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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/07/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1067/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice istruttore dott. Giuseppe Cardona, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 1067/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, in relazione alla quale sono state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 127 – ter c.p.c. con note depositate il 30 aprile 2025 e il 2 maggio 2025 e il processo è stato trattenuto in decisione con provvedimento del 4 luglio 2025, vertente tra (c.f. ), con gli avv.ti Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1
Curatola e Demetrio Spanti attore in prosecuzione - opponente contro (c.f. ), con l'avv. Antonio Ferreri CP_1 CodiceFiscale_2 convenuta in prosecuzione - opposta
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c. II c.p.c..
Conclusioni come da note depositate il 30 aprile 2025 e il 2 maggio 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 7/2024 R.G.Es.,
ha proposto un'opposizione all'esecuzione, lamentando il Parte_1 mancato rispetto del beneficium excussionis in quanto egli risponde illimitatamente dei debiti assunti da una società in accomandita semplice successivamente trasformata in società di capitali, eccependo l'operatività dell'articolo 2500 – quinquies c. II c.c. e quindi la sua liberazione avvenuta a causa della trasformazione del debitore principale da società di persone a società di capitali e del consenso prestato dal creditore, sostenendo infine che le spese legali richieste nell'atto di precetto sono
1 state liquidate in favore del procuratore distrattario e non della parte personalmente. ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna CP_1 dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospendere l'esecuzione, evidenziando che la società è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2021 e che quindi una nuova escussione dei suoi beni è giuridicamente impossibile, nonché il fatto che la signora ha CP_1 ricevuto la comunicazione della trasformazione societaria a seguito di un ordine giudiziale e senza il riferimento al meccanismo di cui all'articolo 2500 – quinquies c.c..
ha proseguito il giudizio nella fase di merito, chiedendo che Parte_1 si accerti l'inesistenza del diritto della creditrice di procedere a esecuzione forzata e che, per l'effetto, si dichiari nullo il pignoramento e si ordini di cancellare la relativa trascrizione, “nonché le illegittime eventuali iscrizioni di ipoteche giudiziali su tutti i beni del debitore”. Si è nuovamente costituita anche per chiedere il rigetto CP_1 dell'opposizione e la condanna della controparte al risarcimento ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..
2. – E' opportuno premettere1, dato che l'opposta – convenuta in prosecuzione ha fatto più volte cenno a un precedente provvedimento emesso dallo scrivente nell'ambito del quale sono state affrontate alcune delle questioni costituenti l'oggetto del presente giudizio, che si tratta di un'ordinanza emessa in qualità di giudice dell'esecuzione in un altro processo esecutivo, a conclusione della fase a cognizione sommaria di un'altra opposizione all'esecuzione. Il predetto giudizio di opposizione all'esecuzione, nonostante l'assegnazione di un termine per l'introduzione della fase a cognizione piena e dunque la possibilità di proseguirlo a prescindere dagli esiti del processo esecutivo, non ha avuto seguito. Le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione non possono passare in giudicato, quindi il predetto provvedimento non è vincolante nel presente giudizio. Inoltre, siccome la precedente opposizione all'esecuzione non è un diverso grado del presente giudizio (ma è un processo autonomo), non ricorre nemmeno l'ipotesi di cui all'articolo 51 n. 4) c.p.c..
3. – L'opponente ha invocato innanzitutto il cd. beneficium excussionis posto dall'articolo 2304 c.c. (applicabile in base al rinvio operato dall'articolo 2315 c.c.), a mente del quale i creditori sociali possono pretendere il pagamento dal socio illimitatamente responsabile soltanto dopo l'escussione del patrimonio sociale.
2 ha provato a escutere il patrimonio della società CP_1 CP_2
(già di e ), senza però un
[...] Controparte_3 Pt_1 Persona_1 esito positivo (si veda il verbale di pignoramento negativo del 6 luglio 2017 in atti).
ha sostenuto che, dopo avere iscritto a ruolo una procedura Parte_1 esecutiva immobiliare che però è stata dichiarata estinta, CP_1 avrebbe dovuto tentare nuovamente l'escussione del patrimonio sociale. 3.1. – Nel corso del presente giudizio è emerso che la società debitrice è stata cancellata dal registro delle imprese il 6 dicembre 2021 (si veda la visura camerale prodotta da . CP_1
La Suprema Corte ha evidenziato, con riguardo all'ipotesi in cui il beneficium excussionis sia sollevato con per una società in nome collettivo (a cui è equiparabile la società in accomandita semplice, limitatamente alla posizione del socio accomandatario), che, una volta eccepita la violazione dell'articolo 2304 c.c., l'onere della prova è in capo al creditore sociale, il quale deve dimostrare l'insufficienza del patrimonio della società: tale regime (diverso rispetto a quello della società semplice, per il quale vale l'articolo 2268 c.c.) si spiega perché la s.n.c. e la s.a.s. sono soggette a degli obblighi informativi verso i terzi (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 28709/2020). Nel medesimo arresto, però, la Corte di Cassazione
- ha aggiunto che, in ogni caso, qualora risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, il creditore non deve esperire l'azione esecutiva sul patrimonio della società;
- ha sostenuto (richiamando l'orientamento espresso da Cass. Civ. n. 4606/1983) che l'insufficienza del patrimonio sociale si può desumere dall'avvenuta cancellazione della società. In caso di prova fornita dal creditore (sia pure aliunde, cioè senza prima avere esperito un'azione esecutiva contro la società), spetterà al socio illimitatamente responsabile contestare che tale patrimonio sia insufficiente, senza che costui, in tale ipotesi, possa più limitarsi ad eccepire il difetto di preventiva escussione (cfr. Cass. Civ. n. 4606/19832). 3.2. – ha sostenuto che, nonostante la cancellazione della Parte_1 società dal registro delle imprese, potrebbero ad esempio sussistere beni e diritti non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione della società
3 estinta ma comunque trasferiti ai soci. Inoltre l'opponente ha evidenziato che, ai sensi dell'articolo 2495 c. II c.c., i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono agire nei confronti degli ex soci i quali abbiano percepito degli importi in base al bilancio finale di liquidazione, oppure nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento dei creditori sociali sia stato dovuto a loro dolo o colpa (v. la pagina 7 della citazione). E' possibile che una società sia cancellata in difetto dei suoi presupposti, ad esempio pur mantenendo degli elementi attivi (come ad esempio un credito). Tuttavia, in base al riparto degli oneri probatori sopra tracciato, in presenza di una società cancellata dal registro delle imprese, l'ex socio non può limitarsi a prospettare una mera possibilità, ma deve anche dedurre e provare che sia di fatto rimasto un patrimonio sociale comunque aggredibile. In altri termini, se il creditore documenta la cancellazione della società dal registro delle imprese, egli dà la prova del venir meno in quel momento del patrimonio della società; qualora la cancellazione sia stata effettuata in difetto dei suoi presupposti, spetterà allora al debitore allegare e dimostrare tale circostanza. 3.2.1. – Inoltre, ferma restando la considerazione sopra esposta, l'articolo 2304 c.c. non stabilisce che il beneficium excussionis possa in qualche modo “estendersi” ai soci (cioè al patrimonio dei singoli soci) i quali abbiano ricevuto la loro quota del patrimonio sociale al momento della cessazione della società (sia pure nei limiti di tale quota) e ai liquidatori in base alla responsabilità posta dall'articolo 2495 c.c. (la quale prescinde dal patrimonio sociale, dunque non è legata all'istituto del beneficium excussionis). 3.3. – Sembra che , nella propria comparsa conclusionale, Parte_1 abbia sostenuto che avrebbe dovuto escutere “non la società” CP_1 ma “il patrimonio sociale”. La Corte di Cassazione, nell'arresto indicato dall'attore in prosecuzione (Cass. Civ. n. 24186/2021), ha precisato che, a seguito della cancellazione della società di capitali, l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di ciò che abbiano riscosso a seguito della liquidazione. Il caso deciso è però diverso da quello posto nel presente giudizio: nell'altro procedimento infatti il creditore sociale aveva agito contro il socio (di una società di capitali) e dunque, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., aveva l'onere di provare che quest'ultimo avesse riscosso una somma in base al bilancio finale di liquidazione. Nel caso di specie, invece, a prescindere dal fatto che, in base alla visura camerale di in atti (estratta dal registro delle imprese in Controparte_2 data 19 aprile 2023), risulta la consultabilità solo dei bilanci per gli anni 2011, 2012 e 2013 (dunque non poteva esaminare un bilancio CP_1 finale di liquidazione, qualora questo sia stato redatto), l'opposta –
4 convenuta in prosecuzione ha fornito la prova dell'inutilità della previa escussione della società tramite la documentazione della sua cancellazione dal registro delle imprese. In base alle considerazioni sopra esposte (nonché al principio di vicinanza della prova), spettava allora ad Pt_1
dedurre e provare che fosse stato redatto un bilancio finale di
[...] liquidazione e che ai soci fossero state distribuite delle somme, sia pure in violazione dei diritti dei creditori (quantomeno di un creditore, cioè della signora . Dopo tale prova, sarebbe stato ancora necessario valutare CP_1 se il beneficium excussionis (che è un istituto applicabile alle società di persone) possa riguardare il patrimonio del socio di una società di capitali (perché l'attribuzione di somme della società al socio implica il loro ingresso nel patrimonio del socio stesso).
3.4. – Mancando tutto ciò, il primo motivo di opposizione è infondato.
4. – di e si è trasformata in Controparte_3 Pt_1 Persona_1 tramite l'atto notarile del 23 dicembre 2011, prodotto Controparte_2 nel giudizio all'esito del quale la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha pronunciato la sentenza n. 121/2016, depositata in atti. Tale circostanza è stata accertata nella predetta sentenza e comunque è pacifica inter partes.
ha sostenuto che, una volta appreso della trasformazione Parte_1 sociale, ha acconsentito alla liberazione dei soci CP_1 illimitatamente responsabili, perché non ha negato tale consenso nei modi e nei termini di cui all'articolo 2500 – quinquies c. II c.c.. Il codice civile richiede che la deliberazione di trasformazione sia comunicata “per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento” della comunicazione medesima;
tra i
“mezzi idonei” rientra il deposito della deliberazione tra gli atti di un giudizio in cui il creditore sociale sia già costituito, dato che la documentazione depositata in tal modo deve ritenersi conosciuta dalla controparte. Tuttavia, l'articolo 2500 – quinquies c.c. prevede un atto di rinuncia alla garanzia spettante ai creditori sociali in caso di soci illimitatamente responsabili (cioè un atto di natura negoziale, che presuppone tra l'altro la volontà di compierlo). Pertanto tale norma deve essere interpretata in senso stretto. La comunicazione prevista dalla predetta norma (non importa se proveniente dalla società) deve avere dunque come oggetto specifico e proprio la trasformazione della società e deve essere indirizzata al singolo creditore. Inoltre la comunicazione deve contenere, oltre alla notizia circostanziata della deliberazione di trasformazione, anche la dichiarazione da parte del socio di volersi liberare dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni precedenti. Soltanto se la comunicazione della trasformazione societaria ha tali elementi si può ritenere che il socio illimitatamente responsabile abbia
5 concesso lo spatium deliberandi previsto dall'articolo 2500 – quinquies c. II c.c. e che il “silenzio” del creditore sociale abbia il significato di rinuncia alla garanzia data dalla responsabilità dei soci. Tale affermazione è conforme all'orientamento di legittimità espresso da Cass. Civ. n. 13772/2021 e da Cass. Civ. n. 11994/2002; in particolare, nell'arresto del 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che “la «liberazione» dei soci illimitatamente responsabili, che risulta prevista nella norma dell'art. 2500 quinquies cod. civ. (come possibile interruzione della regola base della permanenza di responsabilità), si atteggia propriamente come un atto di rinuncia del creditore (cfr. la norma dell'art. 1236 cod. civ.): come rinuncia, ancor più precisamente, alla garanzia ex lege in cui si sostanzia la responsabilità dei soci delle società in nome collettivo (sul tema cfr. la recente decisione di Cass., 20 gennaio 2021, n. 979). Per questa specifica ipotesi di rinuncia del creditore, la norma dell'art. 2500 quinquies cod. civ. prevede due possibilità costitutive. Una è scritta nella parte finale del comma 1; all'altra è dedicata il comma 2 della disposizione”. “La possibilità prevista nel comma 2 dell'art. 2500 quinquies, se continua a inscriversi nello stesso ambito della altra - e quindi comunque rappresenta un atto negoziale del creditore (cfr., del resto, l'incipit del comma) -, per altro viene a delineare un particolare percorso di manifestazione della volontà di quest'ultimo, secondo quanto articolato dalla norma in questione (in dottrina, si parla anche, in proposito, di «procedimento di liberazione» dalla responsabilità; ma v. già Cass., 8 agosto 2002, n. 11994, che sotto il profilo strutturale vi ravvisa la presenza di un apposito «interpello, con il quale si assegna al creditore uno spatium deliberandi»). Come si vede, questo percorso normativo si manifesta, in sé stesso, di stretta interpretazione: sia perché è comunque espressivo di una volontà abdicativa di un diritto;
sia pure, e non meno, perché tale percorso si sostanzia nell'assegnare un determinato valore giuridico (remissorio, appunto) al silenzio: nell'assegnare, quindi, al creditore un onere di loquere (per negare la prestazione del consenso). Ne segue che può aversi un consenso liberatorio «presunto» solo nel caso di rigoroso rispetto del percorso normativo che risulta stabilito dalla norma. Così, in particolare, la comunicazione, se può provenire tanto dalla società, quanto da uno dei suoi soci, deve avere come oggetto specifico e proprio la trasformazione della società e dev'essere indirizzata ai singoli creditori (secondo la già citata Cass., 11994/2002, per essere efficace la comunicazione deve «contenere la notizia circostanziata della deliberazione di trasformazione, nonché dell'intenzione dei soci di liberarsi dalla responsabilità illimitata» per le obbligazioni precedenti)”. 4.1. – Ebbene, la produzione della delibera di trasformazione sociale nell'ambito del procedimento pendente presso la Corte d'Appello di
6 Reggio Calabria è stata accompagnata da una nota di deposito documentale, senza l'affermazione circa l'intenzione del socio di liberarsi dalla responsabilità illimitata. La vicenda sopra descritta non è dunque idonea a far decorrere il termine previsto dall'articolo 2500 – quinquies c. II c.c.. Di conseguenza la fattispecie prevista dalla predetta norma non si è verificata.
4.2. – Anche il secondo motivo di opposizione è infondato.
5. – L'ultima doglianza riguarda le spese di procedura elencate nell'atto di precetto. Secondo , non avrebbe dovuto Parte_1 CP_1 inserire l'importo delle spese legali, perché tale somma è stata liquidata direttamente in favore dell'avv. Antonio Ferreri ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.. Con la sentenza del 29 gennaio 2016 sopra cennata, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha condannato a pagare in favore di Parte_1 CP_1 la somma di € 9.545,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., per le
[...] spese del secondo grado di giudizio. La condanna ha riguardato anche le spese del primo grado (€ 5.950,00 oltre accessori), in tal caso però con distrazione in favore dell'avv. Ferreri. Le spese del secondo grado del giudizio di cognizione, quindi, potevano essere inserite nell'atto di precetto fatto notificare dalla signora CP_1
Si tratta di € 9.545,00 per compenso oltre agli accessori (spese generali e c.p.a.), i quali sono stati correttamente evidenziati nel precetto.
5.1. – Non essendovi nel precetto traccia delle spese del primo grado del giudizio di cognizione, che invece sono state attribuite direttamente all'avv. Ferreri, anche tale motivo (per come è stato proposto) è infondato.
6. – In definitiva, l'opposizione è infondata.
7. – La richiesta di condanna al risarcimento ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. deve essere rigettata, dal momento che tale risarcimento non discende automaticamente dall'infondatezza della domanda. Inoltre, siccome l'ordinanza emessa nel procedimento n. 2-1/2023 R.G.Es. non è vincolante nel presente giudizio, non è incorso in colpa Parte_1 grave per avere sostenuto la medesima tesi con riguardo all'applicazione dell'articolo 2500 – quinquies c. II c.c..
8. – In mancanza di specifiche contestazioni e per evitare possibili doglianze nell'eventuale fase esecutiva, si ritiene di dover confermare espressamente nel dispositivo della sentenza la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento del giudice dell'esecuzione, costituente comunque (anche a prescindere dalla predetta conferma) un autonomo titolo esecutivo. 8.1. – Le spese di lite della fase a cognizione piena del procedimento si liquidano in base alla soccombenza, a carico dell'opponente – attore in prosecuzione e in favore dell'opposta – convenuta in prosecuzione, in base alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, scaglione da € 52.000,01 a €
7 260.000,00 con riguardo al valore del “credito per cui si procede” esecutivamente (art. 17 c. I c.p.c.); tenuto conto dello svolgimento di una fase a cognizione sommaria, la fase di studio e introduttiva si liquidano ai minimi dei parametri di riferimento;
anche la fase istruttoria si liquida ai minimi, in quanto ha avuto luogo solo mediante l'esame di scritti e di documenti;
la fase conclusionale invece si determina con il parametro medio di riferimento. Deve essere emesso il provvedimento ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di il quale ha reso la dichiarazione di cui alla CP_1 predetta norma. 8.1.1. – E' appena il caso di evidenziare che la domanda ex art. 96 c.p.c. è meramente accessoria e dunque la relativa statuizione non incide sul regolamento delle spese adottato ai sensi degli articoli 91 e ss. c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 18036/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Cardona, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione endo-esecutiva introdotto da nei confronti di , disattesa ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) rigetta la domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_1
3) conferma la statuizione sulle spese di lite contenuta nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione datata 10 ottobre 2024, con cui è stata definita la fase a cognizione sommaria;
4) condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_1 CP_1 lite della fase a cognizione ordinaria sostenute da quest'ultima, liquidate in € 9.178,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonio Ferreri. Provvedimento redatto e inviato tramite “consolle del magistrato” il 4 luglio 2025.
Il giudice
(dott. Giuseppe Cardona)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Benché nessuna delle parti abbia sollevato la questione. 2 La Corte di Cassazione ha chiarito che il sistema “mira, invero, a garantire una più spiccata autonomia patrimoniale della società collettiva, e con essa della società in accomandita semplice, ma non certo a costringere il creditore a compiere atti inutili e dispendiosi, le cui conseguenze si risolverebbero, del resto, anche in danno del singolo socio, nei confronti del quale verrebbe successivamente fatto valere un credito maggiore, cioè gravato delle ulteriori spese della infruttuosa esecuzione contro la società”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice istruttore dott. Giuseppe Cardona, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 1067/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, in relazione alla quale sono state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 127 – ter c.p.c. con note depositate il 30 aprile 2025 e il 2 maggio 2025 e il processo è stato trattenuto in decisione con provvedimento del 4 luglio 2025, vertente tra (c.f. ), con gli avv.ti Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1
Curatola e Demetrio Spanti attore in prosecuzione - opponente contro (c.f. ), con l'avv. Antonio Ferreri CP_1 CodiceFiscale_2 convenuta in prosecuzione - opposta
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c. II c.p.c..
Conclusioni come da note depositate il 30 aprile 2025 e il 2 maggio 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 7/2024 R.G.Es.,
ha proposto un'opposizione all'esecuzione, lamentando il Parte_1 mancato rispetto del beneficium excussionis in quanto egli risponde illimitatamente dei debiti assunti da una società in accomandita semplice successivamente trasformata in società di capitali, eccependo l'operatività dell'articolo 2500 – quinquies c. II c.c. e quindi la sua liberazione avvenuta a causa della trasformazione del debitore principale da società di persone a società di capitali e del consenso prestato dal creditore, sostenendo infine che le spese legali richieste nell'atto di precetto sono
1 state liquidate in favore del procuratore distrattario e non della parte personalmente. ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna CP_1 dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospendere l'esecuzione, evidenziando che la società è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2021 e che quindi una nuova escussione dei suoi beni è giuridicamente impossibile, nonché il fatto che la signora ha CP_1 ricevuto la comunicazione della trasformazione societaria a seguito di un ordine giudiziale e senza il riferimento al meccanismo di cui all'articolo 2500 – quinquies c.c..
ha proseguito il giudizio nella fase di merito, chiedendo che Parte_1 si accerti l'inesistenza del diritto della creditrice di procedere a esecuzione forzata e che, per l'effetto, si dichiari nullo il pignoramento e si ordini di cancellare la relativa trascrizione, “nonché le illegittime eventuali iscrizioni di ipoteche giudiziali su tutti i beni del debitore”. Si è nuovamente costituita anche per chiedere il rigetto CP_1 dell'opposizione e la condanna della controparte al risarcimento ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..
2. – E' opportuno premettere1, dato che l'opposta – convenuta in prosecuzione ha fatto più volte cenno a un precedente provvedimento emesso dallo scrivente nell'ambito del quale sono state affrontate alcune delle questioni costituenti l'oggetto del presente giudizio, che si tratta di un'ordinanza emessa in qualità di giudice dell'esecuzione in un altro processo esecutivo, a conclusione della fase a cognizione sommaria di un'altra opposizione all'esecuzione. Il predetto giudizio di opposizione all'esecuzione, nonostante l'assegnazione di un termine per l'introduzione della fase a cognizione piena e dunque la possibilità di proseguirlo a prescindere dagli esiti del processo esecutivo, non ha avuto seguito. Le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione non possono passare in giudicato, quindi il predetto provvedimento non è vincolante nel presente giudizio. Inoltre, siccome la precedente opposizione all'esecuzione non è un diverso grado del presente giudizio (ma è un processo autonomo), non ricorre nemmeno l'ipotesi di cui all'articolo 51 n. 4) c.p.c..
3. – L'opponente ha invocato innanzitutto il cd. beneficium excussionis posto dall'articolo 2304 c.c. (applicabile in base al rinvio operato dall'articolo 2315 c.c.), a mente del quale i creditori sociali possono pretendere il pagamento dal socio illimitatamente responsabile soltanto dopo l'escussione del patrimonio sociale.
2 ha provato a escutere il patrimonio della società CP_1 CP_2
(già di e ), senza però un
[...] Controparte_3 Pt_1 Persona_1 esito positivo (si veda il verbale di pignoramento negativo del 6 luglio 2017 in atti).
ha sostenuto che, dopo avere iscritto a ruolo una procedura Parte_1 esecutiva immobiliare che però è stata dichiarata estinta, CP_1 avrebbe dovuto tentare nuovamente l'escussione del patrimonio sociale. 3.1. – Nel corso del presente giudizio è emerso che la società debitrice è stata cancellata dal registro delle imprese il 6 dicembre 2021 (si veda la visura camerale prodotta da . CP_1
La Suprema Corte ha evidenziato, con riguardo all'ipotesi in cui il beneficium excussionis sia sollevato con per una società in nome collettivo (a cui è equiparabile la società in accomandita semplice, limitatamente alla posizione del socio accomandatario), che, una volta eccepita la violazione dell'articolo 2304 c.c., l'onere della prova è in capo al creditore sociale, il quale deve dimostrare l'insufficienza del patrimonio della società: tale regime (diverso rispetto a quello della società semplice, per il quale vale l'articolo 2268 c.c.) si spiega perché la s.n.c. e la s.a.s. sono soggette a degli obblighi informativi verso i terzi (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 28709/2020). Nel medesimo arresto, però, la Corte di Cassazione
- ha aggiunto che, in ogni caso, qualora risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, il creditore non deve esperire l'azione esecutiva sul patrimonio della società;
- ha sostenuto (richiamando l'orientamento espresso da Cass. Civ. n. 4606/1983) che l'insufficienza del patrimonio sociale si può desumere dall'avvenuta cancellazione della società. In caso di prova fornita dal creditore (sia pure aliunde, cioè senza prima avere esperito un'azione esecutiva contro la società), spetterà al socio illimitatamente responsabile contestare che tale patrimonio sia insufficiente, senza che costui, in tale ipotesi, possa più limitarsi ad eccepire il difetto di preventiva escussione (cfr. Cass. Civ. n. 4606/19832). 3.2. – ha sostenuto che, nonostante la cancellazione della Parte_1 società dal registro delle imprese, potrebbero ad esempio sussistere beni e diritti non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione della società
3 estinta ma comunque trasferiti ai soci. Inoltre l'opponente ha evidenziato che, ai sensi dell'articolo 2495 c. II c.c., i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono agire nei confronti degli ex soci i quali abbiano percepito degli importi in base al bilancio finale di liquidazione, oppure nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento dei creditori sociali sia stato dovuto a loro dolo o colpa (v. la pagina 7 della citazione). E' possibile che una società sia cancellata in difetto dei suoi presupposti, ad esempio pur mantenendo degli elementi attivi (come ad esempio un credito). Tuttavia, in base al riparto degli oneri probatori sopra tracciato, in presenza di una società cancellata dal registro delle imprese, l'ex socio non può limitarsi a prospettare una mera possibilità, ma deve anche dedurre e provare che sia di fatto rimasto un patrimonio sociale comunque aggredibile. In altri termini, se il creditore documenta la cancellazione della società dal registro delle imprese, egli dà la prova del venir meno in quel momento del patrimonio della società; qualora la cancellazione sia stata effettuata in difetto dei suoi presupposti, spetterà allora al debitore allegare e dimostrare tale circostanza. 3.2.1. – Inoltre, ferma restando la considerazione sopra esposta, l'articolo 2304 c.c. non stabilisce che il beneficium excussionis possa in qualche modo “estendersi” ai soci (cioè al patrimonio dei singoli soci) i quali abbiano ricevuto la loro quota del patrimonio sociale al momento della cessazione della società (sia pure nei limiti di tale quota) e ai liquidatori in base alla responsabilità posta dall'articolo 2495 c.c. (la quale prescinde dal patrimonio sociale, dunque non è legata all'istituto del beneficium excussionis). 3.3. – Sembra che , nella propria comparsa conclusionale, Parte_1 abbia sostenuto che avrebbe dovuto escutere “non la società” CP_1 ma “il patrimonio sociale”. La Corte di Cassazione, nell'arresto indicato dall'attore in prosecuzione (Cass. Civ. n. 24186/2021), ha precisato che, a seguito della cancellazione della società di capitali, l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di ciò che abbiano riscosso a seguito della liquidazione. Il caso deciso è però diverso da quello posto nel presente giudizio: nell'altro procedimento infatti il creditore sociale aveva agito contro il socio (di una società di capitali) e dunque, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., aveva l'onere di provare che quest'ultimo avesse riscosso una somma in base al bilancio finale di liquidazione. Nel caso di specie, invece, a prescindere dal fatto che, in base alla visura camerale di in atti (estratta dal registro delle imprese in Controparte_2 data 19 aprile 2023), risulta la consultabilità solo dei bilanci per gli anni 2011, 2012 e 2013 (dunque non poteva esaminare un bilancio CP_1 finale di liquidazione, qualora questo sia stato redatto), l'opposta –
4 convenuta in prosecuzione ha fornito la prova dell'inutilità della previa escussione della società tramite la documentazione della sua cancellazione dal registro delle imprese. In base alle considerazioni sopra esposte (nonché al principio di vicinanza della prova), spettava allora ad Pt_1
dedurre e provare che fosse stato redatto un bilancio finale di
[...] liquidazione e che ai soci fossero state distribuite delle somme, sia pure in violazione dei diritti dei creditori (quantomeno di un creditore, cioè della signora . Dopo tale prova, sarebbe stato ancora necessario valutare CP_1 se il beneficium excussionis (che è un istituto applicabile alle società di persone) possa riguardare il patrimonio del socio di una società di capitali (perché l'attribuzione di somme della società al socio implica il loro ingresso nel patrimonio del socio stesso).
3.4. – Mancando tutto ciò, il primo motivo di opposizione è infondato.
4. – di e si è trasformata in Controparte_3 Pt_1 Persona_1 tramite l'atto notarile del 23 dicembre 2011, prodotto Controparte_2 nel giudizio all'esito del quale la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha pronunciato la sentenza n. 121/2016, depositata in atti. Tale circostanza è stata accertata nella predetta sentenza e comunque è pacifica inter partes.
ha sostenuto che, una volta appreso della trasformazione Parte_1 sociale, ha acconsentito alla liberazione dei soci CP_1 illimitatamente responsabili, perché non ha negato tale consenso nei modi e nei termini di cui all'articolo 2500 – quinquies c. II c.c.. Il codice civile richiede che la deliberazione di trasformazione sia comunicata “per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento” della comunicazione medesima;
tra i
“mezzi idonei” rientra il deposito della deliberazione tra gli atti di un giudizio in cui il creditore sociale sia già costituito, dato che la documentazione depositata in tal modo deve ritenersi conosciuta dalla controparte. Tuttavia, l'articolo 2500 – quinquies c.c. prevede un atto di rinuncia alla garanzia spettante ai creditori sociali in caso di soci illimitatamente responsabili (cioè un atto di natura negoziale, che presuppone tra l'altro la volontà di compierlo). Pertanto tale norma deve essere interpretata in senso stretto. La comunicazione prevista dalla predetta norma (non importa se proveniente dalla società) deve avere dunque come oggetto specifico e proprio la trasformazione della società e deve essere indirizzata al singolo creditore. Inoltre la comunicazione deve contenere, oltre alla notizia circostanziata della deliberazione di trasformazione, anche la dichiarazione da parte del socio di volersi liberare dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni precedenti. Soltanto se la comunicazione della trasformazione societaria ha tali elementi si può ritenere che il socio illimitatamente responsabile abbia
5 concesso lo spatium deliberandi previsto dall'articolo 2500 – quinquies c. II c.c. e che il “silenzio” del creditore sociale abbia il significato di rinuncia alla garanzia data dalla responsabilità dei soci. Tale affermazione è conforme all'orientamento di legittimità espresso da Cass. Civ. n. 13772/2021 e da Cass. Civ. n. 11994/2002; in particolare, nell'arresto del 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che “la «liberazione» dei soci illimitatamente responsabili, che risulta prevista nella norma dell'art. 2500 quinquies cod. civ. (come possibile interruzione della regola base della permanenza di responsabilità), si atteggia propriamente come un atto di rinuncia del creditore (cfr. la norma dell'art. 1236 cod. civ.): come rinuncia, ancor più precisamente, alla garanzia ex lege in cui si sostanzia la responsabilità dei soci delle società in nome collettivo (sul tema cfr. la recente decisione di Cass., 20 gennaio 2021, n. 979). Per questa specifica ipotesi di rinuncia del creditore, la norma dell'art. 2500 quinquies cod. civ. prevede due possibilità costitutive. Una è scritta nella parte finale del comma 1; all'altra è dedicata il comma 2 della disposizione”. “La possibilità prevista nel comma 2 dell'art. 2500 quinquies, se continua a inscriversi nello stesso ambito della altra - e quindi comunque rappresenta un atto negoziale del creditore (cfr., del resto, l'incipit del comma) -, per altro viene a delineare un particolare percorso di manifestazione della volontà di quest'ultimo, secondo quanto articolato dalla norma in questione (in dottrina, si parla anche, in proposito, di «procedimento di liberazione» dalla responsabilità; ma v. già Cass., 8 agosto 2002, n. 11994, che sotto il profilo strutturale vi ravvisa la presenza di un apposito «interpello, con il quale si assegna al creditore uno spatium deliberandi»). Come si vede, questo percorso normativo si manifesta, in sé stesso, di stretta interpretazione: sia perché è comunque espressivo di una volontà abdicativa di un diritto;
sia pure, e non meno, perché tale percorso si sostanzia nell'assegnare un determinato valore giuridico (remissorio, appunto) al silenzio: nell'assegnare, quindi, al creditore un onere di loquere (per negare la prestazione del consenso). Ne segue che può aversi un consenso liberatorio «presunto» solo nel caso di rigoroso rispetto del percorso normativo che risulta stabilito dalla norma. Così, in particolare, la comunicazione, se può provenire tanto dalla società, quanto da uno dei suoi soci, deve avere come oggetto specifico e proprio la trasformazione della società e dev'essere indirizzata ai singoli creditori (secondo la già citata Cass., 11994/2002, per essere efficace la comunicazione deve «contenere la notizia circostanziata della deliberazione di trasformazione, nonché dell'intenzione dei soci di liberarsi dalla responsabilità illimitata» per le obbligazioni precedenti)”. 4.1. – Ebbene, la produzione della delibera di trasformazione sociale nell'ambito del procedimento pendente presso la Corte d'Appello di
6 Reggio Calabria è stata accompagnata da una nota di deposito documentale, senza l'affermazione circa l'intenzione del socio di liberarsi dalla responsabilità illimitata. La vicenda sopra descritta non è dunque idonea a far decorrere il termine previsto dall'articolo 2500 – quinquies c. II c.c.. Di conseguenza la fattispecie prevista dalla predetta norma non si è verificata.
4.2. – Anche il secondo motivo di opposizione è infondato.
5. – L'ultima doglianza riguarda le spese di procedura elencate nell'atto di precetto. Secondo , non avrebbe dovuto Parte_1 CP_1 inserire l'importo delle spese legali, perché tale somma è stata liquidata direttamente in favore dell'avv. Antonio Ferreri ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.. Con la sentenza del 29 gennaio 2016 sopra cennata, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha condannato a pagare in favore di Parte_1 CP_1 la somma di € 9.545,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., per le
[...] spese del secondo grado di giudizio. La condanna ha riguardato anche le spese del primo grado (€ 5.950,00 oltre accessori), in tal caso però con distrazione in favore dell'avv. Ferreri. Le spese del secondo grado del giudizio di cognizione, quindi, potevano essere inserite nell'atto di precetto fatto notificare dalla signora CP_1
Si tratta di € 9.545,00 per compenso oltre agli accessori (spese generali e c.p.a.), i quali sono stati correttamente evidenziati nel precetto.
5.1. – Non essendovi nel precetto traccia delle spese del primo grado del giudizio di cognizione, che invece sono state attribuite direttamente all'avv. Ferreri, anche tale motivo (per come è stato proposto) è infondato.
6. – In definitiva, l'opposizione è infondata.
7. – La richiesta di condanna al risarcimento ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. deve essere rigettata, dal momento che tale risarcimento non discende automaticamente dall'infondatezza della domanda. Inoltre, siccome l'ordinanza emessa nel procedimento n. 2-1/2023 R.G.Es. non è vincolante nel presente giudizio, non è incorso in colpa Parte_1 grave per avere sostenuto la medesima tesi con riguardo all'applicazione dell'articolo 2500 – quinquies c. II c.c..
8. – In mancanza di specifiche contestazioni e per evitare possibili doglianze nell'eventuale fase esecutiva, si ritiene di dover confermare espressamente nel dispositivo della sentenza la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento del giudice dell'esecuzione, costituente comunque (anche a prescindere dalla predetta conferma) un autonomo titolo esecutivo. 8.1. – Le spese di lite della fase a cognizione piena del procedimento si liquidano in base alla soccombenza, a carico dell'opponente – attore in prosecuzione e in favore dell'opposta – convenuta in prosecuzione, in base alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, scaglione da € 52.000,01 a €
7 260.000,00 con riguardo al valore del “credito per cui si procede” esecutivamente (art. 17 c. I c.p.c.); tenuto conto dello svolgimento di una fase a cognizione sommaria, la fase di studio e introduttiva si liquidano ai minimi dei parametri di riferimento;
anche la fase istruttoria si liquida ai minimi, in quanto ha avuto luogo solo mediante l'esame di scritti e di documenti;
la fase conclusionale invece si determina con il parametro medio di riferimento. Deve essere emesso il provvedimento ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di il quale ha reso la dichiarazione di cui alla CP_1 predetta norma. 8.1.1. – E' appena il caso di evidenziare che la domanda ex art. 96 c.p.c. è meramente accessoria e dunque la relativa statuizione non incide sul regolamento delle spese adottato ai sensi degli articoli 91 e ss. c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 18036/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Cardona, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione endo-esecutiva introdotto da nei confronti di , disattesa ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) rigetta la domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_1
3) conferma la statuizione sulle spese di lite contenuta nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione datata 10 ottobre 2024, con cui è stata definita la fase a cognizione sommaria;
4) condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_1 CP_1 lite della fase a cognizione ordinaria sostenute da quest'ultima, liquidate in € 9.178,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonio Ferreri. Provvedimento redatto e inviato tramite “consolle del magistrato” il 4 luglio 2025.
Il giudice
(dott. Giuseppe Cardona)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Benché nessuna delle parti abbia sollevato la questione. 2 La Corte di Cassazione ha chiarito che il sistema “mira, invero, a garantire una più spiccata autonomia patrimoniale della società collettiva, e con essa della società in accomandita semplice, ma non certo a costringere il creditore a compiere atti inutili e dispendiosi, le cui conseguenze si risolverebbero, del resto, anche in danno del singolo socio, nei confronti del quale verrebbe successivamente fatto valere un credito maggiore, cioè gravato delle ulteriori spese della infruttuosa esecuzione contro la società”.