Sentenza 25 gennaio 1999
Massime • 2
Le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente e immediatamente diritti e obblighi, e anche non quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante.
In tema di consorzi, l'art. 19 della legge 364 del 1970 - a norma del quale la Cassa consortile, costituita (obbligatoriamente) dai consorzi al fine di conseguire i previsti contributi, percepisce, tra gli altri, "i contributi della amministrazioni provinciali nel cui territorio ricadono le aziende consorziate nella misura dell'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata" - pur disponendo che alla riscossione dei contributi "de quibus" si procede secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette (con conseguente sottoposizione dei ruoli consortili al visto di esecutorietà dell'intendente di finanza), non impedisce ai consorzi di adire, in via alternativa a tale mezzo di esazione, il giudice ordinario, onde conseguire una pronuncia di accertamento del diritto a percepirli e di condanna degli obbligati al relativo pagamento.
Commentario • 1
- 1. Cassazione sentenza n.11445/2001Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 16 ottobre 2001
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Sentenza n. 11445 del 6 settembre 2001 *** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.p.a. Autostrade ha licenziato in tronco T. G. esattore al casello di (omissis), previa rituale contestazione dell'addebito disciplinare di avere utilizzato, per la riscossione dei pedaggi, biglietti “premagnetizzati” della stazione autostradale di (omissis), mai emessi da tale stazione, e non rinvenuti nei suoi documenti di incasso. L'impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Pretore della sezione distaccata di Giulianova, con decisione confermata dal Tribunale di Teramo, con sentenza 22 aprile/1 giugno 1999. Il Tribunale riteneva provato il fatto contestato, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA REGIONALE DI AC, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l'avvocato ZANCHINI GIAN PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO ROMANO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA IA DI AC , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRISCIANO 42, presso l'avvocato S. GALLUZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRADO CAMPO, AGOSTINO SPECCHI, giusta procura per Notaio Francesco Grasso di Siracusa rep. n. 62405 del 16.5.1990;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 520/95 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 16/06/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 L'ing. Napoleone Gandolfo, nella qualità di Presidente del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della Provincia di Siracusa, con atto di citazione 5 luglio 1990, convenne dinanzi al Tribunale di quella città l'Amministrazione provinciale di Siracusa, chiedendone la condanna al pagamento di lire 144.595.756, oltre accessori, a titolo di contributi in favore della Cassa del Consorzio, relativi agli anni 1978, 1979 e 1980. La Provincia si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'inammissibilità della domanda, potendo i contributi in questione essere esatti solo a mezzo ruoli, la loro prescrizione, l'infondatezza, comunque, nel merito. Il Tribunale, respinte le eccezioni pregiudiziali, rigettava la domanda, ritenendo che il Consorzio, pur essendo regolarmente costituito ai sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, non avesse provveduto a istituire la Cassa sociale, necessaria per ottenere dalla Provincia i contributi stabiliti da detta legge. Il Consorzio propose appello dinanzi alla Corte di appello di Catania, chiedendo l'accoglimento della propria domanda. L'Amministrazione, costituitasi, chiese il rigetto del gravame, proponendo appello incidentale condizionato in relazione all'inammissibilità della domanda, in quanto diretta a precostituire un titolo giudiziale per la riscossione in via ordinaria di un credito per il quale la legge prevede la esazione tramite ruolo. La Corte di appello, con sentenza depositata il 16 giugno 1995, in accoglimento del gravame, condannò la Provincia al pagamento della somma richiesta, con gli interessi legali e le spese dei due gradi. Avverso tale sentenza la Provincia ha proposto ricorso formulando quattro motivi, ai quali il Consorzio resiste con controricorso. La Provincia di Siracusa ha anche depositato memoria, in cui eccepisce l'inammissibilità del controricorso. Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., nonché l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo. Si deduce in particolare in proposito che la Corte di appello ha affermato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non provata la costituzione da parte del Consorzio della Cassa sociale - costituzione che è presupposto indispensabile, ai sensi della legge n. 364 del 1970, per l'erogazione da parte della Provincia dei contributi il cui pagamento era stato richiesto con la domanda - mentre il Consorzio aveva dato tale dimostrazione attraverso il deposito della relativa documentazione, allegata alle lettere inviate alla Provincia per richiedere i contributi in questione. Tale affermazione non sarebbe per un verso esatta, non risultando dalla elencazione della produzione effettuata in primo grado il deposito di detta documentazione. Comunque la motivazione sarebbe insufficiente, avendo la Provincia contestato l'ammissibilità, la rilevanza e l'autenticità della produzione, avvenuta a mezzo di copia fotostatica e potendo comunque la prova della costituzione della cassa consortile essere data unicamente a mezzo di allegazione di copia autentica delle relativa deliberazione.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 19 della legge n. 364 del 1970, nonché l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo. Si deduce specificamente in proposito che la Corte di appello nel rigettare l'appello incidentale condizionato, con il quale la Provincia aveva eccepito che i contributi potevano essere esatti unicamente attraverso ruolo, avrebbe apoditticamente affermato che tale sistema riguarda i soci e non la P.A., così omettendo di manifestare l'iter logico di tale affermazione, che sarebbe erronea, in quanto il richiamo alla normativa che regola l'esazione delle imposte dirette è compiuto dall'art. 19 della legge n. 364 del 1970 nei confronti di tutti gli obbligati.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 17, comma 4, lett. e) e 19, comma 2, n. 2, della legge n. 364 del 1970, nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo. Si deduce specificamente al riguardo che la Provincia aveva contestato in primo grado anche il quantum della domanda e nell'atto di costituzione in appello era stato formulato un integrale rinvio alle difese svolte nel precedente grado, mentre la Corte di appello ha ritenuto provata la misura dei contributi dovuti sulla base della mancata contestazione delle lettere prodotte dal Consorzio, con le quali i contributi erano stati richiesti in quella misura, nonché sulla base dei dati indicati nei bilanci del Consorzio, ritenuti idonea fonte probatoria, in quanto sottoposti ai controlli da parte del Ministero dell'agricoltura. Secondo la Provincia tali elementi, in presenza della contestazione del quantum, non costituirebbero idonei mezzi di prova, non fornendo la dimostrazione che le somme richieste corrispondessero all'1,50% della produzione annua del Consorzio, tenuto conto che in atti non vi è alcuna prova che i bilanci siano stati trasmessi al Ministero dell'agricoltura e che comunque la prova sarebbe stata desunta unicamente da documenti provenienti dalla parte attrice.
Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 92 e 345, comma 2, c.p.c., in relazione alla condanna della Provincia alle spese di entrambi i gradi del giudizio, in quanto la condanna si baserebbe su documentazione prodotta in grado di appello. 3 In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità del controricorso, in quanto - come è enunciato nella sua stessa intestazione - la relativa procura a proporlo risulta rilasciata il 16 maggio 1990, anteriormente alla sentenza impugnata, così da essere priva del carattere di specialità richiesto anche per il controricorso dal combinato disposto degli artt. 365, 366 e 370 c.p.c. 4 Passando all'esame del merito, va previamente esaminato il secondo motivo, stante il suo carattere preliminare, ed assorbente rispetto agli altri. Esso è infondato, ancorché la motivazione della sentenza sul punto vada corretta ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. L'art. 19 della legge n. 364 del 1970, prevedeva nel secondo comma che la Cassa consortile costituita dai consorzi ivi previsti fosse alimentata annualmente. 1) dai contributi dei consorziati nella misura minima del 3% del valore della produzione ana denunciata;
2) dal contributo delle amministrazioni provinciali nel cui territorio ricadono le aziende consorziate, nella misura minima dell'1,50% di detto valore;
3) del contributo dello Stato, pari all'importo complessivo dei contributi effettivamente versati in ciascun anno dai consorziati;
4) da eventuali altri contributi di enti e privati. Gli ultimi due commi di tale legge prevedevano che alla riscossione dei contributi consortili si provvedesse secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, stabilendo espressamente che i "ruoli consortili debbono essere annualmente sottoposti al visto di esecutorietà dell'intendente di finanza competente per territorio". Quanto al contributo dello Stato, il terz'ultimo comma prevedeva che esso fosse "corrisposto annualmente con i decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in relazione alle documentate richieste dei singoli consorzi interessati".
In tale contesto - tenuto conto che l'esazione a mezzo ruolo è, per sua natura, uno strumento di autotutela volto a rendere esigibili i tributi ed a precostituire un titolo esecutivo per la loro esazione senza che sia necessario l'intervento del giudice - da un lato deve ritenersi che la normativa in esame, non differenziando riguardo alla possibilità per i consorzi di utilizzarlo, fra contributi dovuti dai consorziati e contributi dovuti dalle Province, ha attribuito ai consorzi il potere di richiedere anche alle Province i contributi da esse dovuti a mezzo ruoli esattoriali, resi esecutivi dall'Intendente di finanza. D'altro lato dever ritenersi che, trattandosi di un mezzo di autotutela accordato ai consorzi nel loro esclusivo interesse, all'unico fine di facilitare l'esazione dei contributi, evitando il ricorso al giudice per la loro quantificazione e per la costituzione del titolo esecutivo per esigerli coattivamente, il mancato ricorso all'esazione a mezzo ruolo non impediva ai consorzi stessi di adire il giudice ordinario per fare accertare il diritto a percepirli, la misura in cui fossero dovuti e per ottenere la condanna degli obbligati al relativo pagamento.
Ne consegue che, così rettificata la motivazione della sentenza impugnata, il motivo deve essere dichiarato non fondato. 5 Il primo ed il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Essi sono entrambi infondati.
A norma dell'art. 19 della legge n. 364 del 1970, per essere ammessi alle provvidenze stabilite da tale legge, fra le quali i contributi da parte delle Province e dello Stato, i consorzi ivi previsti debbono costituire un Cassa per il conseguimento degli scopi sociali. Nel caso di specie la Provincia odierna ricorrente aveva contestato che i contributi richiestile spettassero al Consorzio di difesa delle produzioni intensive di Siracusa, odierno resistente, in quanto esso non aveva dato la prova della costituzione della Cassa consortile. La Corte di appello - dopo avere rilevato che la Provincia, avendo contestato genericamente nella comparsa di risposta la esistenza dei presupposti per la concessione dei contributi, solo con la comparsa conclusionale aveva eccepito che non era stata data la prova della costituzione della Cassa - ha ritenuto provata tale costituzione, oltre che dai bilanci prodotti in Tribunale dal Consorzio, "anche dall'altra documentazione prodotta dal consorzio in primo grado e, in particolare, dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti, indicati per partecipare al consiglio di gestione della Cassa dal Ministero del Tesoro e dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 20 della legge" (n. 364 del 1970). "Ulteriore documentazione" - secondo la Corte di appello - "per provare la costituzione della cassa sociale, è stata prodotta dal Consorzio con l'atto di appello, mediante la produzione del verbale di assemblea ordinaria del 4 luglio 1978, contenente l'elezione dei soci chiamati a fare parte del consiglio di gestione della Cassa".
La ricorrente lamenta che H rigetto della propria eccezione sia avvenuto in base a documentazione non regolarmente prodotta e comunque prodotta in copie fotostatiche da essa disconosciute. Ma tali doglianze sono infondate.
Infatti, in primo luogo, dall'esame degli atti risulta che i bilanci del consorzio furono regolarmente prodotti già in primo grado, come si evince dall'elencazione contenuta nell'atto di citazione e dall'indice del fascicolo di primo grado, mentre in grado di appello fu depositato, in copia autentica, il verbale di assemblea ordinaria contenente l'elezione dei soci chiamati a fare parte del consiglio di gestione della Cassa e tali elementi rendono adeguatamente motivato - e pertanto incensurabile in questa sede - l'accertamento compiuto dalla Corte di appello circa l'esistenza della Cassa, anche a prescindere dal richiamo alla ulteriore, ma non precisata, documentazione prodotta dal Consorzio al riguardo sin dal primo grado ed alle nomine dei rappresentanti del Ministero del Tesoro e dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che non risultano menzionate nell'elenco dei documenti prodotti dinanzi al Tribunale esistente nel fascicolo di parte.
Quanto, poi, alla circostanza che la documentazione in questione sarebbe stata prodotta in fotocopie, disconosciute dalla Provincia, va osservato che, a norma dell'art. 2719 cod. civ., le copie fotografiche (e quelle fotostatiche, ad esse equiparabili: Cass. 25 maggio 1995, n. 5725; 2 agosto 1990, n. 7745) hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero non è espressamente disconosciuta nel modi e termini stabiliti dagli artt. 214 e 215 c. p.c. (Cass. 25 maggio 1995, n. 5742; 3 maggio 1988, n. 3294), cioè contestando espressamente la conformità della copia all'originale nella prima udienza successiva alla produzione. Nel caso di specie i bilanci della Cassa risultano depositati nel giudizio di primo grado, in fotocopia, al momento della costituzione in giudizio, senza che la Provincia ne abbia disconosciuto la conformità con l'originale, essendosi limitata nella terza udienza di trattazione a dedurre che la documentazione depositata non lo era stata in copia autenticata. Comunque H giudice poteva utilizzarli quali elementi indiziari di prova della costituzione della Cassa, poiché detta produzione non era stata effettuata come prova del negozio documentato dall'atto prodotto in fotocopia, bensì del fatto su detto, indirettamente emergente dai documenti in questione, mentre il rituale disconoscimento delle scritture private non autenticate le priva della loro efficacia probatoria solo quando siano fatte valere come prova del negozio (Cass. 13 maggio 1992, n. 5662). Il verbale dell'assemblea contenente l'elezione dei soci chiamati a far parte del consiglio di gestione della Cassa risulta invece depositato in copia autenticata nel giudizio di appello, cosicché deve ritenersi del tutto priva di effetti la generica contestazione da parte della Provincia, contenuta nella comparsa di risposta, dell'"autenticità della produzione", potendo la conformità della copia all'originale essere contestata solo con la querela di falso, essendo stata attestata da notaio.
Ne consegue il rigetto del primo motivo motivo, e risultando la Costituzione della Cassa dimostrata, secondo la Corte di appello, già dalla documentazione prodotta in primo grado, anche del quarto motivo, con il quale si contestava la legittimità della condanna alle spese di primo grado.
6 Inammissibile è, infine, il terzo motivo, relativo alla prova del quantum dei contributi dovuti dalla Provincia.
La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente detta prova in base alla duplice considerazione: a) che "l'Amministrazione provinciale ha ricevuto e non contestato le lettere 18 agosto 1978, 18 dicembre 1979, 17 marzo 1980 e 12 novembre 1980" con le quali il Consorzio aveva quantificato i contributi dovuti dalla Provincia;
b) che l'ammontare dei contributi era indicato annualmente nei bilanci del consorzio, sottoposti a controllo del Ministero dell'Agricoltura, "al quale debbono essere trasmessi entro trenta giorni dall'approvazione, i bilanci preventivi e consultivi, e che può disporre ispezioni e controlli e intervenire, in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento e l'attuazione dei fini istituzionali del Consorzio", con la conseguenza che i dati emergenti da tali bilanci dovevano ritenersi veritieri circa la quantità della produzione, sulla quale andavano calcolati i contributi consorziali. Con il motivo si contesta la valutazione di detti elementi di prova, ritenuti dalla Corte di appello idonei a dimostrare la misura dei contributi dovuti, così chiedendo sostanzialmente una rivalutazione di essi, che esula dal contenuto del giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità del motivo. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va statuito in ordine alle spese di questo grado, stante l'inammissibilità del controricorso.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999