Versione
30 luglio 1978
30 luglio 1978
Art. 71. (Contratti in corso non soggetti a proroga)
Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta disposizione, il periodo di locazione gia' trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.
La durata non puo' comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contatti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto.
Il canone potra' essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta disposizione, il periodo di locazione gia' trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.
La durata non puo' comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contatti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto.
Il canone potra' essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Commentari • 8
- 1. Scadenza contratto locazione e rinnovo tacito: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 marzo 2021 · 5.1289163
[…] VI, 16/09/2020, n.13004 In tema di contratti di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo venuti a cessare alle scadenze legali fissate negli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, se il rapporto, successivamente, continua anche tacitamente” (come peraltro non è stato nella vicenda in esame) “fra le parti, si instaura un rapporto del tutto nuovo, soggetto alla disciplina ordinaria di cui alla suddetta legge. […]
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Giurisprudenza • 114
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1988, n. 27Provvedimento: In tema di locazione di immobili urbani, la disposizione dell'art. 71 della legge n. 392 del 1978, che prevede a favore del conduttore una prosecuzione, oltre la scadenza convenzionale, del contratto di locazione non abitativa non soggetto a proroga in corso alla data di entrata in vigore di detta legge, pur avendo natura imperativa, non esclude la possibilità per il conduttore, titolare del diritto alla prosecuzione del rapporto, di rinunciarvi, rispettando la scadenza convenzionale del contratto. ( Conf 3634/84, mass n 435625; ( Conf 1659/82, mass n 419492).*Leggi di più...
- locazione·
- durata della locazione·
- spirare del termine·
- legge cosiddetta sull'equo canone·
- rinunciabilità·
- locazione di immobile urbano