Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 659
CASS
Sentenza 25 gennaio 1999

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Le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente e immediatamente diritti e obblighi, e anche non quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante.

In tema di consorzi, l'art. 19 della legge 364 del 1970 - a norma del quale la Cassa consortile, costituita (obbligatoriamente) dai consorzi al fine di conseguire i previsti contributi, percepisce, tra gli altri, "i contributi della amministrazioni provinciali nel cui territorio ricadono le aziende consorziate nella misura dell'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata" - pur disponendo che alla riscossione dei contributi "de quibus" si procede secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette (con conseguente sottoposizione dei ruoli consortili al visto di esecutorietà dell'intendente di finanza), non impedisce ai consorzi di adire, in via alternativa a tale mezzo di esazione, il giudice ordinario, onde conseguire una pronuncia di accertamento del diritto a percepirli e di condanna degli obbligati al relativo pagamento.

Commentario1

  • 1Cassazione sentenza n.11445/2001
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 16 ottobre 2001

    Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Sentenza n. 11445 del 6 settembre 2001 *** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.p.a. Autostrade ha licenziato in tronco T. G. esattore al casello di (omissis), previa rituale contestazione dell'addebito disciplinare di avere utilizzato, per la riscossione dei pedaggi, biglietti “premagnetizzati” della stazione autostradale di (omissis), mai emessi da tale stazione, e non rinvenuti nei suoi documenti di incasso. L'impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Pretore della sezione distaccata di Giulianova, con decisione confermata dal Tribunale di Teramo, con sentenza 22 aprile/1 giugno 1999. Il Tribunale riteneva provato il fatto contestato, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 659
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 659
Data del deposito : 25 gennaio 1999

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