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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/12/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1964/2024 R.G. promossa da
, C.F. con il patrocinio degli Avv.ti FRANCO SCARPELLI, Parte_1 C.F._1
RA IC MA FI e IA ON
RICORRENTE contro
Controparte_1
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE FRANCO
[...] P.IVA_1
RESISTENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANDREA MALTONI Controparte_2 C.F._2
e contro
C.F. ), non costituito Controparte_3 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi in ricorso, l'illegittimità del provvedimento di affidamento al dott.
dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa “sc cardiologia 1” presso Controparte_2 la emesso con decreto del Direttore Generale n. Controparte_4
5/D.G./1667 del 27 dicembre 2023;
2) annullare il provvedimento di affidamento al dott. dell'incarico quinquennale di direzione Controparte_2 della struttura complessa “sc cardiologia 1” presso la Controparte_4 emesso con decreto del Direttore Generale n. 5/D.G./1667 del 27 dicembre 2023;
3) accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa alla collocazione nella prima posizione della graduatoria Pt_1 di comparazione, per tutti i motivi di cui al ricorso, in particolare secondo la seguente graduatoria e i seguenti punteggi: 1. : 86,885 2. 77,770 3. : 74,330 o secondo altri Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 punteggi ritenuti di giustizia;
per l'effetto 4) condannare Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, a conferire l'incarico quinquennale di direzione
[...] della struttura complessa “sc cardiologia 1” presso la , CP_4 Controparte_4 tenendo conto della graduatoria risultante all'esito del gi 4 5) ordinare a Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, di riconvocare la Commissione già nominata e
[...] disporre che la stessa proceda alla nuova formulazione dei punteggi relativi ai titoli e alla formazione della corretta graduatoria e della terna finale, sulla base di punteggi dei titoli rispettosi dei criteri individuati in sentenza, da sommare a quelli già attribuiti per il colloquio orale;
6) ordinare a di Controparte_1 diritto pubblico, in persona del Direttore Generale pro tempore, di procedere a un nuovo atto di conferimento dell'incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa della Controparte_5 [...]
di diritto pubblico, tenendo conto della Controparte_1 nuova e diversa graduatoria risultante all'esito della revisione di cui alla domanda n. 5; in ulteriore subordine rispetto alle domande tutte che precedono
7) condannare di Controparte_1 diritto pubblico, in persona del Direttore Generale pro tempore, a risarcire il danno prodotto alla ricorrente dalla scorretta gestione della procedura di selezione, da perdita di trattamento retributivo atteso, da liquidarsi secondo equità, sulla base di quanto esposto in ricorso, nella somma minima di € 377.819,40 ovvero nella diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia;
8) condannare di Controparte_1 diritto pubblico, in persona del Direttore Generale pro tempore, a risarcire alla dott.ssa il danno Pt_1 curriculare, da liquidarsi secondo equità, sulla base di quanto esposto in ricorso, nella somma minima di € 43.669,00 ovvero nella diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia;
in ogni caso 9) condannare la Convenuta al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente nella misura di € 259,00 e alle spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA, da liquidarsi in forza delle disposizioni del D.M. 55/2014 e successive modifiche. In via istruttoria senza l'inversione dell'onere della prova e con riserva di integrare comunque le istanze istruttorie a seguito delle allegazioni di controparte, si chiede che il Giudice voglia:
- disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della convenuta dei documenti originali della procedura di selezione così come del documento, comunque denominato, attestante l'entità del trattamento retributivo riconosciuto al dott. nella sua attuale posizione di direttore di Struttura Controparte_2
Complessa,
- autorizzare la Ricorrente a produrre in giudizio i contratti libero professionali intercorsi con
[...] nel periodo 2001/2008; - ove ritenuto necessario, ammettere CTU Controparte_6 bito dalla ricorrente sulla base dei motivi esposti in ricorso;
- ammettere i mezzi istruttori che saranno eventualmente formulati a prova contraria sulle circostanze ex adverso dedotte.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE CP_1 CP_1
Nel merito:
- respingere integralmente il ricorso e le domande proposte dalla dott.ssa a qualsiasi titolo, in quanto Pt_1 inammissibili, del tutto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non pro r tutti i motivi sopra esposti, previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti richiesti per il loro accoglimento;
- respingere tutte le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, in quanto irrilevanti, esplorative e/o comunque inammissibili;
- per l'effetto condannare parte ricorrente alla rifusione integrale delle spese di lite.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate in quanto inammissibili e/o totalmente infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I principali fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i fatti essenziali per la decisione della lite come di seguito descritto. Ulteriori elementi di fatto saranno esposti nel prosieguo, esaminando i singoli aspetti della vicenda in esame. La (di seguito, per brevità, “il ”) ha indetto la CP_4 Controparte_1 Controparte_1 procedura selettiva per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa “
[...]
” con decreto del Direttore Generale 5/DG/1016 del 28 luglio 2023, rettificato per errori materiali CP_5 con successivo decreto dell'11 agosto 2023 (docc. 1 e 2 di parte ricorrente, coincidenti con i docc. 3 e 4 del e con i docc. 3 e 4 del resistente ). Controparte_1 CP_2
All'esito della procedura, consistente nella valutazione dei titoli presentati e nel colloquio, la graduatoria sottoposta al Direttore Generale (tenuto a nominare il primo classificato, ai sensi dell'art. 15, comma 7 bis del D. L.vo n. 502/1992) è stata la seguente:
1. con 81,070 punti;
Controparte_2
2. on 79,020 punti;
Controparte_3
3. con 78,985 punti;
Parte_1
4. on 76,142 punti;
CP_7
5. con 74,880 punti;
CP_8
6. on 73,628 punti;
Controparte_9
7. con 68,892 punti. Controparte_10
Conseguentemente, il Direttore Generale, con decreto 5/DG/1667 del 27 dicembre 2023, ha conferito al dott.
l'incarico di cui si tratta (doc. 9 di parte ricorrente, coincidente con il doc. 8 del CP_2 Controparte_1
e con il doc. 8 del resistente ). CP_2
La dott.ssa , ravvisando profili di illegittimità nella procedura, ha impugnato davanti al TAR della Pt_1
Lombardia la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione, il suddetto decreto del 27 dicembre 2023, nonché tutti gli atti presupposti rispetto a quei provvedimenti (doc. A di parte ricorrente). Con sentenza del 21 marzo 2024 il TAR adìto ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, compensando le spese di lite (doc. B di parte ricorrente). La dott.ssa ha, quindi, depositato, il 19 dicembre 2024, davanti a questo tribunale in funzione di Pt_1 giudice del lavoro, ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del conferimento dell'incarico di cui si tratta al dott. e per l'accertamento del proprio diritto a essere collocata nella prima posizione della CP_2 graduatoria, con le conseguenti domande proposte nelle conclusioni riportate nell'epigrafe di questa sentenza. Si sono costituiti in giudizio il e il dott. , sostenendo la correttezza dell'operato Controparte_1 CP_2 della e chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente. CP_11
È, invece, rimasto contumace il dott. secondo classificato. Controparte_3
2. La normativa e i princìpi giurisprudenziali applicabili al caso in esame.
L'analisi della fattispecie in esame non può prescindere dalla disciplina dettata dal D.P.R. n. 484/1997, intitolato “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”, non a caso richiamato dal bando di selezione. Pare opportuno riportare per esteso il contenuto dell'art. 8 del D.P.R. in esame, che ben delinea il contenuto della valutazione che deve essere compiuta dalla Commissione. Questo è il testo della norma:
“Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
1. La commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, accerta l'idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento: a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
4. Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all'incarico”.
Le disposizioni legislative sin qui riportate devono poi essere integrate dalla lex specialis costituita dal bando che, nel caso di specie, conteneva - per quanto qui interessa - la seguente normativa, coerente con il citato D.P.R. (il testo viene riportato con i caratteri, con le sottolineature e con il “neretto” presenti nel bando):
“SULLA PIATTAFORMA ON LINE I CANDIDATI DOVRANNO DICHIARARE, NELLE RISPETTIVE SEZIONI DEDICATE I CONTENUTI DEL CURRICULUM PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 484/1997, CON RIFERIMENTO: a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini;
e) alla attività didattica presso scuole universitarie per il conseguimento di laurea e/o specializzazione, dottorato di ricerca, diploma universitario, o presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla produzione scientifica COMPLESSIVA e SIGNIFICATIVA valutata in relazione all'attinenza alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o estere, caratterizzate da criteri di impatto sulla comunità scientifica. Nel curriculum non si valutano idoneità e tirocini né la mera partecipazione passiva a congressi, convegni e seminari. I contenuti del curriculum, fatta eccezione per i contenuti di cui alla lettera b) di cui sopra, saranno oggetto di valutazione se riferiti ai dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, con prevalente considerazione di quelli maturati negli ultimi cinque anni. Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
… Art. 7 – Modalità di svolgimento della selezione La Commissione accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di ammissione dei candidati e comunica agli stessi in merito in sede di colloquio. La suddetta Commissione, ricevuto dalla , all'atto dell'insediamento, il profilo professionale del CP_4 dirigente da incaricare, sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al Direttore Generale una graduatoria dei candidati, nell'ambito della quale il Direttore Generale procederà alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio e in caso di parità di punteggio prevarrà il più giovane di età. La commissione dispone complessivamente di 100 punti: a) per la valutazione del curriculum: 40 punti b) per la valutazione del colloquio: 60 punti Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo. I criteri di valutazione del curriculum e del colloquio sono quelli di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 484/1997 e dal vigente Regolamento Organico della Fondazione”.
In merito alla portata del sindacato giurisdizionale rispetto all'operato della , possono qui CP_11 richiamarsi i passi di una recente sentenza della Suprema Corte che ripercorre gli orientamenti espressi in precedenza. Così si legge nella motivazione della recente pronuncia n. 1488/2024: “Questa Corte intende dare continuità al proprio più recente orientamento – espresso dalla decisione Cass. Sez. L, Sentenza n. 21768 del 2022 – che ha determinato una revisione dei principi precedentemente enunciati in materia e richiamati dalla ricorrente nelle proprie argomentazioni (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15764 del 19/07/2011 e la più recente Cass. Sez. L - Ordinanza n. 23889 del 03/09/2021). Già da tempo, invero, questa Corte aveva affermato, con riferimento ad altri comparti del pubblico impiego contrattualizzato, il principio per cui le norme contenute nell'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, obbligano comunque l'amministrazione - anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. - a procedere a valutazioni anche comparative e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, con la conseguenza che, laddove l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (cfr. la più recente Cass. Sez. L - Sentenza n. 6485 del 09/03/2021, ma in precedenza Cass. Sez. U, Sentenza n. 21671 del 23/09/2013; Cass. Sez. L - Sentenza n. 2603 del 02/02/2018). La già citata Cass. Sez. L, Sentenza n. 21768 del 2022 - il cui contenuto deve comunque qui intendersi richiamato ex art. 118, disp. att. c.p.c. - ha, infine, operato l'estensione di detti principi anche alla materia della dirigenza medica - e quindi per gli incarichi che rientrano nell'ambito dell'art. 15-ter, D. Lgs. n. 502/1992 - osservando, in sintesi che:
- in virtù del disposto di cui all'art. 15-ter, D. Lgs. n. 502/1992 - previsione che ha carattere di norma imperativa, in quanto la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e concorre alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini - l'incarico di struttura complessa deve essere conferito previa valutazione comparativa tra una rosa di candidati;
- nel procedere alla valutazione il datore di lavoro è tenuto a improntare il proprio comportamento alle regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ed ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, previsioni dalle quali discende che la Pubblica Amministrazione è tenuta a procedere a valutazioni anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali, ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte;
- indicazioni in tal senso sono state espresse anche dalla Corte Costituzione che, nella sentenza n. 181/2006, ha chiarito che “resta, peraltro, implicito che in coerente applicazione dei canoni fissati dall'art. 97 della Costituzione (i quali esigono «che nell'accesso a funzioni più elevate» venga osservato un «meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci»; cfr. sentenza n. 62 del 2006, sentenze nn. 465 e 407 del 2005) è necessario che siano adottate modalità procedimentali atte a garantire le condizioni di un trasparente ed imparziale esercizio dell'attività amministrativa”, precisando che “occorre, altresì, che tale attività, oltre ad essere svolta mediante l'impiego di criteri oggettivi e predeterminati, culmini nella formazione di una graduatoria in base alla quale procedere alla individuazione dei tre aspiranti al conferimento dell'incarico dirigenziale, fermo restando, comunque, che rimane impregiudicata la possibilità per il direttore generale della
, con atti motivati, di non avvalersi della terna e, conseguentemente, di non procedere Parte_2 all'attribuzione dell'incarico”, in tal modo ribadendo la necessità di una valutazione comparativa, in quest'ultimo senso dovendosi intendere il riferimento ad una graduatoria;
- questo approdo interpretativo risponde, del resto, anche all'esigenza di uniformare il sistema della dirigenza sanitaria a quello della dirigenza statale in generale, secondo i principi di questa Corte già in precedenza richiamati;
- perché il requisito motivazionale collegato ad una valutazione comparativa, risulti soddisfatto, è necessario la motivazione stessa espliciti non solo le qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati;
- è intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente adempimento non possa essere assolto in via meramente formale, dovendo invece rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire preponderanza e, poi, le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti sono da ritenere meno preferibili. È quindi evidente, che, sia alla luce della previsione speciale di cui all'art. 15-ter, D. Lgs. n. 502/1992, sia alla luce della previsione generale in tema di pubblico impiego di cui all'art. 19, D. Lgs. n. 165/2001, l'incarico di dirigente di struttura sanitaria complessa deve venirsi a fondare su una procedura comparativa che rispetti anche le clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. ed i cui esiti vengano a basarsi su una motivazione che non si esaurisca in formule generiche e prive di riferimenti specifici alle caratteristiche ed alle esperienze professionali dei singoli candidati – evidentemente del tutto incompatibili con una concreta osservanza della clausola generale di buona fede quale limite dell'esercizio anche di poteri e facoltà discrezionali - ma esponga in modo adeguato i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate”. La Suprema Corte ha quindi confermato la pronuncia di merito che aveva ravvisato l'illegittimità dell'operato della commissione in quanto il giudizio di idoneità era stato “espresso con valutazioni anodine” e il
“provvedimento finale di scelta del candidato idoneo” era stato “motivato in modo sostanzialmente impalpabile e comunque privo di riferimento al fondamentale parametro della capacità professionale”. In altro un recente caso (Cass. n. 17320/22), l'applicazione dei medesimi princìpi ha portato alla conferma delle pronunce di merito secondo cui, invece, non poteva ravvedersi l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione, in quanto la scelta del dirigente tra più candidati era stata adeguatamente motivata. La sentenza di legittimità in esame appare particolarmente adatta al caso che ci occupa, perché delinea i limiti del sindacato giurisdizionale e le conseguenze della violazione dell'obbligo di motivazione, nei seguenti termini: “Nel caso in cui la motivazione sia mancante o non esprima validamente neppure i criteri su cui la P.A. ha ritenuto di fondare la scelta, non potrà che procedersi apprezzando ex novo, in via comparativa i curricula, accertando quindi se chi agisce avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento in misura tale da tener conto dell'incertezza comunque sussistente in un giudizio non solo prognostico, ma anche in sé ipotetico. Qualora la motivazione assunta dalla P.A. contenga, invece, almeno una valida espressione dei criteri di merito valorizzati e posti a fondamento della nomina, essendo necessario rispettare la sfera decisionale esclusiva della P.A., l'apprezzamento non potrà invece che riguardare, più limitatamente, la possibilità, ancora secondo criteri di significativa probabilità, che il corretto adempimento, e quindi la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi in relazione ai medesimi titoli valorizzati per il prescelto, potesse portare, nei loro confronti, ad un diverso esito, su cui fondare il ristoro”. In particolare, per le ragioni che più avanti saranno esposte, va qui evidenziato come la Suprema Corte rammenti la necessità di “rispettare la sfera decisionale esclusiva della P.A.” e come richieda un giudizio prognostico atto a valutare la possibilità di un diverso esito della procedura comparativa, con evidente richiamo alla c.d. “prova di resistenza” tipica del giudizio amministrativo. E proprio perché il sindacato che ora compete al giudice del lavoro non è dissimile da quello del giudice amministrativo rispetto all'operato delle commissioni chiamate a fare una scelta tra più candidati, pare corretto riportare alcuni passi di due recenti pronunce del Consiglio di Stato, peraltro confermative di princìpi ormai consolidati. In particolare, nella motivazione della sentenza n. 6416/2023 il Consiglio di Stato ha osservato quanto segue in merito al contenuto di un ricorso: “Da un lato, esso incorre in evidenti profili di inammissibilità, nella misura in cui tende a sconfinare nel merito delle valutazioni della Commissione e mira a far sì che questo giudice si sostituisca alla Commissione stessa nell'operazione di valutazione dei candidati, il che, per giurisprudenza costante, è inammissibile (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 29 marzo 2019, n. 705; id., 23 marzo 2012, n. 1690; Sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 705; id., 16 aprile 2012, n. 2196; Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2230; id., 27 aprile 2011, n. 2461). Invero, è insegnamento della giurisprudenza consolidata che le valutazioni della Commissione giudicatrici, le quali, com'è noto, sono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili esclusivamente se affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128). Inoltre, sono inammissibili le censure che tendono a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi stabiliti dall'art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 3 agosto 2021, n. 5711; Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060; Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459). Sono, pertanto, inammissibili i tentativi di indurre questo giudice a sostituirsi alla Commissione nel riconoscere pregio scientifico a pubblicazioni da questa valutate non positivamente (o comunque in modo che non soddisfa il candidato)”. Nello stesso senso si può citare, tra le altre, la motivazione della pronuncia del Consiglio di Stato n. 864/21 che esamina altresì la validità delle espressioni numeriche dei giudizi delle Commissioni: "le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica;
stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati." (; Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; cfr. in termini Cons. di Stato, V, 19 novembre 2018, n. 6518; Consiglio di Stato, IV, 20 dicembre 2017, n. 5982; Cons. di Stato, IV, 5 gennaio 2017, n. 11; T.a.r Lazio, Roma, I, 31 gennaio 2011, n. 879; T.a.r Lazio, Roma, I, 14 marzo 2012, n. 2503).” Tenendo quindi conto di quanto sin qui esposto si devono ora esaminare le peculiarità del caso di specie. La valutazione del rispetto dei princìpi di correttezza e d'imparzialità dovrà, in particolare, essere condotta verificando se i criteri generali stabiliti dalla siano coerenti con le indicazioni del bando e se tali CP_11 indicazioni del bando nonché i criteri generali stabiliti dalla siano stati concretamente rispettati CP_11 da quest'ultima. Dovrà, altresì, essere accertato se la motivazione renda adeguatamente conto delle regole applicate per la comparazione tra i candidati;
a quest'ultimo riguardo, peraltro, tenendo conto dei princìpi sopra richiamati in merito alla valutazione numerica e in merito alla discrezionalità tecnica della Commissione, va chiarito che questa giudice non può spingersi a sindacare le valutazioni espressione di tale discrezionalità se esse, anche alla luce di quanto argomentato da tutte le tre parti costituite in giudizio, non risultano illogiche o inique;
invero, la sinteticità della motivazione è certamente coerente con i tempi necessari per la sollecita definizione della procedura (è impensabile che la Commissione dovesse motivare l'attribuzione di ogni singolo punteggio a tutti i candidati per tutti i numerosi criteri di valutazione) e può essere sufficiente a esplicitare la valutazione comparativa necessaria, salvo il caso, che questa giudice non ritiene essersi verificato nella fattispecie in esame, di motivazione apparente o eccessivamente generica. Del resto, la stessa ricorrente non contesta un difetto di motivazione, bensì l'adozione di criteri generali ritenuti non corretti o l'errata applicazione dei criteri stabiliti. Infine, come meglio si vedrà in seguito, posto che alcuni dei punteggi assegnati alla ricorrente e al vincitore non risultano corretti, dovrà essere valutato se applicando i punteggi dovuti la differenza del punteggio complessivo sia colmata ed eventualmente superata e, quindi, se vi sia la “significativa probabilità” di un esito della comparazione a favore della ricorrente.
3. I punteggi determinati dalla Commissione per valutare i singoli parametri.
Nel verbale dei lavori della (doc. 19 di parte ricorrente, coincidente con il doc. 13 del resistente CP_11
e il doc. 7 del resistente dott. ; di seguito, per brevità, sarà indicato come “doc. 19” o come CP_1 CP_2
“verbale della Commissione”) sono indicati i seguenti criteri per la valutazione delle candidature (pagg. 4/6 del documento in esame):
“PUNTI TITOLI: 40, ripartiti tra
- fino a punti 30: ESPERIENZE PROFESSIONALI, di cui
° fino a punti 8: carriera ospedaliera con riferimento al contesto aziendale;
° fino a punti 7: esperienze manageriali ospedaliere, organizzative, gestionali e ambiti di autonomia;
° fino a punti 15: tipologia quali quantitativa delle prestazioni rese individualmente;
- fino a punti 10, FORMAZIONE RICERCA DIDATTICA PUBBLICAZIONI, di cui
° fino a punti 6: ricerca, didattica, pubblicazioni, esperienze formative e professionalizzanti nazionali o estere;
° fino a punti 4: titoli accademici.
Per quanto attiene ai 30 punti delle ESPERIENZE PROFESSIONALI, questi vengono ripartiti come segue:
Carriera ospedaliera: fino a punti 8 0,24 all'anno (0,02 al mese) per servizio prestato a tempo pieno nella disciplina presso enti del SSN di diritto pubblico e IRCCS pubblici e privati. Riduzione al 25% del predetto punteggio per servizio prestato presso ospedali privati convenzionati con il SSN. 0,12 all'anno (0,01 al mese) per servizio prestato a tempo pieno in altra disciplina presso enti del SSN di diritto pubblico e IRCCS pubblici e privati. Riduzione al 25% del predetto punteggio per servizio prestato presso ospedali privati convenzionati con il SSN. Integrato fino al raggiungimento di punti 8 dalla valutazione sulla tipologia delle prestazioni erogate dagli enti di appartenenza alla data di presentazione della domanda in riferimento al profilo oggettivo (con focus sul contesto aziendale e sull'aderenza al profilo delle prestazioni erogate).
Esperienze manageriali ospedaliere, organizzative, gestionali e ambiti di autonomia: fino a punti 7. Incarichi Gestionali: Incarichi di posizione dirigenziale di struttura semplice nella disciplina = 0,015/mese - in altra disciplina 0,008/mese Incarichi di posizione dirigenziale di struttura semplice dipartimentale nella disciplina = 0,025/mese - in altra disciplina 0,013/mese. Incarichi di posizione dirigenziale di struttura complessa o di facente funzione di struttura complessa nella disciplina = 0,050/mese – in altra disciplina 0.025/mese incarichi di direzione di dipartimento nella disciplina = 0.060/mese – in altra disciplina 0.030/mese
Incarichi professionali. Incarichi di posizione dirigenziale di alta specializzazione nella disciplina = 0,008/mese - in altra disciplina 0,004/mese. Incarichi di altissima professionalità nella disciplina = 0,010/mese - in altra disciplina 0,005/mese.
tipologia delle prestazioni del candidato degli ultimi 10 anni: fino a punti 15 valutazione quali-quantitativa secondo aderenza al profilo oggettivo e soggettivo bandito, in particolare: fino a punti 9 per valutazione complessiva fino a punti 6 per aderenza delle prestazioni al profilo bandito
Per quanto attiene ai 10 punti per le attività di FORMAZIONE RICERCA DIDATTICA e le PUBBLICAZIONI, è fissata la seguente ripartizione:
ricerca, didattica, pubblicazioni, esperienze formative e professionalizzanti nazionali o estere degli ultimi 10 anni: fino a punti 6
attività didattica accademica: fino a punti 1 attività didattica accademica: punti 0,50 cultore della materia: punti 0,1 abilitazione a professore punti 0,75
pubblicazioni: fino a punti 3 valutazione complessiva: fino a punti 1,5 (Valutazione quali quantitativa sulla produzione scientifica complessiva, limitatamente alle pubblicazioni con Impact Factor); valutazione delle 10 individuate dal candidato: fino a punti 1,5 (valutazione sulla base della presenza di impact Factor, laddove indicato dal candidato, per quanto espressamente previsto dal bando);
fino a punti 2: relatore a corsi, convegni: fino a 5 eventi: punti 0,4; fino a 10 eventi: punti 0,7; più di 10 eventi: punti 1 attività scientifica e di ricerca: fino a 3 progetti/iniziative: punti 0,4; fino a 5 progetti/iniziative: punti 0,7; più di 5 progetti/iniziative: punti 1 affiliazione a società scientifiche: 0,01 (forfait) Esperienze professionalizzanti come specialista in ambito nazionale o estero > 3 mesi: 0,1 al mese
titoli accademici: fino a punti 4 specializzazione attinente: punti 1,5 altra specializzazione: punti 1 altri titoli: dottorato punti 0,50; master o altri corsi assimilabili a master, di durata almeno annuale punti 0,25”. Seguono, poi, le indicazioni sullo svolgimento del colloquio che pare qui superfluo riportare, non essendo contestato da alcuna delle parti l'andamento dei colloqui e le valutazioni attribuite dalla Commissione al riguardo.
Questa giudice ritiene che la determinazione astratta dei punteggi per i titoli così come sopra riportata sia rispettosa del bando e sia corretta espressione della discrezionalità tecnica della . Non deve CP_11 dimenticarsi, al riguardo, come il punto 6 del bando precisi che i criteri di valutazione devono essere stabiliti
“tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire”; pertanto, considerando che la selezione era per il posto di direttore della e che nel profilo del candidato sono sottolineate le qualità organizzative e CP_5 gestionali con riferimento agli interventi praticati nella Struttura, è certamente corretto che siano stati privilegiati la carriera ospedaliera, le esperienze manageriali e la tipologia delle prestazioni dei candidati rispetto all'attività didattica e scientifica nonché ai titoli accademici. Questa considerazione generale dovrà essere tenuta in conto anche in merito all'attribuzione dei singoli punteggi che più avanti sarà esaminata al fine della c.d. “prova di resistenza”. Deve, comunque, sin d'ora osservarsi che non possono essere condivise le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto attribuire un “peso” diverso all'abilitazione a professore di prima o seconda fascia, proprio perché la valutazione tecnica di attribuire il punteggio di 0,75 ai candidati con abilitazione a professore tout court risulta non illogica rispetto al ruolo da coprire e non sindacabile nel merito in questa sede. Allo stesso modo non sono illogici i criteri che hanno posto “tetti” ai punti da attribuire per le varie categorie di titoli e per i singoli parametri, in quanto è del tutto ragionevole ritenere che, superata una certa soglia di esperienze (professionali, di studio o accademiche), la situazione dei candidati, al fine della selezione di cui si tratta, potesse equivalere. In particolare, dal contenuto del verbale della Commissione e dagli stessi atti di causa delle parti emerge come la Commissione, nell'ambito della propria discrezionalità e nel rispetto del profilo professionale ricercato, abbia privilegiato l'attività “sul campo” dei candidati rispetto ai risultati accademici, tanto che la ricorrente si duole – a parere di questa giudice infondatamente – soprattutto della mancata considerazione dei suoi successi in àmbito scientifico (es. numero di pubblicazioni, ore di didattica, oltre all'abilitazione a professore di prima fascia); tuttavia, proprio l'evidente massiccio impegno della ricorrente, per tutta la propria carriera professionale, nell'àmbito dell'attività universitaria risulta aver avuto, come contraltare, un minore impegno nell'attività clinica, che ne ha determinato, nel complesso, una posizione in graduatoria inferiore a quella del vincitore. Se si considera che tutti i candidati, e in particolare i due di cui ora si discute, hanno comunque un curriculum di studi e di pubblicazioni davvero notevole, non può certo ritenersi illegittima la valutazione della Commissione quale si evince dal verbale e come sarà meglio evidenziata nel prosieguo, di porre un limite al
“peso” dell'attività accademica, volendo rispondere alle richieste del bando attraverso la selezione di un medico avvezzo soprattutto alla pratica clinica e al ruolo manageriale già sperimentati.
4. Gli errori nelle domande di partecipazione e nelle valutazioni della commissione.
Dai documenti depositati da tutte le parti in lite risultano errori nella compilazione delle domande da parte sia del vincitore della selezione sia da parte della ricorrente. Risultano, inoltre, errori di attribuzione dei punti da parte della CP_11 Tuttavia, questa giudice ritiene che tali errori non siano tali da comportare l'esclusione di alcuno dei concorrenti né dimostrino la violazione, da parte della , dei princìpi di correttezza e imparzialità CP_11 più volte richiamati.
4.1. Il rapporto professionale del dott. . CP_2
Innanzitutto, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, il dott. ha indicato, nella domanda di CP_2 partecipazione, un rapporto di lavoro dal primo dicembre 2005 al 31 agosto 2016 utilizzando, nella scelta della qualificazione del rapporto, la voce, tra quelle disponibili nella c.d. “tendina” del modello della domanda telematica, la voce “dipendente a tempo indeterminato a rapporto non esclusivo”, mentre è pacifico, e risulta dalla stessa documentazione allegata alla domanda, che in quel periodo egli svolse attività libero professionale, e che quel tipo di rapporto di lavoro non era previsto nella medesima “tendina”. Va anche chiarito, in proposito, che, diversamente da quanto sostenuto dalle due parti resistenti costituite, il ricorrente non si è premurato di formulare note aggiuntive in merito al fatto di aver scelto una qualificazione del rapporto non corretta. Tuttavia, la buona o mala fede del ricorrente (quest'ultimo sostiene di aver scelto la categoria più prossima al tipo di lavoro effettivamente espletato, che lo ha visto impiegato presso due strutture ospedaliere a tempo pieno, ed evidenzia che l'effettiva natura del rapporto, non prevista nei campi della “tendina”, era comunque ben evincibile da altri documenti depositati) non rileva in questa sede, posto che l'esclusione dei candidati è indicata nel bando solo per il caso di mancata sottoscrizione della domanda e per il mancato deposito di determinati documenti. Del resto, la stessa ricorrente ha riportato, in proposito, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “il beneficio correlato all'utilizzazione dei titoli in parola era… per l'originaria ricorrente, solo quello dell'accrescimento del punteggio, sicché, una volta acclarata la mendacità della dichiarazione al riguardo, la decadenza "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" poteva essere solo quella della privazione del punteggio stesso con il conseguente ridimensionamento della posizione in graduatoria, l'inserimento in questa in sé e per sé considerato costituendo, invece, "beneficio" non correlato direttamente al titolo medesimo” (Consiglio di Stato n. 2806/2010). Neppure può ravvedersi un inadempimento della rispetto agli obblighi di cui agli artt. 1175 e CP_11
1375 c.c. per il fatto di aver valutato anche il periodo ospedaliero del ricorrente quale libero professionista. Infatti, nessun punto del bando né dei criteri della Commissione dà rilievo al regime giuridico dell'attività svolta dai candidati e l'esistenza di campi precompilati nel menù “a tendina” non può introdurre un'esclusione non prevista. Laddove, come nel caso del dott. , la natura del servizio prestato era del tutto assimilabile a quella del CP_2 lavoro dipendente, non può essere censurata la scelta della Commissione di tenere conto di tale attività. Infatti, dalle certificazioni delle strutture presso cui ha lavorato il vincitore della selezione ininterrottamente per più di un decennio (docc. 19/23 del resistente ) emerge in modo chiaro come egli fosse stabilmente CP_2 inserito nelle due strutture ospedaliere European Hospital ed Aurelia Hospital, tra di loro collegate, con un monte ore settimanale non inferiore a quello di 38 previsto per i dipendenti, svolgendo turni di guardia, partecipando alle riunioni di équipe, svolgendo come primo operatore numerosissime procedure interventistiche e vicariando il primario in caso di sua assenza. Del resto, se era prevista una valorizzazione per le attività meramente ambulatoriali svolte dai candidati come specialisti e dunque non come dipendenti (attività che erano contemplate nella “tendina”), non è ragionevole che potessero essere escluse dalla valutazione le ben più rilevanti prestazioni rese nell'àmbito di rapporti professionali con orario uguale a quello dei dipendenti e con completo inserimento nelle strutture ospedaliere.
4.2. Il calcolo del punteggio per l'attività ospedaliera della ricorrente.
Nel calcolo del punteggio per l'attività ospedaliera della dott.ssa risulta esservi stato un errore, perché Pt_1
è stato considerato, quanto all'attività quale dirigente medico presso l'IRCCS San Raffaele, solo il periodo a partire dal primo settembre 2014 (pag. 43 del doc. 19), mentre la ricorrente ha documentato di essere stata assunta con quel ruolo già dall'11 maggio 2012 (pag. 85 del doc. 3 di parte ricorrente e doc. 5 della medesima parte). La richiesta di parte ricorrente di vedersi attribuito il punteggio per quel periodo deve certamente essere accolta, e verrà esaminata nel prosieguo;
in questa sede va esclusivamente evidenziato che l'errore non può essere ascritto a imparzialità della Commissione, che ben può essere stata indotta in inganno dal contenuto della domanda come formulata dalla stessa ricorrente. Infatti, in essa (v. pag. 71 del medesimo doc. 3 e pag. 2 del doc. 4, sempre di parte ricorrente) è stato riportato solo il periodo a partire dal primo settembre 2014 che è, appunto, quello indicato nello schema di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione, mentre il ricorrente ha indicato tutta la propria attività a partire dall'inizio del rapporto professionale, che, quindi, è stato correttamente calcolato (pag. 261 del doc. 3 di parte ricorrente).
4.3. La casistica individuale della ricorrente.
La dott.ssa ha presentato un'autocertificazione della casistica individuale affrontata (doc. 7 di parte Pt_1 ricorrente) che presenta due incongruenze di non poco conto. In primo luogo, la somma delle procedure autocertificate, pari a 2.447, è superiore di 732 unità rispetto a quelle certificate dalla struttura di appartenenza, pari a complessive 1.717 (doc. 30 del resistente ): in CP_2 particolare, raffrontando i due documenti, risultano non certificate tutte le procedure indicate nelle ultime due righe della tabella della scheda riepilogativa redatta dalla ricorrente, senza che in questo giudizio, nonostante il rilievo della questione da parte del resistente dott. , sia stata fornita una giustificazione di questa CP_2 rilevante discrasia. In secondo luogo, la dott.ssa non ha indicato quali procedure abbia svolto come prima operatrice, in Pt_1 difformità rispetto a quanto previsto dal bando, che espressamente richiedeva che la scheda riepilogativa della casistica individuale riportasse “ove previsto, se l'attività è stata svolta come primo, secondo o altro operatore”. È poi ambigua la certificazione della struttura, che si limita ad attestare che la dott.ssa “ha Pt_1 eseguito” gli interventi indicati, senza indicare la sua posizione come prima o seconda operatrice. Anche su questo aspetto, parimenti sottolineato dal resistente, non v'è stato alcun chiarimento in giudizio. Del resto, data la natura di molti degli interventi certificati, che notoriamente richiedono la presenza di più operatori in sala operatoria, la precisazione era senza dubbio necessaria per consentire alla Commissione di valutare l'effettiva attività praticata dalla candidata. Pure in questo caso non rileva la buona o mala fede della ricorrente, né può ravvedersi alcuna irregolarità da parte della , che risulta aver valutato la casistica dei candidati nell'àmbito della propria CP_11 discrezionalità tecnica (sul punto si tornerà in seguito).
4.4. Il punteggio per la “specializzazione attinente”.
Infine, correttamente il dott. ha evidenziato la mancata attribuzione a sé di 1,5 punti per la CP_2 specializzazione attinente, che era, invece, espressamente prevista tra i titoli accademici e che egli aveva ottenuto, essendosi specializzato in cardiologia (v. doc. 11 del resistente . Questo errore della CP_2 Commissione è evidente sia perché, come s'è detto, i punti per la specializzazione erano stabiliti senza aspetti di discrezionalità (1,5 per la specializzazione attinente e 1 per altra specializzazione), sia perché al dott.
è stato, correttamente, attribuito un punto per la specializzazione in Medicina Nucleare (v. pag. CP_7
100 del verbale della commissione). L'errore in esame può, dunque, confermare la presenza di sviste da parte della Commissione, ma esclude l'imparzialità della stessa a favore del vincitore e non costituisce, quindi, di per sé motivo per invalidare la selezione. L'errore, peraltro, seppure evidenziato dal solo resistente e non dalla ricorrente, non ha falsato la comparazione tra i due candidati, in quanto anche la dott.ssa ha conseguito la specializzazione in Pt_1
Cardiologia (v. doc. 11 di parte ricorrente), ma non ha avuto attribuito il punteggio di 1,5 in proposito. In sintesi, quindi, l'errore in esame non è significativo di imparzialità da parte della e risulta di CP_11 fatto irrilevante per la decisione.
5. L'esame dei singoli punteggi attribuiti.
Deve ora procedersi, alla luce dei princìpi indicati, all'esame dei singoli punteggi attribuiti alla ricorrente e al resistente costituito, al fine di verificare, da un lato, se l'operato della Commissione sia stato rispettoso delle regole di correttezza e d'imparzialità e, dall'altro lato, se l'attribuzione di punteggi diversi rispettosi della lex specialis avrebbe potuto condurre la ricorrente a ricoprire la prima posizione, considerando che solo in tal caso potrebbero dirsi fondate le domande proposte con il ricorso. La comparazione viene effettuata esclusivamente tra la posizione della ricorrente e quella del dott. , CP_2 considerando che il secondo classificato non ha ritenuto di costituirsi in giudizio e dunque non ha manifestato interesse alle sorti della procedura di selezione, con la conseguenza che non potrebbe qui ordinarsi la reiterazione della procedura in suo favore, bensì solo se la reiterazione possa essere favorevole alla ricorrente. Né devono essere ripercorse tutte le valutazioni espresse dalla , bensì solo quelle relative ai CP_11 parametri contestati nel ricorso e a quello, cui già s'è fatto cenno, contestato dal resistente costituito.
5.1. I punti per la carriera ospedaliera.
5.1.a) L'attività libero-professionale del dott. e quella della dott.ssa . CP_2 Pt_1
Si è già detto come la Commissione abbia legittimamente considerato il periodo in cui il dott. ha CP_2 stabilmente lavorato presso le due strutture Aurelia Hospital ed European Hospital in regime di libera professione e pertanto deve escludersi la fondatezza della censura della ricorrente laddove richiede di decurtare di 0.640 il punteggio attribuito al dott. (pag. 60 doc. 19). CP_2
La ricorrente ha, poi, chiesto che, qualora si ritenesse corretta la scelta della commissione di considerare anche il predetto periodo del dott. , sia considerato anche un periodo da lei svolto in regime libero CP_2 professionale presso la nel periodo 2001/2008, con autorizzazione Controparte_6 al deposito dei contratti stipulati. Questa giudice non ha ammesso il tardivo deposito di documenti in possesso della parte, che quindi avrebbe potuto depositarli tempestivamente con il ricorso. In ogni caso, correttamente le parti resistenti hanno rilevato come i medesimi non possano essere utilizzati in questa sede, in quanto la candidata non ha ritenuto, a suo tempo, di sottoporli alla Commissione, evitando di indicare quell'attività nella propria domanda. Al riguardo non possono che richiamarsi i princìpi più volte espressi dal giudice amministrativo in tema di autoresponsabilità dei concorrenti e di limiti del c.d. “soccorso istruttorio”. Con la pronuncia n. 7815/2021 il Consiglio di Stato ha, infatti, richiamato propri precedenti (Cons. Stato, Sez. II, 5 agosto 2019, n. 5536; id. Sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 1042), nei quali “si è già affermato che, se si riconoscesse la doverosità del soccorso istruttorio, si determinerebbe la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti”. E ha così ricordato: “l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e, in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione … il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (salvo ciò che attenga alla propria identità). Si è anche osservato che l'affermazione di questi principi è coerente con la portata generale che si riconosce al principio del soccorso istruttorio anche nell'ambito delle procedure concorsuali - quale doveroso ordinario modus procedendi dell'amministrazione volto a superare formalismi in nome del principio del favor partecipationis, quale applicazione di quello del giusto procedimento - individuando nel contempo dei rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. Cons. Stato, A. P., 25 febbraio 2014, n. 9). Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio”.
Per questi motivi
non solo non deve essere ammesso il deposito di documenti non depositati con il ricorso, viste le preclusioni istruttorie, ma non possono neppure essere considerati per la decisione i documenti tempestivamente depositati con il ricorso, che attestano l'esistenza di un rapporto libero-professionale con l'IRCSS San Raffaele a partire dal primo dicembre 2002 (docc. 23 e 24), trattandosi di documenti non allegati alla domanda di partecipazione alla selezione. Solo a fini di completezza può osservarsi che i documenti in esame non dimostrano, comunque, un rapporto tale da poter essere parificato a quello del dott. ; basti CP_2 pensare che non è neppure indicato il numero di ore prestate dalla ricorrente in quel periodo.
5.1.b) La riduzione del 50% per l'attività svolta dalla ricorrente nel periodo dal 16 marzo al 29 settembre 2023.
Dalla pag. 43 del doc. 19 di parte ricorrente risulta che il punteggio attribuito alla ricorrente per le prestazioni rese a favore dell'Ospedale San Raffaele dal 16 marzo al 29 settembre 2023 è stato decurtato del 50 %. Dall'intitolazione del tipo di prestazioni, fatta dalla stessa ricorrente, come “Prof. Associato ( CP_12
11) presso Università Vita Salute San Raffaele in convenzione con IRCSS San Raffaele” pare lecito ritenere che la decurtazione sia stata operata in quanto le prestazioni ospedaliere risultavano secondarie rispetto al ruolo universitario. Tuttavia, nessuna norma del bando né il punteggio predeterminato dalla commissione disciplinavano quel tipo di riduzione;
che, conseguentemente, deve ritenersi erronea. Proprio perché una giustificazione si può ravvedere, deve escludersi che dalla decurtazione di cui si tratta si possa dedurre un comportamento imparziale o in malafede della Commissione e la conseguenza dell'errore deve essere limitata, ai fini della prova di resistenza, aumentando di 0,60 il punteggio attribuito alla dott.ssa . Pt_1
5.1.c) Il periodo dal primo settembre 2008 al 31 agosto 2018 prestato dalla ricorrente.
La dott.ssa lamenta che nel calcolo dei punteggi per anzianità non sia stato considerato il decennio in Pt_1 cui ha lavorato come dipendente presso l'Ospedale San Raffaele, ma solo il periodo dal primo settembre 2014. Si è già visto, al paragrafo 4.2, come vi sia stato un errore da parte della e pertanto deve essere CP_11 riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 1.44 punti reclamato dalla ricorrente.
5.2 L'aumento per le caratteristiche dell'ente di provenienza.
A proposito dell'aumento di cui si tratta non possono condividersi le argomentazioni di parte ricorrente laddove pretende di operare un raffronto tra tutti gli enti nei quali ha lavorato il dott. rispetto all'Ospedale San CP_2
Raffaele di Milano in cui ha sempre lavorato la ricorrente. Infatti la Commissione, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica non censurabile, ha ritenuto di aumentare i punti per la carriera ospedaliera fino a raggiungere il tetto massimo di 8, tenendo a mente esclusivamente la “valutazione sulla tipologia delle prestazioni erogate dagli enti di appartenenza alla data di presentazione della domanda”; dunque la comparazione va effettuata esclusivamente tra l'Ospedale San Raffaele e l di Roma, alle cui dipendenze il dott. si trovava al Controparte_13 CP_2 momento della presentazione della domanda. A tale riguardo, se è vero che l'ospedale San Raffaele ha le caratteristiche indicate dalla ricorrente (v. doc. 21 di tale parte):
- è IRCCS;
- è polo universitario;
- è DEA di secondo livello;
- è HUB per pazienti con shock cardiogeno e per insufficienza respiratoria acuta, è altrettanto vero che l'ospedale di Roma ha caratteristiche di rilievo tale da non poter Controparte_13 essere considerato di rango inferiore rispetto al San Raffaele, tenendo altresì conto delle caratteristiche del Policlinico come delineate dal bando. CP_1
In particolare, dai docc. 27 e 28 depositati dal resistente emerge che il ha CP_2 Controparte_13 queste peculiarità:
- è DEA di secondo livello;
- è centro regionale per lo Shock Cardiogeno;
- è centro regionale per trapianti cardiaci e per l'impianto di assistenza ventricolare meccanica. Se si considera, come detto, che la ha deciso di attribuire, per il parametro in questione, rilievo CP_11 alle prestazioni erogate dagli enti di appartenenza “con focus sul contesto aziendale e sull'aderenza al profilo delle prestazioni erogate”, i due istituti possono dirsi senz'altro comparabili, tanto più che, come correttamente evidenziato dal resistente il bando prevedeva come “requisito preferenziale” il “possesso di CP_2 competenze cliniche maturate nell'ambito di una struttura cardiologica con UTIC di secondo livello o superiore (e di un Centro Trapianti di Cuore e Polmone)” e pertanto le prestazioni rese dal Controparte_14 appaiono più aderenti al profilo del candidato richiesto rispetto a quelle del San Raffaele. Comparando, dunque, gli enti di provenienza della ricorrente e del resistente , l'attribuzione di un CP_2 punto a ciascuno per il parametro in esame appare del tutto giustificata.
6. La valutazione quali-quantitativa delle prestazioni dei candidati.
Si è visto che esiste una discrasia tra il numero delle prestazioni dichiarate dalla ricorrente nell'autodichiarazione e la certificazione rilasciata dall'ospedale San Raffaele;
ne deriva che solo quest'ultima poteva essere posta a base delle valutazioni sulle prestazioni effettuate. Inoltre, come parimenti si è osservato al paragrafo 4.3, la ricorrente, in difformità rispetto a quanto previsto dal bando, non ha indicato se abbia effettuato gli interventi in qualità di primo o di secondo operatore, laddove, invece, il dottor ha documentato le numerosissime pratiche svolte in prima persona. CP_2
Infine, si deve osservare che gli interventi eseguiti dal dott. sono, valutati nel loro insieme, molto più CP_2 variegati e talvolta più complessi di quelli indicati dalla dott.ssa . Pt_1
In particolare, il resistente risulta aver impiantato pace-maker, provvisori e definitivi, provveduto al posizionamento di cateteri venosi centrali, svolto ecocardiogrammi transesofagei, mantenendo un'attività di primo operatore costante nel tempo. Viceversa, la ricorrente non solo non ha attestato di aver eseguito come prima operatrice le pratiche dichiarate, ma ha anche conglobato in un unico dato annuale le coronografie, le angioplastiche e gli impianti di stent medicati, rendendo così impossibile valutare il “peso” delle pratiche più complesse;
si ricorda, inoltre, che le ultime due righe dell'autocertificazione non possono essere considerate perché non convalidate. In sintesi, quindi, le pratiche di maggior rilievo esposte dalla ricorrente sono gli impianti di valvole, che tuttavia risultano eseguiti soprattutto nei primi anni del periodo considerato, venendo a scemare quasi completamente nell'ultimo triennio e, pur sempre, con il grave limite di non conoscere se siano stati eseguiti quale prima operatrice o meno. Risulta pertanto immune da censure la valutazione comparativa che ha portato la Commissione ad attribuire 10 punti alla dottoressa e 12 punti al dottor con riguardo al parametro in esame. Pt_1 CP_2
7. Il punteggio per ricerca, didattica, pubblicazioni, esperienze formative e professionalizzanti.
7.1 Attività didattica accademica.
Va subito evidenziato come la commissione abbia attribuito alla voce di cui si tratta un punteggio relativamente basso, ossia sino a un punto, e abbia indicato una griglia precisa per i singoli punti da attribuire ai candidati: si è già accennato al fatto che la valutazione dell'attività accademica come recessiva rispetto ad altri fattori da considerare sia in linea con il profilo del candidato da prescegliere previsto dal bando e come la griglia prevedesse un unico punteggio (0,75) per l'abilitazione alla docenza universitaria, indipendentemente dalla fascia di insegnamento. Ne deriva che la doglianza della ricorrente al riguardo non può essere condivisa. Anche l'attribuzione del medesimo punteggio di 0,5 alla dott.ssa e al dott. per l'attività Pt_1 CP_2 accademica è senza dubbio corretta, in quanto il criterio stabilito è stato rispettato, non essendo previste graduazioni rispetto all'entità delle docenze. Del resto, il criterio di un unico punteggio a fronte dell'insegnamento universitario non è irragionevole, proprio perché nel posto a concorso era chiesto, sul piano della didattica, esclusivamente di seguire gli specializzandi, ma non di svolgere attività di docenza.
7.2 Pubblicazioni.
Anche per le pubblicazioni, l'operato della Commissione, che ha attribuito 3 punti ai due candidati di cui si discute, deve ritenersi avvenuto nell'alveo di una scelta discrezionale non illogica né sindacabile in questa sede. La circostanza che il punteggio prevedesse fino a un massimo di 3 punti, di cui 1,5 per la valutazione quantitativa delle pubblicazioni con Impact Factor non impediva, come è avvenuto, di attribuire il massimo a coloro che avessero centinaia di pubblicazioni del genere richiesto: invero, il criterio di valutazione non era stato previsto secondo una funzione matematica di proporzionalità diretta tra il numero di pubblicazioni e il punteggio, e pertanto ben può la Commissione aver operato una parificazione nella valutazione dei due candidati in esame con riguardo al parametro delle pubblicazioni. Del resto, che vi sia stata una valutazione comparativa e non una parificazione tout court tra i candidati con riguardo al parametro di cui si tratta emerge considerando i punti attribuiti per le pubblicazioni ad altri candidati: per esempio al dott. sono stati attribuiti 1,00 punto per il numero delle pubblicazioni e CP_8
0,5 punti per le pubblicazioni più significative. Deve, dunque, escludersi che la Commissione abbia di fatto annullato la valenza del criterio in esame parificando le posizioni dei candidati al riguardo;
risulta, invece, che nell'àmbito della propria discrezionalità tecnica, la Commissione abbia considerato irrilevante il superamento di una certa soglia di pubblicazioni, soglia che ha ritenuto come adeguata per riconoscere il massimo punteggio per la valenza scientifica dei candidati che l'avessero raggiunta. Non appare, dunque, del tutto calzante con il caso che ci occupa la diversa fattispecie esaminata dal tribunale di Lecco e dalla Corte d'Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di primo grado: dalla motivazione delle sentenze, invocate da parte ricorrente, pare altresì che in quel caso la “saturazione” dei punteggi sia stata ottenuta dalla Commissione disattendendo la griglia prestabilita. Si osserva, poi, che le censure di parte ricorrente si incentrano sul punteggio relativo al numero delle pubblicazioni e non sull'attribuzione di 1,5 punti per la valutazione delle dieci pubblicazioni più significative come indicate dai candidati e pertanto nessun sindacato deve essere operato da questa giudice al riguardo. Infine, il richiamo della ricorrente al numero di citazioni ottenute non è coerente con i criteri previsti dalla
, che non attribuivano alcun punteggio alle citazioni. CP_11
Alla luce di quanto sin qui esposto, nessuna correzione dei punteggi attribuiti per le pubblicazioni deve essere svolta.
8. Il titolo relativo alla specializzazione.
Si è già visto, al paragrafo 4.4, come la commissione abbia erroneamente omesso di attribuire al resistente dott. 1,5 punti per la specializzazione in cardiologia. Nonostante la ricorrente non abbia svolto CP_2 osservazioni sul punto, questa giudice ritiene di dover rilevare, in quanto emergente dal materiale probatorio, che anche la ricorrente ha conseguito la medesima specialità e pertanto in sede di “prova di resistenza” ritiene corretto operare un aumento per entrambi, con la conseguenza che esso risulta di fatto irrilevante.
9. L'esito della “prova di resistenza”. In considerazione di quanto esposto ai paragrafi che precedono, le uniche correzioni che devono essere operate rispetto ai punteggi attribuiti dalla Commissione sono gli aumenti di 1.44 e di 0,60 rispettivamente per il periodo dal primo settembre 2008 al 31 agosto 2018 e per il periodo dal 16 marzo al 29 settembre 2023 svolti dalla dott.ssa , nonché 1.5 punti per ognuno dei due contendenti in ragione della specialità Pt_1 conseguita. Ne deriva che i punteggi corretti risultano i seguenti:
: 81,070 + 1,5 = 82,570; Controparte_2
Alaide Chieffo: 78,985 + 1,44 + 0,60 + 1,5 = 82,525.
Il risultato della selezione, che ha visto il dott. vincitore, non può pertanto variare a seguito delle CP_2 rettifiche necessarie e pertanto tutte le domande proposte dalla ricorrente devono essere respinte.
10. Le spese di lite.
Sussistono i motivi richiesti dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare interamente le spese di lite. Al riguardo va evidenziata l'indicazione non corretta del dott. con riferimento al periodo di lavoro in CP_2 regime di libera professione e va considerato che le difese di entrambi i resistenti hanno sostenuto infondatamente, al riguardo, che v'era stata una specifica annotazione nella domanda;
inoltre sono stati rilevati alcuni errori da parte della Commissione, seppure la prova di resistenza abbia comportato il rigetto delle domande della ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso in Parte_1 riassunzione depositato il 19 dicembre 2024:
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite;
3) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 13 novembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1964/2024 R.G. promossa da
, C.F. con il patrocinio degli Avv.ti FRANCO SCARPELLI, Parte_1 C.F._1
RA IC MA FI e IA ON
RICORRENTE contro
Controparte_1
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE FRANCO
[...] P.IVA_1
RESISTENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANDREA MALTONI Controparte_2 C.F._2
e contro
C.F. ), non costituito Controparte_3 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi in ricorso, l'illegittimità del provvedimento di affidamento al dott.
dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa “sc cardiologia 1” presso Controparte_2 la emesso con decreto del Direttore Generale n. Controparte_4
5/D.G./1667 del 27 dicembre 2023;
2) annullare il provvedimento di affidamento al dott. dell'incarico quinquennale di direzione Controparte_2 della struttura complessa “sc cardiologia 1” presso la Controparte_4 emesso con decreto del Direttore Generale n. 5/D.G./1667 del 27 dicembre 2023;
3) accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa alla collocazione nella prima posizione della graduatoria Pt_1 di comparazione, per tutti i motivi di cui al ricorso, in particolare secondo la seguente graduatoria e i seguenti punteggi: 1. : 86,885 2. 77,770 3. : 74,330 o secondo altri Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 punteggi ritenuti di giustizia;
per l'effetto 4) condannare Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, a conferire l'incarico quinquennale di direzione
[...] della struttura complessa “sc cardiologia 1” presso la , CP_4 Controparte_4 tenendo conto della graduatoria risultante all'esito del gi 4 5) ordinare a Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, di riconvocare la Commissione già nominata e
[...] disporre che la stessa proceda alla nuova formulazione dei punteggi relativi ai titoli e alla formazione della corretta graduatoria e della terna finale, sulla base di punteggi dei titoli rispettosi dei criteri individuati in sentenza, da sommare a quelli già attribuiti per il colloquio orale;
6) ordinare a di Controparte_1 diritto pubblico, in persona del Direttore Generale pro tempore, di procedere a un nuovo atto di conferimento dell'incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa della Controparte_5 [...]
di diritto pubblico, tenendo conto della Controparte_1 nuova e diversa graduatoria risultante all'esito della revisione di cui alla domanda n. 5; in ulteriore subordine rispetto alle domande tutte che precedono
7) condannare di Controparte_1 diritto pubblico, in persona del Direttore Generale pro tempore, a risarcire il danno prodotto alla ricorrente dalla scorretta gestione della procedura di selezione, da perdita di trattamento retributivo atteso, da liquidarsi secondo equità, sulla base di quanto esposto in ricorso, nella somma minima di € 377.819,40 ovvero nella diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia;
8) condannare di Controparte_1 diritto pubblico, in persona del Direttore Generale pro tempore, a risarcire alla dott.ssa il danno Pt_1 curriculare, da liquidarsi secondo equità, sulla base di quanto esposto in ricorso, nella somma minima di € 43.669,00 ovvero nella diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia;
in ogni caso 9) condannare la Convenuta al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente nella misura di € 259,00 e alle spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA, da liquidarsi in forza delle disposizioni del D.M. 55/2014 e successive modifiche. In via istruttoria senza l'inversione dell'onere della prova e con riserva di integrare comunque le istanze istruttorie a seguito delle allegazioni di controparte, si chiede che il Giudice voglia:
- disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della convenuta dei documenti originali della procedura di selezione così come del documento, comunque denominato, attestante l'entità del trattamento retributivo riconosciuto al dott. nella sua attuale posizione di direttore di Struttura Controparte_2
Complessa,
- autorizzare la Ricorrente a produrre in giudizio i contratti libero professionali intercorsi con
[...] nel periodo 2001/2008; - ove ritenuto necessario, ammettere CTU Controparte_6 bito dalla ricorrente sulla base dei motivi esposti in ricorso;
- ammettere i mezzi istruttori che saranno eventualmente formulati a prova contraria sulle circostanze ex adverso dedotte.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE CP_1 CP_1
Nel merito:
- respingere integralmente il ricorso e le domande proposte dalla dott.ssa a qualsiasi titolo, in quanto Pt_1 inammissibili, del tutto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non pro r tutti i motivi sopra esposti, previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti richiesti per il loro accoglimento;
- respingere tutte le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, in quanto irrilevanti, esplorative e/o comunque inammissibili;
- per l'effetto condannare parte ricorrente alla rifusione integrale delle spese di lite.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate in quanto inammissibili e/o totalmente infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I principali fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i fatti essenziali per la decisione della lite come di seguito descritto. Ulteriori elementi di fatto saranno esposti nel prosieguo, esaminando i singoli aspetti della vicenda in esame. La (di seguito, per brevità, “il ”) ha indetto la CP_4 Controparte_1 Controparte_1 procedura selettiva per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa “
[...]
” con decreto del Direttore Generale 5/DG/1016 del 28 luglio 2023, rettificato per errori materiali CP_5 con successivo decreto dell'11 agosto 2023 (docc. 1 e 2 di parte ricorrente, coincidenti con i docc. 3 e 4 del e con i docc. 3 e 4 del resistente ). Controparte_1 CP_2
All'esito della procedura, consistente nella valutazione dei titoli presentati e nel colloquio, la graduatoria sottoposta al Direttore Generale (tenuto a nominare il primo classificato, ai sensi dell'art. 15, comma 7 bis del D. L.vo n. 502/1992) è stata la seguente:
1. con 81,070 punti;
Controparte_2
2. on 79,020 punti;
Controparte_3
3. con 78,985 punti;
Parte_1
4. on 76,142 punti;
CP_7
5. con 74,880 punti;
CP_8
6. on 73,628 punti;
Controparte_9
7. con 68,892 punti. Controparte_10
Conseguentemente, il Direttore Generale, con decreto 5/DG/1667 del 27 dicembre 2023, ha conferito al dott.
l'incarico di cui si tratta (doc. 9 di parte ricorrente, coincidente con il doc. 8 del CP_2 Controparte_1
e con il doc. 8 del resistente ). CP_2
La dott.ssa , ravvisando profili di illegittimità nella procedura, ha impugnato davanti al TAR della Pt_1
Lombardia la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione, il suddetto decreto del 27 dicembre 2023, nonché tutti gli atti presupposti rispetto a quei provvedimenti (doc. A di parte ricorrente). Con sentenza del 21 marzo 2024 il TAR adìto ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, compensando le spese di lite (doc. B di parte ricorrente). La dott.ssa ha, quindi, depositato, il 19 dicembre 2024, davanti a questo tribunale in funzione di Pt_1 giudice del lavoro, ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del conferimento dell'incarico di cui si tratta al dott. e per l'accertamento del proprio diritto a essere collocata nella prima posizione della CP_2 graduatoria, con le conseguenti domande proposte nelle conclusioni riportate nell'epigrafe di questa sentenza. Si sono costituiti in giudizio il e il dott. , sostenendo la correttezza dell'operato Controparte_1 CP_2 della e chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente. CP_11
È, invece, rimasto contumace il dott. secondo classificato. Controparte_3
2. La normativa e i princìpi giurisprudenziali applicabili al caso in esame.
L'analisi della fattispecie in esame non può prescindere dalla disciplina dettata dal D.P.R. n. 484/1997, intitolato “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”, non a caso richiamato dal bando di selezione. Pare opportuno riportare per esteso il contenuto dell'art. 8 del D.P.R. in esame, che ben delinea il contenuto della valutazione che deve essere compiuta dalla Commissione. Questo è il testo della norma:
“Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale
1. La commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, accerta l'idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento: a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
4. Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all'incarico”.
Le disposizioni legislative sin qui riportate devono poi essere integrate dalla lex specialis costituita dal bando che, nel caso di specie, conteneva - per quanto qui interessa - la seguente normativa, coerente con il citato D.P.R. (il testo viene riportato con i caratteri, con le sottolineature e con il “neretto” presenti nel bando):
“SULLA PIATTAFORMA ON LINE I CANDIDATI DOVRANNO DICHIARARE, NELLE RISPETTIVE SEZIONI DEDICATE I CONTENUTI DEL CURRICULUM PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 484/1997, CON RIFERIMENTO: a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini;
e) alla attività didattica presso scuole universitarie per il conseguimento di laurea e/o specializzazione, dottorato di ricerca, diploma universitario, o presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla produzione scientifica COMPLESSIVA e SIGNIFICATIVA valutata in relazione all'attinenza alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o estere, caratterizzate da criteri di impatto sulla comunità scientifica. Nel curriculum non si valutano idoneità e tirocini né la mera partecipazione passiva a congressi, convegni e seminari. I contenuti del curriculum, fatta eccezione per i contenuti di cui alla lettera b) di cui sopra, saranno oggetto di valutazione se riferiti ai dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, con prevalente considerazione di quelli maturati negli ultimi cinque anni. Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
… Art. 7 – Modalità di svolgimento della selezione La Commissione accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di ammissione dei candidati e comunica agli stessi in merito in sede di colloquio. La suddetta Commissione, ricevuto dalla , all'atto dell'insediamento, il profilo professionale del CP_4 dirigente da incaricare, sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al Direttore Generale una graduatoria dei candidati, nell'ambito della quale il Direttore Generale procederà alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio e in caso di parità di punteggio prevarrà il più giovane di età. La commissione dispone complessivamente di 100 punti: a) per la valutazione del curriculum: 40 punti b) per la valutazione del colloquio: 60 punti Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo. I criteri di valutazione del curriculum e del colloquio sono quelli di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 484/1997 e dal vigente Regolamento Organico della Fondazione”.
In merito alla portata del sindacato giurisdizionale rispetto all'operato della , possono qui CP_11 richiamarsi i passi di una recente sentenza della Suprema Corte che ripercorre gli orientamenti espressi in precedenza. Così si legge nella motivazione della recente pronuncia n. 1488/2024: “Questa Corte intende dare continuità al proprio più recente orientamento – espresso dalla decisione Cass. Sez. L, Sentenza n. 21768 del 2022 – che ha determinato una revisione dei principi precedentemente enunciati in materia e richiamati dalla ricorrente nelle proprie argomentazioni (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15764 del 19/07/2011 e la più recente Cass. Sez. L - Ordinanza n. 23889 del 03/09/2021). Già da tempo, invero, questa Corte aveva affermato, con riferimento ad altri comparti del pubblico impiego contrattualizzato, il principio per cui le norme contenute nell'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, obbligano comunque l'amministrazione - anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. - a procedere a valutazioni anche comparative e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, con la conseguenza che, laddove l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (cfr. la più recente Cass. Sez. L - Sentenza n. 6485 del 09/03/2021, ma in precedenza Cass. Sez. U, Sentenza n. 21671 del 23/09/2013; Cass. Sez. L - Sentenza n. 2603 del 02/02/2018). La già citata Cass. Sez. L, Sentenza n. 21768 del 2022 - il cui contenuto deve comunque qui intendersi richiamato ex art. 118, disp. att. c.p.c. - ha, infine, operato l'estensione di detti principi anche alla materia della dirigenza medica - e quindi per gli incarichi che rientrano nell'ambito dell'art. 15-ter, D. Lgs. n. 502/1992 - osservando, in sintesi che:
- in virtù del disposto di cui all'art. 15-ter, D. Lgs. n. 502/1992 - previsione che ha carattere di norma imperativa, in quanto la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e concorre alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini - l'incarico di struttura complessa deve essere conferito previa valutazione comparativa tra una rosa di candidati;
- nel procedere alla valutazione il datore di lavoro è tenuto a improntare il proprio comportamento alle regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ed ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, previsioni dalle quali discende che la Pubblica Amministrazione è tenuta a procedere a valutazioni anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali, ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte;
- indicazioni in tal senso sono state espresse anche dalla Corte Costituzione che, nella sentenza n. 181/2006, ha chiarito che “resta, peraltro, implicito che in coerente applicazione dei canoni fissati dall'art. 97 della Costituzione (i quali esigono «che nell'accesso a funzioni più elevate» venga osservato un «meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci»; cfr. sentenza n. 62 del 2006, sentenze nn. 465 e 407 del 2005) è necessario che siano adottate modalità procedimentali atte a garantire le condizioni di un trasparente ed imparziale esercizio dell'attività amministrativa”, precisando che “occorre, altresì, che tale attività, oltre ad essere svolta mediante l'impiego di criteri oggettivi e predeterminati, culmini nella formazione di una graduatoria in base alla quale procedere alla individuazione dei tre aspiranti al conferimento dell'incarico dirigenziale, fermo restando, comunque, che rimane impregiudicata la possibilità per il direttore generale della
, con atti motivati, di non avvalersi della terna e, conseguentemente, di non procedere Parte_2 all'attribuzione dell'incarico”, in tal modo ribadendo la necessità di una valutazione comparativa, in quest'ultimo senso dovendosi intendere il riferimento ad una graduatoria;
- questo approdo interpretativo risponde, del resto, anche all'esigenza di uniformare il sistema della dirigenza sanitaria a quello della dirigenza statale in generale, secondo i principi di questa Corte già in precedenza richiamati;
- perché il requisito motivazionale collegato ad una valutazione comparativa, risulti soddisfatto, è necessario la motivazione stessa espliciti non solo le qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati;
- è intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente adempimento non possa essere assolto in via meramente formale, dovendo invece rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire preponderanza e, poi, le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti sono da ritenere meno preferibili. È quindi evidente, che, sia alla luce della previsione speciale di cui all'art. 15-ter, D. Lgs. n. 502/1992, sia alla luce della previsione generale in tema di pubblico impiego di cui all'art. 19, D. Lgs. n. 165/2001, l'incarico di dirigente di struttura sanitaria complessa deve venirsi a fondare su una procedura comparativa che rispetti anche le clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. ed i cui esiti vengano a basarsi su una motivazione che non si esaurisca in formule generiche e prive di riferimenti specifici alle caratteristiche ed alle esperienze professionali dei singoli candidati – evidentemente del tutto incompatibili con una concreta osservanza della clausola generale di buona fede quale limite dell'esercizio anche di poteri e facoltà discrezionali - ma esponga in modo adeguato i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate”. La Suprema Corte ha quindi confermato la pronuncia di merito che aveva ravvisato l'illegittimità dell'operato della commissione in quanto il giudizio di idoneità era stato “espresso con valutazioni anodine” e il
“provvedimento finale di scelta del candidato idoneo” era stato “motivato in modo sostanzialmente impalpabile e comunque privo di riferimento al fondamentale parametro della capacità professionale”. In altro un recente caso (Cass. n. 17320/22), l'applicazione dei medesimi princìpi ha portato alla conferma delle pronunce di merito secondo cui, invece, non poteva ravvedersi l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione, in quanto la scelta del dirigente tra più candidati era stata adeguatamente motivata. La sentenza di legittimità in esame appare particolarmente adatta al caso che ci occupa, perché delinea i limiti del sindacato giurisdizionale e le conseguenze della violazione dell'obbligo di motivazione, nei seguenti termini: “Nel caso in cui la motivazione sia mancante o non esprima validamente neppure i criteri su cui la P.A. ha ritenuto di fondare la scelta, non potrà che procedersi apprezzando ex novo, in via comparativa i curricula, accertando quindi se chi agisce avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento in misura tale da tener conto dell'incertezza comunque sussistente in un giudizio non solo prognostico, ma anche in sé ipotetico. Qualora la motivazione assunta dalla P.A. contenga, invece, almeno una valida espressione dei criteri di merito valorizzati e posti a fondamento della nomina, essendo necessario rispettare la sfera decisionale esclusiva della P.A., l'apprezzamento non potrà invece che riguardare, più limitatamente, la possibilità, ancora secondo criteri di significativa probabilità, che il corretto adempimento, e quindi la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi in relazione ai medesimi titoli valorizzati per il prescelto, potesse portare, nei loro confronti, ad un diverso esito, su cui fondare il ristoro”. In particolare, per le ragioni che più avanti saranno esposte, va qui evidenziato come la Suprema Corte rammenti la necessità di “rispettare la sfera decisionale esclusiva della P.A.” e come richieda un giudizio prognostico atto a valutare la possibilità di un diverso esito della procedura comparativa, con evidente richiamo alla c.d. “prova di resistenza” tipica del giudizio amministrativo. E proprio perché il sindacato che ora compete al giudice del lavoro non è dissimile da quello del giudice amministrativo rispetto all'operato delle commissioni chiamate a fare una scelta tra più candidati, pare corretto riportare alcuni passi di due recenti pronunce del Consiglio di Stato, peraltro confermative di princìpi ormai consolidati. In particolare, nella motivazione della sentenza n. 6416/2023 il Consiglio di Stato ha osservato quanto segue in merito al contenuto di un ricorso: “Da un lato, esso incorre in evidenti profili di inammissibilità, nella misura in cui tende a sconfinare nel merito delle valutazioni della Commissione e mira a far sì che questo giudice si sostituisca alla Commissione stessa nell'operazione di valutazione dei candidati, il che, per giurisprudenza costante, è inammissibile (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 29 marzo 2019, n. 705; id., 23 marzo 2012, n. 1690; Sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 705; id., 16 aprile 2012, n. 2196; Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2230; id., 27 aprile 2011, n. 2461). Invero, è insegnamento della giurisprudenza consolidata che le valutazioni della Commissione giudicatrici, le quali, com'è noto, sono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili esclusivamente se affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128). Inoltre, sono inammissibili le censure che tendono a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi stabiliti dall'art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 3 agosto 2021, n. 5711; Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060; Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459). Sono, pertanto, inammissibili i tentativi di indurre questo giudice a sostituirsi alla Commissione nel riconoscere pregio scientifico a pubblicazioni da questa valutate non positivamente (o comunque in modo che non soddisfa il candidato)”. Nello stesso senso si può citare, tra le altre, la motivazione della pronuncia del Consiglio di Stato n. 864/21 che esamina altresì la validità delle espressioni numeriche dei giudizi delle Commissioni: "le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica;
stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati." (; Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; cfr. in termini Cons. di Stato, V, 19 novembre 2018, n. 6518; Consiglio di Stato, IV, 20 dicembre 2017, n. 5982; Cons. di Stato, IV, 5 gennaio 2017, n. 11; T.a.r Lazio, Roma, I, 31 gennaio 2011, n. 879; T.a.r Lazio, Roma, I, 14 marzo 2012, n. 2503).” Tenendo quindi conto di quanto sin qui esposto si devono ora esaminare le peculiarità del caso di specie. La valutazione del rispetto dei princìpi di correttezza e d'imparzialità dovrà, in particolare, essere condotta verificando se i criteri generali stabiliti dalla siano coerenti con le indicazioni del bando e se tali CP_11 indicazioni del bando nonché i criteri generali stabiliti dalla siano stati concretamente rispettati CP_11 da quest'ultima. Dovrà, altresì, essere accertato se la motivazione renda adeguatamente conto delle regole applicate per la comparazione tra i candidati;
a quest'ultimo riguardo, peraltro, tenendo conto dei princìpi sopra richiamati in merito alla valutazione numerica e in merito alla discrezionalità tecnica della Commissione, va chiarito che questa giudice non può spingersi a sindacare le valutazioni espressione di tale discrezionalità se esse, anche alla luce di quanto argomentato da tutte le tre parti costituite in giudizio, non risultano illogiche o inique;
invero, la sinteticità della motivazione è certamente coerente con i tempi necessari per la sollecita definizione della procedura (è impensabile che la Commissione dovesse motivare l'attribuzione di ogni singolo punteggio a tutti i candidati per tutti i numerosi criteri di valutazione) e può essere sufficiente a esplicitare la valutazione comparativa necessaria, salvo il caso, che questa giudice non ritiene essersi verificato nella fattispecie in esame, di motivazione apparente o eccessivamente generica. Del resto, la stessa ricorrente non contesta un difetto di motivazione, bensì l'adozione di criteri generali ritenuti non corretti o l'errata applicazione dei criteri stabiliti. Infine, come meglio si vedrà in seguito, posto che alcuni dei punteggi assegnati alla ricorrente e al vincitore non risultano corretti, dovrà essere valutato se applicando i punteggi dovuti la differenza del punteggio complessivo sia colmata ed eventualmente superata e, quindi, se vi sia la “significativa probabilità” di un esito della comparazione a favore della ricorrente.
3. I punteggi determinati dalla Commissione per valutare i singoli parametri.
Nel verbale dei lavori della (doc. 19 di parte ricorrente, coincidente con il doc. 13 del resistente CP_11
e il doc. 7 del resistente dott. ; di seguito, per brevità, sarà indicato come “doc. 19” o come CP_1 CP_2
“verbale della Commissione”) sono indicati i seguenti criteri per la valutazione delle candidature (pagg. 4/6 del documento in esame):
“PUNTI TITOLI: 40, ripartiti tra
- fino a punti 30: ESPERIENZE PROFESSIONALI, di cui
° fino a punti 8: carriera ospedaliera con riferimento al contesto aziendale;
° fino a punti 7: esperienze manageriali ospedaliere, organizzative, gestionali e ambiti di autonomia;
° fino a punti 15: tipologia quali quantitativa delle prestazioni rese individualmente;
- fino a punti 10, FORMAZIONE RICERCA DIDATTICA PUBBLICAZIONI, di cui
° fino a punti 6: ricerca, didattica, pubblicazioni, esperienze formative e professionalizzanti nazionali o estere;
° fino a punti 4: titoli accademici.
Per quanto attiene ai 30 punti delle ESPERIENZE PROFESSIONALI, questi vengono ripartiti come segue:
Carriera ospedaliera: fino a punti 8 0,24 all'anno (0,02 al mese) per servizio prestato a tempo pieno nella disciplina presso enti del SSN di diritto pubblico e IRCCS pubblici e privati. Riduzione al 25% del predetto punteggio per servizio prestato presso ospedali privati convenzionati con il SSN. 0,12 all'anno (0,01 al mese) per servizio prestato a tempo pieno in altra disciplina presso enti del SSN di diritto pubblico e IRCCS pubblici e privati. Riduzione al 25% del predetto punteggio per servizio prestato presso ospedali privati convenzionati con il SSN. Integrato fino al raggiungimento di punti 8 dalla valutazione sulla tipologia delle prestazioni erogate dagli enti di appartenenza alla data di presentazione della domanda in riferimento al profilo oggettivo (con focus sul contesto aziendale e sull'aderenza al profilo delle prestazioni erogate).
Esperienze manageriali ospedaliere, organizzative, gestionali e ambiti di autonomia: fino a punti 7. Incarichi Gestionali: Incarichi di posizione dirigenziale di struttura semplice nella disciplina = 0,015/mese - in altra disciplina 0,008/mese Incarichi di posizione dirigenziale di struttura semplice dipartimentale nella disciplina = 0,025/mese - in altra disciplina 0,013/mese. Incarichi di posizione dirigenziale di struttura complessa o di facente funzione di struttura complessa nella disciplina = 0,050/mese – in altra disciplina 0.025/mese incarichi di direzione di dipartimento nella disciplina = 0.060/mese – in altra disciplina 0.030/mese
Incarichi professionali. Incarichi di posizione dirigenziale di alta specializzazione nella disciplina = 0,008/mese - in altra disciplina 0,004/mese. Incarichi di altissima professionalità nella disciplina = 0,010/mese - in altra disciplina 0,005/mese.
tipologia delle prestazioni del candidato degli ultimi 10 anni: fino a punti 15 valutazione quali-quantitativa secondo aderenza al profilo oggettivo e soggettivo bandito, in particolare: fino a punti 9 per valutazione complessiva fino a punti 6 per aderenza delle prestazioni al profilo bandito
Per quanto attiene ai 10 punti per le attività di FORMAZIONE RICERCA DIDATTICA e le PUBBLICAZIONI, è fissata la seguente ripartizione:
ricerca, didattica, pubblicazioni, esperienze formative e professionalizzanti nazionali o estere degli ultimi 10 anni: fino a punti 6
attività didattica accademica: fino a punti 1 attività didattica accademica: punti 0,50 cultore della materia: punti 0,1 abilitazione a professore punti 0,75
pubblicazioni: fino a punti 3 valutazione complessiva: fino a punti 1,5 (Valutazione quali quantitativa sulla produzione scientifica complessiva, limitatamente alle pubblicazioni con Impact Factor); valutazione delle 10 individuate dal candidato: fino a punti 1,5 (valutazione sulla base della presenza di impact Factor, laddove indicato dal candidato, per quanto espressamente previsto dal bando);
fino a punti 2: relatore a corsi, convegni: fino a 5 eventi: punti 0,4; fino a 10 eventi: punti 0,7; più di 10 eventi: punti 1 attività scientifica e di ricerca: fino a 3 progetti/iniziative: punti 0,4; fino a 5 progetti/iniziative: punti 0,7; più di 5 progetti/iniziative: punti 1 affiliazione a società scientifiche: 0,01 (forfait) Esperienze professionalizzanti come specialista in ambito nazionale o estero > 3 mesi: 0,1 al mese
titoli accademici: fino a punti 4 specializzazione attinente: punti 1,5 altra specializzazione: punti 1 altri titoli: dottorato punti 0,50; master o altri corsi assimilabili a master, di durata almeno annuale punti 0,25”. Seguono, poi, le indicazioni sullo svolgimento del colloquio che pare qui superfluo riportare, non essendo contestato da alcuna delle parti l'andamento dei colloqui e le valutazioni attribuite dalla Commissione al riguardo.
Questa giudice ritiene che la determinazione astratta dei punteggi per i titoli così come sopra riportata sia rispettosa del bando e sia corretta espressione della discrezionalità tecnica della . Non deve CP_11 dimenticarsi, al riguardo, come il punto 6 del bando precisi che i criteri di valutazione devono essere stabiliti
“tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire”; pertanto, considerando che la selezione era per il posto di direttore della e che nel profilo del candidato sono sottolineate le qualità organizzative e CP_5 gestionali con riferimento agli interventi praticati nella Struttura, è certamente corretto che siano stati privilegiati la carriera ospedaliera, le esperienze manageriali e la tipologia delle prestazioni dei candidati rispetto all'attività didattica e scientifica nonché ai titoli accademici. Questa considerazione generale dovrà essere tenuta in conto anche in merito all'attribuzione dei singoli punteggi che più avanti sarà esaminata al fine della c.d. “prova di resistenza”. Deve, comunque, sin d'ora osservarsi che non possono essere condivise le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto attribuire un “peso” diverso all'abilitazione a professore di prima o seconda fascia, proprio perché la valutazione tecnica di attribuire il punteggio di 0,75 ai candidati con abilitazione a professore tout court risulta non illogica rispetto al ruolo da coprire e non sindacabile nel merito in questa sede. Allo stesso modo non sono illogici i criteri che hanno posto “tetti” ai punti da attribuire per le varie categorie di titoli e per i singoli parametri, in quanto è del tutto ragionevole ritenere che, superata una certa soglia di esperienze (professionali, di studio o accademiche), la situazione dei candidati, al fine della selezione di cui si tratta, potesse equivalere. In particolare, dal contenuto del verbale della Commissione e dagli stessi atti di causa delle parti emerge come la Commissione, nell'ambito della propria discrezionalità e nel rispetto del profilo professionale ricercato, abbia privilegiato l'attività “sul campo” dei candidati rispetto ai risultati accademici, tanto che la ricorrente si duole – a parere di questa giudice infondatamente – soprattutto della mancata considerazione dei suoi successi in àmbito scientifico (es. numero di pubblicazioni, ore di didattica, oltre all'abilitazione a professore di prima fascia); tuttavia, proprio l'evidente massiccio impegno della ricorrente, per tutta la propria carriera professionale, nell'àmbito dell'attività universitaria risulta aver avuto, come contraltare, un minore impegno nell'attività clinica, che ne ha determinato, nel complesso, una posizione in graduatoria inferiore a quella del vincitore. Se si considera che tutti i candidati, e in particolare i due di cui ora si discute, hanno comunque un curriculum di studi e di pubblicazioni davvero notevole, non può certo ritenersi illegittima la valutazione della Commissione quale si evince dal verbale e come sarà meglio evidenziata nel prosieguo, di porre un limite al
“peso” dell'attività accademica, volendo rispondere alle richieste del bando attraverso la selezione di un medico avvezzo soprattutto alla pratica clinica e al ruolo manageriale già sperimentati.
4. Gli errori nelle domande di partecipazione e nelle valutazioni della commissione.
Dai documenti depositati da tutte le parti in lite risultano errori nella compilazione delle domande da parte sia del vincitore della selezione sia da parte della ricorrente. Risultano, inoltre, errori di attribuzione dei punti da parte della CP_11 Tuttavia, questa giudice ritiene che tali errori non siano tali da comportare l'esclusione di alcuno dei concorrenti né dimostrino la violazione, da parte della , dei princìpi di correttezza e imparzialità CP_11 più volte richiamati.
4.1. Il rapporto professionale del dott. . CP_2
Innanzitutto, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, il dott. ha indicato, nella domanda di CP_2 partecipazione, un rapporto di lavoro dal primo dicembre 2005 al 31 agosto 2016 utilizzando, nella scelta della qualificazione del rapporto, la voce, tra quelle disponibili nella c.d. “tendina” del modello della domanda telematica, la voce “dipendente a tempo indeterminato a rapporto non esclusivo”, mentre è pacifico, e risulta dalla stessa documentazione allegata alla domanda, che in quel periodo egli svolse attività libero professionale, e che quel tipo di rapporto di lavoro non era previsto nella medesima “tendina”. Va anche chiarito, in proposito, che, diversamente da quanto sostenuto dalle due parti resistenti costituite, il ricorrente non si è premurato di formulare note aggiuntive in merito al fatto di aver scelto una qualificazione del rapporto non corretta. Tuttavia, la buona o mala fede del ricorrente (quest'ultimo sostiene di aver scelto la categoria più prossima al tipo di lavoro effettivamente espletato, che lo ha visto impiegato presso due strutture ospedaliere a tempo pieno, ed evidenzia che l'effettiva natura del rapporto, non prevista nei campi della “tendina”, era comunque ben evincibile da altri documenti depositati) non rileva in questa sede, posto che l'esclusione dei candidati è indicata nel bando solo per il caso di mancata sottoscrizione della domanda e per il mancato deposito di determinati documenti. Del resto, la stessa ricorrente ha riportato, in proposito, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “il beneficio correlato all'utilizzazione dei titoli in parola era… per l'originaria ricorrente, solo quello dell'accrescimento del punteggio, sicché, una volta acclarata la mendacità della dichiarazione al riguardo, la decadenza "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" poteva essere solo quella della privazione del punteggio stesso con il conseguente ridimensionamento della posizione in graduatoria, l'inserimento in questa in sé e per sé considerato costituendo, invece, "beneficio" non correlato direttamente al titolo medesimo” (Consiglio di Stato n. 2806/2010). Neppure può ravvedersi un inadempimento della rispetto agli obblighi di cui agli artt. 1175 e CP_11
1375 c.c. per il fatto di aver valutato anche il periodo ospedaliero del ricorrente quale libero professionista. Infatti, nessun punto del bando né dei criteri della Commissione dà rilievo al regime giuridico dell'attività svolta dai candidati e l'esistenza di campi precompilati nel menù “a tendina” non può introdurre un'esclusione non prevista. Laddove, come nel caso del dott. , la natura del servizio prestato era del tutto assimilabile a quella del CP_2 lavoro dipendente, non può essere censurata la scelta della Commissione di tenere conto di tale attività. Infatti, dalle certificazioni delle strutture presso cui ha lavorato il vincitore della selezione ininterrottamente per più di un decennio (docc. 19/23 del resistente ) emerge in modo chiaro come egli fosse stabilmente CP_2 inserito nelle due strutture ospedaliere European Hospital ed Aurelia Hospital, tra di loro collegate, con un monte ore settimanale non inferiore a quello di 38 previsto per i dipendenti, svolgendo turni di guardia, partecipando alle riunioni di équipe, svolgendo come primo operatore numerosissime procedure interventistiche e vicariando il primario in caso di sua assenza. Del resto, se era prevista una valorizzazione per le attività meramente ambulatoriali svolte dai candidati come specialisti e dunque non come dipendenti (attività che erano contemplate nella “tendina”), non è ragionevole che potessero essere escluse dalla valutazione le ben più rilevanti prestazioni rese nell'àmbito di rapporti professionali con orario uguale a quello dei dipendenti e con completo inserimento nelle strutture ospedaliere.
4.2. Il calcolo del punteggio per l'attività ospedaliera della ricorrente.
Nel calcolo del punteggio per l'attività ospedaliera della dott.ssa risulta esservi stato un errore, perché Pt_1
è stato considerato, quanto all'attività quale dirigente medico presso l'IRCCS San Raffaele, solo il periodo a partire dal primo settembre 2014 (pag. 43 del doc. 19), mentre la ricorrente ha documentato di essere stata assunta con quel ruolo già dall'11 maggio 2012 (pag. 85 del doc. 3 di parte ricorrente e doc. 5 della medesima parte). La richiesta di parte ricorrente di vedersi attribuito il punteggio per quel periodo deve certamente essere accolta, e verrà esaminata nel prosieguo;
in questa sede va esclusivamente evidenziato che l'errore non può essere ascritto a imparzialità della Commissione, che ben può essere stata indotta in inganno dal contenuto della domanda come formulata dalla stessa ricorrente. Infatti, in essa (v. pag. 71 del medesimo doc. 3 e pag. 2 del doc. 4, sempre di parte ricorrente) è stato riportato solo il periodo a partire dal primo settembre 2014 che è, appunto, quello indicato nello schema di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione, mentre il ricorrente ha indicato tutta la propria attività a partire dall'inizio del rapporto professionale, che, quindi, è stato correttamente calcolato (pag. 261 del doc. 3 di parte ricorrente).
4.3. La casistica individuale della ricorrente.
La dott.ssa ha presentato un'autocertificazione della casistica individuale affrontata (doc. 7 di parte Pt_1 ricorrente) che presenta due incongruenze di non poco conto. In primo luogo, la somma delle procedure autocertificate, pari a 2.447, è superiore di 732 unità rispetto a quelle certificate dalla struttura di appartenenza, pari a complessive 1.717 (doc. 30 del resistente ): in CP_2 particolare, raffrontando i due documenti, risultano non certificate tutte le procedure indicate nelle ultime due righe della tabella della scheda riepilogativa redatta dalla ricorrente, senza che in questo giudizio, nonostante il rilievo della questione da parte del resistente dott. , sia stata fornita una giustificazione di questa CP_2 rilevante discrasia. In secondo luogo, la dott.ssa non ha indicato quali procedure abbia svolto come prima operatrice, in Pt_1 difformità rispetto a quanto previsto dal bando, che espressamente richiedeva che la scheda riepilogativa della casistica individuale riportasse “ove previsto, se l'attività è stata svolta come primo, secondo o altro operatore”. È poi ambigua la certificazione della struttura, che si limita ad attestare che la dott.ssa “ha Pt_1 eseguito” gli interventi indicati, senza indicare la sua posizione come prima o seconda operatrice. Anche su questo aspetto, parimenti sottolineato dal resistente, non v'è stato alcun chiarimento in giudizio. Del resto, data la natura di molti degli interventi certificati, che notoriamente richiedono la presenza di più operatori in sala operatoria, la precisazione era senza dubbio necessaria per consentire alla Commissione di valutare l'effettiva attività praticata dalla candidata. Pure in questo caso non rileva la buona o mala fede della ricorrente, né può ravvedersi alcuna irregolarità da parte della , che risulta aver valutato la casistica dei candidati nell'àmbito della propria CP_11 discrezionalità tecnica (sul punto si tornerà in seguito).
4.4. Il punteggio per la “specializzazione attinente”.
Infine, correttamente il dott. ha evidenziato la mancata attribuzione a sé di 1,5 punti per la CP_2 specializzazione attinente, che era, invece, espressamente prevista tra i titoli accademici e che egli aveva ottenuto, essendosi specializzato in cardiologia (v. doc. 11 del resistente . Questo errore della CP_2 Commissione è evidente sia perché, come s'è detto, i punti per la specializzazione erano stabiliti senza aspetti di discrezionalità (1,5 per la specializzazione attinente e 1 per altra specializzazione), sia perché al dott.
è stato, correttamente, attribuito un punto per la specializzazione in Medicina Nucleare (v. pag. CP_7
100 del verbale della commissione). L'errore in esame può, dunque, confermare la presenza di sviste da parte della Commissione, ma esclude l'imparzialità della stessa a favore del vincitore e non costituisce, quindi, di per sé motivo per invalidare la selezione. L'errore, peraltro, seppure evidenziato dal solo resistente e non dalla ricorrente, non ha falsato la comparazione tra i due candidati, in quanto anche la dott.ssa ha conseguito la specializzazione in Pt_1
Cardiologia (v. doc. 11 di parte ricorrente), ma non ha avuto attribuito il punteggio di 1,5 in proposito. In sintesi, quindi, l'errore in esame non è significativo di imparzialità da parte della e risulta di CP_11 fatto irrilevante per la decisione.
5. L'esame dei singoli punteggi attribuiti.
Deve ora procedersi, alla luce dei princìpi indicati, all'esame dei singoli punteggi attribuiti alla ricorrente e al resistente costituito, al fine di verificare, da un lato, se l'operato della Commissione sia stato rispettoso delle regole di correttezza e d'imparzialità e, dall'altro lato, se l'attribuzione di punteggi diversi rispettosi della lex specialis avrebbe potuto condurre la ricorrente a ricoprire la prima posizione, considerando che solo in tal caso potrebbero dirsi fondate le domande proposte con il ricorso. La comparazione viene effettuata esclusivamente tra la posizione della ricorrente e quella del dott. , CP_2 considerando che il secondo classificato non ha ritenuto di costituirsi in giudizio e dunque non ha manifestato interesse alle sorti della procedura di selezione, con la conseguenza che non potrebbe qui ordinarsi la reiterazione della procedura in suo favore, bensì solo se la reiterazione possa essere favorevole alla ricorrente. Né devono essere ripercorse tutte le valutazioni espresse dalla , bensì solo quelle relative ai CP_11 parametri contestati nel ricorso e a quello, cui già s'è fatto cenno, contestato dal resistente costituito.
5.1. I punti per la carriera ospedaliera.
5.1.a) L'attività libero-professionale del dott. e quella della dott.ssa . CP_2 Pt_1
Si è già detto come la Commissione abbia legittimamente considerato il periodo in cui il dott. ha CP_2 stabilmente lavorato presso le due strutture Aurelia Hospital ed European Hospital in regime di libera professione e pertanto deve escludersi la fondatezza della censura della ricorrente laddove richiede di decurtare di 0.640 il punteggio attribuito al dott. (pag. 60 doc. 19). CP_2
La ricorrente ha, poi, chiesto che, qualora si ritenesse corretta la scelta della commissione di considerare anche il predetto periodo del dott. , sia considerato anche un periodo da lei svolto in regime libero CP_2 professionale presso la nel periodo 2001/2008, con autorizzazione Controparte_6 al deposito dei contratti stipulati. Questa giudice non ha ammesso il tardivo deposito di documenti in possesso della parte, che quindi avrebbe potuto depositarli tempestivamente con il ricorso. In ogni caso, correttamente le parti resistenti hanno rilevato come i medesimi non possano essere utilizzati in questa sede, in quanto la candidata non ha ritenuto, a suo tempo, di sottoporli alla Commissione, evitando di indicare quell'attività nella propria domanda. Al riguardo non possono che richiamarsi i princìpi più volte espressi dal giudice amministrativo in tema di autoresponsabilità dei concorrenti e di limiti del c.d. “soccorso istruttorio”. Con la pronuncia n. 7815/2021 il Consiglio di Stato ha, infatti, richiamato propri precedenti (Cons. Stato, Sez. II, 5 agosto 2019, n. 5536; id. Sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 1042), nei quali “si è già affermato che, se si riconoscesse la doverosità del soccorso istruttorio, si determinerebbe la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti”. E ha così ricordato: “l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e, in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione … il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (salvo ciò che attenga alla propria identità). Si è anche osservato che l'affermazione di questi principi è coerente con la portata generale che si riconosce al principio del soccorso istruttorio anche nell'ambito delle procedure concorsuali - quale doveroso ordinario modus procedendi dell'amministrazione volto a superare formalismi in nome del principio del favor partecipationis, quale applicazione di quello del giusto procedimento - individuando nel contempo dei rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. Cons. Stato, A. P., 25 febbraio 2014, n. 9). Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio”.
Per questi motivi
non solo non deve essere ammesso il deposito di documenti non depositati con il ricorso, viste le preclusioni istruttorie, ma non possono neppure essere considerati per la decisione i documenti tempestivamente depositati con il ricorso, che attestano l'esistenza di un rapporto libero-professionale con l'IRCSS San Raffaele a partire dal primo dicembre 2002 (docc. 23 e 24), trattandosi di documenti non allegati alla domanda di partecipazione alla selezione. Solo a fini di completezza può osservarsi che i documenti in esame non dimostrano, comunque, un rapporto tale da poter essere parificato a quello del dott. ; basti CP_2 pensare che non è neppure indicato il numero di ore prestate dalla ricorrente in quel periodo.
5.1.b) La riduzione del 50% per l'attività svolta dalla ricorrente nel periodo dal 16 marzo al 29 settembre 2023.
Dalla pag. 43 del doc. 19 di parte ricorrente risulta che il punteggio attribuito alla ricorrente per le prestazioni rese a favore dell'Ospedale San Raffaele dal 16 marzo al 29 settembre 2023 è stato decurtato del 50 %. Dall'intitolazione del tipo di prestazioni, fatta dalla stessa ricorrente, come “Prof. Associato ( CP_12
11) presso Università Vita Salute San Raffaele in convenzione con IRCSS San Raffaele” pare lecito ritenere che la decurtazione sia stata operata in quanto le prestazioni ospedaliere risultavano secondarie rispetto al ruolo universitario. Tuttavia, nessuna norma del bando né il punteggio predeterminato dalla commissione disciplinavano quel tipo di riduzione;
che, conseguentemente, deve ritenersi erronea. Proprio perché una giustificazione si può ravvedere, deve escludersi che dalla decurtazione di cui si tratta si possa dedurre un comportamento imparziale o in malafede della Commissione e la conseguenza dell'errore deve essere limitata, ai fini della prova di resistenza, aumentando di 0,60 il punteggio attribuito alla dott.ssa . Pt_1
5.1.c) Il periodo dal primo settembre 2008 al 31 agosto 2018 prestato dalla ricorrente.
La dott.ssa lamenta che nel calcolo dei punteggi per anzianità non sia stato considerato il decennio in Pt_1 cui ha lavorato come dipendente presso l'Ospedale San Raffaele, ma solo il periodo dal primo settembre 2014. Si è già visto, al paragrafo 4.2, come vi sia stato un errore da parte della e pertanto deve essere CP_11 riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 1.44 punti reclamato dalla ricorrente.
5.2 L'aumento per le caratteristiche dell'ente di provenienza.
A proposito dell'aumento di cui si tratta non possono condividersi le argomentazioni di parte ricorrente laddove pretende di operare un raffronto tra tutti gli enti nei quali ha lavorato il dott. rispetto all'Ospedale San CP_2
Raffaele di Milano in cui ha sempre lavorato la ricorrente. Infatti la Commissione, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica non censurabile, ha ritenuto di aumentare i punti per la carriera ospedaliera fino a raggiungere il tetto massimo di 8, tenendo a mente esclusivamente la “valutazione sulla tipologia delle prestazioni erogate dagli enti di appartenenza alla data di presentazione della domanda”; dunque la comparazione va effettuata esclusivamente tra l'Ospedale San Raffaele e l di Roma, alle cui dipendenze il dott. si trovava al Controparte_13 CP_2 momento della presentazione della domanda. A tale riguardo, se è vero che l'ospedale San Raffaele ha le caratteristiche indicate dalla ricorrente (v. doc. 21 di tale parte):
- è IRCCS;
- è polo universitario;
- è DEA di secondo livello;
- è HUB per pazienti con shock cardiogeno e per insufficienza respiratoria acuta, è altrettanto vero che l'ospedale di Roma ha caratteristiche di rilievo tale da non poter Controparte_13 essere considerato di rango inferiore rispetto al San Raffaele, tenendo altresì conto delle caratteristiche del Policlinico come delineate dal bando. CP_1
In particolare, dai docc. 27 e 28 depositati dal resistente emerge che il ha CP_2 Controparte_13 queste peculiarità:
- è DEA di secondo livello;
- è centro regionale per lo Shock Cardiogeno;
- è centro regionale per trapianti cardiaci e per l'impianto di assistenza ventricolare meccanica. Se si considera, come detto, che la ha deciso di attribuire, per il parametro in questione, rilievo CP_11 alle prestazioni erogate dagli enti di appartenenza “con focus sul contesto aziendale e sull'aderenza al profilo delle prestazioni erogate”, i due istituti possono dirsi senz'altro comparabili, tanto più che, come correttamente evidenziato dal resistente il bando prevedeva come “requisito preferenziale” il “possesso di CP_2 competenze cliniche maturate nell'ambito di una struttura cardiologica con UTIC di secondo livello o superiore (e di un Centro Trapianti di Cuore e Polmone)” e pertanto le prestazioni rese dal Controparte_14 appaiono più aderenti al profilo del candidato richiesto rispetto a quelle del San Raffaele. Comparando, dunque, gli enti di provenienza della ricorrente e del resistente , l'attribuzione di un CP_2 punto a ciascuno per il parametro in esame appare del tutto giustificata.
6. La valutazione quali-quantitativa delle prestazioni dei candidati.
Si è visto che esiste una discrasia tra il numero delle prestazioni dichiarate dalla ricorrente nell'autodichiarazione e la certificazione rilasciata dall'ospedale San Raffaele;
ne deriva che solo quest'ultima poteva essere posta a base delle valutazioni sulle prestazioni effettuate. Inoltre, come parimenti si è osservato al paragrafo 4.3, la ricorrente, in difformità rispetto a quanto previsto dal bando, non ha indicato se abbia effettuato gli interventi in qualità di primo o di secondo operatore, laddove, invece, il dottor ha documentato le numerosissime pratiche svolte in prima persona. CP_2
Infine, si deve osservare che gli interventi eseguiti dal dott. sono, valutati nel loro insieme, molto più CP_2 variegati e talvolta più complessi di quelli indicati dalla dott.ssa . Pt_1
In particolare, il resistente risulta aver impiantato pace-maker, provvisori e definitivi, provveduto al posizionamento di cateteri venosi centrali, svolto ecocardiogrammi transesofagei, mantenendo un'attività di primo operatore costante nel tempo. Viceversa, la ricorrente non solo non ha attestato di aver eseguito come prima operatrice le pratiche dichiarate, ma ha anche conglobato in un unico dato annuale le coronografie, le angioplastiche e gli impianti di stent medicati, rendendo così impossibile valutare il “peso” delle pratiche più complesse;
si ricorda, inoltre, che le ultime due righe dell'autocertificazione non possono essere considerate perché non convalidate. In sintesi, quindi, le pratiche di maggior rilievo esposte dalla ricorrente sono gli impianti di valvole, che tuttavia risultano eseguiti soprattutto nei primi anni del periodo considerato, venendo a scemare quasi completamente nell'ultimo triennio e, pur sempre, con il grave limite di non conoscere se siano stati eseguiti quale prima operatrice o meno. Risulta pertanto immune da censure la valutazione comparativa che ha portato la Commissione ad attribuire 10 punti alla dottoressa e 12 punti al dottor con riguardo al parametro in esame. Pt_1 CP_2
7. Il punteggio per ricerca, didattica, pubblicazioni, esperienze formative e professionalizzanti.
7.1 Attività didattica accademica.
Va subito evidenziato come la commissione abbia attribuito alla voce di cui si tratta un punteggio relativamente basso, ossia sino a un punto, e abbia indicato una griglia precisa per i singoli punti da attribuire ai candidati: si è già accennato al fatto che la valutazione dell'attività accademica come recessiva rispetto ad altri fattori da considerare sia in linea con il profilo del candidato da prescegliere previsto dal bando e come la griglia prevedesse un unico punteggio (0,75) per l'abilitazione alla docenza universitaria, indipendentemente dalla fascia di insegnamento. Ne deriva che la doglianza della ricorrente al riguardo non può essere condivisa. Anche l'attribuzione del medesimo punteggio di 0,5 alla dott.ssa e al dott. per l'attività Pt_1 CP_2 accademica è senza dubbio corretta, in quanto il criterio stabilito è stato rispettato, non essendo previste graduazioni rispetto all'entità delle docenze. Del resto, il criterio di un unico punteggio a fronte dell'insegnamento universitario non è irragionevole, proprio perché nel posto a concorso era chiesto, sul piano della didattica, esclusivamente di seguire gli specializzandi, ma non di svolgere attività di docenza.
7.2 Pubblicazioni.
Anche per le pubblicazioni, l'operato della Commissione, che ha attribuito 3 punti ai due candidati di cui si discute, deve ritenersi avvenuto nell'alveo di una scelta discrezionale non illogica né sindacabile in questa sede. La circostanza che il punteggio prevedesse fino a un massimo di 3 punti, di cui 1,5 per la valutazione quantitativa delle pubblicazioni con Impact Factor non impediva, come è avvenuto, di attribuire il massimo a coloro che avessero centinaia di pubblicazioni del genere richiesto: invero, il criterio di valutazione non era stato previsto secondo una funzione matematica di proporzionalità diretta tra il numero di pubblicazioni e il punteggio, e pertanto ben può la Commissione aver operato una parificazione nella valutazione dei due candidati in esame con riguardo al parametro delle pubblicazioni. Del resto, che vi sia stata una valutazione comparativa e non una parificazione tout court tra i candidati con riguardo al parametro di cui si tratta emerge considerando i punti attribuiti per le pubblicazioni ad altri candidati: per esempio al dott. sono stati attribuiti 1,00 punto per il numero delle pubblicazioni e CP_8
0,5 punti per le pubblicazioni più significative. Deve, dunque, escludersi che la Commissione abbia di fatto annullato la valenza del criterio in esame parificando le posizioni dei candidati al riguardo;
risulta, invece, che nell'àmbito della propria discrezionalità tecnica, la Commissione abbia considerato irrilevante il superamento di una certa soglia di pubblicazioni, soglia che ha ritenuto come adeguata per riconoscere il massimo punteggio per la valenza scientifica dei candidati che l'avessero raggiunta. Non appare, dunque, del tutto calzante con il caso che ci occupa la diversa fattispecie esaminata dal tribunale di Lecco e dalla Corte d'Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di primo grado: dalla motivazione delle sentenze, invocate da parte ricorrente, pare altresì che in quel caso la “saturazione” dei punteggi sia stata ottenuta dalla Commissione disattendendo la griglia prestabilita. Si osserva, poi, che le censure di parte ricorrente si incentrano sul punteggio relativo al numero delle pubblicazioni e non sull'attribuzione di 1,5 punti per la valutazione delle dieci pubblicazioni più significative come indicate dai candidati e pertanto nessun sindacato deve essere operato da questa giudice al riguardo. Infine, il richiamo della ricorrente al numero di citazioni ottenute non è coerente con i criteri previsti dalla
, che non attribuivano alcun punteggio alle citazioni. CP_11
Alla luce di quanto sin qui esposto, nessuna correzione dei punteggi attribuiti per le pubblicazioni deve essere svolta.
8. Il titolo relativo alla specializzazione.
Si è già visto, al paragrafo 4.4, come la commissione abbia erroneamente omesso di attribuire al resistente dott. 1,5 punti per la specializzazione in cardiologia. Nonostante la ricorrente non abbia svolto CP_2 osservazioni sul punto, questa giudice ritiene di dover rilevare, in quanto emergente dal materiale probatorio, che anche la ricorrente ha conseguito la medesima specialità e pertanto in sede di “prova di resistenza” ritiene corretto operare un aumento per entrambi, con la conseguenza che esso risulta di fatto irrilevante.
9. L'esito della “prova di resistenza”. In considerazione di quanto esposto ai paragrafi che precedono, le uniche correzioni che devono essere operate rispetto ai punteggi attribuiti dalla Commissione sono gli aumenti di 1.44 e di 0,60 rispettivamente per il periodo dal primo settembre 2008 al 31 agosto 2018 e per il periodo dal 16 marzo al 29 settembre 2023 svolti dalla dott.ssa , nonché 1.5 punti per ognuno dei due contendenti in ragione della specialità Pt_1 conseguita. Ne deriva che i punteggi corretti risultano i seguenti:
: 81,070 + 1,5 = 82,570; Controparte_2
Alaide Chieffo: 78,985 + 1,44 + 0,60 + 1,5 = 82,525.
Il risultato della selezione, che ha visto il dott. vincitore, non può pertanto variare a seguito delle CP_2 rettifiche necessarie e pertanto tutte le domande proposte dalla ricorrente devono essere respinte.
10. Le spese di lite.
Sussistono i motivi richiesti dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare interamente le spese di lite. Al riguardo va evidenziata l'indicazione non corretta del dott. con riferimento al periodo di lavoro in CP_2 regime di libera professione e va considerato che le difese di entrambi i resistenti hanno sostenuto infondatamente, al riguardo, che v'era stata una specifica annotazione nella domanda;
inoltre sono stati rilevati alcuni errori da parte della Commissione, seppure la prova di resistenza abbia comportato il rigetto delle domande della ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso in Parte_1 riassunzione depositato il 19 dicembre 2024:
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite;
3) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 13 novembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani