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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/07/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex artt. 436-bis e 350, co. 3, c.p.c. nella causa di lavoro iscritta al n. 108/2025 R.G.L. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. Favalli e P. Lonigro del foro di Milano e dall'Avv.
P. Zucchinali del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio
- Avvocati per procura in atti Parte_2
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti B. Del Vecchio e S. Altea Controparte_1 del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv. M.
Spanò per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: accertamento subordinazione.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 27/02/2025.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 28/05/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato, la
[...]
impugnava la sentenza n. 1898/24 in data 9/07-5/09/2024 Parte_1
1 del Tribunale di Torino, che, parzialmente accogliendo la domanda avanzata da di «rivendicazione della natura subordinata di rapporto a suo Controparte_1
tempo qualificato dalle parti come collaborazione giornalistica, del conseguente inquadramento come Redattore ex art. 1 ccnlg, e differenze di retribuzione, riammissione in servizio, nonché risarcimento dei danni» (ricorso, pag. 2), aveva dichiarato «la instaurazione di un rapporto di lavoro giornalistico inter partes a far data dall'10.1.2013 (e non dall'1.5.2010) con qualifica di redattore ex art. 1 ccnlg», con condanna della società convenuta «alla riammissione in servizio della , al CP_1 pagamento in favore dell'appellata della somma lorda di euro 170.026,53, in luogo della maggior somma domandata di euro 432.739,70, a titolo di differenze retributive, oltre al danno retributivo patito per il periodo successivo alla messa in mora dell'10.1.2023»
(ibid.).
L'appellante ha dato atto che in data 20/11/2024 è stata raggiunta con l'appellata un'intesa conciliativa in sede protetta in virtù della quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Si è costituita aderendo all'istanza della controparte. Controparte_1
All'udienza del 9/07/2024, sentite le parti, la causa viene decisa come di seguito.
Va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, secondo quanto concordemente richiesto dalle parti;
le spese del presente grado vanno interamente compensate, anche perché il relativo regolamento è stato oggetto di specifica clausola nell'ambito dell'intervenuta conciliazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., dichiara cessata la materia del contendere;
spese del grado interamente compensate.
Così deciso all'udienza del 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott. Piero Rocchetti
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