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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
IB ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile-
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice designato, quale giudice di appello ex artt. 341 e 350 cpc, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in II grado, iscritta al RGN 1067/2023, avente ad OGGETTO appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Frosinone nr. n. 206/23 emessa in data
01/12/2021, pubblicata in data 01/03/23 e notificata in data 07/03/23, a definizione del procedimento recante R.G.A.C. 320/2021, promosso da in proprio e n. q. Parte_1 di amministratore di sostegno di , come da decreto del 16/09/2020 del P_ giudice tutelare di Frosinone n. 1191/18 RAS contro che così Controparte_2 pronunciava: Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede: accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la società convenuta al risarcimento del danno subito dalle parti attrici in misura complessiva di euro 750,00, di cui euro 250,00, in favore di
ed euro 500,00, in favore di;
condanna la stessa società alla Parte_1 P_ rifusione delle spese del giudizio in misura di € 638,00, oltre cpa ed iva di legge se dovuta,
VERTENTE TRA
(CF e PI: ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro-tempore, con sede legale in Frosinone, in Viale Roma s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Grillea, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in atti (trattasi del procedimento di I grado, iscritto al RG 320/21 Giudice di Pace di Frosinone), e presso il suo studio, in Roma, Piazza del Popolo n. 18, elettivamente domiciliata.
APPELLANTE
(APPELLATA IN RICONVENZIONALE)
E
(CF: nata ad Anagni il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
e nella qualità (n. q.) di Amministratore di Sostegno (ADS) del IG. P_
(CF: , nato a [...] il [...], entrambi ivi residenti, in Via C.F._2
Fossatello, rappresentati, difesi e domiciliati presso lo Studio dell'Avvocato Sabrina
Gabrielli, giusta delega in calce all'atto di citazione del 30.10.2020 del procedimento RG 320/21 Giudice di Pace di Frosinone.
APPELLATI
(APPELLANTI IN RICONVENZIONALE)
CONCLUSIONI
-PARTE APPELLANTE ha così concluso: Con il presente atto l'odierna appellante, riportandosi alle deduzioni ed eccezioni contenute nel proprio atto di citazione in appello, da intendersi di seguito integralmente trascritto, impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito nell'avversaria comparsa di costituzione e risposta, ed in particolare, chiede il rigetto dell'appello incidentale poiché completamente infondato in fatto ed in diritto (cfr. il Foglio di precisazione delle conclusioni ritualmente depositato in data 21.11.2024, giusta il decreto del 31.05.2024, ritualmente comunicato, così come risulta ritualmente comunicato il conseguente provvedimento del 25 novembre 2024 con il quale il IB intestato ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini ridotti, ex art. 190 comma 2 cpc).
Pag. 1 a 5 IB ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
-PARTE APPELLATA ha invece così concluso: Il sottoscritto procuratore, nell'interesse della propria assistita, in proprio e nella qualità di ADS del marito , in P_ ossequio al provvedimento del 31.05.2024, con il quale il Giudice ha disposto la trattazione scritta, nel riportarsi alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, alle conclusioni in essa rassegnate di seguito trascritte: “Voglia l'On.le IB adito per tutti i motivi esposti, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in riforma parziale della sentenza dichiarare accolta la domanda attorea e per l'effetto: nel merito accertata l'illegittimità della condotta e del distacco della fornitura condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 risarcimento dei danni così come quantificati: A) danno esistenziale per il IG. P_
pari ad € 3.000,00 e per la IG.ra pari ad € 1.700,00 e B) danno
[...] Parte_1 patrimoniale pari ad € 267,12 ( spese di cessazione della fornitura pari ad € 128,81 e di riallaccio pari ad € 138.31) e quindi per un totale di € 4.967,12 in favore della IG.ra
, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno del IG. Parte_1 P_
, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in
[...] via equitativa condannare. Alla soccombenza consegue la condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che quantifica in 1.265,00 oltre accessori”. In subordine condannare la 5, in persona del legale r.p.t., al risarcimento del CP_2 danno patrimoniale pari ad € 267,12 (spese di cessazione della fornitura pari ad € 128,81 e di riallaccio pari ad € 138.31) e del danno esistenziale patito dalle parti attrici che quantifica in via equitativa. Alla soccombenza consegue la condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che quantifica in 1.265,00 oltre accessori”. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio” ed a tutti gli atti e documenti del primo grado del giudizio, compresi i verbali di udienza, chiede, che il Giudice Voglia rigettare l'appello ex adverso proposto ed accogliere le conclusioni rassegnate nel proprio atto difensivo con accoglimento dell'appello incidentale. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi secondo i parametri vigenti (cfr. il Foglio di precisazione delle conclusioni ritualmente depositato in data 19.11.2024, giusta il decreto del 31.05.2024, ritualmente comunicato, così come risulta ritualmente comunicato altresì il conseguente provvedimento del 25 novembre 2024 con il quale il IB intestato ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini ridotti, ex art. 190 comma 2 cpc).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva in CP_2 giudizio innanzi all'intestato IB , in proprio e n. q. di Parte_1 amministratore di sostegno del coniuge , deducendo e rilevando: P_
-CHE con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra , in proprio e Parte_1
n. q. di amministratore di sostegno del IG. , aveva citato in giudizio P_ innanzi al Giudice di Pace di Frosinone essa per ivi sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, privo accertamento delle verità dell'assunto, nel merito a)accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta e del distacco della fornitura per i motivi illustrati in premessa e, per l'effetto, condannare l' al risarcimento dei danni: A) danno esistenziale Controparte_2 per il IG. pari ad euro 3.000,00 e per la IG.ra pari ad euro P_ Parte_1
1.700,00 e B) danno patrimoniale pari ad euro 267,12 (spese di cancellazione della fornitura pari ad euro 128,81 e riallaccio pari ad euro 138,31) e quindi per un totale di euro 4.967,12 in favore della IG.ra ovvero nella misura maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa e nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria e comunque nei limiti di valore dichiarati. Con vittoria di spese, competenze e compensi professionali”;
Pag. 2 a 5 IB ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
-CHE in particolare veniva evocata in giudizio da (in proprio e nella CP_2 Parte_1 qualità) a causa del (preteso) illegittimo distacco dell'utenza idrica n. 1000713008 (conto contrattuale n. 200000830642) posta a servizio dell'abitazione di residenza degli odierni appellati, sita in Sgurgola (FR) alla via Fossatello n. 999;
-CHE -a dire dei IGg. avrebbe rimosso il contatore matricola n. Parte_2 CP_2
200000830642, senza alcun preavviso, e benché gli odierni appellati avessero sempre saldato le bollette relative ai consumi idrici, oltretutto, senza fornire adeguato riscontro alle molteplici contestazioni e reclami in ordine agli addebiti “per adeguamento tariffario 2006/2011”, reputati illegittimi stante la irretroattività dell'atto amministrativo che li aveva determinati e per la scarsa chiarezza relativa agli importi determinati in fattura a tale titolo;
-CHE pertanto detti appellati deducevano tra gli altri la “violazione dei principi di correttezza e trasparenza” sottesi all'erogazione del servizio idrico;
-CHE con comparsa di costituzione e risposta si era costituita ritualmente in giudizio la quale aveva contestato integralmente tutto quanto dedotto ed Controparte_2 eccepito dalle parti attrici, perché reputato infondato, in fatto ed in diritto, e ne aveva chiesto il rigetto;
-CHE il Giudice di Pace adito pronunciava la sentenza n. 206/23 in data 01/12/23, depositata in cancelleria il 01/03/23 e successivamente notificata da parte attrice in data 07/03/23, a mezzo della quale accoglieva parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, condannava la società convenuta al risarcimento del danno subito dalle parti attrici in misura complessiva di euro 750,00, di cui euro 250,00, in favore di ed euro Parte_1
500,00, in favore di;
condannava la stessa società alla rifusione delle spese P_ del giudizio in misura di € 638,00, oltre cpa ed iva di legge se dovuta (in definitiva riconoscendo per intero il danno patrimoniale pari ad € 267,12 di cui € 128,81 per spese di cessazione della fornitura e € 138.31 per spese di riallaccio, liquidando in via equitativa il danno esistenziale patito dalle parti attrici, per un importo inferiore rispetto a quello richiesto).
Tanto premesso, indi, impugnava la suddetta sentenza, ritenendola ingiusta ed CP_2 erronea, proponendo altresì istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 283 cpc.
A dire di il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere effettivamente il CP_2 distacco illegittimo, dal momento che il comportamento tenuto dalla società CP_2 appariva del tutto e assolutamente legittimo, essendo essa giunta al distacco del
[...] contatore solo a seguito della persistente morosità degli utenti, più volte contestata e sempre ritualmente notificata con avvisi di sospensione dell'utenza idrica, tutti peraltro ritirati dalla IG.ra che non aveva mai disconosciuto la propria firma sulle Parte_1 cartoline di ricevimento (peraltro da ultimo la IG.ra avrebbe altresì riconosciuto il Pt_1 debito, pagando la morosità in relazione alla quale si era proceduta al distacco). Il IB rigettava l'istanza ex art. 283 cpc, giusta il provvedimento in data 22 aprile 2023. Si costituivano gli appellati, i quali, oltre a chiedere il rigetto dell'appello, proponevano altresì appello incidentale, ritenendo che il primo Giudice avesse liquidato, a titolo di danno esistenziale, un importo eccessivamente esiguo, anche in considerazione della condotta avuta da , poco rispettosa dei diritti dell'utenza, avendo essa proceduto al CP_2 distacco, senza “idoneo” preavviso, senza tenere conto che la morosità era di soli € 254,36
(e per di più oggetto di contestazione), senza rispettare la procedura prevista dalla DELIBERA ER 311/2019/R/idr, e senza considerare che si trattava di un bene primario. Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 25 novembre 2024, tenutasi cartolarmente ex art. 127-ter cpc, il IB tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ridotti ex art. 190 comma 2 cpc.
Pag. 3 a 5 IB ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
1. Ebbene, tanto premesso in fatto, può subito rilevarsi come l'appello proposto da
debba essere rigettato. CP_2
Infatti, per quanto sia vero che abbia notificato rituale preavviso di distacco in CP_2 data 17.04.2018 (regolarmente ricevuto in data 27.04.2018) in conformità a quanto disposto dall'art. 1565 c.c., che, nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia di lieve entità, richiede solo che il somministrante ( ), prima di sospendere l'esecuzione del CP_2 contratto, ne dia un congruo preavviso, pur tuttavia, nel caso di specie, non solo l'inadempimento era di lievissima entità (e per di più contestato) ma, oltretutto, CP_2 neppure ha rispettato la procedura prevista dalla suddetta DELIBERA di ER (adottata proprio per la REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) che in casi del genere prevede che il distacco dell'acqua può avvenire solo dopo aver limitato la fornitura ai famosi 50 litri di acqua a persona al giorno.
Non solo, occorre altresì considerare che la deliberazione dell'Autorità indipendente in materia tariffaria, adottata nell'esercizio del potere regolatorio in relazione al servizio idrico integrato in forza della quale nel caso di specie in esecuzione Controparte_2 della Determinazione del 30.5.2013 del Commissario ad Acta, ha calcolato i conguagli per Part partite pregresse da addebitare -sempre contestati dalla sempre un atto P_ amministrativo, in ragione della natura del soggetto da cui proviene, senza che abbia rilievo se sia un atto normativo o un atto a contenuto generale, per cui giammai avrebbe potuto porsi in contrasto col principio di irretroattività sancito dall'art. 11 disp. prel. c.c., derogabile soltanto ad opera di fonti di rango primario o ad opera di fonti secondarie a ciò autorizzate (le quali dispongano in conformità di una espressa deroga di legge) e cioè giammai avrebbe potuto pretendere gli importi inerenti alle rate di CP_2 conguaglio 2006-2011 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6942 del 08/04/2004, relativa al caso di aumento dei canoni per la concessione di beni pubblici, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9344 del 17/05/2004, e, più di recente, Cass. 17959/21, nonché Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 18001 del 22/06/2023).
In poche parole, le contestazioni e i reclami dei IGg. -con riferimento Parte_2 agli importi inerenti le rate di conguaglio 2006-2011- erano da reputarsi fondati, per la violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c.: da ciò la illegittimità del distacco (e ciò senza contare che si tratta, effettivamente, di un BENE PRIMARIO, l'acqua, appunto). 2. Va però disatteso altresì l'appello incidentale, atteso che la determinazione equitativa del danno non patrimoniale (cd. esistenziale) da parte del primo Giudice (che ha liquidato € 250,00 per ciascun appellato, a titolo, appunto, di danno esistenziale) appare assolutamente corretta e congrua nonché del tutto coerente e conforme all'orientamento di legittimità, potendo liquidarsi importi maggiori solamente nel caso di radicale cambiamento di vita, alterazione della personalità e conseguente sconvolgimento dell'esistenza del soggetto (cfr.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28742 del 09/11/2018; e si vedano altresì: Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9706 del 26/05/2020, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024), anche tenuto conto dell'esiguità dell'importo oggetto di contestazione, non essendo ivi emersi elementi da cui desumere un danno (diverso e) maggiore rispetto a quello liquidato dal primo Giudice;
di conseguenza appare altresì corretta la liquidazione delle spese di lite, operata sulla base del primo scaglione (si veda tra le tante Cass., Sezioni
Unite Civili, n. 19014/2007, secondo cui il valore della controversia va fissato -in casi del genere- sulla base del criterio del "decisum"; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del
23/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 28417 del 07/11/2018).
3. Atteso che sono stati rigettati entrambi gli appelli (quello principale e quello incidentale), le spese, del presente grado di giudizio, non possono che essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc.
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4. Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater d.P.R. 30.5.2002 n.115 va tuttavia dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte dell'appellante principale, che di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, atteso che tale norma trova applicazione anche in caso di contumacia e/o di compensazione delle spese (cfr. la pronuncia della Corte di Cass. Civ., Sez. 3, in data 14 marzo 2014, n.
595, nonché Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 1160 del 13/03/2014, Consiglio di Stato, sez. III, 10 ottobre 2016, n. 4167; e cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del
20/02/2020).
P.Q.M.
Il IB di Frosinone, Sezione Civile, in persona del giudice designato, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti avverso la Sentenza di cui in oggetto, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Cont
1. GE l'appello proposto in via principale da 5 ; CP_2
2. GE altresì l'appello proposto in via incidentale da e da Parte_1
; P_
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio;
4. DÀ ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis DPR 115/02 nei confronti di entrambe le parti. Così deciso in Frosinone, addì 07.03.2025.
Il giudice designato
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP, Dott.ssa Silvia Pagliuca
Pag. 5 a 5
TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile-
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice designato, quale giudice di appello ex artt. 341 e 350 cpc, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in II grado, iscritta al RGN 1067/2023, avente ad OGGETTO appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Frosinone nr. n. 206/23 emessa in data
01/12/2021, pubblicata in data 01/03/23 e notificata in data 07/03/23, a definizione del procedimento recante R.G.A.C. 320/2021, promosso da in proprio e n. q. Parte_1 di amministratore di sostegno di , come da decreto del 16/09/2020 del P_ giudice tutelare di Frosinone n. 1191/18 RAS contro che così Controparte_2 pronunciava: Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede: accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la società convenuta al risarcimento del danno subito dalle parti attrici in misura complessiva di euro 750,00, di cui euro 250,00, in favore di
ed euro 500,00, in favore di;
condanna la stessa società alla Parte_1 P_ rifusione delle spese del giudizio in misura di € 638,00, oltre cpa ed iva di legge se dovuta,
VERTENTE TRA
(CF e PI: ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro-tempore, con sede legale in Frosinone, in Viale Roma s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Grillea, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in atti (trattasi del procedimento di I grado, iscritto al RG 320/21 Giudice di Pace di Frosinone), e presso il suo studio, in Roma, Piazza del Popolo n. 18, elettivamente domiciliata.
APPELLANTE
(APPELLATA IN RICONVENZIONALE)
E
(CF: nata ad Anagni il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
e nella qualità (n. q.) di Amministratore di Sostegno (ADS) del IG. P_
(CF: , nato a [...] il [...], entrambi ivi residenti, in Via C.F._2
Fossatello, rappresentati, difesi e domiciliati presso lo Studio dell'Avvocato Sabrina
Gabrielli, giusta delega in calce all'atto di citazione del 30.10.2020 del procedimento RG 320/21 Giudice di Pace di Frosinone.
APPELLATI
(APPELLANTI IN RICONVENZIONALE)
CONCLUSIONI
-PARTE APPELLANTE ha così concluso: Con il presente atto l'odierna appellante, riportandosi alle deduzioni ed eccezioni contenute nel proprio atto di citazione in appello, da intendersi di seguito integralmente trascritto, impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito nell'avversaria comparsa di costituzione e risposta, ed in particolare, chiede il rigetto dell'appello incidentale poiché completamente infondato in fatto ed in diritto (cfr. il Foglio di precisazione delle conclusioni ritualmente depositato in data 21.11.2024, giusta il decreto del 31.05.2024, ritualmente comunicato, così come risulta ritualmente comunicato il conseguente provvedimento del 25 novembre 2024 con il quale il IB intestato ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini ridotti, ex art. 190 comma 2 cpc).
Pag. 1 a 5 IB ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
-PARTE APPELLATA ha invece così concluso: Il sottoscritto procuratore, nell'interesse della propria assistita, in proprio e nella qualità di ADS del marito , in P_ ossequio al provvedimento del 31.05.2024, con il quale il Giudice ha disposto la trattazione scritta, nel riportarsi alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, alle conclusioni in essa rassegnate di seguito trascritte: “Voglia l'On.le IB adito per tutti i motivi esposti, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in riforma parziale della sentenza dichiarare accolta la domanda attorea e per l'effetto: nel merito accertata l'illegittimità della condotta e del distacco della fornitura condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 risarcimento dei danni così come quantificati: A) danno esistenziale per il IG. P_
pari ad € 3.000,00 e per la IG.ra pari ad € 1.700,00 e B) danno
[...] Parte_1 patrimoniale pari ad € 267,12 ( spese di cessazione della fornitura pari ad € 128,81 e di riallaccio pari ad € 138.31) e quindi per un totale di € 4.967,12 in favore della IG.ra
, in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno del IG. Parte_1 P_
, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in
[...] via equitativa condannare. Alla soccombenza consegue la condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che quantifica in 1.265,00 oltre accessori”. In subordine condannare la 5, in persona del legale r.p.t., al risarcimento del CP_2 danno patrimoniale pari ad € 267,12 (spese di cessazione della fornitura pari ad € 128,81 e di riallaccio pari ad € 138.31) e del danno esistenziale patito dalle parti attrici che quantifica in via equitativa. Alla soccombenza consegue la condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che quantifica in 1.265,00 oltre accessori”. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio” ed a tutti gli atti e documenti del primo grado del giudizio, compresi i verbali di udienza, chiede, che il Giudice Voglia rigettare l'appello ex adverso proposto ed accogliere le conclusioni rassegnate nel proprio atto difensivo con accoglimento dell'appello incidentale. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi secondo i parametri vigenti (cfr. il Foglio di precisazione delle conclusioni ritualmente depositato in data 19.11.2024, giusta il decreto del 31.05.2024, ritualmente comunicato, così come risulta ritualmente comunicato altresì il conseguente provvedimento del 25 novembre 2024 con il quale il IB intestato ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini ridotti, ex art. 190 comma 2 cpc).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva in CP_2 giudizio innanzi all'intestato IB , in proprio e n. q. di Parte_1 amministratore di sostegno del coniuge , deducendo e rilevando: P_
-CHE con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra , in proprio e Parte_1
n. q. di amministratore di sostegno del IG. , aveva citato in giudizio P_ innanzi al Giudice di Pace di Frosinone essa per ivi sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, privo accertamento delle verità dell'assunto, nel merito a)accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta e del distacco della fornitura per i motivi illustrati in premessa e, per l'effetto, condannare l' al risarcimento dei danni: A) danno esistenziale Controparte_2 per il IG. pari ad euro 3.000,00 e per la IG.ra pari ad euro P_ Parte_1
1.700,00 e B) danno patrimoniale pari ad euro 267,12 (spese di cancellazione della fornitura pari ad euro 128,81 e riallaccio pari ad euro 138,31) e quindi per un totale di euro 4.967,12 in favore della IG.ra ovvero nella misura maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa e nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria e comunque nei limiti di valore dichiarati. Con vittoria di spese, competenze e compensi professionali”;
Pag. 2 a 5 IB ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
-CHE in particolare veniva evocata in giudizio da (in proprio e nella CP_2 Parte_1 qualità) a causa del (preteso) illegittimo distacco dell'utenza idrica n. 1000713008 (conto contrattuale n. 200000830642) posta a servizio dell'abitazione di residenza degli odierni appellati, sita in Sgurgola (FR) alla via Fossatello n. 999;
-CHE -a dire dei IGg. avrebbe rimosso il contatore matricola n. Parte_2 CP_2
200000830642, senza alcun preavviso, e benché gli odierni appellati avessero sempre saldato le bollette relative ai consumi idrici, oltretutto, senza fornire adeguato riscontro alle molteplici contestazioni e reclami in ordine agli addebiti “per adeguamento tariffario 2006/2011”, reputati illegittimi stante la irretroattività dell'atto amministrativo che li aveva determinati e per la scarsa chiarezza relativa agli importi determinati in fattura a tale titolo;
-CHE pertanto detti appellati deducevano tra gli altri la “violazione dei principi di correttezza e trasparenza” sottesi all'erogazione del servizio idrico;
-CHE con comparsa di costituzione e risposta si era costituita ritualmente in giudizio la quale aveva contestato integralmente tutto quanto dedotto ed Controparte_2 eccepito dalle parti attrici, perché reputato infondato, in fatto ed in diritto, e ne aveva chiesto il rigetto;
-CHE il Giudice di Pace adito pronunciava la sentenza n. 206/23 in data 01/12/23, depositata in cancelleria il 01/03/23 e successivamente notificata da parte attrice in data 07/03/23, a mezzo della quale accoglieva parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, condannava la società convenuta al risarcimento del danno subito dalle parti attrici in misura complessiva di euro 750,00, di cui euro 250,00, in favore di ed euro Parte_1
500,00, in favore di;
condannava la stessa società alla rifusione delle spese P_ del giudizio in misura di € 638,00, oltre cpa ed iva di legge se dovuta (in definitiva riconoscendo per intero il danno patrimoniale pari ad € 267,12 di cui € 128,81 per spese di cessazione della fornitura e € 138.31 per spese di riallaccio, liquidando in via equitativa il danno esistenziale patito dalle parti attrici, per un importo inferiore rispetto a quello richiesto).
Tanto premesso, indi, impugnava la suddetta sentenza, ritenendola ingiusta ed CP_2 erronea, proponendo altresì istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 283 cpc.
A dire di il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere effettivamente il CP_2 distacco illegittimo, dal momento che il comportamento tenuto dalla società CP_2 appariva del tutto e assolutamente legittimo, essendo essa giunta al distacco del
[...] contatore solo a seguito della persistente morosità degli utenti, più volte contestata e sempre ritualmente notificata con avvisi di sospensione dell'utenza idrica, tutti peraltro ritirati dalla IG.ra che non aveva mai disconosciuto la propria firma sulle Parte_1 cartoline di ricevimento (peraltro da ultimo la IG.ra avrebbe altresì riconosciuto il Pt_1 debito, pagando la morosità in relazione alla quale si era proceduta al distacco). Il IB rigettava l'istanza ex art. 283 cpc, giusta il provvedimento in data 22 aprile 2023. Si costituivano gli appellati, i quali, oltre a chiedere il rigetto dell'appello, proponevano altresì appello incidentale, ritenendo che il primo Giudice avesse liquidato, a titolo di danno esistenziale, un importo eccessivamente esiguo, anche in considerazione della condotta avuta da , poco rispettosa dei diritti dell'utenza, avendo essa proceduto al CP_2 distacco, senza “idoneo” preavviso, senza tenere conto che la morosità era di soli € 254,36
(e per di più oggetto di contestazione), senza rispettare la procedura prevista dalla DELIBERA ER 311/2019/R/idr, e senza considerare che si trattava di un bene primario. Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 25 novembre 2024, tenutasi cartolarmente ex art. 127-ter cpc, il IB tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ridotti ex art. 190 comma 2 cpc.
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1. Ebbene, tanto premesso in fatto, può subito rilevarsi come l'appello proposto da
debba essere rigettato. CP_2
Infatti, per quanto sia vero che abbia notificato rituale preavviso di distacco in CP_2 data 17.04.2018 (regolarmente ricevuto in data 27.04.2018) in conformità a quanto disposto dall'art. 1565 c.c., che, nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia di lieve entità, richiede solo che il somministrante ( ), prima di sospendere l'esecuzione del CP_2 contratto, ne dia un congruo preavviso, pur tuttavia, nel caso di specie, non solo l'inadempimento era di lievissima entità (e per di più contestato) ma, oltretutto, CP_2 neppure ha rispettato la procedura prevista dalla suddetta DELIBERA di ER (adottata proprio per la REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) che in casi del genere prevede che il distacco dell'acqua può avvenire solo dopo aver limitato la fornitura ai famosi 50 litri di acqua a persona al giorno.
Non solo, occorre altresì considerare che la deliberazione dell'Autorità indipendente in materia tariffaria, adottata nell'esercizio del potere regolatorio in relazione al servizio idrico integrato in forza della quale nel caso di specie in esecuzione Controparte_2 della Determinazione del 30.5.2013 del Commissario ad Acta, ha calcolato i conguagli per Part partite pregresse da addebitare -sempre contestati dalla sempre un atto P_ amministrativo, in ragione della natura del soggetto da cui proviene, senza che abbia rilievo se sia un atto normativo o un atto a contenuto generale, per cui giammai avrebbe potuto porsi in contrasto col principio di irretroattività sancito dall'art. 11 disp. prel. c.c., derogabile soltanto ad opera di fonti di rango primario o ad opera di fonti secondarie a ciò autorizzate (le quali dispongano in conformità di una espressa deroga di legge) e cioè giammai avrebbe potuto pretendere gli importi inerenti alle rate di CP_2 conguaglio 2006-2011 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6942 del 08/04/2004, relativa al caso di aumento dei canoni per la concessione di beni pubblici, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9344 del 17/05/2004, e, più di recente, Cass. 17959/21, nonché Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 18001 del 22/06/2023).
In poche parole, le contestazioni e i reclami dei IGg. -con riferimento Parte_2 agli importi inerenti le rate di conguaglio 2006-2011- erano da reputarsi fondati, per la violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c.: da ciò la illegittimità del distacco (e ciò senza contare che si tratta, effettivamente, di un BENE PRIMARIO, l'acqua, appunto). 2. Va però disatteso altresì l'appello incidentale, atteso che la determinazione equitativa del danno non patrimoniale (cd. esistenziale) da parte del primo Giudice (che ha liquidato € 250,00 per ciascun appellato, a titolo, appunto, di danno esistenziale) appare assolutamente corretta e congrua nonché del tutto coerente e conforme all'orientamento di legittimità, potendo liquidarsi importi maggiori solamente nel caso di radicale cambiamento di vita, alterazione della personalità e conseguente sconvolgimento dell'esistenza del soggetto (cfr.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28742 del 09/11/2018; e si vedano altresì: Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9706 del 26/05/2020, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024), anche tenuto conto dell'esiguità dell'importo oggetto di contestazione, non essendo ivi emersi elementi da cui desumere un danno (diverso e) maggiore rispetto a quello liquidato dal primo Giudice;
di conseguenza appare altresì corretta la liquidazione delle spese di lite, operata sulla base del primo scaglione (si veda tra le tante Cass., Sezioni
Unite Civili, n. 19014/2007, secondo cui il valore della controversia va fissato -in casi del genere- sulla base del criterio del "decisum"; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del
23/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 28417 del 07/11/2018).
3. Atteso che sono stati rigettati entrambi gli appelli (quello principale e quello incidentale), le spese, del presente grado di giudizio, non possono che essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc.
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4. Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater d.P.R. 30.5.2002 n.115 va tuttavia dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte dell'appellante principale, che di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, atteso che tale norma trova applicazione anche in caso di contumacia e/o di compensazione delle spese (cfr. la pronuncia della Corte di Cass. Civ., Sez. 3, in data 14 marzo 2014, n.
595, nonché Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 1160 del 13/03/2014, Consiglio di Stato, sez. III, 10 ottobre 2016, n. 4167; e cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del
20/02/2020).
P.Q.M.
Il IB di Frosinone, Sezione Civile, in persona del giudice designato, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti avverso la Sentenza di cui in oggetto, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Cont
1. GE l'appello proposto in via principale da 5 ; CP_2
2. GE altresì l'appello proposto in via incidentale da e da Parte_1
; P_
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio;
4. DÀ ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis DPR 115/02 nei confronti di entrambe le parti. Così deciso in Frosinone, addì 07.03.2025.
Il giudice designato
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP, Dott.ssa Silvia Pagliuca
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