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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/02/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6004 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 20/09/2024, assunto in decisione all'udienza in data 25/02/2025 e vertente TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BAIO ELENA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituita;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio. Causa trattenuta in decisione in data 25.02.2025; parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così pronunciare:
- Dichiarare, con sentenza parziale sullo status, la separazione personale dei coniugi: SI. Parte_1 nato il [...] a [...], e la SI.ra (CF ) nata Controparte_1 C.F._2 il 18/03/1991 in UBERLANDIA (BRASILE) contraenti matrimonio con rito civile in data 16.06.2020 a MEDA (MB), autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 16 marzo 2020, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge;
riservata sin da ora ogni e qualsiasi possibilità di produrre documenti e dedurre mezzi istruttori.
***
Con ricorso depositato in data 20.09.2024, ricorreva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 473-bis.49, la pronuncia di separazione e di divorzio. Il ricorrente esponeva che dal matrimonio, contratto a Meda (MB) in data 16.06.2020, non erano nati figli e che le incompatibilità tra i coniugi erano tali da aver determinato il venir meno dell'affectio coniugalis. rappresentava che, per questo motivo, la moglie aveva abbandonato l'abitazione coniugale Pt_1 rendendosi irreperibile. Altresì, dava atto della reciproca indipendenza economica di entrambi, non essendo così dato provvedere in merito ad alcuna questione di natura economica. All'udienza del 25.02.2025, ove non compariva personalmente e non risultava Controparte_1 neppure costituita, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia. Parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso introduttivo e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dal ricorrente nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Avendo il ricorrente richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile. III. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...] ei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Pt_1 Controparte_1
o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
Parte_1 Controparte_1
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda (MB) per le annotazioni di legge (atto n. 9, Parte I, anno 2020);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 27 febbraio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 20/09/2024, assunto in decisione all'udienza in data 25/02/2025 e vertente TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BAIO ELENA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituita;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio. Causa trattenuta in decisione in data 25.02.2025; parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così pronunciare:
- Dichiarare, con sentenza parziale sullo status, la separazione personale dei coniugi: SI. Parte_1 nato il [...] a [...], e la SI.ra (CF ) nata Controparte_1 C.F._2 il 18/03/1991 in UBERLANDIA (BRASILE) contraenti matrimonio con rito civile in data 16.06.2020 a MEDA (MB), autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 16 marzo 2020, ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge;
riservata sin da ora ogni e qualsiasi possibilità di produrre documenti e dedurre mezzi istruttori.
***
Con ricorso depositato in data 20.09.2024, ricorreva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 473-bis.49, la pronuncia di separazione e di divorzio. Il ricorrente esponeva che dal matrimonio, contratto a Meda (MB) in data 16.06.2020, non erano nati figli e che le incompatibilità tra i coniugi erano tali da aver determinato il venir meno dell'affectio coniugalis. rappresentava che, per questo motivo, la moglie aveva abbandonato l'abitazione coniugale Pt_1 rendendosi irreperibile. Altresì, dava atto della reciproca indipendenza economica di entrambi, non essendo così dato provvedere in merito ad alcuna questione di natura economica. All'udienza del 25.02.2025, ove non compariva personalmente e non risultava Controparte_1 neppure costituita, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia. Parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso introduttivo e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dal ricorrente nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Avendo il ricorrente richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile. III. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...] ei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Pt_1 Controparte_1
o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
Parte_1 Controparte_1
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda (MB) per le annotazioni di legge (atto n. 9, Parte I, anno 2020);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 27 febbraio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona