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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 174/2023 pendente tra:
parte opponente: codice fiscale: Controparte_1
, con l'avv. BALLARINI SERGIO e con l'avv. BALLARINI P.IVA_1
LUCA:
parte opposta: , codice fiscale: Controparte_2
, con l'avv. LUCIANI MICHELA. P.IVA_2
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo riguardante un contratto di fornitura
di energia elettrica e domande riconvenzionali della parte opponente.
CONCLUSIONI per la parte opponente:
“A) IN VIA PRELIMINARE
1) Respingersi l'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione di
provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo per quanto esposto in parte
narrativa del presente atto.
B) NEL MERITO
2) Revocarsi e/o porsi nel nulla e/o dichiararsi privo di effetto il decreto
ingiuntivo n. 1619/2022, notificato alla società in Controparte_1
data 29.11.2022 per i motivi esposti in parte narrativa del presente atto.
3) Respingersi ogni domanda così come formulata da parte opposta e
svolta nei confronti della così come esposto in parte Controparte_1
narrativa del presente atto.
4) Accertarsi e dichiararsi che il 01.03.2022 ha scippato il CP_2
codice POD della arrecandogli un danno patrimoniale Controparte_1
di euro 121.415,82 per quanto esposto in parte narrativa del presente atto.
Conseguentemente condannarsi a corrispondere a CP_2 CP_1
la somma di euro 121.415,81 oltre agli interessi moratori ex art.
[...]
1284, Co. IV, c.c. nella misura prevista dal Dlgs 231/02 dalla domanda
(ovvero dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino al saldo effettivo o
Pag. 2 di 16 quella minore che sarà accertata in corso di causa per quanto esposto in
parte narrativa del presente atto.
5) Accertarsi e dichiararsi che a causa dello scippo del codice POD della
da parte della convenuta opposta l'impianto fotovoltaico pari CP_1
a 110 KW/h giornalieri non è stato collegato alla rete dal mese di marzo
2022 al mese di settembre 2022. Conseguentemente condannarsi CP_2
a corrispondere a per il danno patrimoniale subito nella
[...] CP_1
somma di euro 50.000,00 oltre agli interessi moratori ex art. 1284, Co. IV,
c.c. nella misura prevista dal Dlgs 231/02 dalla domanda (ovvero dalla
data di notifica dell'atto di citazione) sino al saldo effettivo o quella minore
che sarà accertata in corso di causa per quanto esposto in parte narrativa
del presente atto.
6) Accertarsi e dichiararsi che dolosamente ed illegalmente CP_2
ha sottratto alla la quale aveva sottoscritto un contratto Controparte_1
di fornitura di energia elettrica con in data 31.01.2022, Controparte_3
il codice POD della fornitura di energia elettrica integrando il reato di
furto di cui agli artt. 624 e 61 n. 7 c.p. e/o quegli ulteriori reati ravvisabili
dall'Ill.mo Giudicante. Conseguentemente condannarsi a CP_2
corrispondere a il danno non patrimoniale / morale da Controparte_1
reato che si quantifica nella somma di euro 50.000,00 o in quella somma
Pag. 3 di 16 minore che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa ex art.
1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dal tempus
commissi delicti al saldo effettivo, per quanto esposto in parte narrativa
del presente atto.
C) IN SUBORDINE NEL MERITO
7) Accertarsi e dichiararsi che ha arrecato un danno di euro CP_2
121.415,82 alla per quanto esposto in parte narrativa Controparte_1
del presente atto e condannarsi a corrispondere a CP_2 [...]
la somma di euro 121.415,82 oltre agli interessi moratori ex CP_1
art. 1284, Co. IV, c.c. nella misura prevista dal Dlgs 231/02 dalla
domanda (ovvero dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino al saldo
effettivo o quella minore che sarà accertata in corso di causa per quanto
esposto in parte narrativa del presente atto ed eventualmente nella non
creduta e denegata ipotesi detrarre quanto asseritamente dovuto ad
pari ad euro 26.159,37 o in quella somma minore che sarà CP_2
accertata in corso di causa.
8) Con rifusione delle competenze di causa oltre Spese Generali 15% e
CPA 4% ed IVA 22% sulla parte imponibile come per legge.
D) IN VIA ISTRUTTORIA … (omissis)”;
per la parte opposta:
Pag. 4 di 16 “Il procuratore di parte opposta conclude come in comparsa di
costituzione e risposta e, quindi, come segue:
- respingersi, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione
proposta da avverso il decreto ingiuntivo nr. CP_1 Pt_1
1619/2022 del Tribunale di Bolzano e, per l'effetto, confermarsi il predetto
decreto;
- respingersi in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande svolte in
via riconvenzionale;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale
delle domande attoree, compensarsi quanto da Controparte_2
dovuto a qualsiasi titolo a con il maggior credito Controparte_4
portato dal decreto ingiuntivo opposto;
- con condanna alla rifusione delle spese di giudizio e della fase
monitoria”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La si oppone al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1619/2022, emesso nel procedimento monitorio sub RG n. 3838/2022 dal
Tribunale di Bolzano a favore della . Controparte_2
Pag. 5 di 16 Con il procedimento indicato, quest'ultima aveva azionato la fornitura di energia elettrica (giusto contratto di fornitura allegato al ricorso per rilascio di decreto ingiuntivo: cfr. doc. n. 1 di parte opposta), effettuata nel mese di giugno 2022 (di cui alla fattura n. 122200822298 di data 25.07.2022: doc. 2
di parte opposta). Il Giudice adito aveva ingiunto il pagamento di complessivi € 26.159,37 a titolo di capitale, più gli interessi moratori, € 400
per spese ex art. 6 D. L.vo n. 231/2002 e le spese della procedura monitoria.
La parte opponente motiva l'opposizione, chiedendo di “revocarsi e/o porsi
nel nulla e/o dichiararsi privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 1619/2022”
(punto 2 delle conclusioni sopra riportate) con l'affermazione che la parte opposta avrebbe “sottratto” (atto di citazione, pag. 3, punto 8) la fornitura elettrica al suo POD IT001E315282191 alla con la quale Controparte_3
l'opponente avrebbe concluso un contratto il 31/01/2022 (cfr. il doc. 4 della parte opponente che non reca la sottoscrizione di . Il Controparte_5
contratto con la parte opposta sarebbe “di fatto già risolto” (nella notte tra il 31/12/2021 e l'01/01/2022: atto di citazione, pag. 4, numero 11), in
Pag. 6 di 16 quanto un altro fornitore, la Hera Comm SPA, sarebbe subentrato (a partire dal 01/01/2022 - anche senza consenso della ) Parte_2
come fornitore dell'energia elettrica alla parte opponente.
2. La parte opponente incolpa la parte opposta, addirittura, di avere
“scippato” (conclusioni sopra riportate al punto 4) o “sottratto dolosamente
alla il codice POD” (atto di citazione, pag. 4, punto 14), Controparte_1
anzi l'accusa apertamente del “reato di furto di cui agli artt. 624 e 61 n. 7
c.p.”, vedendosi legittimata a chiedere, in via riconvenzionale, € 50.000,00
a titolo di risarcimento del “danno non patrimoniale / morale da reato” (le conclusioni sopra riprodotte al punto 6).
3. Inoltre, sempre in via riconvenzionale, fa valere il danno asseritamente subito per avere perso, sempre per l'anzidetto “scippo” doloso, il contratto con la , “calcolato nella differenza tra il prezzo Controparte_3
dell'energia elettrica offerto da nel contratto del Controparte_3
31.01.2022 per dodici mesi e quanto effettivamente pagato dall'attrice
opponente l'energia elettrica ad ed a terzi (dal 01.03.2022 al CP_2
01.03.2023) … per il complessivo importo di euro 121.415,82” (atto di citazione, pag. 4, numero 15).
Pag. 7 di 16 4. Responsabilizza la , a causa del Controparte_2
cambiamento di fornitore (questa volta, però, a cura di Hera Comm SPA3),
anche per il ritardo subito nell'allacciamento dei nuovi pannelli fotovoltaici dal 01.03.2022 al 01.09.2022, che avrebbe generato “una perdita in
recupero di energia elettrica per la di circa 110 KW/H CP_1
giornalieri per sei mesi ovvero una perdita pari ad euro 50.000,00“ (atto di citazione, pag. 5, numero 18), somma anch'essa richiesta in via riconvenzionale alla parte opposta.
5. La respinge le accuse di parte Controparte_2
opponente come infondate, affermando di aver seguito tutte le normative dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA4)
riguardanti il cambio di fornitore di energia elettrica. Espone che il cambiamento del fornitore (c.d. switching) è gestito esclusivamente dal
Sistema Informativo Integrato (SII), un sistema centralizzato che coordina i cambi di fornitore, senza che abbia avuto la possibilità di CP_2
intervenire direttamente nel processo. Chiede, pertanto, la conferma del
Pag. 8 di 16 decreto ingiuntivo opposto e il rigetto di tutte le domande riconvenzionali della parte opponente.
6. Dall'esame degli atti processuale e dei documenti prodotti si evince, per i motivi di seguito esposti, l'infondatezza dell'opposizione e delle domande riconvenzionali. Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e le domande riconvenzionali devono essere respinte. Si precisa che la domanda posta in via preliminare dalla di Controparte_1
respingersi la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. numero 1 delle conclusioni sopra riportate) è stata già
disattesa dal Giudice predecessore Dott. con l'ordinanza del Per_1
28/08/2023 perché “l'asserita responsabilità di CP_2
non risulta dimostrata, non essendo dimessa
[...]
documentazione scritta idonea a comprovare, anche solo in termini
indiziari, tale domanda”.
7. Invero, la parte opposta ha adempiuto in modo convincente il suo onere di prova relativo al fondamento fattuale e giuridico del decreto ingiuntivo opposto, mentre l'affermata risoluzione del titolo contrattuale azionato con il procedimento monitorio, l'accusa di asserita indebita sottrazione del
POD e le domande riconvenzionali di risarcimento degli asseriti danni
Pag. 9 di 16 patrimoniali e non patrimoniali quali affermate conseguenze del furto del
POD, non hanno trovato il minimo sostegno probatorio.
8. Il decreto ingiuntivo si fonda sul contratto di fornitura di energia elettrica concluso tra le odierne parti processuali in data 07/06/2021 con validità
temporale dal 01/07/2021 fino al 30/06/2022 (doc. n. 1 di parte opposta:
contratto sottoscritto da entrambe le parti - sulla durata cfr. l'art. 3 del contratto). Il decreto ingiuntivo si riferisce unicamente alla fornitura dell'energia eseguita per l'ultimo mese di vigenza del contratto, cioè per il giugno 2022. Tutti i dati dettagliati della fornitura al POD
IT001E31528219, i rispettivi prezzi unitari e il totale da fatturare (€
26.159,37, IVA inclusa) si evincono dalla bolletta n. 122200822298 del
25/07/2022; la fattura reca poi l'importo a debito dell'opponente (doc. 2
dell'opposta: bolletta e fattura). I dati contenuti nella c.d. “curva di carico”
(doc. 11 di parte opposta) indicano l'energia consumata dal rispettivo POP
nelle singole unità temporali. Trattasi di dati che provengono dal distributore (E-Distribuzione Spa5) e che sono poi utilizzati dal fornitore per calcolare il prezzo della sua fornitura. Ne segue che la somma azionata con il decreto ingiuntivo risulta provata.
Pag. 10 di 16 9. Sbaglia, invece, la parte opponente quando afferma che il contratto di fornitura di energia elettrica vigente con la Controparte_2
fosse “stato risolto a seguito dello 'switching'6 di Hera Comm S.p.a.
[...]
intervenuto il 01.01.2022 (o meglio nella notte tra il 31.12.2021 ed
01.01.2022)” (atto di citazione, pag. 3, numero 11) e ciò per le seguenti ragioni:
9.1. Il contratto di fornitura in questione prevede all'art. 13.5 per il caso che il cliente esercitasse il diritto di recesso “senza l'osservanza dei termini di
preavviso previsti” che “il recesso è inefficace e il contratto rimane in
vigore per l'intero periodo di preavviso applicabile ai sensi del paragrafo
13.4”. Il paragrafo (articolo) citato si riferisce ai clienti con POD
alimentato a media tensione (come nel nostro caso7), ai quali non spetta nessun diritto di recesso e che si impegnano “a rispettare la scadenza del
contratto”. L'art. 13.5 prosegue: “Nel caso in cui intervenga comunque il
materiale “switching” in violazione del termine di preavviso applicabile,
potrà fatturare al CLIENTE una penale di importo pari a Euro CP_2
10 (dieci/00) per ogni kW di potenza disponibile, da applicarsi per ciascun
Punto di Consegna e per ciascun mese di mancato preavviso, fatto salvo il
risarcimento dell'eventuale maggior danno” (doc. n. 1 di parte opposta). Se
Pag. 11 di 16 ne deduce in maniera incontroverbile che il contratto in questione non è
stato risolto dallo “switching” al fornitore Hera Comm SPA. Anzi, anche se la fosse stata tagliata fuori dalla Controparte_2
fornitura per il detto “switching”, il contratto abiliterebbe a chiedere la penale indicata e il risarcimento dell'ulteriore danno.
9.2. Non si è neppure in presenza di una volontà di risoluzione da parte della che avrebbe potuto essere comunicata Controparte_1
alla parte opposta. Al contrario, la parte opponente riferisce che “veniva
informata da Hera Comm S.p.a. che il 01.01.2022, tramite un erroneo
'switching', aveva sottratto il numero del codice POD dell'attrice e
conseguentemente la fornitura di energia elettrica da era CP_2
passata ad Hera Comm S.p.a” (atto di citazione, pag. 2, numero 4). Lo
switching è avvenuto a insaputa della . Controparte_1
9.3 Anzi, la volontà della parte opponente di proseguire con il contratto con la parte opposta si deduce dal fatto pacifico tra le parti che tutte le fatture dell'opposta successive allo “switching” ad opera della Hera Comm SPA
sono state onorate, tranne, appunto, la fattura riguardante il giugno 2022
(azionata con il decreto ingiuntivo opposto), ossia l'ultimo mese di fornitura prima della naturale scadenza del contratto.
Pag. 12 di 16 10. Risulta, inoltre, assolutamente inventata l'accusa della
[...]
che la parte opposta avrebbe commesso il furto del CP_1
POD, con lo “switching” del 01/03/2025. La parte opposta, invero, si era comportata nel rispetto delle previsioni contrattuali in essere, anzi,
rinunciando alla penale che le sarebbe spettata, ha attuato il principio della
“buona fede” nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). Infatti, tenuto conto dell'erroneo switching a Hera Commm SPA e della perdurante vigenza del contratto in essere, non aveva fatto altro che eseguire la richiesta della parte opponente, trasmessale già il 02/02/2022 tramite il sig.
, che aveva gestito tutto il rapporto contrattuale con la Persona_2
controparte: “Il cliente (consorzio marmisti della CP_1
valpolicella), mi chiede di rientrare in fornitura con la prima data
possibile (01/03/2022)”. Non è dato comprendere perché l'opponente, se veramente avesse voluto passare da a Controparte_2
, non avrebbe fatto eseguire il passaggio per il Controparte_3
01/04/20228 (o, al limite per il 01/05/2022 - con accollo, ovviamente, delle penali e ulteriori risarcimenti contrattuali), ma ha continuato a usufruire
CP_ 8 L'offerta contrattuale era valida “per contratti sottoscritti dal 28/01/2021 al 31(01/2022” (doc. 4 di parte opponente) e, perciò, scollegata dall'inizio fornitura. Il tempo strettamente necessario per la procedura di switching di un fornitore di energia elettrica per un cliente industriale è generalmente di 15-30 giorni. Tuttavia, il cambio effettivo viene solitamente eseguito il primo giorno di ogni mese. Se il nuovo fornitore attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un mese, il cambio avverrà il primo CP_ giorno del mese successivo;
altrimenti, slitterà di un mese (fonte: sito internet di ).
Pag. 13 di 16 della fornitura dell'opposta, pagando anche le rispettive fatture (ad eccezione dell'ultima). Si precisa, che ai sensi della normativa secondaria di il processo di “switching” dev'essere attivato dal venditore CP_7
entrante e non da quello uscente, come ha giustamente rilevato la parte opposta (atto di costituzione, pag. 2).
11. Per l'accertata insussistenza di qualsiasi “scippo del codice POD”
(ripetuta accusa nelle conclusioni sopra riportate, nonché negli atti processuali della parte opponente) a carico dell'opposta e tenuto conto dell'ininterrotta vigenza del contratto di fornitura, cadono nel nulla tutte le affermate (e non provate10) domande riconvenzionali, ricondotte dall'opponente, appunto, al presunto “reato di furto di cui agli artt. 624 e
61 n. 7 c.p.” (conclusioni sopra riportate). Anzi, il sottoscritto si ritiene obbligato, in ossequio all'art. 362 c.p., a ordinare ai sensi dell'art. 331
c.p.p. il trasferimento di copia di tutti gli atti di causa al Pubblico Ministero
CP_ 9 In particolare, la deliberazione 783/2017/R/com stabilisce che l'invio della richiesta di switching al Sistema Informativo Integrato (SII: cfr. sopra sub punto 5) dev'essere fatta dal nuovo venditore e coincide con la comunicazione di recesso per cambio venditore. Secondo l'Allegato A della Deliberazione AREA 302/2016/R/com è poi il SII a notificare il recesso entro un giorno lavorativo al venditore uscente. 10 Ritiene l'opponente che “a causa dello scippo del codice POD della da parte della CP_1 convenuta opposta l'impianto fotovoltaico pari a 110 KW/h giornalieri non è stato collegato alla rete dal mese di marzo 2022 al mese di settembre 2022” (conclusioni riportate all'inizio) e nella sua comparsa spiega che l'impossibilità dell'allacciamento fosse riconducibile allo switching di Hera Comm SPA: “Il 09.01.2022 la apprendeva dell'impossibilità di collegamento dell'impianto Controparte_1 fotovoltaico, apposto e terminati i lavori a fine dicembre 2021 sul tetto del proprio capannone, alla rete in quanto il fornitore di energia elettrica non era quello indicato nella documentazione predisposta, ovvero ma bensì la Hera Comm S.p.a. corrente in Imola (BO) Via Monte Controparte_2 Rosso 8 (altra società fornitrice di energia elettrica)” (comparsa, pag. 2); cfr. già sopra quanto riferito all'annotazione n. 3.
Pag. 14 di 16 competente affinché quest'ultimo compia accertamenti sui fatti di causa per verificare se fosse integrata la fattispecie del reato procedibile d'ufficio di calunnia (art. 368 c.p.) a carico del sig. , firmatario della CP_1
procura alle liti e rappresentante legale della . Controparte_1
12. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
per cui la parte opponente deve rifonderle alla parte opposta. La
liquidazione del compenso di avvocato, indicata nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione da
52.001 - 260.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione,
istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 174/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta integralmente l'opposizione proposta dalla CP_1 CP_1
;
[...]
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2022 di data 28.11.2022
del Tribunale di Bolzano in ogni sua parte;
Pag. 15 di 16 3. rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte dalla CP_1
per le ragioni esposte in motivazione;
[...]
4. condanna la parte opponente a rimborsare Controparte_1
alla parte opposta a titolo di spese di Controparte_2
lite, € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie,
CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le successive spese occorrende;
5. ordina alla Cancelleria di inviare copia di tutti gli atti di causa alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano affinché
quest'ultima compia accertamenti sui fatti di causa per verificare se fosse integrata la fattispecie del reato procedibile d'ufficio di calunnia a carico del sig. , firmatario della procura alle liti e rappresentante CP_1
legale della (art. 368 c.p.). Controparte_1
Così deciso in Bolzano (BZ), il 14/02/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l codice POD (Point of Delivery) è un codice alfanumerico di 14 o 15 caratteri che identifica in modo univoco il punto di fornitura / prelievo dell'energia elettrica. Questo codice viene assegnato al momento dell'allacciamento alla rete elettrica e non cambia anche se si cambia fornitore. 2 Il doc. rappresenta una mera proposta contrattuale perché il rappresentante legale della parte opponente „riceverà personalmente la chiamata o l'email per la conferma del contratto con
[...]
”: doc. n. 4 di parte opponente). CP_3 3 Cfr. l'atto di citazione a pag. 2, numero 3: “Il 09.01.2022 la società installatrice dell'impianto fotovoltaico comunicava alla l'impossibilità di collegamento dell'impianto alla rete in Controparte_1 quanto il fornitore di energia elettrica non era quello indicato nella documentazione predisposta, ovvero
ma bensì la Hera Comm S.p.a. corrente in Imola (BO) Via Monte Rosso 8 Controparte_2 (altra società fornitrice di energia elettrica)”. 4 È un organismo indipendente, istituito con la legge n. 481 del 1995, che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. 5 Che gestisce la rete di distribuzione e installa e gestisce i contattori elettrici, monitorando il consumo di energia dei clienti. 6 Trattasi del processo di cambio del fornitore di energia elettrica. 7 L'opponente è, infatti, un cliente industriale in c.d. “media tensione”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 174/2023 pendente tra:
parte opponente: codice fiscale: Controparte_1
, con l'avv. BALLARINI SERGIO e con l'avv. BALLARINI P.IVA_1
LUCA:
parte opposta: , codice fiscale: Controparte_2
, con l'avv. LUCIANI MICHELA. P.IVA_2
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo riguardante un contratto di fornitura
di energia elettrica e domande riconvenzionali della parte opponente.
CONCLUSIONI per la parte opponente:
“A) IN VIA PRELIMINARE
1) Respingersi l'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione di
provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo per quanto esposto in parte
narrativa del presente atto.
B) NEL MERITO
2) Revocarsi e/o porsi nel nulla e/o dichiararsi privo di effetto il decreto
ingiuntivo n. 1619/2022, notificato alla società in Controparte_1
data 29.11.2022 per i motivi esposti in parte narrativa del presente atto.
3) Respingersi ogni domanda così come formulata da parte opposta e
svolta nei confronti della così come esposto in parte Controparte_1
narrativa del presente atto.
4) Accertarsi e dichiararsi che il 01.03.2022 ha scippato il CP_2
codice POD della arrecandogli un danno patrimoniale Controparte_1
di euro 121.415,82 per quanto esposto in parte narrativa del presente atto.
Conseguentemente condannarsi a corrispondere a CP_2 CP_1
la somma di euro 121.415,81 oltre agli interessi moratori ex art.
[...]
1284, Co. IV, c.c. nella misura prevista dal Dlgs 231/02 dalla domanda
(ovvero dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino al saldo effettivo o
Pag. 2 di 16 quella minore che sarà accertata in corso di causa per quanto esposto in
parte narrativa del presente atto.
5) Accertarsi e dichiararsi che a causa dello scippo del codice POD della
da parte della convenuta opposta l'impianto fotovoltaico pari CP_1
a 110 KW/h giornalieri non è stato collegato alla rete dal mese di marzo
2022 al mese di settembre 2022. Conseguentemente condannarsi CP_2
a corrispondere a per il danno patrimoniale subito nella
[...] CP_1
somma di euro 50.000,00 oltre agli interessi moratori ex art. 1284, Co. IV,
c.c. nella misura prevista dal Dlgs 231/02 dalla domanda (ovvero dalla
data di notifica dell'atto di citazione) sino al saldo effettivo o quella minore
che sarà accertata in corso di causa per quanto esposto in parte narrativa
del presente atto.
6) Accertarsi e dichiararsi che dolosamente ed illegalmente CP_2
ha sottratto alla la quale aveva sottoscritto un contratto Controparte_1
di fornitura di energia elettrica con in data 31.01.2022, Controparte_3
il codice POD della fornitura di energia elettrica integrando il reato di
furto di cui agli artt. 624 e 61 n. 7 c.p. e/o quegli ulteriori reati ravvisabili
dall'Ill.mo Giudicante. Conseguentemente condannarsi a CP_2
corrispondere a il danno non patrimoniale / morale da Controparte_1
reato che si quantifica nella somma di euro 50.000,00 o in quella somma
Pag. 3 di 16 minore che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa ex art.
1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dal tempus
commissi delicti al saldo effettivo, per quanto esposto in parte narrativa
del presente atto.
C) IN SUBORDINE NEL MERITO
7) Accertarsi e dichiararsi che ha arrecato un danno di euro CP_2
121.415,82 alla per quanto esposto in parte narrativa Controparte_1
del presente atto e condannarsi a corrispondere a CP_2 [...]
la somma di euro 121.415,82 oltre agli interessi moratori ex CP_1
art. 1284, Co. IV, c.c. nella misura prevista dal Dlgs 231/02 dalla
domanda (ovvero dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino al saldo
effettivo o quella minore che sarà accertata in corso di causa per quanto
esposto in parte narrativa del presente atto ed eventualmente nella non
creduta e denegata ipotesi detrarre quanto asseritamente dovuto ad
pari ad euro 26.159,37 o in quella somma minore che sarà CP_2
accertata in corso di causa.
8) Con rifusione delle competenze di causa oltre Spese Generali 15% e
CPA 4% ed IVA 22% sulla parte imponibile come per legge.
D) IN VIA ISTRUTTORIA … (omissis)”;
per la parte opposta:
Pag. 4 di 16 “Il procuratore di parte opposta conclude come in comparsa di
costituzione e risposta e, quindi, come segue:
- respingersi, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione
proposta da avverso il decreto ingiuntivo nr. CP_1 Pt_1
1619/2022 del Tribunale di Bolzano e, per l'effetto, confermarsi il predetto
decreto;
- respingersi in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande svolte in
via riconvenzionale;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale
delle domande attoree, compensarsi quanto da Controparte_2
dovuto a qualsiasi titolo a con il maggior credito Controparte_4
portato dal decreto ingiuntivo opposto;
- con condanna alla rifusione delle spese di giudizio e della fase
monitoria”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La si oppone al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1619/2022, emesso nel procedimento monitorio sub RG n. 3838/2022 dal
Tribunale di Bolzano a favore della . Controparte_2
Pag. 5 di 16 Con il procedimento indicato, quest'ultima aveva azionato la fornitura di energia elettrica (giusto contratto di fornitura allegato al ricorso per rilascio di decreto ingiuntivo: cfr. doc. n. 1 di parte opposta), effettuata nel mese di giugno 2022 (di cui alla fattura n. 122200822298 di data 25.07.2022: doc. 2
di parte opposta). Il Giudice adito aveva ingiunto il pagamento di complessivi € 26.159,37 a titolo di capitale, più gli interessi moratori, € 400
per spese ex art. 6 D. L.vo n. 231/2002 e le spese della procedura monitoria.
La parte opponente motiva l'opposizione, chiedendo di “revocarsi e/o porsi
nel nulla e/o dichiararsi privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 1619/2022”
(punto 2 delle conclusioni sopra riportate) con l'affermazione che la parte opposta avrebbe “sottratto” (atto di citazione, pag. 3, punto 8) la fornitura elettrica al suo POD IT001E315282191 alla con la quale Controparte_3
l'opponente avrebbe concluso un contratto il 31/01/2022 (cfr. il doc. 4 della parte opponente che non reca la sottoscrizione di . Il Controparte_5
contratto con la parte opposta sarebbe “di fatto già risolto” (nella notte tra il 31/12/2021 e l'01/01/2022: atto di citazione, pag. 4, numero 11), in
Pag. 6 di 16 quanto un altro fornitore, la Hera Comm SPA, sarebbe subentrato (a partire dal 01/01/2022 - anche senza consenso della ) Parte_2
come fornitore dell'energia elettrica alla parte opponente.
2. La parte opponente incolpa la parte opposta, addirittura, di avere
“scippato” (conclusioni sopra riportate al punto 4) o “sottratto dolosamente
alla il codice POD” (atto di citazione, pag. 4, punto 14), Controparte_1
anzi l'accusa apertamente del “reato di furto di cui agli artt. 624 e 61 n. 7
c.p.”, vedendosi legittimata a chiedere, in via riconvenzionale, € 50.000,00
a titolo di risarcimento del “danno non patrimoniale / morale da reato” (le conclusioni sopra riprodotte al punto 6).
3. Inoltre, sempre in via riconvenzionale, fa valere il danno asseritamente subito per avere perso, sempre per l'anzidetto “scippo” doloso, il contratto con la , “calcolato nella differenza tra il prezzo Controparte_3
dell'energia elettrica offerto da nel contratto del Controparte_3
31.01.2022 per dodici mesi e quanto effettivamente pagato dall'attrice
opponente l'energia elettrica ad ed a terzi (dal 01.03.2022 al CP_2
01.03.2023) … per il complessivo importo di euro 121.415,82” (atto di citazione, pag. 4, numero 15).
Pag. 7 di 16 4. Responsabilizza la , a causa del Controparte_2
cambiamento di fornitore (questa volta, però, a cura di Hera Comm SPA3),
anche per il ritardo subito nell'allacciamento dei nuovi pannelli fotovoltaici dal 01.03.2022 al 01.09.2022, che avrebbe generato “una perdita in
recupero di energia elettrica per la di circa 110 KW/H CP_1
giornalieri per sei mesi ovvero una perdita pari ad euro 50.000,00“ (atto di citazione, pag. 5, numero 18), somma anch'essa richiesta in via riconvenzionale alla parte opposta.
5. La respinge le accuse di parte Controparte_2
opponente come infondate, affermando di aver seguito tutte le normative dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA4)
riguardanti il cambio di fornitore di energia elettrica. Espone che il cambiamento del fornitore (c.d. switching) è gestito esclusivamente dal
Sistema Informativo Integrato (SII), un sistema centralizzato che coordina i cambi di fornitore, senza che abbia avuto la possibilità di CP_2
intervenire direttamente nel processo. Chiede, pertanto, la conferma del
Pag. 8 di 16 decreto ingiuntivo opposto e il rigetto di tutte le domande riconvenzionali della parte opponente.
6. Dall'esame degli atti processuale e dei documenti prodotti si evince, per i motivi di seguito esposti, l'infondatezza dell'opposizione e delle domande riconvenzionali. Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e le domande riconvenzionali devono essere respinte. Si precisa che la domanda posta in via preliminare dalla di Controparte_1
respingersi la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. numero 1 delle conclusioni sopra riportate) è stata già
disattesa dal Giudice predecessore Dott. con l'ordinanza del Per_1
28/08/2023 perché “l'asserita responsabilità di CP_2
non risulta dimostrata, non essendo dimessa
[...]
documentazione scritta idonea a comprovare, anche solo in termini
indiziari, tale domanda”.
7. Invero, la parte opposta ha adempiuto in modo convincente il suo onere di prova relativo al fondamento fattuale e giuridico del decreto ingiuntivo opposto, mentre l'affermata risoluzione del titolo contrattuale azionato con il procedimento monitorio, l'accusa di asserita indebita sottrazione del
POD e le domande riconvenzionali di risarcimento degli asseriti danni
Pag. 9 di 16 patrimoniali e non patrimoniali quali affermate conseguenze del furto del
POD, non hanno trovato il minimo sostegno probatorio.
8. Il decreto ingiuntivo si fonda sul contratto di fornitura di energia elettrica concluso tra le odierne parti processuali in data 07/06/2021 con validità
temporale dal 01/07/2021 fino al 30/06/2022 (doc. n. 1 di parte opposta:
contratto sottoscritto da entrambe le parti - sulla durata cfr. l'art. 3 del contratto). Il decreto ingiuntivo si riferisce unicamente alla fornitura dell'energia eseguita per l'ultimo mese di vigenza del contratto, cioè per il giugno 2022. Tutti i dati dettagliati della fornitura al POD
IT001E31528219, i rispettivi prezzi unitari e il totale da fatturare (€
26.159,37, IVA inclusa) si evincono dalla bolletta n. 122200822298 del
25/07/2022; la fattura reca poi l'importo a debito dell'opponente (doc. 2
dell'opposta: bolletta e fattura). I dati contenuti nella c.d. “curva di carico”
(doc. 11 di parte opposta) indicano l'energia consumata dal rispettivo POP
nelle singole unità temporali. Trattasi di dati che provengono dal distributore (E-Distribuzione Spa5) e che sono poi utilizzati dal fornitore per calcolare il prezzo della sua fornitura. Ne segue che la somma azionata con il decreto ingiuntivo risulta provata.
Pag. 10 di 16 9. Sbaglia, invece, la parte opponente quando afferma che il contratto di fornitura di energia elettrica vigente con la Controparte_2
fosse “stato risolto a seguito dello 'switching'6 di Hera Comm S.p.a.
[...]
intervenuto il 01.01.2022 (o meglio nella notte tra il 31.12.2021 ed
01.01.2022)” (atto di citazione, pag. 3, numero 11) e ciò per le seguenti ragioni:
9.1. Il contratto di fornitura in questione prevede all'art. 13.5 per il caso che il cliente esercitasse il diritto di recesso “senza l'osservanza dei termini di
preavviso previsti” che “il recesso è inefficace e il contratto rimane in
vigore per l'intero periodo di preavviso applicabile ai sensi del paragrafo
13.4”. Il paragrafo (articolo) citato si riferisce ai clienti con POD
alimentato a media tensione (come nel nostro caso7), ai quali non spetta nessun diritto di recesso e che si impegnano “a rispettare la scadenza del
contratto”. L'art. 13.5 prosegue: “Nel caso in cui intervenga comunque il
materiale “switching” in violazione del termine di preavviso applicabile,
potrà fatturare al CLIENTE una penale di importo pari a Euro CP_2
10 (dieci/00) per ogni kW di potenza disponibile, da applicarsi per ciascun
Punto di Consegna e per ciascun mese di mancato preavviso, fatto salvo il
risarcimento dell'eventuale maggior danno” (doc. n. 1 di parte opposta). Se
Pag. 11 di 16 ne deduce in maniera incontroverbile che il contratto in questione non è
stato risolto dallo “switching” al fornitore Hera Comm SPA. Anzi, anche se la fosse stata tagliata fuori dalla Controparte_2
fornitura per il detto “switching”, il contratto abiliterebbe a chiedere la penale indicata e il risarcimento dell'ulteriore danno.
9.2. Non si è neppure in presenza di una volontà di risoluzione da parte della che avrebbe potuto essere comunicata Controparte_1
alla parte opposta. Al contrario, la parte opponente riferisce che “veniva
informata da Hera Comm S.p.a. che il 01.01.2022, tramite un erroneo
'switching', aveva sottratto il numero del codice POD dell'attrice e
conseguentemente la fornitura di energia elettrica da era CP_2
passata ad Hera Comm S.p.a” (atto di citazione, pag. 2, numero 4). Lo
switching è avvenuto a insaputa della . Controparte_1
9.3 Anzi, la volontà della parte opponente di proseguire con il contratto con la parte opposta si deduce dal fatto pacifico tra le parti che tutte le fatture dell'opposta successive allo “switching” ad opera della Hera Comm SPA
sono state onorate, tranne, appunto, la fattura riguardante il giugno 2022
(azionata con il decreto ingiuntivo opposto), ossia l'ultimo mese di fornitura prima della naturale scadenza del contratto.
Pag. 12 di 16 10. Risulta, inoltre, assolutamente inventata l'accusa della
[...]
che la parte opposta avrebbe commesso il furto del CP_1
POD, con lo “switching” del 01/03/2025. La parte opposta, invero, si era comportata nel rispetto delle previsioni contrattuali in essere, anzi,
rinunciando alla penale che le sarebbe spettata, ha attuato il principio della
“buona fede” nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). Infatti, tenuto conto dell'erroneo switching a Hera Commm SPA e della perdurante vigenza del contratto in essere, non aveva fatto altro che eseguire la richiesta della parte opponente, trasmessale già il 02/02/2022 tramite il sig.
, che aveva gestito tutto il rapporto contrattuale con la Persona_2
controparte: “Il cliente (consorzio marmisti della CP_1
valpolicella), mi chiede di rientrare in fornitura con la prima data
possibile (01/03/2022)”. Non è dato comprendere perché l'opponente, se veramente avesse voluto passare da a Controparte_2
, non avrebbe fatto eseguire il passaggio per il Controparte_3
01/04/20228 (o, al limite per il 01/05/2022 - con accollo, ovviamente, delle penali e ulteriori risarcimenti contrattuali), ma ha continuato a usufruire
CP_ 8 L'offerta contrattuale era valida “per contratti sottoscritti dal 28/01/2021 al 31(01/2022” (doc. 4 di parte opponente) e, perciò, scollegata dall'inizio fornitura. Il tempo strettamente necessario per la procedura di switching di un fornitore di energia elettrica per un cliente industriale è generalmente di 15-30 giorni. Tuttavia, il cambio effettivo viene solitamente eseguito il primo giorno di ogni mese. Se il nuovo fornitore attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un mese, il cambio avverrà il primo CP_ giorno del mese successivo;
altrimenti, slitterà di un mese (fonte: sito internet di ).
Pag. 13 di 16 della fornitura dell'opposta, pagando anche le rispettive fatture (ad eccezione dell'ultima). Si precisa, che ai sensi della normativa secondaria di il processo di “switching” dev'essere attivato dal venditore CP_7
entrante e non da quello uscente, come ha giustamente rilevato la parte opposta (atto di costituzione, pag. 2).
11. Per l'accertata insussistenza di qualsiasi “scippo del codice POD”
(ripetuta accusa nelle conclusioni sopra riportate, nonché negli atti processuali della parte opponente) a carico dell'opposta e tenuto conto dell'ininterrotta vigenza del contratto di fornitura, cadono nel nulla tutte le affermate (e non provate10) domande riconvenzionali, ricondotte dall'opponente, appunto, al presunto “reato di furto di cui agli artt. 624 e
61 n. 7 c.p.” (conclusioni sopra riportate). Anzi, il sottoscritto si ritiene obbligato, in ossequio all'art. 362 c.p., a ordinare ai sensi dell'art. 331
c.p.p. il trasferimento di copia di tutti gli atti di causa al Pubblico Ministero
CP_ 9 In particolare, la deliberazione 783/2017/R/com stabilisce che l'invio della richiesta di switching al Sistema Informativo Integrato (SII: cfr. sopra sub punto 5) dev'essere fatta dal nuovo venditore e coincide con la comunicazione di recesso per cambio venditore. Secondo l'Allegato A della Deliberazione AREA 302/2016/R/com è poi il SII a notificare il recesso entro un giorno lavorativo al venditore uscente. 10 Ritiene l'opponente che “a causa dello scippo del codice POD della da parte della CP_1 convenuta opposta l'impianto fotovoltaico pari a 110 KW/h giornalieri non è stato collegato alla rete dal mese di marzo 2022 al mese di settembre 2022” (conclusioni riportate all'inizio) e nella sua comparsa spiega che l'impossibilità dell'allacciamento fosse riconducibile allo switching di Hera Comm SPA: “Il 09.01.2022 la apprendeva dell'impossibilità di collegamento dell'impianto Controparte_1 fotovoltaico, apposto e terminati i lavori a fine dicembre 2021 sul tetto del proprio capannone, alla rete in quanto il fornitore di energia elettrica non era quello indicato nella documentazione predisposta, ovvero ma bensì la Hera Comm S.p.a. corrente in Imola (BO) Via Monte Controparte_2 Rosso 8 (altra società fornitrice di energia elettrica)” (comparsa, pag. 2); cfr. già sopra quanto riferito all'annotazione n. 3.
Pag. 14 di 16 competente affinché quest'ultimo compia accertamenti sui fatti di causa per verificare se fosse integrata la fattispecie del reato procedibile d'ufficio di calunnia (art. 368 c.p.) a carico del sig. , firmatario della CP_1
procura alle liti e rappresentante legale della . Controparte_1
12. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
per cui la parte opponente deve rifonderle alla parte opposta. La
liquidazione del compenso di avvocato, indicata nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione da
52.001 - 260.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione,
istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 174/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta integralmente l'opposizione proposta dalla CP_1 CP_1
;
[...]
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1619/2022 di data 28.11.2022
del Tribunale di Bolzano in ogni sua parte;
Pag. 15 di 16 3. rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte dalla CP_1
per le ragioni esposte in motivazione;
[...]
4. condanna la parte opponente a rimborsare Controparte_1
alla parte opposta a titolo di spese di Controparte_2
lite, € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie,
CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le successive spese occorrende;
5. ordina alla Cancelleria di inviare copia di tutti gli atti di causa alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano affinché
quest'ultima compia accertamenti sui fatti di causa per verificare se fosse integrata la fattispecie del reato procedibile d'ufficio di calunnia a carico del sig. , firmatario della procura alle liti e rappresentante CP_1
legale della (art. 368 c.p.). Controparte_1
Così deciso in Bolzano (BZ), il 14/02/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l codice POD (Point of Delivery) è un codice alfanumerico di 14 o 15 caratteri che identifica in modo univoco il punto di fornitura / prelievo dell'energia elettrica. Questo codice viene assegnato al momento dell'allacciamento alla rete elettrica e non cambia anche se si cambia fornitore. 2 Il doc. rappresenta una mera proposta contrattuale perché il rappresentante legale della parte opponente „riceverà personalmente la chiamata o l'email per la conferma del contratto con
[...]
”: doc. n. 4 di parte opponente). CP_3 3 Cfr. l'atto di citazione a pag. 2, numero 3: “Il 09.01.2022 la società installatrice dell'impianto fotovoltaico comunicava alla l'impossibilità di collegamento dell'impianto alla rete in Controparte_1 quanto il fornitore di energia elettrica non era quello indicato nella documentazione predisposta, ovvero
ma bensì la Hera Comm S.p.a. corrente in Imola (BO) Via Monte Rosso 8 Controparte_2 (altra società fornitrice di energia elettrica)”. 4 È un organismo indipendente, istituito con la legge n. 481 del 1995, che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. 5 Che gestisce la rete di distribuzione e installa e gestisce i contattori elettrici, monitorando il consumo di energia dei clienti. 6 Trattasi del processo di cambio del fornitore di energia elettrica. 7 L'opponente è, infatti, un cliente industriale in c.d. “media tensione”.