Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 170 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , entrambi rappresentati dall'avv.
[...] C.F._2
Gianpiero Geusa, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili.
All'udienza del 10/03/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 11/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15/01/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Galatina (Le) il 27/10/1990;
- che dalla loro unione sono nati due figli, di 33 anni, economicamente Per_1 indipendente, e , di anni 30, non ancora autosufficiente;
Per_2
- di essersi separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza n. 1963/2024 del Tribunale di Lecce, pubblicata il 28/05/2024;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
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a) la casa familiare sita in Nardò alla via Cecchi 29, primo piano, attualmente in esclusiva proprietà del Sig. , verrà trasferita, Parte_2 con apposito rogito notarile, interamente alla Sig.ra la stessa Pt_1 abitazione continuerà ad essere goduta dal figlio sino alla sua Per_2 capacità di lavoro e reddituale;
b) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di Pt_2 Parte_1 mantenimento, entro i primi 5 giorni del mese, la sola somma di euro
100,00 mensili da rivalutare annualmente, a decorrere dal deposito della sentenza;
c) le spese straordinarie in favore del figlio , secondo le linee guida del Per_2 protocollo d'intesa in auge presso il Tribunale di Lecce, saranno per l'80%
a carico del Sig. e per il 20% a carico della Sig.ra Pt_2 Pt_1
d) alle condizioni innanzi estese e riguardanti l'abitazione di via Cecchi 29 in
Nardò e l'assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili, i sigg.
[...]
e hanno provveduto a disciplinare Parte_2 Parte_1 ogni loro rapporto economico.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso era stata omologata la separazione consensuale ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della
2 presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Galatina (Le) il 27/10/1990 da e Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 102, Parte II, serie A, anno 1990, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24/03/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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