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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/07/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 497/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 16
aprile 2025
d a
(già Parte_1 [...]
, in persona del del Parte_2 Parte_3
Contenzioso nonché procuratore speciale Parte_4
dott. rappresentata e difesa dall'Avv.to Simone Parte_5
Benelli del Foro di Cremona, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Simone Controparte_1
Giardina del Foro di Messina, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta - 2 -
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cremona n.
31/2021 pubblicata il 2 febbraio 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via principale: in riforma della sentenza impugnata n.
31/2021 pronunciata dal Tribunale di Cremona, dott. Daniele Moro in data 02.02.2021 e pubblicata in pari data, non notificata, nel giudizio
R.G. n. 2080/2019, dichiarare valida ed efficace l'intimazione di pagamento n. 03520199001355613.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e condanna della sig.ra a restituire le somme già CP_1
eventualmente versate da per spese Parte_1
legali del primo grado.
Dell'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione e/o difesa:
1) in via preliminare ritenere e dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da controparte e confermare la sentenza di primo grado;
2) in via principale, respingere l'appello, poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n.
31/2021 del Tribunale Civile di Cremona, pubblicata in data 02
febbraio 2021 dal Tribunale Civile di Cremona e resa inter partes nel giudizio iscritto al R.G. 2080/2019; - 3 -
3) in via subordinata, in accoglimento dei motivi rimasti assorbiti e qui riproposti, rigettare l'appello dell'Esattore stante l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta;
4) In via istruttoria acquisire il fascicolo telematico di primo grado RG. 2080/19 del Tribunale Civile di Cremona;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari difensivi del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non ricevuto i secondi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
interponeva opposizione avverso l'intimazione Controparte_1
di pagamento n. 03520199001355613000 in data 20 luglio 2019,
avente quale atto presupposto la cartella di pagamento n.
03520160000410108000, relativa a sanzioni amministrative, accessori e interessi per l'anno 2013, il tutto per un importo complessivo pari ad
€ 12.873,27=.
ST l' . Parte_1
Il Tribunale di Cremona così decideva:
- annulla l'intimazione di pagamento n.
03520199001355613000;
- rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Riteneva il primo giudice:
- che la notificazione della cartella di pagamento era invalida;
- che, infatti, la notificazione era stata effettuata ai sensi della - 4 -
lettera e) dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, e cioè secondo il processo notificatorio previsto nel caso in cui il messo notificatore non reperisca il destinatario dell'atto presso l'indirizzo di residenza, essendosi quest'ultimo trasferito in luogo sconosciuto;
- che detta notificazione presuppone che il messo notificatore effettui delle ricerche dirette all'accertamento che il mancato rinvenimento del destinatario nel comune di residenza dipende da una situazione di irreperibilità assoluta dello stesso;
- che, nel caso di specie, nella cartolina si leggeva esclusivamente “destinatario trasferito ignorasi dove”;
- che, al contrario, il messo notificatore avrebbe dovuto specificare quali ricerche aveva effettuato o da quali elementi aveva dedotto il trasferimento della sig.ra presso Controparte_1
un'abitazione differente da quella risultante dal certificato anagrafico;
- che l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento non poteva ritenersi sanata per effetto dall'intervenuta notificazione dell'intimazione di pagamento n. 03520189001112820000, trattandosi di atti aventi diversa natura e contenuto e posti a livelli differenti nella sequenza procedimentale prevista dalla legge al fine dell'avvio e della prosecuzione dell'azione esecutiva;
- che, a conferma della bontà dell'assunto di parte attrice, le notificazioni degli atti di intimazione di pagamento di cui ai documenti nn. 4 e 5 di parte convenuta erano state eseguite presso lo stesso immobile di cui alla notificazione della cartella di pagamento e si erano perfezionate secondo il modello notificatorio previsto in caso di - 5 -
irreperibilità relativa;
- che dall'invalidità della notificazione della cartella di pagamento discendeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento;
- che, viceversa, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente era infondata, essendo stato il decorso del termine interrotto nel mese di settembre 2018 dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 03520189001112820000.
L' interponeva appello Parte_1
avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) Violazione e/o erronea applicazione e/o errata interpretazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. 602//73, dell'art. 60 D.P.R.
600/73 e di ogni altra norma in materia di notifica della cartella di pagamento;
- 2) Violazione e/o erronea applicazione e/o errata interpretazione della natura e del rilievo della intimazione di pagamento n. 03520189001112820 notificata prima dell'intimazione opposta e avente ad oggetto la medesima cartella.
ST , la quale, in subordine, riproponeva i Controparte_1
motivi di opposizione (2) Carenza del diritto ad agire in executivis da parte di per difetto assoluto di Parte_1
attribuzione, per illegittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L.
193/2016, così come successivamente convertito nella legge 225/2016,
per violazione degli articoli 3, 70, 76 e dell'art. 77, comma 2° della
Costituzione; 3) Carenza del diritto ad agire in executivis per carenza di potere di quale agente della riscossione Parte_1 - 6 -
per la provincia di Cremona;
4) Nullità della procedura per indeterminatezza del credito, stante l'irragionevole applicazione degli interessi richiesti) non esaminati dal primo giudice in quanto rimasti assorbiti.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 16 aprile 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l' lamenta violazione e/o Pt_1
erronea applicazione e/o errata interpretazione degli artt. 25 e 26
D.P.R. 602//73, dell'art. 60 D.P.R. 600/73 e di ogni altra norma in materia di notifica della cartella di pagamento. Osserva che l'Ufficiale
della Riscossione, dopo tre accessi negativi, si era recato in Comune
per avere conferma della residenza anagrafica, benchè la destinataria non vi fosse presente, dopo di che aveva proceduto alla notificazione mediante deposito dell'atto nella casa comunale;
che la relata di notifica, redatta da pubblico ufficiale, fa fede fino a querela di falso.
Con il secondo motivo di appello l' lamenta violazione Pt_1
e/o erronea applicazione e/o errata interpretazione della natura e del rilievo della intimazione di pagamento n. 03520189001112820
notificata prima dell'intimazione opposta e avente ad oggetto la medesima cartella. Osserva che la ricorrente, se avesse voluto contestare un vizio proprio della cartella di pagamento
03520160000410108, come quello di notifica, avrebbe dovuto farlo con il primo atto successivo notificatole, vale a dire l'intimazione di pagamento n. 03520189001112820; che, infatti, non impugnando il - 7 -
primo atto post cartella ricevuto, la contribuente si è di fatto preclusa la possibilità di impugnare con effetto recuperatorio la cartella per vizi propri;
che la mancata o viziata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest' ultimo.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente – in quanto afferenti, entrambi, al tema della notificazione della cartella di pagamento - sono inammissibili.
Invero la censura di invalidità della notificazione della cartella di pagamento dà luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi
(Sez. 5 - , Ordinanza n. 32671 del 16/12/2024: “In tema di processo tributario, il
contribuente che lamenta l'inesistenza, la mancanza o la nullità
della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19,
comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992, in funzione di opposizione agli atti
esecutivi, avverso l'atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso ha ricevuto
la notifica, avendo quest'ultima valore equipollente ad una notifica valida
della cartella, della quale il contribuente è messo in condizione di conoscere
l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione;
sicché, dopo il decorso del
termine di decadenza ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 dalla notifica dell'atto di
pignoramento presso terzi, l'eventuale impugnazione, prevista dall'art. 19, comma
1, lett. e), del d.lgs. citato, della successiva intimazione di pagamento non può
attingere anche vizi inerenti alla notifica della prodromica cartella di pagamento”;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 29884 del 20/11/2024: “La censura concernente l'invalidità
della notifica della cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, in
quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi, è - 8 -
qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità
dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio”; e
Sez. 6, Ordinanza n. 3582 del 04/02/2022: “L'opposizione con cui sono dedotti vizi
formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come
opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per
materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo
di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.. (Nella
fattispecie, la S.C. - qualificata come opposizione agli atti esecutivi la contestazione
riguardante l'irregolare notificazione della cartella, in quanto eseguita da un
indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi - ha accolto il regolamento
dell'opponente avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria
competenza in favore del giudice di pace del luogo in cui era stata commessa la
violazione del C.d.S.)”).
Ne consegue che la sentenza, la quale ha accolto l'opposizione,
ritenendo invalida la notificazione della cartella di pagamento (primo motivo), andava impugnata con il ricorso per cassazione, non già con l'appello.
Stesso discorso per quel che concerne la pretesa sanatoria dell'invalidità della notificazione in ragione della mancata impugnazione di un atto intermedio non impugnato (secondo motivo),
trattandosi di questione che è afferente sempre alla notificazione.
Per completezza si osserva che il giudice di primo grado non ha proceduto alla qualificazione dell'opposizione, se come opposizione all'esecuzione ovvero come opposizione agli atti esecutivi, di guisa che - 9 -
alla qualificazione ben può procedere il giudice dell'impugnazione
(Sez. 3, Sentenza n. 3404 del 20/02/2004: “Con riferimento al mezzo di
impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale,
l'individuazione deve essere fatta esclusivamente, in base al principio
dell'apparenza, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice,
indipendentemente dalla sua esattezza, con la conseguenza che, nel caso di sentenza
emessa in sede di esecuzione forzata, la stessa è impugnabile con l'appello, se
l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il
ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., qualora l'azione sia stata definita
come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non
abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta - non potendosi
ritenere tale l'indicazione di "opposizione all'esecuzione" contenuta nell'epigrafe
della sentenza - la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della
impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità
dell'impugnazione medesima (e, pertanto, anche alla Corte di Cassazione adita con
ricorso, come nel caso di specie)”; Sez. 3 -, Ordinanza n. 18214 del 26/06/2023:
“Ai fini dell'operatività del cd. principio dell'apparenza, è necessario che il giudice
a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta e non abbia
compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica, con la
conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la
medesima è impugnabile con appello, se l'azione è stata qualificata come
opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora
l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi”).
Di qui l'inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata. - 10 -
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 4.888,00= (di cui € 1.134,00= per la fase di studio, € 921,00= per la fase introduttiva, € 922,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende, e con distrazione a favore del difensore antistatario. La
liquidazione viene fatta sulla base del valore della causa (€
12.873,27=), con applicazione dei compensi minimo per la terza fase,
non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria, e medio per tutte le altre.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite,
liquidate in complessivi € 4.888,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende, e con distrazione a favore del difensore antistatario;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato - 11 -
pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8 luglio
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 497/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 16
aprile 2025
d a
(già Parte_1 [...]
, in persona del del Parte_2 Parte_3
Contenzioso nonché procuratore speciale Parte_4
dott. rappresentata e difesa dall'Avv.to Simone Parte_5
Benelli del Foro di Cremona, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Simone Controparte_1
Giardina del Foro di Messina, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta - 2 -
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cremona n.
31/2021 pubblicata il 2 febbraio 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via principale: in riforma della sentenza impugnata n.
31/2021 pronunciata dal Tribunale di Cremona, dott. Daniele Moro in data 02.02.2021 e pubblicata in pari data, non notificata, nel giudizio
R.G. n. 2080/2019, dichiarare valida ed efficace l'intimazione di pagamento n. 03520199001355613.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e condanna della sig.ra a restituire le somme già CP_1
eventualmente versate da per spese Parte_1
legali del primo grado.
Dell'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione e/o difesa:
1) in via preliminare ritenere e dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da controparte e confermare la sentenza di primo grado;
2) in via principale, respingere l'appello, poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n.
31/2021 del Tribunale Civile di Cremona, pubblicata in data 02
febbraio 2021 dal Tribunale Civile di Cremona e resa inter partes nel giudizio iscritto al R.G. 2080/2019; - 3 -
3) in via subordinata, in accoglimento dei motivi rimasti assorbiti e qui riproposti, rigettare l'appello dell'Esattore stante l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta;
4) In via istruttoria acquisire il fascicolo telematico di primo grado RG. 2080/19 del Tribunale Civile di Cremona;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari difensivi del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non ricevuto i secondi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
interponeva opposizione avverso l'intimazione Controparte_1
di pagamento n. 03520199001355613000 in data 20 luglio 2019,
avente quale atto presupposto la cartella di pagamento n.
03520160000410108000, relativa a sanzioni amministrative, accessori e interessi per l'anno 2013, il tutto per un importo complessivo pari ad
€ 12.873,27=.
ST l' . Parte_1
Il Tribunale di Cremona così decideva:
- annulla l'intimazione di pagamento n.
03520199001355613000;
- rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Riteneva il primo giudice:
- che la notificazione della cartella di pagamento era invalida;
- che, infatti, la notificazione era stata effettuata ai sensi della - 4 -
lettera e) dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, e cioè secondo il processo notificatorio previsto nel caso in cui il messo notificatore non reperisca il destinatario dell'atto presso l'indirizzo di residenza, essendosi quest'ultimo trasferito in luogo sconosciuto;
- che detta notificazione presuppone che il messo notificatore effettui delle ricerche dirette all'accertamento che il mancato rinvenimento del destinatario nel comune di residenza dipende da una situazione di irreperibilità assoluta dello stesso;
- che, nel caso di specie, nella cartolina si leggeva esclusivamente “destinatario trasferito ignorasi dove”;
- che, al contrario, il messo notificatore avrebbe dovuto specificare quali ricerche aveva effettuato o da quali elementi aveva dedotto il trasferimento della sig.ra presso Controparte_1
un'abitazione differente da quella risultante dal certificato anagrafico;
- che l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento non poteva ritenersi sanata per effetto dall'intervenuta notificazione dell'intimazione di pagamento n. 03520189001112820000, trattandosi di atti aventi diversa natura e contenuto e posti a livelli differenti nella sequenza procedimentale prevista dalla legge al fine dell'avvio e della prosecuzione dell'azione esecutiva;
- che, a conferma della bontà dell'assunto di parte attrice, le notificazioni degli atti di intimazione di pagamento di cui ai documenti nn. 4 e 5 di parte convenuta erano state eseguite presso lo stesso immobile di cui alla notificazione della cartella di pagamento e si erano perfezionate secondo il modello notificatorio previsto in caso di - 5 -
irreperibilità relativa;
- che dall'invalidità della notificazione della cartella di pagamento discendeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento;
- che, viceversa, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente era infondata, essendo stato il decorso del termine interrotto nel mese di settembre 2018 dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 03520189001112820000.
L' interponeva appello Parte_1
avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) Violazione e/o erronea applicazione e/o errata interpretazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. 602//73, dell'art. 60 D.P.R.
600/73 e di ogni altra norma in materia di notifica della cartella di pagamento;
- 2) Violazione e/o erronea applicazione e/o errata interpretazione della natura e del rilievo della intimazione di pagamento n. 03520189001112820 notificata prima dell'intimazione opposta e avente ad oggetto la medesima cartella.
ST , la quale, in subordine, riproponeva i Controparte_1
motivi di opposizione (2) Carenza del diritto ad agire in executivis da parte di per difetto assoluto di Parte_1
attribuzione, per illegittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L.
193/2016, così come successivamente convertito nella legge 225/2016,
per violazione degli articoli 3, 70, 76 e dell'art. 77, comma 2° della
Costituzione; 3) Carenza del diritto ad agire in executivis per carenza di potere di quale agente della riscossione Parte_1 - 6 -
per la provincia di Cremona;
4) Nullità della procedura per indeterminatezza del credito, stante l'irragionevole applicazione degli interessi richiesti) non esaminati dal primo giudice in quanto rimasti assorbiti.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 16 aprile 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l' lamenta violazione e/o Pt_1
erronea applicazione e/o errata interpretazione degli artt. 25 e 26
D.P.R. 602//73, dell'art. 60 D.P.R. 600/73 e di ogni altra norma in materia di notifica della cartella di pagamento. Osserva che l'Ufficiale
della Riscossione, dopo tre accessi negativi, si era recato in Comune
per avere conferma della residenza anagrafica, benchè la destinataria non vi fosse presente, dopo di che aveva proceduto alla notificazione mediante deposito dell'atto nella casa comunale;
che la relata di notifica, redatta da pubblico ufficiale, fa fede fino a querela di falso.
Con il secondo motivo di appello l' lamenta violazione Pt_1
e/o erronea applicazione e/o errata interpretazione della natura e del rilievo della intimazione di pagamento n. 03520189001112820
notificata prima dell'intimazione opposta e avente ad oggetto la medesima cartella. Osserva che la ricorrente, se avesse voluto contestare un vizio proprio della cartella di pagamento
03520160000410108, come quello di notifica, avrebbe dovuto farlo con il primo atto successivo notificatole, vale a dire l'intimazione di pagamento n. 03520189001112820; che, infatti, non impugnando il - 7 -
primo atto post cartella ricevuto, la contribuente si è di fatto preclusa la possibilità di impugnare con effetto recuperatorio la cartella per vizi propri;
che la mancata o viziata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest' ultimo.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente – in quanto afferenti, entrambi, al tema della notificazione della cartella di pagamento - sono inammissibili.
Invero la censura di invalidità della notificazione della cartella di pagamento dà luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi
(Sez. 5 - , Ordinanza n. 32671 del 16/12/2024: “In tema di processo tributario, il
contribuente che lamenta l'inesistenza, la mancanza o la nullità
della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19,
comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992, in funzione di opposizione agli atti
esecutivi, avverso l'atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso ha ricevuto
la notifica, avendo quest'ultima valore equipollente ad una notifica valida
della cartella, della quale il contribuente è messo in condizione di conoscere
l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione;
sicché, dopo il decorso del
termine di decadenza ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 dalla notifica dell'atto di
pignoramento presso terzi, l'eventuale impugnazione, prevista dall'art. 19, comma
1, lett. e), del d.lgs. citato, della successiva intimazione di pagamento non può
attingere anche vizi inerenti alla notifica della prodromica cartella di pagamento”;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 29884 del 20/11/2024: “La censura concernente l'invalidità
della notifica della cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, in
quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi, è - 8 -
qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità
dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio”; e
Sez. 6, Ordinanza n. 3582 del 04/02/2022: “L'opposizione con cui sono dedotti vizi
formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come
opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per
materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo
di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.. (Nella
fattispecie, la S.C. - qualificata come opposizione agli atti esecutivi la contestazione
riguardante l'irregolare notificazione della cartella, in quanto eseguita da un
indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi - ha accolto il regolamento
dell'opponente avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria
competenza in favore del giudice di pace del luogo in cui era stata commessa la
violazione del C.d.S.)”).
Ne consegue che la sentenza, la quale ha accolto l'opposizione,
ritenendo invalida la notificazione della cartella di pagamento (primo motivo), andava impugnata con il ricorso per cassazione, non già con l'appello.
Stesso discorso per quel che concerne la pretesa sanatoria dell'invalidità della notificazione in ragione della mancata impugnazione di un atto intermedio non impugnato (secondo motivo),
trattandosi di questione che è afferente sempre alla notificazione.
Per completezza si osserva che il giudice di primo grado non ha proceduto alla qualificazione dell'opposizione, se come opposizione all'esecuzione ovvero come opposizione agli atti esecutivi, di guisa che - 9 -
alla qualificazione ben può procedere il giudice dell'impugnazione
(Sez. 3, Sentenza n. 3404 del 20/02/2004: “Con riferimento al mezzo di
impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale,
l'individuazione deve essere fatta esclusivamente, in base al principio
dell'apparenza, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice,
indipendentemente dalla sua esattezza, con la conseguenza che, nel caso di sentenza
emessa in sede di esecuzione forzata, la stessa è impugnabile con l'appello, se
l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il
ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., qualora l'azione sia stata definita
come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non
abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta - non potendosi
ritenere tale l'indicazione di "opposizione all'esecuzione" contenuta nell'epigrafe
della sentenza - la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della
impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità
dell'impugnazione medesima (e, pertanto, anche alla Corte di Cassazione adita con
ricorso, come nel caso di specie)”; Sez. 3 -, Ordinanza n. 18214 del 26/06/2023:
“Ai fini dell'operatività del cd. principio dell'apparenza, è necessario che il giudice
a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta e non abbia
compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica, con la
conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la
medesima è impugnabile con appello, se l'azione è stata qualificata come
opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora
l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi”).
Di qui l'inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata. - 10 -
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 4.888,00= (di cui € 1.134,00= per la fase di studio, € 921,00= per la fase introduttiva, € 922,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende, e con distrazione a favore del difensore antistatario. La
liquidazione viene fatta sulla base del valore della causa (€
12.873,27=), con applicazione dei compensi minimo per la terza fase,
non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria, e medio per tutte le altre.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite,
liquidate in complessivi € 4.888,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende, e con distrazione a favore del difensore antistatario;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato - 11 -
pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8 luglio
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti