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30 luglio 1978
30 luglio 1978
Art. 68. (Aumenti del canone)
Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo' essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti:
1) non superiore al 15 per cento all'anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
2) non superiore al 10 per cento all'anno per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
3) non superiore al 5 per cento all'anno per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo' essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti:
1) non superiore al 15 per cento all'anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
2) non superiore al 10 per cento all'anno per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
3) non superiore al 5 per cento all'anno per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 8231 del 07https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. III, 07/04/2010, (ud. 01/03/2010, dep. 07/04/2010), n.8231 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VARRONE Michele – Presidente – Dott. FILADORO Camillo – Consigliere – Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere – Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere – Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato BERNARDINI SVEVA, rappresentato e difeso dall'avvocato FAZIO PIETRO giusta delega in calce al ricorso; – ricorrente – e contro R.V. (OMISSIS), R.G.S. (OMISSIS); …
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Giurisprudenza • 49
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1989, n. 2517Provvedimento: In tema di contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello abitativo, per "canone corrisposto" sul quale va computato il primo degli aumenti previsti nell'art. 68 della legge n. 392 del 1978, deve intendersi il canone legalmente dovuto al momento dell'entrata in vigore della predetta legge, con esclusione delle eventuali maggiorazioni illegittimamente pretese dal locatore e corrisposte dal conduttore. ( V 897/86, mass n 444428; ( V 1434/84, mass n 433530).*Leggi di più...
- locazione·
- contratti in corso soggetti a proroga·
- canone·
- immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione·
- disciplina delle locazioni di immobili urbani·
- disciplina transitoria·
- aumenti·
- riferimento al canone legalmente dovuto