CASS
Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 29 maggio 2023
Massime • 1
L'azione volta alla delibazione di una sentenza straniera non integra una domanda diretta a far valere un diritto ex art. 2907 c.c., dovendosi riconoscere alla stessa un'efficacia meramente processuale, consistente nel dare impulso ad un procedimento di giurisdizione oggettiva, con la conseguenza che essa, oltre ad essere imprescrittibile, non è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto di credito posto a fondamento dell'accertamento contenuto nel giudicato estero.
Commentario • 1
- 1. Novità di case law: un infruttuoso caso di opposizione all’esecuzione di una sentenza stranieraAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 30 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2023, n. 15023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15023 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
Testo completo
Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE – Lina Rubino Presidente Domanda di riconoscimento di sentenza straniera – Effetti Cristiano Valle Consigliere sostanziali – Interruzione della prescrizione – Esclusione – Ragioni. Augusto Tatangelo Consigliere Ud. 03/05/2023 PU Stefano Giaime Guizzi Consigliere Cron. LO Spaziani Consigliere - Rel. R.G.N. 24424/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24424/2020 R.G., proposto da LO UN TO IANNITELLI;
elettivamente domiciliato a Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo Studio dell'Avvocato Gianluca Indaco, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
CA UR LU PORRI;
ex lege domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
rappresentata e difesa dall'Avvocato Bernardo Neto, in virtù di procura in calce al controricorso;
1 LO Spaziani est. P.U. 03/05/2023 Numero registro generale 24424/2020 N. R.G. 24424/2020 Numero sezionale 1587/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Numero di raccolta generale 15023/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 -controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1991/2020 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 20 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2023 dal Consigliere Relatore, LO PA. FATTI DI CAUSA 1. Il 28 settembre 2012, CA UR LI RI notificò all'ex marito, LO UN TO LI, un atto di precetto con cui gli intimava il pagamento della somma di Euro 144.441,19, oltre interessi e spese, sulla base della sentenza della Corte d'appello di Roma del 22 dicembre 2010, n. 5380, che aveva definito il giudizio di delibazione – introdotto con atto di citazione del 30 ottobre 2008 – delle due sentenze di separazione e divorzio emesse nei loro confronti dal Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo in data 26 gennaio 2000 e dal Tribunale Distrettuale di Zurigo in data 25 giugno 2002, con cui era stata disposta anche la regolazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, con obbligo del sig. LI di pagare alla sig.ra RI un assegno di mantenimento. Il precettato propose opposizione all'esecuzione, che il Tribunale di Roma qualificò in parte come opposizione agli atti esecutivi (rigettando le relative doglianze) e in parte come opposizione all'esecuzione, rigettando l'eccezione di adempimento (basata, tra l'altro, sul presunto valore confessorio di dichiarazioni della creditrice contenute in precedenti atti processuali) ed accogliendo parzialmente quella di prescrizione. Per quanto rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale, precisamente, reputò parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal sig. LI, sul rilievo che tanto la legge italiana (art. 2948 cod. civ.) quanto quella svizzera (art. 128 legge compl. cod. civ. svizzero), prevedono il termine di cinque anni per la 2 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 prescrizione dei crediti relativi a prestazioni periodiche, e che il più lungo termine decennale troverebbe operatività solo nel caso in cui vi sia contestazione della debenza di uno più ratei e su tale debenza sia intervenuto un accertamento giudiziale;
ipotesi diversa da quella verificatasi nella fattispecie, in cui le sentenze svizzere di separazione e divorzio avevano statuito sull' «insieme dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi». Ciò posto, ritenne, però, il primo giudice che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, l'operatività del termine quinquennale non aveva comportato la prescrizione dei ratei di credito maturati anteriormente al 28 settembre 2007 (cinque anni prima della notifica del precetto opposto) o, quanto meno, anteriormente al 29 marzo 2006 (cinque anni prima della notifica di un precedente precetto), ma soltanto la prescrizione di quelli maturati anteriormente al 30 ottobre 2003 (cinque anni prima della notifica dell'atto di citazione con cui era stato introdotto il procedimento di delibazione delle sentenze elvetiche); alla proposizione di tale domanda, infatti, doveva riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione medesima, quale atto con cui era «stata chiaramente manifestata dalla sig.ra RI la volontà di esercitare il proprio diritto». Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale rideterminò il credito della sig.ra RI in complessivi Euro 13.500,00 e dichiarò efficace il precetto opposto limitatamente a tale importo. 2. La Corte d'appello di Roma - adìta con appello principale da CA UR LI RI e con appello incidentale da LO UN TO LI - ha accolto la prima impugnazione e ha rigettato la seconda. La Corte territoriale - sempre per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità - ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- doveva anzitutto ritenersi fondato il primo motivo di appello principale con cui la precettante aveva criticato l'omessa 3 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 considerazione, ai fini interruttivi della prescrizione, della domanda di delibazione della sentenza della Corte di cassazione del Cantone di Zurigo del 2 ottobre 2000 (confermativa di quella emessa dal Tribunale superiore del medesimo Cantone in data 26 gennaio 2000), proposta dalla sig.ra RI in via riconvenzionale, nell'ambito di un precedente giudizio svoltosi presso la stessa Corte d'appello di Roma, introdotto dal sig. LI nel 2001 e definito con sentenza del 3 settembre 2004, passata in giudicato il 5 novembre 2004. Già con tale domanda, infatti, la creditrice aveva manifestato in modo univoco il proprio interesse ad avvalersi della sentenza di cui aveva invocato il riconoscimento, sicché la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi interrotta sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza con cui era stato definito questo giudizio (5 novembre 2004). Dopo tale evento, aveva iniziato il suo decorso un nuovo periodo di prescrizione che era stata però nuovamente interrotta con la notificazione della nuova domanda di delibazione del 30 ottobre 2008. La riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione alla domanda riconvenzionale del 2001 comportava, oltre all'accoglimento del primo motivo di appello principale, anche il rigetto del secondo motivo di appello incidentale, basato sulla contestazione dell'efficacia interruttiva anche della seconda domanda e sulla asserita conseguente estinzione dei ratei di credito anteriori al 28 settembre 2007, o, quanto meno, al 29 marzo 2006; II- mentre l'appello incidentale si palesava infondato pure in relazione al primo motivo, con cui si era contestata la mancata attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla sig.ra RI negli scritti difensivi, doveva invece essere accolto anche il secondo motivo dell'appello principale proposto da quest'ultima, con cui era stato censurato l'erroneo computo del termine prescrizionale in relazione alla legge svizzera;
in proposito, infatti, premesso che la 4 LO Spaziani est. P.U. 03/05/2023 Numero registro generale 24424/2020 N. R.G. 24424/2020 Numero sezionale 1587/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Numero di raccolta generale 15023/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 legge svizzera era quella applicabile alla fattispecie (in quanto la sig.ra RI era residente in [...]e in quanto, per il protocollo italo- svizzero sottoscritto il 23 novembre 2007, le controversie in ordine alle obbligazioni alimentari tra ex coniugi sono regolate dallo Stato di residenza del creditore), avrebbe trovato operatività l'art. 137 legge compl. cod. civ. svizzero, secondo cui, se la pretesa scaturisce da un titolo giudiziario, il termine di prescrizione ha durata decennale. Sulla base di questi rilievi la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha statuito che il precetto notificato al debitore doveva reputarsi efficace per l'intera somma in esso contemplata di Euro 144.441,19. 3. Ha Proposto ricorso per cassazione LO UN TO LI sulla base di quattro motivi. Ha risposto con controricorso CA UR LI RI. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., è stata successivamente rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 28 dicembre 2022. Fissata, dunque, la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto- legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall'art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Mauro Vitiello, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del secondo e 5 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 del quarto motivo, con assorbimento del terzo, dichiarato inammissibile il primo. Le parti non hanno depositato ulteriori memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.. Il ricorrente deduce che «dalla lettura dell'atto di appello della sig.ra RI - cui rinvia senza procedere alla sua trascrizione essenziale - si rileva chiaramente come l'appellante non abbia contrapposto alla sentenza impugnata argomenti idonei ad inficiare il fondamento logico- giuridico delle motivazioni, limitandosi sostanzialmente ad affermare l'ingiustizia della decisione impugnata». Prosegue denunciando la mancanza, nel predetto atto – sempre senza trascriverne il contenuto essenziale –, «delle indicazioni delle parti del provvedimento», nonché «dell'indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado» e, inoltre, soprattutto, delle «circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata» (p. 6 del ricorso). Conclude che, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'impugnazione inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cod. proc. civ.. 1.1. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente affermato che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale 6 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (Cass. 20/09/2006, n. 20405; Cass. 29/09/2017, n. 22880; Cass. 06/09/2021, n. 24048). Al contrario, nell'ipotesi inversa in cui il ricorrente censuri l'omesso rilievo, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dei motivi dell'impugnazione proposta dall'avversario, ha l'onere di indicare in modo chiaro le lacune in cui è incorso l'atto di appello per avere omesso la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, o per aver mancato di affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., Sez. Un., 16/11/2007, n. 27199; Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2022, n. 36481). Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto poiché il ricorrente si è limitato ad una generica contestazione della specificità dell'appello avversario, per modo che il motivo in esame va dichiarato inammissibile. 2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., in relazione all'art.360 n. 3 cod. proc. civ.. Il ricorrente sostiene che alla domanda di riconoscimento della sentenza straniera non potrebbe riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione. 7 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 Per un verso, infatti, come sarebbe stato evidenziato in dottrina, l'azione di delibazione non farebbe ancora valere il diritto sostanziale accertato dalla sentenza delibanda, essendo a ciò necessario l'esercizio della successiva azione esecutiva. Per altro verso, come sarebbe stato ritenuto in giurisprudenza (viene citata la sentenza 16 febbraio 1993, n. 1882 di questa Corte), la domanda di delibazione tenderebbe ad una pronuncia con effetti meramente processuali: dunque, non produrrebbe l'effetto sostanziale di interruzione della prescrizione. Pertanto, non solo avrebbe errato la Corte d'appello, nell'attribuire efficacia interruttiva alla domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra RI nel giudizio da lui introdotto nel 2001; ma avrebbe errato anche il Tribunale, nell'attribuire la medesima efficacia alla successiva domanda del 2008. In conformità a quanto dedotto in sede di opposizione e ribadito nel secondo motivo di appello incidentale (indebitamente rigettato dalla Corte territoriale) avrebbero dunque dovuto ritenersi prescritti tutti i ratei di credito anteriori al 28 settembre 2007, o, quanto meno, al 29 marzo 2006. 3. Il secondo motivo presenta ragioni di connessione col (e va pertanto esaminato congiuntamente al) terzo motivo, con cui viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2934, 2943, 2945, 2948 e 2953 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Il ricorrente deduce che, quand'anche si risolvesse positivamente il problema dell'attitudine della domanda di delibazione delle sentenze straniere ad interrompere la prescrizione, tuttavia l'effetto interruttivo avrebbe potuto riconoscersi soltanto alla domanda del 2008 (come ritenuto dal Tribunale in primo grado) ma non anche a quella (asseritamente) proposta in via riconvenzionale nel 2001, come erroneamente statuito dalla Corte d'appello. 8 LO Spaziani est. P.U. 03/05/2023 Numero registro generale 24424/2020 N. R.G. 24424/2020 Numero sezionale 1587/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Numero di raccolta generale 15023/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 Ciò, in quanto, da un lato, della proposizione di tale domanda riconvenzionale non vi sarebbe alcuna prova, non essendovi traccia di essa negli atti di quel giudizio, definito con sentenza della Corte d'appello di Roma n.3761 del 3 settembre 2004; dall'altro lato, tale domanda, quand'anche si ritenesse effettivamente proposta, non verteva sul riconoscimento delle sentenze di separazione e divorzio emesse dal Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo in data 26 gennaio 2000 e dal Tribunale Distrettuale di Zurigo in data 25 giugno 2002, la cui esecutività era stata riconosciuta in Italia con sentenza 22 dicembre 2010, n. 5380 della Corte di Appello di Roma;
piuttosto, essa verteva sul riconoscimento della sentenza della Corte di cassazione del Cantone di Zurigo del 2 ottobre 2000, provvedimento diverso da quelli oggetto di successivo exequatur. 3.1. È fondato il secondo motivo e dal suo accoglimento resta assorbito il terzo. 3.1.a. Nella letteratura giuridica che si è occupata del giudizio di riconoscimento dell'efficacia delle sentenze straniere, si rinvengono, diacronicamente, due tesi in ordine alla natura di tale giudizio. Secondo quella più risalente, che potrebbe essere identificata come la teoria classica, la domanda di riconoscimento della sentenza straniera costituirebbe un'azione di cognizione costitutiva vertente sul fondo della lite di merito, diretta a conseguire una sentenza di accertamento del rapporto sostanziale: quest'ultimo, dunque, sarebbe attribuibile esclusivamente al giudice italiano. All'esito di tale accertamento, la sentenza straniera esisterebbe solo come fatto storico, non anche come fatto giuridico, poiché gli effetti giuridici – ai fini esecutivi, del giudicato e della prescrizione del diritto – sarebbero prodotti unicamente dalla sentenza italiana. Per la seconda teoria – la quale ha trovato le sue prime radici nelle tesi dell'atto ineguale complesso, elaborate sullo scorcio degli anni 9 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 venti del secolo scorso e poi raffinate, nel decennio successivo, in quelle della condizione di efficacia della decisione straniera – quest'ultima sarebbe, invece, l'unica decisione statuente sulla causa di merito. Il rapporto sostanziale, dunque, sarebbe deciso solo dalla sentenza straniera a cui andrebbero attribuiti gli effetti giuridici, in funzione esecutiva, di formazione del giudicato e di prescrizione, mentre l'accertamento del giudice italiano, nel rimuovere un ostacolo all'efficacia della sentenza straniera (o, secondo le diverse elaborazioni, nell'integrare una condicio iuris dell'efficacia medesima), costituirebbe un controllo di natura pubblicistica avente natura di atto di giurisdizione oggettiva. 3.1.b. Le due teorie danno luogo ad implicazioni reciprocamente opposte in ordine alla natura della domanda di delibazione, alla prescrizione di quest'ultima e alla prescrizione del diritto soggettivo sostanziale oggetto dell'accertamento. In primo luogo, solo se si aderisce alla teoria classica, la domanda di delibazione integra una vera e propria domanda giudiziale di cognizione, diretta a far valere un diritto, ai sensi dell'art.2907 cod. civ., perché funzionale a suscitare l'emissione dell'unico provvedimento sull'accertamento del diritto sostanziale possibile, ovverosia la sentenza del giudice italiano. Al contrario, se si aderisce alla teoria della condizione di efficacia della sentenza straniera, viene in considerazione una mera azione, non tendente all'esercizio di un diritto (il cui accertamento è già stato compiuto, in via esclusiva, dalla sentenza straniera), ma tendente a conferire impulso processuale ad un procedimento avente ad oggetto il dovere del giudice di provvedere in funzione della realizzazione di un interesse di natura pubblicistica. 10 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 In secondo luogo, mentre, per la teoria classica, l'azione di delibazione, in quanto tendente a far valere un diritto in giudizio, non può che essere soggetta a prescrizione (con il decorso dell'ordinario termine decennale dal momento della formazione del giudicato straniero), per la successiva teoria formatasi sulle radici dell'atto ineguale, la richiesta di delibazione, quale istanza non concretante una vera e propria azione giudiziale, potrebbe essere formulata in qualsiasi momento e non sarebbe soggetta a termini prescrizionali. In terzo luogo, mentre l'adesione alla teoria classica consentirebbe di attribuire alla domanda di riconoscimento della sentenza straniera efficacia interruttiva della prescrizione del diritto sostanziale (il cui accertamento sarebbe compiuto esclusivamente dal giudice italiano), ciò non sarebbe possibile ove si aderisse alla teoria meno risalente, poiché la domanda medesima non tenderebbe a far valere quel diritto, già accertato in via esclusiva dal giudicato straniero;
al contrario, la prescrizione potrebbe reputarsi interrotta solo dalla successiva azione esecutiva, volta a porre in esecuzione quel giudicato. 3.1.c. La teoria meno risalente, diacronicamente contrapposta alla teoria classica, non solo è prevalsa nella letteratura giuridica processuale, ma, inoltre, ha trovato un deciso avallo nel diritto processuale positivo: dapprima, nella disposizione contenuta nell'art.799 cod. proc. civ., che, nell'ammettere il riconoscimento incidenter tantum, destinato a valere nel corso di un processo vertente su un diritto dipendente o incompatibile con quello oggetto del giudicato straniero, postulava l'efficacia ex se della sentenza straniera, sconfessando la tesi tradizionale che invece negava ad essa ogni valore prima della delibazione;
successivamente (dopo l'abrogazione del procedimento di cui agli art. 796 ss. cod. proc. civ.), nell'art.67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, che ha configurato un giudizio di delibazione a soli fini esecutivi;
infine, nell'art.21 del Regolamento (CE) 11 LO Spaziani est. P.U. 03/05/2023 Numero registro generale 24424/2020 N. R.G. 24424/2020 Numero sezionale 1587/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Numero di raccolta generale 15023/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 (pur non applicato nel caso di specie, in quanto circoscritto al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale emesse da uno Stato membro dell'Unione Europea), il quale, con riguardo al riconoscimento di dette decisioni, non solo ha escluso la necessità del «ricorso ad alcun procedimento» (comma 1), ma ha anche previsto che il riconoscimento può essere richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro e che questa «può decidere al riguardo» (comma 4). 3.1.d. In base alla disciplina processuale positiva del giudizio di riconoscimento delle decisioni giurisdizionali straniere, deve dunque necessariamente convenirsi con l'opinione che nega all'istanza di delibazione il carattere di vera e propria domanda giudiziale diretta a far valere un diritto ex art.2907 cod. civ. e che invece riconosce a tale istanza la natura di mera azione, diretta a dare l'impulso ad un procedimento di giurisdizione oggettiva, come tale non soggetta a prescrizione, ma neppure idonea ad interrompere quella del diritto soggettivo posto a fondamento dell'accertamento contenuto nel giudicato straniero. 3.1.e. Questa tesi, del resto, si pone in linea di continuità con l'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 1882 del 1993, cit.; Cass., Sez., Un. 01/10/1996, n. 8590; Cass 09/05/2018, n.11198), la quale, sebbene non si sia pronunciata sul problema dell'idoneità dell'azione di delibazione a conseguire l'effetto sostanziale della interruzione della prescrizione, ha, però, ripetutamente affermato che essa costituisce un'azione autonoma, tendente ad una pronuncia dagli effetti meramente processuali, come tale distinta sia dall'actio iudicati nascente dalla sentenza straniera (perché non mira semplicemente all'esecuzione, ma ad un effetto più ampio per la sua natura e più ristretto per il suo ambito territoriale: cioè alla dichiarazione di efficacia 12 LO Spaziani est. P.U. 03/05/2023 Numero registro generale 24424/2020 N. R.G. 24424/2020 Numero sezionale 1587/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Numero di raccolta generale 15023/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 giuridica in Italia), sia dall'azione spettante in base alla titolarità del diritto che connota il rapporto giuridico fondamentale (perché non ha per oggetto il rapporto sostanziale ma esclusivamente l'idoneità della sentenza straniera a spiegare efficacia nell'ordinamento italiano, sicché è il giudicato straniero che continua a produrre gli effetti esecutivi, gli effetti del giudicato e tutti gli altri eventuali effetti che sono propri dell'atto giurisdizionale). 3.1.f. Il rilievo per cui, nel sistema delineato dalla legge n. 218 del 1995, è l'autorità giudiziaria straniera ad essere investita dei poteri di pieno accertamento della pretesa fatta valere, è svolto anche nella recente ordinanza interlocutoria 28/11/2022, n. 34969 della Prima Sezione Civile di questa Corte (Punto 6.4.1. della motivazione), sia pure per trarne implicazioni in ordine ad effetti diversi da quelli che interessano nella presente fattispecie, ovverosia, non già in ordine agli eventuali effetti sostanziali della domanda di exequatur, bensì in ordine agli effetti delle eventuali preclusioni alla possibilità di eccepire o rilevare, nel giudizio ad quem, questioni pregiudiziali di rito (nonché, deve ritenersi, preliminari di merito) non eccepite né rilevate nel giudizio a quo;
la medesima pronuncia interlocutoria ha poi rimesso alle Sezioni Unite la specifica questione della eccepibilità o rilevabilità, dinanzi al giudice della delibazione, della carenza della competenza giurisdizionale del giudice che ha emesso la sentenza delibanda, ancorché non eccepita dinanzi a quest'ultimo, né, ovviamente, da esso rilevata. 3.1.g. Alla luce delle esposte considerazioni, deve escludersi che la domanda di riconoscimento della sentenza straniera integri una domanda introduttiva di un giudizio di cognizione per l'accertamento di un diritto e deve conseguentemente escludersi che essa rientri tra gli atti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, primo comma, cod. civ.. 13 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 Nel caso di specie, il predetto effetto non avrebbe potuto essere riconosciuto né alla domanda asseritamente proposta in via riconvenzionale dalla sig. RI nel giudizio del 2001 né a quella da lei formulata nel 2008. Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo.
4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione della legge federale di completamento del codice civile svizzero, RS 220, artt. 128 e 137, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello, una volta ritenuta l'applicabilità alla fattispecie della legge svizzera, avrebbe erroneamente fatto applicazione dell'art. 137 della legge fed. compl. cod. civ. svizzero, il quale, analogamente all'art. 2953 del cod. civ. italiano, subordinerebbe l'operatività del termine decennale di prescrizione alla circostanza che vi sia stata controversia sulla debenza di uno o più ratei di credito e che su tale debenza sia intervenuto un accertamento giudiziale. Sul punto, pertanto, avrebbe dovuto confermarsi la statuizione del giudice di prime cure, che aveva ritenuto applicabile la diversa norma contenuta nell'art. 128 della predetta legge di completamento, la quale, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'art. 2948 del codice civile italiano, stabilisce che le azioni per prestazioni periodiche si prescrivono in cinque anni. 4.1. Anche il quarto motivo è fondato. Come correttamente osservato dal pubblico ministero, il diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile, sostanziandosi in una pretesa avente ad oggetto più prestazioni, autonome e periodiche, si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla maturazione di ogni singola 14 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 rata sulla base di una previsione comune alla legge italiana (art. 2948 cod. civ.) e a quella svizzera (art. 128 legge compl. cod. civ. svizzero). In base a queste disposizioni, il diritto alla riscossione delle somme risalenti ad epoca antecedente ai cinque anni dalla data di scadenza di ciascun singolo rateo deve dirsi prescritto (Cass. 04/04/2005, n. 6975; Cass. 05/11/2009, n. 23462). Anche alla stregua della legge svizzera, come di quella italiana, la trasformazione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale nell'ipotesi di azioni relative a prestazioni periodiche, postula che sia sorta contestazione sulla debenza di uno o più ratei e che su tale debenza vi sia stato accertamento giudiziale, sul quale si sia formato il giudicato. Nel caso di specie, le sentenze di separazione e divorzio non hanno risolto contestazioni su specifici ratei dell'assegno di mantenimento ma hanno statuito sui rapporti personali e patrimoniali dei coniugi, sicché la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale e non quello decennale. Anche il quarto motivo di ricorso, dunque, deve essere accolto. 5. In definitiva, vanno accolti il secondo e il quarto motivo, dichiarati assorbito il terzo e inammissibile il primo. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo e inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. 15 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 3 maggio 2023. L'ESTENSORE LO PA IL PRESIDENTE Lina RUBINO 16 LO Spaziani est.
elettivamente domiciliato a Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo Studio dell'Avvocato Gianluca Indaco, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
CA UR LU PORRI;
ex lege domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
rappresentata e difesa dall'Avvocato Bernardo Neto, in virtù di procura in calce al controricorso;
1 LO Spaziani est. P.U. 03/05/2023 Numero registro generale 24424/2020 N. R.G. 24424/2020 Numero sezionale 1587/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Numero di raccolta generale 15023/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 -controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1991/2020 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 20 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2023 dal Consigliere Relatore, LO PA. FATTI DI CAUSA 1. Il 28 settembre 2012, CA UR LI RI notificò all'ex marito, LO UN TO LI, un atto di precetto con cui gli intimava il pagamento della somma di Euro 144.441,19, oltre interessi e spese, sulla base della sentenza della Corte d'appello di Roma del 22 dicembre 2010, n. 5380, che aveva definito il giudizio di delibazione – introdotto con atto di citazione del 30 ottobre 2008 – delle due sentenze di separazione e divorzio emesse nei loro confronti dal Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo in data 26 gennaio 2000 e dal Tribunale Distrettuale di Zurigo in data 25 giugno 2002, con cui era stata disposta anche la regolazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, con obbligo del sig. LI di pagare alla sig.ra RI un assegno di mantenimento. Il precettato propose opposizione all'esecuzione, che il Tribunale di Roma qualificò in parte come opposizione agli atti esecutivi (rigettando le relative doglianze) e in parte come opposizione all'esecuzione, rigettando l'eccezione di adempimento (basata, tra l'altro, sul presunto valore confessorio di dichiarazioni della creditrice contenute in precedenti atti processuali) ed accogliendo parzialmente quella di prescrizione. Per quanto rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale, precisamente, reputò parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal sig. LI, sul rilievo che tanto la legge italiana (art. 2948 cod. civ.) quanto quella svizzera (art. 128 legge compl. cod. civ. svizzero), prevedono il termine di cinque anni per la 2 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 prescrizione dei crediti relativi a prestazioni periodiche, e che il più lungo termine decennale troverebbe operatività solo nel caso in cui vi sia contestazione della debenza di uno più ratei e su tale debenza sia intervenuto un accertamento giudiziale;
ipotesi diversa da quella verificatasi nella fattispecie, in cui le sentenze svizzere di separazione e divorzio avevano statuito sull' «insieme dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi». Ciò posto, ritenne, però, il primo giudice che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, l'operatività del termine quinquennale non aveva comportato la prescrizione dei ratei di credito maturati anteriormente al 28 settembre 2007 (cinque anni prima della notifica del precetto opposto) o, quanto meno, anteriormente al 29 marzo 2006 (cinque anni prima della notifica di un precedente precetto), ma soltanto la prescrizione di quelli maturati anteriormente al 30 ottobre 2003 (cinque anni prima della notifica dell'atto di citazione con cui era stato introdotto il procedimento di delibazione delle sentenze elvetiche); alla proposizione di tale domanda, infatti, doveva riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione medesima, quale atto con cui era «stata chiaramente manifestata dalla sig.ra RI la volontà di esercitare il proprio diritto». Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale rideterminò il credito della sig.ra RI in complessivi Euro 13.500,00 e dichiarò efficace il precetto opposto limitatamente a tale importo. 2. La Corte d'appello di Roma - adìta con appello principale da CA UR LI RI e con appello incidentale da LO UN TO LI - ha accolto la prima impugnazione e ha rigettato la seconda. La Corte territoriale - sempre per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità - ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- doveva anzitutto ritenersi fondato il primo motivo di appello principale con cui la precettante aveva criticato l'omessa 3 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 considerazione, ai fini interruttivi della prescrizione, della domanda di delibazione della sentenza della Corte di cassazione del Cantone di Zurigo del 2 ottobre 2000 (confermativa di quella emessa dal Tribunale superiore del medesimo Cantone in data 26 gennaio 2000), proposta dalla sig.ra RI in via riconvenzionale, nell'ambito di un precedente giudizio svoltosi presso la stessa Corte d'appello di Roma, introdotto dal sig. LI nel 2001 e definito con sentenza del 3 settembre 2004, passata in giudicato il 5 novembre 2004. Già con tale domanda, infatti, la creditrice aveva manifestato in modo univoco il proprio interesse ad avvalersi della sentenza di cui aveva invocato il riconoscimento, sicché la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi interrotta sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza con cui era stato definito questo giudizio (5 novembre 2004). Dopo tale evento, aveva iniziato il suo decorso un nuovo periodo di prescrizione che era stata però nuovamente interrotta con la notificazione della nuova domanda di delibazione del 30 ottobre 2008. La riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione alla domanda riconvenzionale del 2001 comportava, oltre all'accoglimento del primo motivo di appello principale, anche il rigetto del secondo motivo di appello incidentale, basato sulla contestazione dell'efficacia interruttiva anche della seconda domanda e sulla asserita conseguente estinzione dei ratei di credito anteriori al 28 settembre 2007, o, quanto meno, al 29 marzo 2006; II- mentre l'appello incidentale si palesava infondato pure in relazione al primo motivo, con cui si era contestata la mancata attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla sig.ra RI negli scritti difensivi, doveva invece essere accolto anche il secondo motivo dell'appello principale proposto da quest'ultima, con cui era stato censurato l'erroneo computo del termine prescrizionale in relazione alla legge svizzera;
in proposito, infatti, premesso che la 4 LO Spaziani est. P.U. 03/05/2023 Numero registro generale 24424/2020 N. R.G. 24424/2020 Numero sezionale 1587/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Numero di raccolta generale 15023/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 legge svizzera era quella applicabile alla fattispecie (in quanto la sig.ra RI era residente in [...]e in quanto, per il protocollo italo- svizzero sottoscritto il 23 novembre 2007, le controversie in ordine alle obbligazioni alimentari tra ex coniugi sono regolate dallo Stato di residenza del creditore), avrebbe trovato operatività l'art. 137 legge compl. cod. civ. svizzero, secondo cui, se la pretesa scaturisce da un titolo giudiziario, il termine di prescrizione ha durata decennale. Sulla base di questi rilievi la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha statuito che il precetto notificato al debitore doveva reputarsi efficace per l'intera somma in esso contemplata di Euro 144.441,19. 3. Ha Proposto ricorso per cassazione LO UN TO LI sulla base di quattro motivi. Ha risposto con controricorso CA UR LI RI. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., è stata successivamente rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 28 dicembre 2022. Fissata, dunque, la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto- legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall'art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Mauro Vitiello, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del secondo e 5 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 del quarto motivo, con assorbimento del terzo, dichiarato inammissibile il primo. Le parti non hanno depositato ulteriori memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.. Il ricorrente deduce che «dalla lettura dell'atto di appello della sig.ra RI - cui rinvia senza procedere alla sua trascrizione essenziale - si rileva chiaramente come l'appellante non abbia contrapposto alla sentenza impugnata argomenti idonei ad inficiare il fondamento logico- giuridico delle motivazioni, limitandosi sostanzialmente ad affermare l'ingiustizia della decisione impugnata». Prosegue denunciando la mancanza, nel predetto atto – sempre senza trascriverne il contenuto essenziale –, «delle indicazioni delle parti del provvedimento», nonché «dell'indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado» e, inoltre, soprattutto, delle «circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata» (p. 6 del ricorso). Conclude che, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'impugnazione inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cod. proc. civ.. 1.1. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente affermato che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale 6 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (Cass. 20/09/2006, n. 20405; Cass. 29/09/2017, n. 22880; Cass. 06/09/2021, n. 24048). Al contrario, nell'ipotesi inversa in cui il ricorrente censuri l'omesso rilievo, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dei motivi dell'impugnazione proposta dall'avversario, ha l'onere di indicare in modo chiaro le lacune in cui è incorso l'atto di appello per avere omesso la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, o per aver mancato di affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., Sez. Un., 16/11/2007, n. 27199; Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2022, n. 36481). Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto poiché il ricorrente si è limitato ad una generica contestazione della specificità dell'appello avversario, per modo che il motivo in esame va dichiarato inammissibile. 2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., in relazione all'art.360 n. 3 cod. proc. civ.. Il ricorrente sostiene che alla domanda di riconoscimento della sentenza straniera non potrebbe riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione. 7 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 Per un verso, infatti, come sarebbe stato evidenziato in dottrina, l'azione di delibazione non farebbe ancora valere il diritto sostanziale accertato dalla sentenza delibanda, essendo a ciò necessario l'esercizio della successiva azione esecutiva. Per altro verso, come sarebbe stato ritenuto in giurisprudenza (viene citata la sentenza 16 febbraio 1993, n. 1882 di questa Corte), la domanda di delibazione tenderebbe ad una pronuncia con effetti meramente processuali: dunque, non produrrebbe l'effetto sostanziale di interruzione della prescrizione. Pertanto, non solo avrebbe errato la Corte d'appello, nell'attribuire efficacia interruttiva alla domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra RI nel giudizio da lui introdotto nel 2001; ma avrebbe errato anche il Tribunale, nell'attribuire la medesima efficacia alla successiva domanda del 2008. In conformità a quanto dedotto in sede di opposizione e ribadito nel secondo motivo di appello incidentale (indebitamente rigettato dalla Corte territoriale) avrebbero dunque dovuto ritenersi prescritti tutti i ratei di credito anteriori al 28 settembre 2007, o, quanto meno, al 29 marzo 2006. 3. Il secondo motivo presenta ragioni di connessione col (e va pertanto esaminato congiuntamente al) terzo motivo, con cui viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2934, 2943, 2945, 2948 e 2953 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Il ricorrente deduce che, quand'anche si risolvesse positivamente il problema dell'attitudine della domanda di delibazione delle sentenze straniere ad interrompere la prescrizione, tuttavia l'effetto interruttivo avrebbe potuto riconoscersi soltanto alla domanda del 2008 (come ritenuto dal Tribunale in primo grado) ma non anche a quella (asseritamente) proposta in via riconvenzionale nel 2001, come erroneamente statuito dalla Corte d'appello. 8 LO Spaziani est. P.U. 03/05/2023 Numero registro generale 24424/2020 N. R.G. 24424/2020 Numero sezionale 1587/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Numero di raccolta generale 15023/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 Ciò, in quanto, da un lato, della proposizione di tale domanda riconvenzionale non vi sarebbe alcuna prova, non essendovi traccia di essa negli atti di quel giudizio, definito con sentenza della Corte d'appello di Roma n.3761 del 3 settembre 2004; dall'altro lato, tale domanda, quand'anche si ritenesse effettivamente proposta, non verteva sul riconoscimento delle sentenze di separazione e divorzio emesse dal Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo in data 26 gennaio 2000 e dal Tribunale Distrettuale di Zurigo in data 25 giugno 2002, la cui esecutività era stata riconosciuta in Italia con sentenza 22 dicembre 2010, n. 5380 della Corte di Appello di Roma;
piuttosto, essa verteva sul riconoscimento della sentenza della Corte di cassazione del Cantone di Zurigo del 2 ottobre 2000, provvedimento diverso da quelli oggetto di successivo exequatur. 3.1. È fondato il secondo motivo e dal suo accoglimento resta assorbito il terzo. 3.1.a. Nella letteratura giuridica che si è occupata del giudizio di riconoscimento dell'efficacia delle sentenze straniere, si rinvengono, diacronicamente, due tesi in ordine alla natura di tale giudizio. Secondo quella più risalente, che potrebbe essere identificata come la teoria classica, la domanda di riconoscimento della sentenza straniera costituirebbe un'azione di cognizione costitutiva vertente sul fondo della lite di merito, diretta a conseguire una sentenza di accertamento del rapporto sostanziale: quest'ultimo, dunque, sarebbe attribuibile esclusivamente al giudice italiano. All'esito di tale accertamento, la sentenza straniera esisterebbe solo come fatto storico, non anche come fatto giuridico, poiché gli effetti giuridici – ai fini esecutivi, del giudicato e della prescrizione del diritto – sarebbero prodotti unicamente dalla sentenza italiana. Per la seconda teoria – la quale ha trovato le sue prime radici nelle tesi dell'atto ineguale complesso, elaborate sullo scorcio degli anni 9 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 venti del secolo scorso e poi raffinate, nel decennio successivo, in quelle della condizione di efficacia della decisione straniera – quest'ultima sarebbe, invece, l'unica decisione statuente sulla causa di merito. Il rapporto sostanziale, dunque, sarebbe deciso solo dalla sentenza straniera a cui andrebbero attribuiti gli effetti giuridici, in funzione esecutiva, di formazione del giudicato e di prescrizione, mentre l'accertamento del giudice italiano, nel rimuovere un ostacolo all'efficacia della sentenza straniera (o, secondo le diverse elaborazioni, nell'integrare una condicio iuris dell'efficacia medesima), costituirebbe un controllo di natura pubblicistica avente natura di atto di giurisdizione oggettiva. 3.1.b. Le due teorie danno luogo ad implicazioni reciprocamente opposte in ordine alla natura della domanda di delibazione, alla prescrizione di quest'ultima e alla prescrizione del diritto soggettivo sostanziale oggetto dell'accertamento. In primo luogo, solo se si aderisce alla teoria classica, la domanda di delibazione integra una vera e propria domanda giudiziale di cognizione, diretta a far valere un diritto, ai sensi dell'art.2907 cod. civ., perché funzionale a suscitare l'emissione dell'unico provvedimento sull'accertamento del diritto sostanziale possibile, ovverosia la sentenza del giudice italiano. Al contrario, se si aderisce alla teoria della condizione di efficacia della sentenza straniera, viene in considerazione una mera azione, non tendente all'esercizio di un diritto (il cui accertamento è già stato compiuto, in via esclusiva, dalla sentenza straniera), ma tendente a conferire impulso processuale ad un procedimento avente ad oggetto il dovere del giudice di provvedere in funzione della realizzazione di un interesse di natura pubblicistica. 10 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 In secondo luogo, mentre, per la teoria classica, l'azione di delibazione, in quanto tendente a far valere un diritto in giudizio, non può che essere soggetta a prescrizione (con il decorso dell'ordinario termine decennale dal momento della formazione del giudicato straniero), per la successiva teoria formatasi sulle radici dell'atto ineguale, la richiesta di delibazione, quale istanza non concretante una vera e propria azione giudiziale, potrebbe essere formulata in qualsiasi momento e non sarebbe soggetta a termini prescrizionali. In terzo luogo, mentre l'adesione alla teoria classica consentirebbe di attribuire alla domanda di riconoscimento della sentenza straniera efficacia interruttiva della prescrizione del diritto sostanziale (il cui accertamento sarebbe compiuto esclusivamente dal giudice italiano), ciò non sarebbe possibile ove si aderisse alla teoria meno risalente, poiché la domanda medesima non tenderebbe a far valere quel diritto, già accertato in via esclusiva dal giudicato straniero;
al contrario, la prescrizione potrebbe reputarsi interrotta solo dalla successiva azione esecutiva, volta a porre in esecuzione quel giudicato. 3.1.c. La teoria meno risalente, diacronicamente contrapposta alla teoria classica, non solo è prevalsa nella letteratura giuridica processuale, ma, inoltre, ha trovato un deciso avallo nel diritto processuale positivo: dapprima, nella disposizione contenuta nell'art.799 cod. proc. civ., che, nell'ammettere il riconoscimento incidenter tantum, destinato a valere nel corso di un processo vertente su un diritto dipendente o incompatibile con quello oggetto del giudicato straniero, postulava l'efficacia ex se della sentenza straniera, sconfessando la tesi tradizionale che invece negava ad essa ogni valore prima della delibazione;
successivamente (dopo l'abrogazione del procedimento di cui agli art. 796 ss. cod. proc. civ.), nell'art.67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, che ha configurato un giudizio di delibazione a soli fini esecutivi;
infine, nell'art.21 del Regolamento (CE) 11 LO Spaziani est. P.U. 03/05/2023 Numero registro generale 24424/2020 N. R.G. 24424/2020 Numero sezionale 1587/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Numero di raccolta generale 15023/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 (pur non applicato nel caso di specie, in quanto circoscritto al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale emesse da uno Stato membro dell'Unione Europea), il quale, con riguardo al riconoscimento di dette decisioni, non solo ha escluso la necessità del «ricorso ad alcun procedimento» (comma 1), ma ha anche previsto che il riconoscimento può essere richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro e che questa «può decidere al riguardo» (comma 4). 3.1.d. In base alla disciplina processuale positiva del giudizio di riconoscimento delle decisioni giurisdizionali straniere, deve dunque necessariamente convenirsi con l'opinione che nega all'istanza di delibazione il carattere di vera e propria domanda giudiziale diretta a far valere un diritto ex art.2907 cod. civ. e che invece riconosce a tale istanza la natura di mera azione, diretta a dare l'impulso ad un procedimento di giurisdizione oggettiva, come tale non soggetta a prescrizione, ma neppure idonea ad interrompere quella del diritto soggettivo posto a fondamento dell'accertamento contenuto nel giudicato straniero. 3.1.e. Questa tesi, del resto, si pone in linea di continuità con l'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 1882 del 1993, cit.; Cass., Sez., Un. 01/10/1996, n. 8590; Cass 09/05/2018, n.11198), la quale, sebbene non si sia pronunciata sul problema dell'idoneità dell'azione di delibazione a conseguire l'effetto sostanziale della interruzione della prescrizione, ha, però, ripetutamente affermato che essa costituisce un'azione autonoma, tendente ad una pronuncia dagli effetti meramente processuali, come tale distinta sia dall'actio iudicati nascente dalla sentenza straniera (perché non mira semplicemente all'esecuzione, ma ad un effetto più ampio per la sua natura e più ristretto per il suo ambito territoriale: cioè alla dichiarazione di efficacia 12 LO Spaziani est. P.U. 03/05/2023 Numero registro generale 24424/2020 N. R.G. 24424/2020 Numero sezionale 1587/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Numero di raccolta generale 15023/2023 Data pubblicazione 29/05/2023 giuridica in Italia), sia dall'azione spettante in base alla titolarità del diritto che connota il rapporto giuridico fondamentale (perché non ha per oggetto il rapporto sostanziale ma esclusivamente l'idoneità della sentenza straniera a spiegare efficacia nell'ordinamento italiano, sicché è il giudicato straniero che continua a produrre gli effetti esecutivi, gli effetti del giudicato e tutti gli altri eventuali effetti che sono propri dell'atto giurisdizionale). 3.1.f. Il rilievo per cui, nel sistema delineato dalla legge n. 218 del 1995, è l'autorità giudiziaria straniera ad essere investita dei poteri di pieno accertamento della pretesa fatta valere, è svolto anche nella recente ordinanza interlocutoria 28/11/2022, n. 34969 della Prima Sezione Civile di questa Corte (Punto 6.4.1. della motivazione), sia pure per trarne implicazioni in ordine ad effetti diversi da quelli che interessano nella presente fattispecie, ovverosia, non già in ordine agli eventuali effetti sostanziali della domanda di exequatur, bensì in ordine agli effetti delle eventuali preclusioni alla possibilità di eccepire o rilevare, nel giudizio ad quem, questioni pregiudiziali di rito (nonché, deve ritenersi, preliminari di merito) non eccepite né rilevate nel giudizio a quo;
la medesima pronuncia interlocutoria ha poi rimesso alle Sezioni Unite la specifica questione della eccepibilità o rilevabilità, dinanzi al giudice della delibazione, della carenza della competenza giurisdizionale del giudice che ha emesso la sentenza delibanda, ancorché non eccepita dinanzi a quest'ultimo, né, ovviamente, da esso rilevata. 3.1.g. Alla luce delle esposte considerazioni, deve escludersi che la domanda di riconoscimento della sentenza straniera integri una domanda introduttiva di un giudizio di cognizione per l'accertamento di un diritto e deve conseguentemente escludersi che essa rientri tra gli atti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, primo comma, cod. civ.. 13 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 Nel caso di specie, il predetto effetto non avrebbe potuto essere riconosciuto né alla domanda asseritamente proposta in via riconvenzionale dalla sig. RI nel giudizio del 2001 né a quella da lei formulata nel 2008. Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo.
4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione della legge federale di completamento del codice civile svizzero, RS 220, artt. 128 e 137, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello, una volta ritenuta l'applicabilità alla fattispecie della legge svizzera, avrebbe erroneamente fatto applicazione dell'art. 137 della legge fed. compl. cod. civ. svizzero, il quale, analogamente all'art. 2953 del cod. civ. italiano, subordinerebbe l'operatività del termine decennale di prescrizione alla circostanza che vi sia stata controversia sulla debenza di uno o più ratei di credito e che su tale debenza sia intervenuto un accertamento giudiziale. Sul punto, pertanto, avrebbe dovuto confermarsi la statuizione del giudice di prime cure, che aveva ritenuto applicabile la diversa norma contenuta nell'art. 128 della predetta legge di completamento, la quale, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'art. 2948 del codice civile italiano, stabilisce che le azioni per prestazioni periodiche si prescrivono in cinque anni. 4.1. Anche il quarto motivo è fondato. Come correttamente osservato dal pubblico ministero, il diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile, sostanziandosi in una pretesa avente ad oggetto più prestazioni, autonome e periodiche, si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla maturazione di ogni singola 14 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 rata sulla base di una previsione comune alla legge italiana (art. 2948 cod. civ.) e a quella svizzera (art. 128 legge compl. cod. civ. svizzero). In base a queste disposizioni, il diritto alla riscossione delle somme risalenti ad epoca antecedente ai cinque anni dalla data di scadenza di ciascun singolo rateo deve dirsi prescritto (Cass. 04/04/2005, n. 6975; Cass. 05/11/2009, n. 23462). Anche alla stregua della legge svizzera, come di quella italiana, la trasformazione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale nell'ipotesi di azioni relative a prestazioni periodiche, postula che sia sorta contestazione sulla debenza di uno o più ratei e che su tale debenza vi sia stato accertamento giudiziale, sul quale si sia formato il giudicato. Nel caso di specie, le sentenze di separazione e divorzio non hanno risolto contestazioni su specifici ratei dell'assegno di mantenimento ma hanno statuito sui rapporti personali e patrimoniali dei coniugi, sicché la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale e non quello decennale. Anche il quarto motivo di ricorso, dunque, deve essere accolto. 5. In definitiva, vanno accolti il secondo e il quarto motivo, dichiarati assorbito il terzo e inammissibile il primo. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo e inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. 15 LO Spaziani est. Numero registro generale 24424/2020 P.U. 03/05/2023 Numero sezionale 1587/2023 N. R.G. 24424/2020 Numero di raccolta generale 15023/2023 Pres. Rubino Est. Spaziani Data pubblicazione 29/05/2023 Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 3 maggio 2023. L'ESTENSORE LO PA IL PRESIDENTE Lina RUBINO 16 LO Spaziani est.