Articolo 2545 ter del Codice civile
Articolo 2542Articolo 2506 1
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1 gennaio 2004
Art. 2545-ter.

(( (Riserve indivisibili).)) ((Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della societa'.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la societa' aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della societa'.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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