Sentenza 10 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 10/01/2023, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/01/2023
N. 00386/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07114/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7114 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Francesco Marranghello, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determina del -OMISSIS- con la quale è stata rigettata l'istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale presentata in data-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare del -OMISSIS- con è stata rigettata l’istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale (All. 2), chiedendo, altresì, l’accertamento del diritto all’integrale rimborso delle spese legali nella misura indicata nelle parcelle emesse dal difensore di fiducia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Espone in fatto:
- che era stato sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale Militare -OMISSIS-in ordine all’imputazione di “truffa militare continuata e pluriaggravata”, relativa a presunti illeciti amministrativi commessi nel corso di due missioni svolte presso la -OMISSIS-;
- che in data 11 maggio 2011, con sentenza n. 25, veniva assolto (ai sensi dell’art. 530, comma 2 c.p.p.) “perché il fatto non costituisce reato” (All. 3);
- che in data 18 ottobre 2011 aveva formulato istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale (All. 6);
- che l’istanza era stata rigettata dall’Amministrazione con provvedimento del -OMISSIS-, nel quale si richiamava per relationem la motivazione addotta dall’Avvocatura di Stato, secondo la quale la responsabilità non poteva essere esclusa “essendo stata accertata in sede giurisdizionale l’esistenza della materialità del fatto, difettando la prova solamente in ordine all’esistenza del dolo ”.
Il ricorrente, pertanto, ha impugnato il predetto provvedimento, articolando i seguenti motivi di diritto:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67; eccesso di potere per travisamento dei fati, difetto dei presupposti, illogicità manifesta, sviamento, irrazionalità.
Il provvedimento di rigetto della richiesta di rimborso delle spese di patrocinio legale sarebbe violativa dell’art. 18 che prevede due condizioni per il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico :a) la sussistenza di un rapporto di connessione tar i fatti e gli atti oggetto del giudizio promosso per l’accertamento della responsabilità penale o civile o amministrativa del dipendente statale con l’espletamento del servizio suddetto; b) la conclusione del giudizio promosso con una sentenza che escluda la responsabilità. Nel caso di specie sarebbe stata acclarata la sussistenza di una connessione diretta tra azione contestata e servizio e il giudizio penale che ha coinvolto il ricorrente si sarebbe concluso con una sentenza assolutoria “il fatto non costituisce reato”, che avrebbe escluso la sua responsabilità.
Il parere dell’Avvocatura di Stato, inoltre, non si sarebbe mantenuto nei limiti di valutazione della congruità delle spese legali sostenute dal ricorrente, così come previsto dal citato art. 18 del d.l. n. 67/1997. Detto parere, invero, sostenendo che “ la responsabilità del -OMISSIS- non può dirsi del tutto esclusa, essendo stata accertata in sede giurisdizionale l’esistenza della materialità del fatto, difettando la prova solamente in rodine all’esistenza del dolo ” avrebbe superato i limiti di cui al predetto articolo, spingendosi, a parere del ricorrente, in valutazioni di merito alla stessa precluse, in quanto già vagliate da sindacato giurisdizionale. Il ricorrente, inoltre, ha affermato che l’espressione contenuta nel predetto art. 18 “sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità” dovrebbe ritenersi estesa anche al caso di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 530. co. 2, cp.p.
2. L’amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria ha controdedotto alle censure del ricorrente ed ha insistito sulla legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso, nel merito, in quanto infondato.
3. All’udienza straordinaria dello smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. L’art. 18 della legge 23 maggio 1997, n. 135, stabilisce che “ le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti o atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’avvocatura dello stato ”.
4.2 Nel caso di specie il Collegio non ritiene siano stati soddisfatti i requisiti previsti dalla norma.
4.2.1 Per quanto concerne il primo requisito, come evidenziato anche dalla difesa erariale, appare non sussistente l’immedesimazione organica tra l’azione del dipendente e i fini dell’Amministrazione. Dall’analisi della sentenza definitiva, che pure ha escluso l’esistenza del fatto, tuttavia emerge che l’operato del ricorrente non è stato strumentale al regolare e diligente adempimento dei compiti istituzionali, essendo stata ritenuta, invero, la sua condotta idonea a realizzare “ la materialità del contestato reato di truffa” mancando solo la prova dell’elemento psicologico richiesto, ossia il dolo. Tale condotta, evidentemente, non può assumersi rispondente agli interessi dell’Amministrazione e, anzi, appare estranea ai fini amministrativi, ponendosi, diversamente, in conflitto di interessi con gli stessi e determinando, pertanto, l’esclusione della rimborsabilità delle spese sostenute in sede penale. 4.2.2 Difetta, nel caso di specie, anche l’esistenza del secondo requisito previsto dalla norma, ovvero la conclusione del procedimento giudiziale – amministrativo, civile, penale – che abbia escluso la responsabilità. Il giudizio penale, invero, si è concluso con una pronuncia assolutoria perché “il fatto non costituisce reato” ex art. 530, co.2, c.p.p. Tuttavia, come evidenziato nella stessa pronuncia assolutoria, la condotta del ricorrente era ricollegabile “ ad un suo atteggiamento negligente, superficiale e sciatto nella cura degli aspetti burocratici della missione ”; pertanto si poneva sicuramente in contrasto con le finalità perseguite dalla norma in discorso.
A riguardo è stato evidenziato in giurisprudenza, pur se con riferimento alla prescrizione, come “ non qualsiasi esito processuale distinto dal riconoscimento della responsabilità consente la rimborsabilità delle spese legali, ma solo quello implicante il riconoscimento nel merito dell’infondatezza dell’ipotesi accusatoria. Del resto, tale formulazione normativa è in linea con la ratio stessa del meccanismo del rimborso delle spese legali, da ravvisare nell’esigenza di tenere il dipendente pubblico indenne dagli oneri processuali sostenuti per difendersi da accuse relative all’esercizio dei suoi compiti istituzionali a condizione che processualmente emerga l’espletamento degli stessi senza violazione di doveri e senza conflitto di interessi con l’amministrazione” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2041/2005).
4.2.3 Priva di rilievo, infine, deve ritenersi la prima censura, relativa al presunto eccesso dell’Avvocatura dello Stato dai limiti propri della valutazione della congruità delle spese di cui si richiede il rimborso. È stato affermato in giurisprudenza, infatti, che le attribuzioni consultive dell'Avvocatura, nell'ambito del procedimento per l'accertamento del diritto al rimborso delle spese di patrocinio legale, non investono solo i profili relativi al quantum, in quanto l’art. . 18 del d.l. 67 del 1997, “nel riferirsi ai "limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato", sottende una valutazione tecnico-giuridica non limitata ad una mera verifica di conformità della parcella del difensore alla tariffa professionale o alla sola determinazione del quantum da rimborsare, ma che attinge tutti i presupposti giuridici della pretesa di rimborso (Cons. Stato, sez. II, 02 maggio 2012, n. 2056; Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2005 n. 2630; Tar Lazio - Roma, sez. I, 4 luglio 2011 n. 5836). Considerata, dunque, la centralità del parere dell'avvocatura nella fattispecie, non può riscontrarsi il difetto di motivazione nell'atto che ad esso faccia rinvio” (T.A.R. Ancona, sez. I, 30/06/2021, n.522).
4.3 Per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra censura o deduzione, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in € 1500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.