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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/11/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa decisa in data 27.11.2025, promossa da
-Cos. rappresentata e difesa, con mandato in calce al Parte_1 ricorso, dagli Avv.ti L.Piscitelli e A. Piscitelli
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D. Rotunno CP_2
-Agenzia , rappresentata e difesa, con mandato in atti, Controparte_3 dall'Avv. A. P. Argenio
Resistenti
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.3.2024, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
02480202400005041000, limitatamente al credito di natura assistenziale e previdenziale di cui alle cartelle di pagamento n. 02420220010962416 000, 02420220013831058 000,
02420230013101702 000 ed agli avvisi di addebito n. 32420220001424142 000,
32420220001424950 000, 32420220002591288 000, 32420230000087753 000.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva l'inammissibilità dell'azione esecutiva in quanto intrapresa nonostante la società fosse stata ammessa alla procedura di concordato preventivo;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
la violazione dell'art. 2 dpr 602/73; il difetto di motivazione.
Chiedeva pertanto che fosse dichiarata la nullità/illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Si costituiva che rappresentava preliminarmente di Controparte_4 aver provveduto ad “annullare la misura cautelare opposta poiché avviata in costanza del divieto disposto dal Tribunale di Brindisi nell'ambito della domanda di concordato preventivo”. In subordine, contestava le avverse censure e chiedeva pertanto, in via preliminare, dichiararsi cessata la materia del contendere;
in subordine, insisteva per il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva altresì che, nel rilevare in primo luogo che il credito di cui all'avviso CP_1 di addebito n. 32420220002591288 000 era stato completamente sgravato, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24 d.lgs. 46/99 e dell'art. 617 c.p.c.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva che, nell'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2 prendeva atto della richiesta principale formulata da associandosi alla richiesta di CP_5 cessata materia del contendere.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.pc. e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le richieste delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ.,
Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
Ciò in quanto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, deve sussistere anche nel momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593). Nel caso di specie, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad una decisione della controversia in quanto, nelle more del giudizio, come allegato da ed incontestato CP_5 da parte della ricorrente, l'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo
è stata annullata in autotutela, con la conseguenza che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto congiuntamente dalle parti all'odierna udienza.
Per completezza motivazionale e ai fini della regolamentazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, gioverà rilevare che, come noto, che, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, “nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) è possibile utilizzare i seguenti strumenti: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 cod. proc. civ., comma 2) o meno (art. 617 cod. proc. civ., comma 1 – cfr. Cass. 6704/2016).
Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.", sia dal successivo art. 29, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, che stabilisce che "alle entrate indicate nel comma
1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie, non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
nè le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Altrettanto fermo è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione all'iscrizione a ruolo (o riguardante il merito della pretesa oggetto di riscossione: da ultimo Cass. 19 gennaio 2016, n. 835) ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 o all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (negli altri casi sopra menzionati), sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formali del procedimento e/o della cartella e regolata dagli artt. 617 e 618-bis cod. proc. civ., ma affinché si possano considerare ammissibili i due tipi di opposizione proposti con l'unico atto è necessario che risultino rispettati, per entrambe, i termini perentori rispettivamente stabiliti per la relativa attivazione.
Tanto chiarito, reputa il Tribunale che tutti i motivi di censura formulati in ricorso- ferma restando la prova della regolare notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento indicati in ricorso (cfr. doc. prodotti da e da ) - siano CP_5 CP_1 inammissibili in quanto proposti oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c., decorrente
(quantomeno) dalla data in cui la stessa ricorrente ha rappresentato di esserne venuta a conoscenza (ovvero, in data 13.2.2024, in seguito alla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo).
Il fatto che l'annullamento dell'atto impugnato sia stato disposto per la pacifica ammissione della ricorrente alla procedura di concordato preventivo, avvenuta precedentemente alla notifica del preavviso di fermo, induce a porre le spese di lite a carico dell'agente della riscossione, ma la tardività degli ulteriori motivi di opposizione nonché la prova della notifica delle cartelle di pagamento ne giustificano la compensazione della misura di ½. La residua parte viene liquidata come in dispositivo in considerazione del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria.
Non essendo viceversa emersi profili di illegittimità addebitabili agli enti creditori, le spese tra questi ultimi e la ricorrente si compensano integralmente.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Cos. Parte_1
[...
nei confronti di , ed così provvede: CP_1 CP_2 Controparte_4 dichiara cessata la materia del contendere;
compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna al pagamento della residua CP_5 parte che liquida in € 2500,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo;
compensa le spese tra la ricorrente e gli enti creditori.
Brindisi, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere