Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2846/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2846 del R.G.A.C. dell'anno 2017, ad oggetto: restituzione somme, promossa
DA
(C.F. , quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 CodiceFiscale_1 individuale, nata ad [...] in data [...] ed ivi residente alla via
Mattinella, rappresentata e difesa, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Pasquale Tellone (C.F. , presso il cui CodiceFiscale_2 studio è elettivamente domiciliata in Andretta (AV), alla via Garibaldi n. 55;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in alla Piazza Libertà, rappresentata e CP_1 difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nonché determinazione dirigenziale n. 782 del 15.4.2019, dall'Avv. Oscar Mercolino (C.F.
) nonché dall'Avv. Gennaro Galietta (C.F. CodiceFiscale_3 C.F._4
), giusta procura alle liti e determinazione dirigenziale n. 1461 del
[...]
12.07.2019 poste in calce alla comparsa di nuovo difensore depositata in data 04 febbraio 2021, con i quali è elettivamente domiciliata in , alla Piazza Libertà; CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza 03 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino la , onde sentir “accertare e dichiarare Controparte_1 dovuto da parte della il pagamento, in favore dell'attrice della Controparte_1 somma a saldo di € 8.309,38 in virtù del riconoscimento ad essa istante del contributo pubblico in conto capitale indicato in premessa di cui al decreto n. 11 del
21.03.2005; condannare conseguentemente la , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della restante somma a saldo pari ad € 8.309,38, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
2. A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto:
a) di aver presentato, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, istanza alla al fine di poter beneficiare del contributo previsto dalla Controparte_1 misura 4.14 del P.O.R. Campania 2000-2006 in riferimento al progetto
“Potenziamento del turismo rurale tramite le realizzazione di interventi strutturali per l'ampliamento, recupero conservativo e rifunzionalizzazione di locali da adibire ed adibiti a sala ristorazione”;
b) che la , con il decreto n. 11 del 21.03.2005, ha riconosciuto Controparte_1 all'attrice un contributo in conto capitale di € 41.546,94 su una spesa complessiva di
€ 83.093,88;
c) che l'attrice ha richiesto un acconto del primo rateo del contributo, concesso dalla con decreto di pagamento della somma di € 16.618,78, pari al Controparte_1
40% del contributo concesso;
d) che, con mandati nn. 4228-4226.4227 del 13.04.2006, la ha Controparte_1 eseguito il pagamento in favore dell'attrice di detta somma a titolo di anticipazione del 40%;
e) che, successivamente, l'attrice ha richiesto un acconto del secondo rateo del contributo, per un importo pari ad € 16.618,78, pari al 40% del contributo concesso;
f) che, con mandati nn. 12909-12910-12912 del 18.10.2006, la ha CP_1 CP_1 eseguito il pagamento in favore dell'attrice della somma di € 16.618,78 a titolo di R.G. n. 2846/2017
secondo acconto, per un totale, sommando i due acconti, di € 33.327,56;
g) che, con decreto dirigenziale n. 46937 del 23.06.2009, la ha CP_1 CP_1 disposto la revoca del contributo concesso intimandole la restituzione delle somme erogate ed ha all'uopo richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Avellino il decreto ingiuntivo n. 1259 del 2010, con cui è stato intimato a il pagamento Parte_1 dell'importo di € 33.237,56 oltre interessi legali e spese, a fronte dell'intervenuta revoca del contributo, disposta per non aver l'attrice presentato idonea documentazione utile a comprovare la realizzazione dell'investimento ammesso a contributo;
i) che avverso tale decreto ingiuntivo ha interposto opposizione e, con Parte_1 sentenza n. 1799 del 2013, il Tribunale di Avellino ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la al Controparte_1 pagamento delle spese processuali;
l) che avverso tale sentenza la ha proposto appello e, con Controparte_1 sentenza n. 3286/2016 del 12.05.2016, depositata in data 15.09.2016, passata in giudicato, la Corte d'Appello di NA, in data 17.05.2017, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla e confermato la sentenza di primo CP_1 grado, con condanna dell' al pagamento delle spese processuali;
CP_2
m) che, pertanto, sussiste il diritto dell'attrice di ricevere il contributo nella sua interezza e, dunque, a fronte di una somma percepita dall'attrice pari ad € 33.237,56
e di una somma riconosciutale pari ad € 41.546,96 giusta decreto di concessione n.
11 del 21 marzo 2005, l'attrice ha diritto ad ottenere il residuo importo pari ad €
8.309,38.
3. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e di trattazione celebrata in data 04 dicembre 2018, il Giudice ha dichiarato la nullità della citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. e, rinnovata la citazione entro il termine perentorio assegnato, si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05 maggio 2019, la , eccependo l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014; l'inesistenza/nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 83 c.p.c. in ragione della mancanza/inesistenza della procura ad litem e della inapplicabilità dell'efficacia sanante dell'art. 182, comma 2 c.p.c., atteso che la mancanza originaria di procura alle liti conferita al proprio difensore è R.G. n. 2846/2017
insuscettibile di ratifica trattandosi di un requisito senza il quale l'atto introduttivo non può essere qualificato come tale;
la violazione del principio di giudicato sostanziale e del principio di ne bis in idem, in quanto il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e, di conseguenza, avrebbe dovuto richiedere il saldo del Parte_1 contributo nell'ambito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto di successivo appello, conclusosi con la sentenza 3286/2016 emessa dalla Corte
d'appello di NA, passata in giudicato;
l'intervenuta prescrizione decennale, ex art. 2934 c.c., del diritto fatto valere.
4. Ciò premesso, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, cod. proc. civ. e ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza dell'interrogatorio formale articolato dall'attrice in sede di memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, cod. proc. civ., istruita la causa con produzioni documentali, la causa è stata, in ultimo, rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 03 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del
Tribunale di Avellino emesso in pari data.
6. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità/inesistenza dell'atto di citazione per mancanza/inesistenza della procura ad litem, formulata dalla convenuta
, atteso che la procura conferita dall'attrice all'Avv. Controparte_1 Parte_1
Pasquale Pellone, ancorché non apposta a margine e/o in calce all'atto di citazione in rinnovazione, risulta richiamata nel medesimo atto e posta a margine dell'originario atto di citazione.
7. Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, avendo l'attrice versato in atti l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione Parte_1 assistita ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 del 09.11.2016, ed, ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.L. 132/2014, la condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione o quanto è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2, co. 2, lett. A.
8. Passando ad esaminare il merito della controversia, questo Tribunale ritiene che la R.G. n. 2846/2017
domanda attorea possa esser decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale la domanda può esser decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276
c.p.c..
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale
Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012;
l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ.,
Sez. Un. n. 9936 del 2014).
Ed, invero, la domanda attorea è inammissibile in forza del principio di intangibilità del giudicato.
Infatti, ha incardinato il presente giudizio onde ottenere la condanna della Parte_1
al pagamento di € 8.309,36, quale residuo importo del Controparte_1 contributo pubblico previsto dalla misura 4.14 del P.O.R. Campania 2000/2006, rispetto all'importo complessivo riconosciuto a per € 41.546,94. Parte_1
Tuttavia, risulta documentato oltre ad esser incontestato che, al fine di ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di contributo, la , dopo Controparte_1 aver adottato il provvedimento di revoca del contributo per non aver Parte_1 provveduto a presentare idonea documentazione utile a comprovare la realizzazione dell'investimento ammesso a contributo, abbia agito in sede monitoria con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. in data 14 ottobre 2010 ed abbia all'uopo ottenuto dal Tribunale di Avellino il decreto ingiuntivo n. 1259/2010, avverso il quale ha poi Parte_1 proposto opposizione, introducendo il giudizio recante R.G. n. 18/2011.
Risulta, altresì, documentalmente provato che , nel procedimento di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, abbia richiesto la condanna, in via riconvenzionale, della al risarcimento dei danni e che, mentre l'opposizione Controparte_1 all'ingiunzione monitoria è stata accolta dal Tribunale di Avellino con sentenza n.
1799/2013 e tale statuizione è stata confermata dalla Corte d'Appello di NA, la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni spiegata da è stata Parte_1 rigettata e non ha costituito oggetto di appello incidentale.
Orbene, la sentenza n. 3286/2016 emessa in data 15 settembre 2016 dalla Corte
d'Appello di NA (che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla
[...]
) è passata in giudicato, così come provato dalla stessa attrice, mediante CP_1 R.G. n. 2846/2017
la produzione dell'attestazione ex art. 126 disp. att. c.p.c. della Cancelleria Corte di
Appello di NA del 17.05.2017 (cfr. produzione attorea - pag. 123).
Ne consegue che certamente la debenza del residuo importo a titolo di contributo pubblico rivendicato nella presente sede avrebbe ben potuto e dovuto costituire oggetto di domanda riconvenzionale nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo recante R.G. 18/2011, atteso che costituisce consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte quello secondo cui “..Qualora due giudizi tra le stesse parti - e tale è il caso in cognizione - vertano sul medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica e la soluzione delle questioni di diritto e di fatto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logicamente indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, con autorità di giudicato, precludono il riesame dello stesso punto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (cfr., ex plurimis e testualmente, Cass. 16.4.99 n. 3795); inoltre,
“il giudicato esterno (art. 2909 c.c.) riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.) si forma e fa stato fra le parti ed i loro successori non solo sulla statuizione finale, ma su tutto ciò che ha formato oggetto della decisione, compresi gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico-giuridico di questa” (cfr., testualmente, Cass.
17.5.97 n. 4393; conf. Cass. 17.6.03 n. 9685).
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico giuridico trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda.
Ne consegue che il giudicato, che copre il dedotto ed il deducibile, preclude inesorabilmente ogni ulteriore accertamento circa la sussistenza del diritto di Pt_1 ad ottenere il residuo importo del contributo, atteso che l'esame della domanda
[...] proposta nella presente sede comporta inevitabilmente un riesame delle questioni già risolte dal Tribunale di Avellino in sede di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 2846/2017
(procedimento recante R.G. n. 18/2011) con sentenza n. 1799/2013.
9. Dalle considerazioni che precedono consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda avanzata dall'attrice . Parte_1
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, Parte_1 facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal
23 ottobre 2022, avuto riguardo al valore della controversia, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 2846/2017, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna l'attrice al pagamento, in favore della , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 25 gennaio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani