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30 luglio 1978
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2 aprile 1979
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13 ottobre 1983
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24 dicembre 1987
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Art. 73. (Norme applicabili)
Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e, ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo 71 il locatore puo' recedere in base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui all'articolo 59. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facolta' e' riconosciuta soltanto ove ricorra la necessita' del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio. Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39 nonche' quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma. (5) ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell' art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392 , e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall' art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n.21 , convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93 ), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 , motivate con la sopravvenuta necessita' di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo canone corrisposto". --------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 dicembre 1987, n. 562 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nel testo previgente alla modifica introdotta con la legge 31 marzo 1979, n. 93 , nella parte in cui non richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, della legge stessa nel testo originario".
Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e, ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo 71 il locatore puo' recedere in base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui all'articolo 59. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facolta' e' riconosciuta soltanto ove ricorra la necessita' del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio. Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39 nonche' quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma. (5) ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell' art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392 , e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall' art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n.21 , convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93 ), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 , motivate con la sopravvenuta necessita' di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo canone corrisposto". --------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 dicembre 1987, n. 562 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nel testo previgente alla modifica introdotta con la legge 31 marzo 1979, n. 93 , nella parte in cui non richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, della legge stessa nel testo originario".
Commentari • 11
- 1. Norme applicabilihttps://www.brocardi.it/ · 12.696028
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Giurisprudenza • 178
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/1989, n. 4522Provvedimento: Nel caso di decesso del locatore, l'erede che nella disciplina transitoria delle locazioni ad uso non abitativo (art. 73 legge n. 392 del 1978) voglia recedere prima della scadenza contrattuale nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 29 della legge citata, facendo valere la necessità propria e non del proprio dante causa (originario locatore) di adibire l'immobile locato ad abitazione o all'Esercizio commerciale per sè o per il figlio, allega una necessità necessariamente posteriore alla Costituzione del rapporto locatizio, in modo che la sopravvenienza della necessità richiesta dal citato art. 73, essendo insita in tale situazione, non ha bisogno di ulteriori prove.*Leggi di più...
- locazione·
- decesso del locatore·
- recesso dell'erede per necessità propria prima della scadenza contrattuale·
- disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge cosiddetta sull'equo canone)·
- necessità·
- disciplina transitoria·
- esclusione·
- ulteriori prove