affatto che tale circostanza possa inficiare la coerenza e la precisione del racconto del collaborante. Come pure non appare rilevante che in una prima fase il RO abbia tentato di tenere fuori dalle indagini il suo amico IN ER, cosa che è, invece, perfettamente comprensibile, tenuto conto del rapporti esistenti tra i due, e non è tale da compromettere la validità delle sue dichiarazioni.
Il ricorrente non considera che per definizione il collaborante è persona che ha commesso reati anche gravi e che spesso si induce a collaborare non perché sia sinceramente pentito di ciò che ha fatto, ma per lucrare i benefici processuali che il legislatore ha previsto.
Ciò però non inficia la sua credibilità (vedi ad esempio Cass. 6 maggio 1994, Siciliano, CED, Cass. n. 198079) che deve essere essenzialmente valutata in base alla precisione, spontaneità e coerenza delle sue dichiarazioni, che, come prescrive la legge, debbono trovare adeguato riscontro in altri elementi del processo. È necessario, poi, che le dichiarazioni del collaboranti siano valutate con molto rigore e ciò è stato fatto dal giudice di rinvio;
naturalmente non è sufficiente qualche incertezza nel racconto o qualche comportamento anomalo del collaborante per inficiare tutte le dichiarazioni.
Del pari infondati sono i motivi secondo e terzo della impugnazione. In realtà è stata contestata la attendibilità intrinseca ed estrinseca di IZ RO in ordine al capo di imputazione n. 33.
Si tratta della riproposizione di identici motivi di impugnazione già proposti nell'interesse di GU DA. Al fine di evitare inutili ripetizioni è necessario rinviare alle osservazioni svolte nel capitolo 6.6 della presente sentenza quando è stata discussa ed esaminata la posizione del DA. Appare superfluo aggiungere ulteriori considerazioni sia perché i motivi relativi alle posizioni del DA e del AP sono del tutto identici, sia perché le posizioni del due imputati in relazione all'affare hashish con GO sono strettamente connesse. Anche il quarto motivo di impugnazione è infondato.
Si tratta di motivo analogo a quello sviluppato nell'interesse del DA e dell'GO, con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione alla vicenda di cui al capo 33 delle imputazioni dell'art. 49 c.p. e/o dell'art. 73 DPR 309/90. Anche in questo caso è necessario richiamare le considerazioni svolte per GO al capitolo 6 paragrafo 1^ della presente sentenza, per DA al capitolo 6.6 e per SA IT al capitolo 6.10. Appare superfluo aggiungere altro sul punto in discussione. Infondato è anche il quinto motivo di impugnazione con il quale il ricorrente contesta l'attendibilità intrinseca di IZ RO in relazione alla vicenda descritta al capo 35 delle imputazioni. Si tratta per la precisione della cessione di droga a IZ RO da parte di AN NE e SC AP. È certamente vero che è consentita la valutazione frazionata delle dichiarazioni dei collaboranti (vedi ad esempio Cass. 20 gennaio 2000, Ferrara, Cass. Pen. 2001, n. 919) ma è pure vero che essa concerne la valutazione della c.d. attendibilità estrinseca e non di quella intrinseca.
Ciò va detto in via generale perché il ricorrente ha seguito il sistema di valutazione frazionata delle dichiarazioni del collaborante sotto il profilo della attendibilità intrinseca che francamente non è ortodosso.
In effetti il legislatore ha disciplinato un sistema di valutazione assai complesso che prevede in primo luogo la valutazione di attendibilità intrinseca del collaborante che va considerata unitariamente perché deve avere riguardo, come già detto, a dati riferibili alla persona del dichiarante quali il carattere, il temperamento, i rapporti con l'accusato e le ragioni che possano averlo indotto ad offrire il suo contributo, ed a qualità che deve possedere il racconto del dichiarante, quali la spontaneità, l'intima coerenza dello stesso, l'assenza di rilevanti contraddizioni, la precisione delle informazioni fornite, la completezza della narrazione dei fatti e la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi (vedi sul punto Cass. 18 gennaio 2000, Orlando, CED, Cass. n. 216047). Affinché gli elementi forniti dal dichiarante possano poi avere valore di prova è necessario che le dichiarazioni siano fornite di riscontri come prescritto dall'art. 192 comma 3^ c.p.p.. Il giudice deve, pertanto, per ogni singola questione valutare la esistenza di validi riscontri e verificare così l'attendibilità estrinseca del dichiarante.
Ora mentre è impossibile, come detto, ipotizzare una valutazione frazionata della attendibilità intrinseca è invece possibile rilevare che una parte del racconto è sostenuto da validi riscontri mentre altra parte non risulta validamente riscontrata. Sulla scorta dei risultati di questo complesso procedimento il giudice compirà le sue valutazioni di merito che entro i limiti indicati potrà comportare una valutazione frazionata delle dichiarazioni del collaborante.
Per tali ragioni il quinto motivo di imputazione è malposto oltre che infondato perché la valutazione di attendibilità intrinseca di IZ RO è già stata risolta in via generale quando è stato discusso ed esaminato il primo motivo di impugnazione. In ogni caso le presunte contraddizioni del RO non sussistono, perché è del tutto verosimile che il RO, che ha sempre tentato di commerciare sia con i siciliani che con AN IT, sia, anche dopo pressioni di AN IT a lasciare perdere i siciliani relativamente all'affare hashish con GO e compagni, tornato alla carica per convincerlo della bontà dell'affare cocaina con SC AP e AN NE.
Il fatto poi che il RO abbia parlato di una raffineria presumibilmente posseduta dai siciliani è circostanza che lungi dall'essere fuori tema, come sostenuto dal ricorrente, rappresenta molto efficacemente la pericolosità del gruppo facente capo a SC AP ed EN RE.
Infondato è pure il sesto motivo di imputazione con il quale il ricorrente ha eccepito la mancanza di riscontri in relazione al fatti di cui al capo di imputazione n. 35.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente i riscontri indicati dal giudice di rinvio sono specifici sia in relazione alla posizione di SC AP che al fatto contestato.
Ovviamente non può essere la sede di legittimità quella idonea a valutare lo specifico contenuto delle dichiarazioni rilasciate dall'ispettore AZ - che ha riferito in ordine alla detenzione brasiliana di AN NE della quale aveva parlato il RO - e dai collaboranti ES e MI - che hanno riferito dei rapporti esistenti tra il AP ed il NE, di cui pure aveva parlato il RO - perché si tratta di operazione demandata in via esclusiva ai giudici di merito ma è certo che dal testo della sentenza impugnata risulta evidente che tali dichiarazioni riscontrano in modo puntuale quanto riferito dal collaborante
Infine - ha rilevato il giudice di rinvio - l'intuizione del RO trovò conferma nella scoperta nel bergamasco, in val Imagna, di locali adibiti a raffineria stupefacenti.
Infondato è pure il settimo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha dedotto la inattendibilità intrinseca di RO IZ con riferimento al fatto contestato al capo di imputazione n. 58.
Si tratta dell'offerta a IZ RO di cocaina da parte di GO TE e SC AP.
Sulla valutazione di attendibilità intrinseca del RO si è già discusso a sufficienza.
Il motivo è infondato per tutte le considerazioni svolte a proposito del quinto capo di imputazione che qui debbono intendersi richiamate integralmente.
Si ripete che il problema non è quello della attendibilità intrinseca del RO, che per tutte le ragioni esposte è fuori contestazione, ma della esistenza di validì riscontri ai singoli e specifici fatti narrati dal collaborante.
Anche l'ottavo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto l'assenza di riscontri in relazione alla vicenda di cui al capo di imputazione n.58, è infondato.
La Corte di merito ha rinviato quanto ai riscontri a quelli esaminati a proposito dell'affare hashish con GO ed altri, tra cui SC AP.
In effetti i due episodi sono strettamente connessi, come del resto riconosce in un altro passaggio dei motivi di ricorso lo stesso ricorrente - vedi sesto motivo di impugnazione perché testimonia la volontà del RO di instaurare rapporti commerciali con i siciliani prima con l'hashish di GO ed immediatamente dopo con la cocaina di AP e TE e la resistenza a tali rapporti di AN IT di cui ha tanto discusso il ricorrente nel primo motivo di impugnazione.
Si tratta in effetti di un unico contesto narrativo riferito in entrambi i casi allo stesso soggetto, ovvero al AP autore di entrambe le operazioni con concorrenti parzialmente diversi. È evidente allora che i riscontri acquisiti non possono che riguardare entrambi gli episodi, dal momento che in tutti e due i casi i temi in discussione sono costituiti dall'inserimento del AP in un preciso contesto criminale, come riferito da MI ed altri puntualmente richiamati nella sentenza impugnata, dai rapporti correnti tra il AP e gli altri coimputati, dalla circostanza che il AP commerciava in sostanze stupefacenti e dalle obiezioni poste da AN IT ad una collaborazione tra il RO, suo cliente, ed i siciliani, altri fornitori della merce commerciata dal "pentito" collaborazione, invece, tenacemente perseguita dal RO. Corretto appare alla luce di tali considerazioni il modo di procedere del giudice di rinvio che non merita censure sotto il profilo della legittimità.
Per valutazioni più specifiche, che appare superfluo ripetere in questa sede è necessario riferirsi alle considerazioni svolte nel capitolo 6.1, quando è stata esaminata la posizione di GO, nel capitolo 6.6 concernente GU DA, nel capitolo 6.10 relativo a AR IT, nel capitolo 6.8 relativo alla posizione di GO TE e nel presente capitolo quando sono stati esaminati i motivi secondo e terzo posti a sostegno del ricorso proposto da SC AP.
Manifestamente infondata è la eccezione di costituzionalità proposta con il nono motivo di impugnazione relativa alla legge 35/2000. Le ragioni di tale manifesta infondatezza sono state ampiamente sviluppate nel capitolo quinto della presente sentenza che si deve intendere integralmente richiamato, oltre che nel capitolo 6.12 quando si è discussa la posizione di IN ER.
Non occorre aggiungere altro in merito a tale delicata questione. Infondato è anche il decimo motivo di impugnazione del ricorso proposto da SC AP, con il quale è stata contestata la attendibilità intrinseca di RO IZ con riferimento al fatto descritto nel capo di imputazione n.36.
Si tratta dell'acquisto di un Kg di cocaina di SC AP ed EN RE da RO IZ e AR IT avvenuto tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992.
Il problema della attendibilità intrinseca del collaborante IZ RO è già stato più volte affrontato e risolto e non appare, perciò, opportuno ritornare sulla questione.
In ordine al problema della impossibilità di una valutazione frazionata della attendibilità intrinseca è necessario richiamare le considerazioni svolte nel presente paragrafo quando è stato discusso il quinto motivo della impugnazione proposta dal AP. Ad identica conclusione deve pervenirsi con riferimento al dodicesimo motivo di impugnazione con il quale è stata contestata la valutazione di attendibilità intrinseca del RO con riferimento al capo di imputazione n.38.
Come meglio si dirà in seguito il problema anche in questo caso è quello di verificare se sussistono o meno i riscontri alle dichiarazioni del collaborante RO in ordine al fatto descritto nel capo di imputazione n.38.
Infondato è anche l'undicesimo motivo di impugnazione con il quale il AP ha sostenuto la incongruità dei riscontri al fatto descritto nel capo di imputazione n.36, ovvero l'acquisto di cocaina, in concorso con EN RE, da IZ RO e AR IT.
La Corte di Appello di Milano ha indicato i criteri di valutazione della prova utilizzati ed ha precisato che i riscontri per essere validi debbono riferirsi alla persona accusata ed ai fatti in contestazione.
I criteri sono corretti e conformi alla disposizione di cui all'art. 192 comma 3^ c.p.p. ed ai principi sanciti in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Le valutazioni di merito sulla portata individualizzante dei singoli e specifici riscontri non sono censurabili in sede di legittimità se sorretti, come nel caso di specie da una motivazione logica e congrua.
In particolare non è possibile dedurre in questa sede il c.d. travisamento degli atti processuali e sostenere che il La AR avrebbe riferito cose diverse da quelle ritenute dai giudici di merito.
Ora a parte il fatto che la circostanza non corrisponde a verità perché il La AR è stato interrogato più volte e, quindi, correttamente i giudici di rinvio per ricostruire la vicenda hanno fatto riferimento a tutte le dichiarazioni rese dal collaborante, va detto che non è possibile dedurre in sede di legittimità il c.d. travisamento del fatto o degli atti processuali a meno che esso non si traduca in un vizio della motivazione, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
In ogni caso le contestazioni del ricorrente non sono fondate, come correttamente ha ritenuto la Corte di rinvio.
Non vi è dubbio, infatti, che il termine scarcerazione usato dal RO a proposito dell'EN aveva il preciso significato di persona che ha finalmente riacquistato piena libertà di movimento, come ha ritenuto la Corte di merito e come più diffusamente si dirà nel capitolo 6.15 con riferimento alla posizione di EN RE. Infine il giudice di rinvio ha posto in evidenza che La AR, Di TE NT e MI RE hanno riferito con precisione sia in ordine ai rapporti tra EN RE, AP SC e RO IZ che ai loro affari nella città di Milano.
Non è possibile, quindi, avere dubbi in ordine al carattere individualizzante dei riscontri indicati, tenuto conto di quanto riportato nella motivazione del provvedimento impugnato. È infondato anche il sedicesimo motivo di impugnazione con il quale è stata rilevata la errata interpretazione della legge 35/2000. La questione è stata ampiamente trattata in via generale nel capitolo quarto della presente sentenza;
alle considerazioni ivi svolte è, quindi, necessario rinviare.
Vanno, infine, esaminati unitariamente i motivi tredicesimo quattordicesimo e diciassettesimo del ricorso che si riferiscono tutti al capo di imputazione n. 38. Si tratta della importazione di un notevole quantitativo di cocaina dalla Jugoslavia destinato allo spaccio. Secondo i giudici del rinvio il traffico fu opera di EN RE e SC AP in collaborazione con elementi calabresi ed in particolare con EO AL e la sostanza stupefacente venne ceduta a RO IZ e IT AR. La Corte di Appello di Milano ha ritenuto di confermare la responsabilità di EN, AP e RO, mentre ha escluso quella di IT AR, tenuto conto della sua assenza da Milano per lungo tempo proprio nel periodo in cui si concluse l'affare. Secondo la Corte di merito il RO con le sue dichiarazioni aveva coinvolto anche il AP nella vicenda, anche se aveva precisato che lo stesso aveva partecipato alla trattativa in un secondo momento. Infatti all'incontro con l'EN era questi che trattò il prezzo con RO mentre il ER, rimasto fuori dall'affare e dalla contestazione, ed il AP seguivano a distanza.
Insomma il RO si è detto certo che il AP avesse partecipato all'affare.
Che il AP fosse collegato all'EN e che insieme a lui avesse trafficato in sostanze stupefacenti è circostanza che è stata già esaminata e valutata per altre imputazioni.
Si può, quindi, affermare senza tema di essere smentiti che AP facesse parte del gruppo EN.
Ma questa circostanza non appare sufficiente per ritenere che il AP abbia commesso anche il delitto in discussione. La motivazione della sentenza impugnata sui riscontri alle dichiarazioni del RO sul punto non appare, invero, sufficiente per affermare la responsabilità penale del AP in ordine a tale grave delitto.
Per stabilire il collegamento tra AP ed i calabresi la Corte ha rilevato che l'imputato si era attivato per ottenere due ricoveri presso una clinica ginecologica palermitana di IC AC, moglie di EO AL appartenente al clan di FR facente capo a NN RA.
Sembra che le visite siano state prenotate da un tale D'EL, persona appartenente alla famiglia mafiosa NN - Mondello alla quale era vicino anche tale Di AS, persona che era stata vista in compagnia del AP in Mondello.
Da ciò deriverebbe il rapporto tra AP e EO AL. In verità sul punto la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento a concetti, quali quello della vicinanza ad una famiglia mafiosa, assai evanescenti.
La Corte ha ritenuto che tali elementi dimostravano il collegamento tra il AP ed il D'EL, mentre l'assenza di connessioni tra il D'EL ed il AL confermavano che proprio il AP si era interessato dei ricoveri di IC AC.
Francamente le ragioni per ritenere un rapporto tra AL EO e AP SC non poggiano su una logica motivazione. Il riscontro costituito dal controllo presso il locale "Good Moon" di Milano non sembra poi riferirsi al AP.
Infatti nel locale venne rinvenuto SE AC, fratello di IC, in compagnia di persone facenti parte del gruppo DA. Secondo le informazioni il DA, come già si è detto, era collegato all'EN, e dalla motivazione risulta che insieme al AP, al IT, al ER ed all'GO fosse implicato in un altro affare, ma la circostanza nulla dice in ordine al fatto in contestazione, ovvero alla partecipazione del AP ai traffici di cui al capo di imputazione n.38.
Quanto al riscontro costituito da un dispaccio della Prefettura navale argentina relativo ad un imminente invio in Italia di un carico di sostanza stupefacente per conto del AL, anche volendo prescindere dalla prospettata inutilizzabilità del documento ai sensi dell'art. 78 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, va detto che esso non sembra riferirsi alla posizione del AP, perché se fornisce elementi sulla caratura criminale del AL nulla dice sul AP e, quindi, non può costituire riscontro alle dichiarazioni accusatorie del RO. Le dichiarazioni dei funzionari di PS AZ e ES indicano, secondo la Corte di rinvio, i rapporti tra EN ed i trafficanti di FR, ma nulla dicono - la sentenza impugnata sul punto nulla precisa - riguardo al AP.
La Corte indica un altro riscontro costituito dall'incontro tra EN, AP e RO;
in tale occasione furono effettuate intercettazioni, ma le relative registrazioni sono state dichiarate inutilizzabili dalla Corte di Cassazione per difetto di autorizzazione da parte del GIP.
Ne consegue che è possibile soltanto stabilire che vi fu un incontro tra i tre imputati, cosa peraltro non nuova perché che i tre si conoscessero ed anzi fossero in affari può ritenersi circostanza pacifica.
Non potendo utilizzare le registrazioni non è possibile stabilire quali fossero le ragioni dell'incontro ed i contenuti delle conversazioni e, quindi, la circostanza non può costituire valido elemento di riscontro per il fatto in contestazione. Infine le dichiarazioni del La AR sono molto utili per comprendere i rapporti esistenti tra alcune cosche palermitane e RE EN, fiduciario di alcune di esse sulla piazza milanese. Il La AR, recatosi a Milano, si era incontrato con l'EN per trattare una partita di cocaina ed era stato da questi aiutato a nascondersi.
Nella circostanza aveva conosciuto il AP.
Si tratta di riferimenti importanti ma dalla motivazione della sentenza impugnata non si comprende come essi possano costituire utili riscontri alle dichiarazioni del RO in ordine alla partecipazione del AP al traffico di stupefacenti di cui al capo di imputazione n.38.
In conclusione dalla motivazione della sentenza impugnata, che è contrassegnata anché da alcuni passaggi non logici, non emerge che i riscontri indicati relativi alla posizione di AP SC siano forniti di quei requisiti che la giurisprudenza richiede per ritenere utilizzabili a fini probatori le dichiarazioni del collaborante. Le osservazioni sviluppate in proposito dal ricorrente sono, quindi, fondate.
Tenuto conto delle conclusioni raggiunte il motivo quattordicesimo del ricorso resta assorbito nel precedente non essendo possibile discutere di quantità e qualità della sostanza commerciata se prima non si stabilisce se il AP debba o meno rispondere del traffico della stessa.
Resta assorbito anche il quindicesimo motivo di impugnazione dal momento che è necessario prima stabilire quale è il reato più grave attribuito a AP SC e poi determinare la pena con gli aumenti per la continuazione.
È utile ricordare, infatti, che la Corte di merito aveva ritenuto essere proprio il reato di cui al capo di imputazione n.38, per il quale deve essere disposto l'annullamento con rinvio, il più grave tra quelli attribuiti al AP.
Si impone, quindi, una rivalutazione del problema sanzionatorio all'esito della decisione di merito in ordine al reato di cui al capo di imputazione n.38.
Deve, infine, essere rigettato il diciassettesimo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha dedotto, sempre in relazione al capo di imputazione n.38, l'avvenuta assoluzione di IT AR.
La circostanza è ininfluente perché le posizioni dei due imputati sono del tutto diverse come emerge con chiarezza dalla lettura delle parti della presente sentenza relative al AP ed al IT. Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo di imputazione n.38 con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per un nuovo esame.
Naturalmente dovrà essere eventualmente rideterminata la pena in conseguenza della decisione del giudice di merito sul punto dal momento che il delitto di cui al capo di imputazione n.38 è stato ritenuto il più grave e quindi, in relazione ad esso è stata determinata la pena base.
La Corte di merito in sede di rinvio terrà conto anche dei problemi sollevati dal ricorrente in ordine alla quantificazione della pena ed in particolare in ordine agli aumenti della pena base per la continuazione non sempre adeguatamente motivati.
6.14) NO EN
NO EN, assolto da alcuni reati, è stato condannato dalla Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, per i fatti di cui ai capi di imputazione nn. 33 e 44 alla pena complessiva, ritenuta la continuazione, di anni tre, mesi otto di reclusione e L. 20.000.000 di multa.
Si tratta dell'ormai noto traffico di hashish nel quale sono stati coinvolti anche GO, AP, IT e DA e della offerta, in concorso con LO NN, di 100 Kg di hashish a IZ RO.
Per una dettagliata cronistoria delle due vicende si rinvia a quanto esposto nel capitolo 6 essenzialmente nei paragrafi 1 e 2 quando è stata rispettivamente discussa la posizione di GO CE e LO NN, oltre che nei paragrafi 6, 10 e 13 concernenti le posizioni di DA GU IT AR e AP SC.
In particolare dalle dichiarazioni del RO è emerso che il EN era un trafficante di sostanze stupefacenti che faceva capo al gruppo Costa ed operava a Milano e che aveva avuto rapporti commerciali con il RO.
Avverso la sentenza del giudice di rinvio proponeva ricorso per cassazione NO EN, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione degli artt. 513 c.p.p. e 6 comma 3^ della legge n.267/97 in relazione alle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da HE EV, detenuto in Turchia all'epoca della fase del giudizio di rinvio.
2) Violazione degli artt. 51, 119 e 70 c.p. e 97 della legge 309/90 e 191 C.P.P. essendo illegittima l'attività di agente provocatore del
RO.
3) Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali ai sensi degli artt. 267 c.p.p. e 97 DPR 309/90. 4) Violazione degli artt. 192, 195 e 530 commi 1 e 2 c.p.p., perché la Corte di merito, pur partendo da giuste premesse ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei collaboranti RO IZ NT UM e AR NZ, ancorché le stesse non siano state riscontrate da elementi individualizzanti nei confronti di EN NO.
Con successiva memoria il EN, tramite altro difensore di fiducia deduceva ulteriori motivi di impugnazione:
5) Violazione degli artt. 627 c.p.p. e 173 disposizioni di attuazione.
6) Violazione dell'art. 1 commi 3 e 4 della legge 25 febbraio n.35. 7) Violazione dell'art. 192 comma 3^ c.p.p.. 8) Violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. e) c.p.p. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
In merito a tali nuovi motivi il ricorrente in particolare contestava la interpretazione della Corte di rinvio che aveva ritenuto, in applicazione della legge n. 35/2000, di disattendere quanto disposto dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione in merito alla necessità di esaminare HE EV.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da NO EN non sono fondati.
Infondati sono il primo ed il sesto motivo di impugnazione. Si tratta del mancato interrogatorio in sede di rinvio di HE EV trafficante turco, che aveva rilasciato dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari e che non si era presentato nel corso del dibattimento di primo grado;
le sue dichiarazioni vennero ritualmente acquisite agli atti, secondo le regole processuali allora vigenti, e valutate dai giudici di primo grado.
In sede di rinvio il HE venne citato, ma si apprese che era detenuto in Turchia.
La successiva entrata in vigore della legge n.35/2000 rese superfluo l'interrogatorio dibattimentale del HE EV e, quindi, la Corte di rinvio vi rinunciò.
Il modo di procedere è stato del tutto corretto e conforme alla legislazione in materia di assunzione e valutazione delle prove costituite da dichiarazioni di coimputati od imputati in procedimenti connessi.
Le questioni derivanti dalla successione delle leggi in materia, dagli interventi della Corte Costituzionale, dalla entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione e della legge n.35/2000 di attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale del
1999 sono state ampiamente affrontate e risolte nei capitoli quarto e quinto della presente sentenza e sulle stesse appare superfluo ritornare per evitare inutili ripetizioni.
È necessario, quindi, rinviare alle osservazioni svolte nei capitoli citati che debbono intendersì integralmente richiamati. È infondato anche il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha dedotto la inapplicabilità delle norme sull'agente provocatore nel caso di specie.
Il ricorrente ovviamente si riferisce alla trattativa condotta da RO nei confronti di NN LO e EN NO, trattativa che era controllata dalla Polizia.
La vicenda è stata già trattata quando si è discussa la posizione di LO NN e, quindi, è necessario richiamare le considerazioni svolte nel capitolo 6.2 della presente sentenza. Francamente non sono comprensibili le deduzioni del ricorrente ed, in particolare, non si capisce perché l'attività del RO debba essere considerata illegittima.
In realtà, come è noto, la legge 309/90 all'art. 97 ha disciplinato l'attività degli agenti provocatori agenti di PS in materia di narcotraffico al fine di rendere più incisiva l'azione di contrasto ai narcotrafficanti.
Il legislatore ha previsto il rispetto di specifiche procedure perché possa essere riconosciuta la esimente speciale in tale norma prevista.
Il problema, quindi, non riguarda la legittimità della prova acquisita, ma la possibilità di riconoscere la esimente all'agente provocatore.
Sì vuoi dire cioè che gli accordi tra RO IZ, a quanto pare sollecitato a tanto dalla DIGOS, e LO NN e EN NO per la cessione di una partita di sostanza stupefacente risultano pienamente provati come meglio si dirà, e ciò è quanto basta per ritenere la responsabilità di NN e EN.
Altro problema è poi quello di verificare se il RO abbia agito come spacciatore a tutti gli effetti o se, invece, era un collaboratore delle forze dell'Ordine; ma questo è problema che concerne il IZ RO e la sua posizione processuale, mentre non è ravvisabile in concreto alcun interesse del EN a sollevare un problema di applicabilità o meno della esimente prevista dall'art. 51 c.p. e/o dall'art. 97 della legge 309/90. Infatti è sicuro e da nessuno contestato che a NN e EN non può certo essere riconosciuta la qualifica di agenti provocatori ne' è pensabile che a loro possano essere estesi benefici eventualmente spettanti a IZ RO.
Insomma, e per concludere sul punto, a parte che l'attività del RO non appare illegittima non si vede come tale eventuale illegittimità possa incidere sulla posizione di NO EN, il quale, secondo la Corte di rinvio, certamente trattò una partita di droga con RO, agente provocatore o meno che fosse. Manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha eccepito la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per violazione dell'art. 267 c.p.p., ovvero per mancanza di autorizzazione.
Il motivo era già stato proposto con il precedente ricorso per cassazione ed accolto dalla Corte Suprema che aveva sul punto annullato la decisione di secondo grado.
La Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, ha rispettato la decisione della Corte di legittimità e non ha utilizzato ai fini della decisione le registrazioni di conversazioni effettuate da IZ RO.
Non si comprende allora quale sia il contenuto del motivo di ricorso dal momento che si propone una questione già decisa proprio nel senso indicato dal ricorrente.
Sotto tale profilo il motivo di impugnazione è manifestamente infondato oltre che generico perché propone una questione già decisa.
Infondato è anche il quarto motivo di impugnazione del ricorso proposto dal EN con il quale il ricorrente ha posto problemi relativi alla attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante RO.
In effetti il motivo consiste essenzialmente nella esposizione di giurisprudenza in materia e, quindi, lo stesso appare viziato anche da genericità.
In ogni caso pur volendo prescindere da tale profilo va detto che la Corte di rinvio ha ritenuto RO IZ intrinsecamente attendibile come si è precisato nei capitoli e paragrafi precedenti. Sul punto non conviene ritornare;
sarà sufficiente rinviare alle osservazioni svolte sul punto nel capitolo sesto al paragrafo tredicesimo quando è stata affrontata e discussa la posizione di SC AP.
Quanto alla attendibilità estrinseca il ricorrente nulla dice di preciso.
Tuttavia debbono essere richiamate le osservazioni svolte sul punto nel capitolo 6.2 quando è stata esaminata la posizione di LO NN;
si è in particolare precisato che nonostante la dichiarata illegittimità della intercettazione ambientale non vi poteva essere dubbio che le dichiarazioni degli agenti di Pubblica Sicurezza che avevano riferito in ordine al reale verificarsi degli incontri tra RO NN e EN, costituissero validi riscontri alle dichiarazioni del collaborante RO.
Quanto alla vicenda descritta al capo di imputazione n.33 le dichiarazioni del RO hanno trovato conferma non solo nelle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso EN, che ha ammesso di avere avuto contatti con il RO, ma anche da quelle rese in dibattimento dai collaboranti NZ AR e UM NT, che in maniera puntuale hanno indicato i traffici del EN collegato al gruppo Costa.
In applicazione dei criteri legislativi e giurisprudenziali vigenti in materia la Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, ha ritenuto che le dichiarazioni dei due collaboranti riscontrassero pienamente quelle rese da IZ RO.
Anche il motivo quinto di impugnazione è infondato.
Il problema del rapporto tra il rispetto da parte del giudice di rinvio del principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione ed il diritto superveniens è già stato affrontato e risolto nel capitolo quarto della presente sentenza.
Si rinvia, pertanto, alle osservazioni già svolte.
Infondato è il settimo motivo di impugnazione che, in effetti, costituisce una riproposizione in forma generica del quarto motivo di impugnazione che è stato già discusso.
Del tutto generico è, infine, il rilievo che la affermazione di responsabilità del EN poggerebbe su una motivazione illogica. Da tutta la motivazione svolta risulta, invece, esattamente il contrario essendo emerso che la motivazione della sentenza impugnata è costituita da proposizioni logiche oltre che congrue. Ripetizioni sul punto sarebbero, invero, del tutto superflue.
Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. 6.15) RE EN
RE EN, detto OB, è stato accusato di attività di spaccio di sostanze stupefacenti consumate in concorso con AP SC IT AR, IZ RO e EO AL. I fatti addebitatigli sono riassunti in tre capi di imputazione. Per una più precisa ricostruzione in punto di fatto delle accuse rivolte all'EN è necessario rinviare, al fine di evitare inutili ripetizioni, a quanto già esposto nei paragrafi precedenti a proposito delle posizioni dei coimputati AR IT e SC AP.
RE EN è stato ritenuto dai giudici di merito persona molto influente nel settore del narcotraffico e rappresentante a Milano di una importante famiglia mafiosa siciliana, città ove si era trasferito a seguito di una scarcerazione seguita ad un periodo di detenzione in custodia cautelare.
La Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, ha condannato EN RE per i fatti contestatigli alla complessiva pena di anni undici di reclusione e L. 140 milioni di multa.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione EN RE, il quale, tramite il suo difensore di fiducia, ha dedotto la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorrente, in particolare, dopo avere richiamato i prevalenti indirizzi giurisprudenziali in materia di valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboranti, ha rilevato che le dichiarazioni del RO erano sfornite di riscontri individualizzanti, nel senso che non erano dimostrative dell'effettivo svolgersi del traffico indicato dal RO, ne' della partecipazione allo stesso dell'EN.
Infine, dopo avere ricordato di avere sottoposto all'attenzione della Corte di Appello di Milano tali rilievi, il ricorrente rilevava che le caratteristiche indicate non erano, infatti, possedute dalle dichiarazioni di La AR Di TE e MI, gli unici riscontri offerti alle dichiarazioni del RO.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. I motivi posti a fondamento del ricorso proposto dall'EN non sono fondati.
Anzi i motivi di ricorso sono ai limiti della ammissibilità perché il ricorrente pur eccependo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ha esaminato nel merito le dichiarazioni dei collaboranti sollecitando di fatto una rivalutazione del materiale probatorio da parte della Corte di Cassazione.
Non ha considerato il ricorrente che la valutazione delle prove compete, in via esclusiva, ai giudici di merito, mentre alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare se le decisioni di merito siano o meno sorrette da una motivazione congrua, logica ed immune da interne contraddizioni e se siano o meno fondate su corretti canoni interpretativi.
Tali caratteristiche possiede certamente la motivazione del provvedimento impugnato.
Sempre al fine di evitare inutili ripetizioni devono essere richiamate le considerazioni già svolte nei precedenti paragrafi con riferimento ad analoghe imputazioni mosse a AR IT e SC AP.
Più specificamente conviene ricordare che, come più volte è stato detto, RO IZ è stato ritenuto dai giudici di merito per la coerenza e precisione delle dichiarazioni accusatorie intrinsecamente attendibile.
Questa valutazione è valida anche per le dichiarazioni relative alle attività svolte da RE EN, perché il collaborante ha con estrema precisione indicato tutti i traffici illeciti dell'EN, ha chiarito con chi l'imputato aveva collaborato ed, infine, ha riferito dove e da chi il ricorrente aveva acquistato sostanze stupefacenti ed a chi le aveva rivendute.
È necessario anche rilevare che il RO si è confessato autore dei fatti attribuiti anche all'EN e tale circostanza indubbiamente accresce la sua attendibilità.
In questa sede resta, quindi, soltanto da esaminare se i riscontri esterni indicati dai giudici di merito come supporto delle dichiarazioni del RO possiedano, tenuto conto delle considerazioni svolte in proposito nella motivazione della sentenza impugnata, i requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per essere pienamente utilizzabili.
La Corte di rinvio ha in via generale precisato, richiamando la giurisprudenza maggioritaria in materia, che i riscontri debbono concernere la persona alla quale si riferiscono le dichiarazioni ed i fatti in discussione, non potendo riguardare circostanze marginali e/o estranee alla vicenda da giudicare.
Sulla base di tale corretta impostazione la Corte di merito ha posto in evidenza che la circostanza riferita dal RO che la persona con la quale aveva avuto rapporti commerciali in materia di sostanze stupefacenti era un palermitano di recente scarcerato ha trovato precisa conferma documentale poiché all'EN dopo un periodo di custodia cautelare prima in carcere e poi agli arresti domiciliari venne imposto l'obbligo di dimora infine revocato il 13 maggio 1991, condizione che quest'ultima che indubbiamente corrisponde a quella che in senso atecnico viene definita scarcerazione, ovvero riacquistata piena libertà di movimento.
Altro riscontro di sicura efficacia è costituito dal numero di targa, annotato dal RO, dell'auto utilizzata da un collaboratore dell'EN, riconosciuto dal collaborante, per il recupero di una parte della partita di merce restituita al venditore EN. Il rilievo del ricorrente che il numero di targa suddetto si sarebbe potuto annotare anche in altra occasione appare del tutto generico ed ipotetico e non è tale da svalutare un riscontro obiettivo che si riferisce in modo preciso ai fatti in contestazione. Nemmeno possono essere svalutate come riscontri delle dichiarazioni rese dal RO i risultati degli esami ex art. 210 c.p.p. di IO La AR NT Di TE e RE MI, come ha tentato di fare il ricorrente. Tutti e tre i dichiaranti hanno confermato nella fase dibattimentale ciò che avevano detto nel corso delle indagini preliminari e, quindi, sulla utilizzabilità delle loro dichiarazioni non vì è alcun dubbio;
d'altra parte nemmeno il ricorrente sul punto ha avanzato perplessità.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che le dichiarazioni delle tre persone citate si riferiscono alle vicende in contestazione e riscontrano quanto riferito dal RO. Difatti il La AR ha riferito di essersi recato a Milano per contrattare con l'EN, loro referente milanese, così come aveva detto il RO, una partita di cocaina e di sapere che SC AP era un collaboratore dell'EN altra circostanza denunciata dal RO.
Anche NT Di TE e RE MI hanno illustrato il ruolo svolto a Milano dal ricorrente nel settore della droga ed i suoi rapporti con famiglie mafiose palermitane;
tali dichiarazioni, ha rilevato la Corte di merito confermano in modo puntuale il racconto del RO.
La motivazione della sentenza impugnata che sorregge tali valutazioni di merito è, come si è posto in evidenza, perfettamente logica e fondata su corretti criteri di valutazione della prova e, quindi, non censurabile in sede di legittimità.
Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. 7) Conclusioni
È opportuno prima di riportare il dispositivo della sentenza riassumere le conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla posizione di BR RA perché il reato ascritto all'imputato si è estinto per prescrizione. La stessa sentenza deve, poi, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per un nuovo esame in ordine alle posizioni di SC AP, limitatamente al reato di cui al capo di imputazione n.38), e IN ER, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Naturalmente nel resto i ricorsi proposti da AP SC e ER IN debbono essere rigettati.
Tutti gli altri ricorsi vanno rigettati per le ragioni specificamente indicate ed i ricorrenti vanno condannati a pagare, in solido, le spese del procedimento.
Infine la Cancelleria è tenuta ad effettuare gli adempimenti specificamente previsti dall'art. 94 della disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e tutte le altre comunicazioni previste dalla legge.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio per BR RA perché il reato è estinto per prescrizione;
Annulla la medesima sentenza per AP SC limitatamente al reato previsto dal capo n. 38) e per IN ER limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo esame;
Rigetta nel resto i ricorsi dei nominati AP e ER;
Rigetta i ricorsi di tutti gli altri ricorrenti che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e per le altre comunicazioni previste dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2002
Indice - Sommario
Conclusioni del Procuratore Generale pag. 3
Conclusioni dei difensori pag. 4
Svolgimento del processo pag. 5
1) Le indagini e le due sentenze di merito pag. 5
2) L'annullamento della Corte di Cassazione pag. 8
3) Il giudizio di rinvio pag. 11
Motivi della decisione pag. 13
4) La successione delle leggi in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale pag. 13
5) La pretesa incostituzionalità dell'articolo 1 comma 4 delle legge 20 febbraio 2000 n.35 pag. 94
6) Le posizioni dei singoli ricorrenti pag. 27
6.1) CE GO pag. 27
6.2) LO NN pag. 32
6.3) OA OG pag. 36
6.4) AN NO pag. 39
6.5) EL AR CA pag. 44
6.6) GU DA pag. 51
6.7) IZ IN pag. 57
6.8) GO TE pag. 61
6.9) AO OR pag. 67
6.10) AR IT pag. 72
6.11) RA BR pag. 80
6.12) IN ER pag. 84
6.13) SC AP pag. 94
6.14) NO EN pag. 120
6.15) RE EN pag. 128
7) Conclusioni pag. 133
Dispositivo pag. 134
Indice - Sommario pag. 135