CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/05/2026, n. 19652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19652 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di UN NN, nato a [...] il [...] MA US, nato a [...] l'[...] VI US, nato a [...] 1'11/10/1997 visti gli atti e l'ordinanza di proposizione del conflitto;
udita la relazione svolta dal componente Monica Boni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, PI LA, che ha concluso chiedendo che, a soluzione del conflitto, si dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Savona a conoscere dei reati di cui ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 20), 21), 22) e 23), ascritti a NN UN, US MA, US VI e EL ID;
Penale Sent. Sez. U Num. 19652 Anno 2026 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BONI MONICA Data Udienza: 15/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Nell'ambito del procedimento iscritto a carico di NN UN, US MA, US VI, EL ID, RO US e NN ST il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania chiedeva al Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dei predetti soggetti, indagati per il concorso in ventitré episodi di truffa Aggravata, commessi in vari luoghi e seguendo uno schema comportamentale ripetuto nel tempo. In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, qualcuno degli indagati contattava telefonicamente delle persone anziane e, simulando l'appartenenza alle forze dell'ordine o di svolgere la professione di avvocato, affermava, falsamente, che un prossimo congiunto si era reso responsabile di gravi incidenti stradali e, con la prospettazione della necessità di versare del denaro per evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli, riusciva ad ottenere dalla vittima il versamento immediato di somme a favore di un correo;
condotte aggravate dall'aver ingenerato nella vittima il timore di un pericolo immaginario ed il convincimento di dover eseguire un ordine dato dall'autorità, nonché dall'avere approfittato di circostanze di minorata difesa, connesse all'età anagrafica della persona offesa. • Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, ravvisati gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, nonché l'urgenza di assicurare tali esigenze secondo quanto prescritto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., con ordinanza emessa il 5 maggio 2025 applicava ai suddetti indagati in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti le seguenti misure cautelari: la custodia in carcere a NN UN e US MA, in quanto individuati quali autori delle chiamate ingannatorie effettuate alle vittime;
gli arresti domiciliari a US VI e RO US, ritenuti far parte dei gruppi operativi;
l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a NN ST e EL ID, considerati partecipi soltanto ad alcuni episodi di truffa. 1.1. A fondamento della decisione, quel Giudice rilevava che tutti i reati contestati risultavano caratterizzati da connessione soggettiva e oggettiva, poiché commessi dagli indagati in concorso e comunque avvinti dal nesso di continuazione e che, quanto al criterio di connessione di cui all'art. 12, lett. b) , cod. proc. pen., lo stesso poteva operare solo Per i reati commessi dai medesimi concorrenti, realizzandosi, diversamente, per chi non vi avesse concorso, la violazione del principio del giudice naturale. Pertanto, trattandosi di truffe realizzate in luoghi diversi, le suddivideva in tre gruppi, distinti secondo criterio di connessione oggettiva e, quindi, soggettiva e, nell'ambito di ciascun gruppo, 2 91 individuava il tribunale territorialmente competente, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., in quello nel cui circondario si era verificato il fatto più grave a ragione de «l'importanza dei valori economici illecitamente appresi». Di conseguenza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania: -per il primo gruppo di reati, contestati ai capi 1), 2), 3), 4), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 19), ascritti in concorso tra loro a NN UN, US MA, US VI e RO US, riconosceva la propria competenza ed individuava quale più grave il reato di cui al capo 2); -per il secondo gruppo di reati, ascritti in concorso tra loro a NN UN, US MA, US VI e EL ID e contestati ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 20), 21), 22), 23), ravvisato in quello di cui al capo 7), commesso in Ovada, il reato di maggiore gravità, si dichiarava incompetente, ravvisando la competenza del Tribunale di Alessandria;
-per il terzo gruppo di reati, addebitati a UN, MA, VI e ST e contestati ai capi 16), 17), 18), si dichiarava incompetente per essere competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. 1.2 Disposta la separazione delle posizioni per le quali vi era stata dichiarazione di incompetenza territoriale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania trasmetteva gli atti all'omologo presso il Tribunale di Alessandria, il quale avanzava una nuova istanza per l'applicazione delle misure cautelari nei confronti di NN UN, US MA, US VI e EL ID. Con ordinanza del 20 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria applicava nuovamente ai predetti indagati le stesse misure cautelari già disposte dal Tribunale di Verbania e contestualmente sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt. 28 e segg. cod. proc. pen. con esclusivo riferimento alla posizione dei primi tre predetti indagati, ritenendo competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, mentre dichiarava la propria incompetenza per territorio in relazione alla posizione di EL ID, ravvisando la competenza del Tribunale di Savona. Riteneva che, in ossequio ai criteri dettati dagli artt. 12, lett. b) e 16 cod. proc. pen., per individuare il reato più grave in una situazione in cui gli illeciti ascritti in via provvisoria agli indagati erano di pari gravità a ragione della irrilevanza delle circostanze aggravanti comuni, secondo quanto disposto dall'art. 4 cod. proc. pen., si potesse fare riferimento al criterio cronologico ed al luogo di consumazione del primo reato, commesso il 5 settembre 2024 a Domodossola, il che comportava la competenza del Tribunale di Verbania che per primo l'aveva declinata quanto alle posizioni dei predetti UN, MA e VI. 2. Investita della risoluzione del conflitto, la Prima Sezione penale, con ordinanza in data 16 settembre 2025, ravvisato un contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione circa la sussistenza del conflitto sollevato, ne ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite. 2.1 La Sezione rimettente ha evidenziato che, secondo un orientamento maggioritario e consolidato, non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari, ritenuto competente per territorio ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione del procedimento trasmesso da altra autorità giudiziaria, applichi comunque una misura cautelare o emetta l'atto che gli è richiesto. In siffatta ipotesi il compimento dell'atto non determina una situazione di stallo del procedimento, diversamente da quanto si verifica quando due giudici in contrasto contemporaneamente ricusino di prendere cognizione o conoscano del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Il compimento dell'atto Per il quale altro giudice si sia ritenuto incompetente comporta per implicito il riconoscimento della competenza a provvedere;
soccorre in tal senso anche il disposto dell'art. 32, comma 3, cod. proc. pen., per il quale il termine per il rinnovo della misura cautelare previsto dall'art. 27 cod. proc. pen. decorre dalla comunicazione della decisione assunta dalla torte regolatrice (Sei 1, n. 1727 del 17/12/2024, dep. 2025, GIP Tribunale di Noia, n.m.; Sez. 1, n. 46787 del 15/10/2024, [...], n.m.; Sez. 1, n. 25966 del 29/04/2024, [...], n.m.; Sez. 1, n. 20869 del 03/03/2023, Sturiale, n.m.; Sez. 1, n. 5950 del 15/11/2022, [...], GIP Tribunale di Cosenza, n.m.; Sez. 1, n. 46507 del 05/07/2022, [...], n.m.; Sez. 1, n. 23060 del 25/06/2020, GIP Tribunale di Forlì, n.m.; Sez. 2, n. 31330 del 16/03/2018, [...], n.m.; Sez. 1, n. 8661 del 12/01/2018, Esti, Rv. 272797; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, [...], Rv. 278940; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, [...], Rv. 279328; Sez. 1, n. 23854 del 15/01/2016, [...], Rv. 266876; Sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012, [...], Rv. 253693). r 2.2 L'ordinanza di rimessione ha esaminato anche altro orientamento, espressosi in termini parzialmente difformi rispetto a quello maggioritario, per il quale l'adozione del provvedimento sulla domanda cautelare da parte del giudice cui gli atti siano stati trasmessi a seguito di declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice precedentemente adito, che abbia emesso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, è imposta dalla necessità di rispettare il termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. o di revocare la cautela imposta, senza che la decisione adottata renda insussistente il conflitto negativo, poiché la /).., 4 condizione di stasi processuale è suscettibile di essere rimossa solo dalla Corte di cassazione con statuizione che regoli la competenza (Sez. 1, n. 17096 del 13/03/2019, GIP Tribunale di Napoli, Rv. 275332; Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, Tribunale riesame di Bolzano, Rv. 275482; Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, GIP Tribunale di Milano, Rv. 278360). 2.3 Infine, la Sezione rimettente ha preso in esame una contrapposta linea interpretativa (Sez. 6, n. 1288 del 28/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287422; Sez. 6, n. 6731 del 16/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287600), che si è posta in consapevole contrasto con quella prevalente in aderenza al principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 2993 del 2019, citata. Nei due casi concreti affrontati, nei quali il giudice per le indagini preliminari richiesto di provvedere sulla domanda cautelare dopo una declaratoria di incompetenza del primo giudice adito, in ossequio all'orientamento interpretativo prevalente, aveva sollevato conflitto negativo di competenza senza provvedere ad emettere nuovamente, l'ordinanza applicativa della misura cautelare, la Corte di cassazione, pronunciatasi su ricorsi proposti avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento applìcativo emesso dal giudice dichiaratosi incompetente, ha rilevato la perdita di efficacia della misura originariamente applicata in quanto non confermata nel termine prescritto dall'art. 27 cod. proc. pen. da quello successivamente interpellato, limitatosi a sollevare il conflitto. Tale orientamento riconosce in capo al secondo giudice interpellato dalla domanda cautelare rinnovata l'obbligo di provvedere, in quanto la proposizione del conflitto non determina la sospensione del procedimento, né la previsione di cui all'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. consente di ritenere che la prima ordinanza cautelare resti efficace fino alla decisione sul conflitto da parte della Corte di cassazione. 3. Con decreto in data 30 ottobre 2025 il Primo Presidente ha fissato per la trattazione del conflitto l'udienza in camera di consiglio del 15 gennaio 2026. 4. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Savona in ordine ai reati di cui ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 20) 21) 22) e 23) ascritti a NN UN, US MA, US VI e EL ID. 5 Considerato in diritto 1. La questione di diritto sottoposta all'esame delle Sezioni Unite si articola nei seguenti termini: "se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misurè caute/ari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che •abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto, nonché quale sia la disciplina applicabile a tale misura". 2. Il caso in esame, come già esposto, prospetta un conflitto negativo di competenza per territorio, insorto tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania e quello del Tribunale di Alessandria, conflitto che è circoscritto alle posizioni degli indagati UN, MA e VI ed ai soli reati di cui ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 20) 21) 22) e 23), rispetto ai quali, pur ravvisandosi un'effettiva contrapposizione di decisioni riguardanti la competenza a provvedere sulla domanda d applicazione di misure cautelari nei confronti dei predetti indagati, è problematica l'individuazione di un reale conflitto richiedente l'intervento risolutore della Corte di legittimità. Invero, il primo giudice adito ha emesso ordinanza applicativa di misure coercitive nella ravvisata sussistenza dei presupposti giustificativi e dell'urgenza di provvedere e si è dichiarato incompetente;
il secondo, indicato da questi come competente ed investito per iniziativa del pubblico ministero della decisione sulla medesima 'domanda cautelare riferita agli stessi indagati in relazione ad identiche condotte antigiuridiche, pur ricusando a sua volta la competenza, che ha ritenuto spettasse al primo giudice, e pur sollevando conflitto, ha emesso ulteriore provvedimento impositivo delle misure cautelari nel rispettò del termine previsto dall'art. 27 cod. proc. pen. In altri termini, la determinazione assunta anche dal secondo giudice adito nella fase delle indagini preliminari limitatamente ad incidente cautelare di non limitarsi a sollevare il conflitto, ma di assumere al tempo stesso anche una decisione sulla domanda cautelare, rende discutibile la reale sussistenze del conflitto, potendo tale pronuncia intendersi quale riconoscimento implicito della competenza, che pur formalmente si nega con l'iniziativa volta a sollecitarne la regolamentazione da parte della Corte di cassazione, e quale causa di cessazione del conflitto ai sensi dell'art. 29 cod. proc. pen. 6 Resta poi da verificare se la proposizione del conflitto negativo di competenza territoriale nella fase delle indagini preliminari esima o meno il giudice per le indagini preliminari dal dover rinnovare la misura cautelare ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. e quindi, e più in generale, se, sia applicabile l'art. 27 cod. proc. pen. al caso in cui venga sollevato il conflitto di competenza in corso di indagini preliminari. Va comunque precisato che, quanto alla posizione dell'indagato EL ID, come segnalato dalla Sezione rimettente, che richiama una linea interpretativa costante, il conflitto non è ravvisabile, dal momento che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, nel dichiararsi incompetente per territorio, non ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Verbania, ma un terzo giudice, quello del Tribunale di Savona, rispetto al quale, in assenza di una sua determinazione negativa sul punto, non si prospetta un contrasto di pronunce vertenti sulla competenza (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Confl. comp. in proc. Levi, Rv. 278489; Sez. 1, n. 13620 dei 22/03/2011, Confl. comp. in proc. Gentivo, Rv. 249925; Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino, Rv. 232927). 3. Sul tema dell'applicabilità dell'art. 27 cod. proc. pen. nelle situazioni in cui durante le indagini preliminari sia sollevato conflitto di competenza in riferimento all'adozione di provvedimenti coercitivi della libertà personale sono riscontrabili più linee interpretative nella giurisprudenza di legittimità, che l'ordinanza di rimessione ha puntualmente individuato, evidenziandone il contrasto. 3.1 E' di risalente affermazione il principio secondo il quale «non sussiste conflitto negativo di competenza qualora• il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente per territorio ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione del procedimento trasmesso da altra autorità giudiziaria, applichi comunque una misura cautelare, atteso che il compimento dell'atto non determina una situazione di stallo del procedimento» (Sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012, Confl. comp. in proc. Commiss, Rv. 253693). Secondo tale orientamento, la situazione processuale, conseguente al contrasto di decisioni sulla competenza in un caso corrispondente a quello in esame, non integra un conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. quando il secondo giudice, indicato come competente dal primo, compia l'atto per il quale gli sono stati trasmessi gli atti, ossia pronunci ordinanza applicativa della misura cautelare. In tal caso, poiché la competenza del giudice per le indagini preliminari è conferita per il compimento di singoli atti, non sussiste la condizione di arresto forzato del procedimento e non è possibile sollevare il conflitto perché già risolto con la 7 decisione di rinnovare la misura applicata in via provvisoria dal giudice dichiaratosi incompetente, tanto più che l'art. 29 cod. proc. pen. prevede la cessazione del conflitto senza l'adozione di particolari formalità quando uno o più dei giudici in contrasto dichiari la competenza o, in caso di conflitto positivo, la propria. incompetenza. Non è quindi applicabile il disposto dell'art. 27 cod. proc. pen. e, qualora il secondo giudice adito intendesse negare la competenza, dovrebbe limitare la propria decisione alla proposizione del conflitto senza intervenire a rinnovare la misura cautelare. Tale linea interpretativa è stata dapprima seguita in un caso nel quale l'atto richiesto al giudice per le indagini preliminari non era una misura cautelare, ma un provvedimento di liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., che il giudice successivamente adito dopo una precedente declaratoria di incompetenza da parte del tribunale inizialmente investito dell'istanza aveva emesso, pur avendo declinato la competenza e sollevato conflitto negativo (Sez. 1, n. 23854 del 15/01/2016, Confl. comp. in proc. Tunnara, Rv. 266876). E" stata quindi ribadita in misura prevalente anche dagli arresti successivi della giurisprudenza di legittimità con riferimento a fattispecie riguardanti l'applicazione di misura cautelare, la cui rinnovazione da parte del giudice che ha sollevato il conflitto è stata ritenuta tale da escludere la sussistenza del conflitto stesso (Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, [...], Rv. 278940; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, [...], Rv. 279328; Sez. 1, n. 8661 del 12/01/2018, Esti, Rv. 272797; Sez. 2, n. 31330 del 16/03/2018, [...], n.m.). In particolare, Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, [...], ha sostenuto che, poiché il giudice per le indagini preliminari «è un giudice ad acta che campeggia nella specifica fase preprocessuale e che esercita le sue funzioni in ragione delle richieste rivolte dalla parte», da ciò deriva che, emesso l'atto richiestogli, egli esaurisce i propri poteri cognitivi e non può chiedere alla corte di cassazione di regolare la competenza in via preventiva senza che si ponga la necessità di compiere attività processuali, che già hanno trovato la loro realizzazione. L'emissione del provvedimento cautelare da parte del giudice dichiaratosi incompetente esime il giudica successivamente adito dal rinnovare la misura secondo quanto previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., poiché sino all'intervento della decisione sulla competenza assunta dalla Corte di cassazione, il termine di venti giorni per il rinnovo non decorre, ma inizierà a decorrere dalla data della sua comunicazione secondo la previsione dell'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. Siffatto orientamento annovera anche ulteriori decisioni più recenti assunte dalla Prima Sezione penale non massimate e basate sul medesimo apparato 8 giustificativo (Sez. 1, n. 1727 del 17/12/2024, dep. 2025, [...]; Sez. 1, n. 46787 dei 15/10/2024, GIP Tribunale di Alessandria;
Sez. 1, n. 25966 del 29/04/2024, GIP Tribunale di Bologna;
Sez. 1, n. 20869 del 03/03/2023, [...], n.m.; Sez. 1, n. 5950 del 15/11/2022, dep. 2023, [...]; Sez. 1, n. 46507 del 05/07/2022, [...]; Sez. 1, n. 23060 del 25/06/2020, GIP Tribunale di Forlì). 3.2. Nella giurisprudenza di legittimità si rintracciano poi alcune pronunce che sono pervenute a conclusioni difformi, per avere ravvisato la sussistenza del conflitto negativo di competenza in casi in cui il conflitto era stato sollevato dal secondo giudice che aveva anche provveduto a rinnovare la misura cautelare: in questa situazione processuale, valorizzando il tenore testuale del provvedimento emesso dal giudice che aveva proposto il conflitto e pur ribadendo che nella fase delle indagini preliminari la competenza attribuita al giudice che vi è preposto è circoscritta all'atto da compiere, si è evidenziato che l'adozione rinnovata del provvedimento cautelare faceva dichiaratamente fronte all'urgenza di impedire la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza originaria per mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 27 cod. proc. pen. nell'intento di stabilizzarla, senza però voler definire il procedimento nella fase cui era approdato, né riconoscere per implicito la competenza negata. Pertanto, si è ritenuto che nel provvedimento -che solleva il conflitto ed emette in rinnovazione la misura coercitiva sia rintracciabile una decisione, successiva alla• prima, riproduttiva dello schema procedimentale previsto dall'art. 27, con l'unica variante della proposizione del conflitto per l'impossibilità di restituire gli atti del procedimento ai primo giudice, già dichiaratosi incompetente e che alla conseguente incertezza sull'individuazione del giudice titolato a provvedere all'applicazione delle misure cautelari richieste dal pubblico ministero possa essere data soluzione soltanto mediante pronuncia del giudice di legittimità (Sez. 1, n. 17096 del 13/03/2019, [...], Rv. 275332; Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, [...], Rv. 275482; Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278360). Altre decisioni della Prima Sezione penale si sono allineate al medesimo indirizzo e hanno affrontato il solo profilo della sussistenza del conflitto di competenza e della derivata stasi processuale, frutto del rifiuto, formalmente manifestato dai giudici delle indagini preliminari in contrasto, di conoscere del medesimo procedimento (Sez. 1, n. 12696 del 02/04/2025, [...], n.m.; Sez. 1, n. 28007 del 01/07/2025, [...], n.m.). Va aggiunto che anche Sez. 1 n. 46689 del 21/11/2024, [...], n.m., ha riconosciuto che la proposizione del conflitto non impedisce al giudice che l'ha sollevato di provvedere in via d'urgenza sul mantenimento della misura 9 cautelare, modificandola o, se dei caso, revocandola: senza ravvisare la cessazione dei conflitto si è osservato che l'adozione del provvedimento per il quale non si ravvisi la competenza è imposta dall'esigenza di tutelare i diritti di libertà dell'indagato, che, nella contraria ipotesi, in cui si dovesse ritenere inibito a quel giudice di intervenire per la sola ragione della proposizione del conflitto, non potrebbe subire il pregiudizio di dover attendere i tempi necessari alla soluzione del conflitto stesso per ottenere la decisione invocata. Nel solco di tali precedenti si è posta anche Sez 1, n. 732 del 26/02/2025, [...], n.m., riguardante un procedimento in cui era contestato il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. ed il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di denaro ed il sequestro per equivalente di beni mobili ed immobili, dichiarando, contestualmente, la propria incompetenza per territorio, indicando l'autorità competente e restituendo gli atti al pubblico ministero. Il giudice per le indagini preliminari così designato aveva disposto la misura cautelare dichiarando, a sua volta, la propria incompetenza ed indicando come competente un terzo ufficio con restituzione degli atti ai pubblico ministero. L'ultimo giudice adito aveva nuovamente disposto la misura ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., negando, anch'egli, la propria competenza e sollevando conflitto negativo. La Prima Sezione penale ha ritenuto ammissibile il conflitto, in quanto «l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai tre giudici delle indagini preliminari suindicati, di conoscere dei medesimo procedimento - appare insuperabile senza l'intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.» ed il provvedimento cautelare emesso dal terzo giudice che aveva sollevato il conflitto era stato adottato «con l'espresso limite di cui all'art. 27 cod. proc. pen.» ovvero «con finalità soltanto interinale e urgente». 3.3. Infine, in tempi recenti è emerso altro indirizzo esegetico, che si richiama al principio espresso da Sez. 1 n. 2993 del 2020 citata e che contrasta espressamente l'orientamento maggioritario. È sostenuto da Sez. 6, n. 1288 del 28/11/2024, dep. 2025, Collicenza, Rv. 287422 e da Sez. 6, n. 6731 del 16/12/2024, dep. 2025, Borghese, Rv. 287600, pronunce rese in procedimenti introdotti con ricorsi proposti avverso ordinanze del Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi in ordine ad ordinanze cautelari emesse da giudice per le indagini preliminari che, contestualmente, aveva declinato la propria competenza, cui non era seguita da parte del giudice omologo, che aveva ricevuto gli atti e nuova richiesta di applicazione di misure coercitive per i medesimi fatti di reato, l'emissione di altra ordinanza ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., ma la sola proposizione del conflitto negativo di competenza. In 10 entrambi i casi, intervenuta la decisione del Tribunale del riesame di riconoscimento dell'incompetenza del primo giudice e constatata la mancata adozione di un nuovo provvedimento applicativo della misura da parte del giudice ritenuto competente nel termine di venti giorni prescritto dalla norma citata, la Sesta Sezione penale ha rilevato la perdita di efficacia della misura originariamente applicata. Ha giustificato tale soluzione sulla base della considerazione della mancata sospensione del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. per effetto della proposizione del conflitto di competenza, in quanto la sospensione è espressamente esclusa dall'art. 30, comma 3, cod. proc. pen.; ha, inoltre, osservato che il giudice «indicato da altro organo giudiziario come competente territorialmente e che non si ritenga tale è pur sempre tenuto a svolgere le necessarie attività processuali, fin quando non interviene la sentenza della Cassazione a dirimere il conflitto». Ciò in quanto «la ratio della norma è quella di evitare che, nelle more della decisione sul conflitto, si vengano a creare situazioni di stasi processuale, nel corso delle quali -entrambi i giudici che si sono ritenuti incompetenti omettano di adottare i necessari provvedimenti, anche cautelari» (Sez. 6, n. 1288 del 28;11/2024, dep. 2025, Collicenza, cit.). Il percorso motivazionale delle predette pronunce si avvale di una diversa interpretazione delle disposizioni normative applicabili. In particolare, dalla lettura coordinata degli artt. 29e 30 cod. proc. pen. traggono la considerazione per cui, poiché !a rinnovazione della misura costituisce atto indifferibile, stante la precarietà della prima ordinanza, il giudice che rinnovi e sollevi il conflitto di competenza «non pone in essere un atto con il quale "dichiara" la propria competenza ex art. 29 cod. proc. pen., bensì manifesta il presupposto del conflitto negativo. Il fatto che contestualmente venga adottata anche la misura cautelare dipende dall'urgenza del provvedere e non può implicare anche una rinuncia a contestare l'erronea attribuzione di competenza» (Sez. 6, n. 1288 dei 2025, Collicenza, cit.). Tale ricostruzione è giudicata l'unica conforme al ricordato mancato effetto sospensivo del procedimento per effetto della proposizione del conflitto ed avverte che, seguendo l'opposta linea interpretativa, fino alla decisione sul conflitto di competenza il primo giudice non avrebbe titolo ad intervenire mediante provvedimenti di revoca o modifica della misura, né potrebbe farlo il giudice indicato come competente e che ha sollevato il conflitto perché l'eventuale decisione adottata potrebbe essere intesa quale implicita ammissione della competenza con conseguente inammissibilità sopravvenuta del conflitto eventualmente già proposto. Inoltre, in ordine all'interpretazione dell'art. 32, comma 3, cod. proc. pen., l'orientamento in esame sostiene che la disposizione «si limita a specificare che nel tipico procedimento finalizzato alla risoluzione del conflitto di competenza, il 11 cui esito è necessariamente l'individuazione dei giudice cui spetta di provvedere, questi dovrà adottare la misura cautelare nel termine di venti giorni di cui all'art. 27 cod. proc. pen. decorrenti dalla comunicazione dell'estratto della sentenza della cassazione. Allorquando la norma richiama il termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen., pertanto, non fa riferimento al termine che era relativo alla dichiarazione di incompetenza del primo giudice, bensì si riferisce all'incompetenza dichiarata dalla Cassazione e alla conseguente necessità di provvedere entro il termine di venti giorni alla rinnovazione della misura che, evidentemente, non sia già cessata per altra ragione. Il meccanismo sopra delineato è coerente con un contesto procedimentale in cui, a seguito di una prima misura adottata da un giudice dichiaratosi incompetente e confermata dal giudice che ha sollevato il conflitto di competenza, la decisione della Cassazione determinerà la definitiva stabilizzazione della competenza. Nel caso in cui venga riconosciuta la competenza del primo giudice, si renderà necessaria la nuova adozione della misura, posto che quella inizialménte emessa aveva un'efficacia temporalmente precaria e destinata a decadere o ad essere superata dall'ordinanza assunta dal giudice ad quem» (Sez. é, n. 1288 del 2025, Collicenza t cit.). Conclusivamente, è stata ritenuta «avulsa dal sistema» la tesi secondo cui la norma consentirebbe un «prolungamento del termine di efficacia della prima misura cautelare emessa dal giudice poi dichiaratosi incompetente» (Sez. 6, n. 1288 del 2025, Collicenza, cit.). 4. Va premessa una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento per la materia del conflitto negativo di competenza per territorio, manifestatosi nella fase delle indagini preliminari. 4.1. Secondo la definizione generale dettata dall'art. 28, comma 1, cod. proc. pen. sussiste conflitto di competenza in ogni situazione processuale in cui giudici ordinari oppure giudici ordinari e giudici speciali prendano cognizione o rifiutino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona di modo che dalle contrapposte decisioni derivi la stasi o l'arresto del corso del processo (Sez. 1, n. 4551 del 01/07/1997, [...], Rv. 208487; Sez. 1, n. 2787 del 16/04/1997, [...], Rv. 207656). Il comma 2 dell'art. 28 prevede l'estensione delle norme sui conflitti anche ai casi "analoghi". In difetto di quella tipizzazione delle ipotesi di contrasto sulla competenza risolvibili per analogia, che è, invece, delineata per i conflitti "propri", «essendo praticamente impossibile prevedere a priori ogni situazione di contrasto tra i vari organi giudiziari» (Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale), quelli analoghi ricorrono in s' uazioni 12 non predeterminate dal legislatore, in cui da divergenti determinazioni giudiziali derivi una condizione di stasi o di paralisi, non altrimenti eliminabile, dell'attività processuale direttamente ricollegabile al dissenso insorto tra due organi giurisdizionali rispetto all'adozione di provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale ( Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, [...], Rv. 231800; Sez. 5, n. 1859 del 16/06/1999, [...], Rv. 213804; Sez. 1, n. 16/4/1997, [...], citata;
Sez. 1, n. 5995 del 15/11/1996, Stratiò, Rv. 206516). 4.2. Dal testo dell'art. 28 si evince che i presupposti necessari per la sussistenza di un conflitto sono costituiti, oltre che dalle contrapposte ed espresse decisioni assunte dai giudici confliggenti sul tema specifico della competenza, dall'oggetto della cognizione negata o affermata, riguardante il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, per tale dovendosi intendere «la coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi.. .l'identità storico-naturalistica del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, Donati, cit.). In altri termini, a prescindere dalle relative qualificazioni giuridiche, la norma di riferimento esige «assoluta coincidenza fra fattispecie ontologiche con totale e integrale sovrapponibilità», per la cui ricognizione è attribuito alla Corte di cassazione il potere di apprezzamento del fatto di reato al di là dei limiti qualificanti il giudizio di legittimità e senza dover subire condizionamenti per effetto delle argomentazioni giuridiche e delle definizioni contenute nell'accusa formulata nei distinti procedimenti nei quali è insorta la situazione di conflitto (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269586; Sez. 1, n. 27677 del 17/05/2013, [...], Rv. 257178; Sez. 1, n. 43236 del 01/10/2009, Mendico, Rv. 245122; Sez. 1, n. 666 del 26/01/1999, [...], Rv. 213285). Qualsiasi divergenza degli elementi costitutivi delle fattispecie, contestate nei distinti processi, pregiudica la possibilità di ravvisare la condizione di identità del fatto e la ricorrenza del conflitto (Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, cit.; Sez. 1, n. 41715 del 16/09/2015, [...], Rv. 264979; Sez. 1, n. 2787 del 16/04/1997, [...]) La Corte regolatrice deve quindi esaminare le imputazioni elevate nei diversi processi, verificare la corrispondenza tra il fatto e la contestazione dell'accusa ed individuare la corretta qualificazione giuridica da attribuire al fatto, all'esito delle quali operazioni consegue l'individuazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare tale fatto di reato. Inoltre, per dirsi sussistente il conflitto di competenza deve essere attuale ed i processi devono essere ancora pendenti davanti a giudici differenti ovvero non appartenenti al medesimo ufficio giudiziario: si è al riguardo affermato he 13 «La disciplina del conflitto di competenza di cui all'art. 28 cod. proc. pen., richiedendo l'attualità di un contrasto, positivo o negativo, tra due o più giudici, che prendano o ricusino di prendere, contemporaneamente, in qualsiasi stato o grado del procedimento, cognizione dello stesso reato, è applicabile soltanto quando i vari procedimenti siano tutti pendenti e non sia intervenuta alcuna pronuncia irrevocabile nel merito, non potendo, altrimenti, la risoluzione del conflitto condurre ad alcun risultato utile, in quanto al riesame della causa da parte del giudice che fosse designato dalla Corte di cassazione, osterebbe il giudicato o i giudicati, già formatisi in ordine ai reato» (Sez. 1, n. 38522 del 05/07/2017, Confl. comp. in proc. Pastore, Rv. 270988; Sez. 1, n. 41715 del 16/09/2015, Confl. comp. in proc. Pietronave, cit.). 4.3. L'ultimo comma dell'art. 28 stabilisce «nel corso delle indagini preliminari non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione». La formulazione testuale della norma ha indotto dottrina e giurisprudenza a riconoscere l'ammissibilità delle altre ipotesi di conflitto di competenza, emerse nella fase delle indagini preliminari e diverse dai conflitti positivi per ragioni di territorio derivante da connessione, secondo una lettura dell'art. 28 avallata anche dalle Sezioni Unite. Ai riguardo Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, [...], Rv. 260242, in motivazione, seppur in riferimento al tema della inoppugnabilità per il pubblico ministero dei provvedimenti declinatori della competenza emessi dal giudice per le indagini preliminari, ha richiamato «il comma 3 dell'art. 28 il quale, nel negare legittimità ad uno specifico caso di conflitto positivo di competenza nel corso delle indagini preliminari (quello di competenza per territorio determinata da connessione), non impedisce secondo il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, una interpretazione opposta per tutti gli altri casi, diversi da quello espressamente menzionato, e quindi finisce per sancire la legittimità del conflitto di competenza tra contrastanti provvedimenti dei giudici durante le indagini preliminari», conflitto qualificato come appartenente al novero dei casi analoghi ai sensi dell'art. 28, comma 2, perché emerso nella fase procedirnentale e non in quella propriamente processuale. 4.4. Tanto premesso, per la soluzione del caso vengono in rilievo anche le disposizioni dettate dall'art. 22 cod. proc. pen., per il quale «1. Nel corso delle indagini preliminari it giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto». La norma conferisce al giudice per le indagini preliminari il potere di riconoscere la propria incompetenza e la relativa decisione, da assumere nella forma dell'ordinanza, è coerente con la struttura e 14 le finalità della fase processuale nella quale si inserisce, in cui il ruolo del giudice è incidentale e la sua cognizione è limitata a quanto gli è devoluto. 4.5. Infine, va ricordato che il legislatore del vigente codice di procedura penale con l'art. 291, comma 2,. ha introdotto una disposizione innovativa e derogatoria al principio, sancito dal comma 1, che vuole la domanda cautelare proposta al giudice competente: estende, infatti, anche al giudice per le indagini preliminari richiesto di emettere ordinanza applicativa di misura coercitiva il potere di verificare la propria competenza quale presupposto per il legittimo esercizio del potere cautelare. Al fine di salvaguardare le esigenze di celere adozione di misure in grado di far fronte alle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. si è attribuita in via eccezionale al giudice incompetente la legittimazione ad applicare la cautela se vi sia l'urgenza di provvedere, ma al tempo stesso per rispetto del principio del giudice naturale si è scelto di assegnare all'atto assunto un'efficacia provvisoria e limitata nellempo. Mediante il richiamo dell'art. 27 cod. proc. pen. da parte dell'art. 291 citato è dunque stabilito che le misure cautelari disposte da giudice che si sia dichiarato incompetente per qualsiasi causa cessino di avere effetto se nel termine di venti giorni dalla trasmissione degli atti al giudice indicato come competente questi, previa autonoma ricognizione dei presuppose applicativi, non abbia provveduto ad emettere nuova ordinanza cautelare (Sez. U, n. 15 del 18/06/1993, [...], Rv. 194315). In altri termini, l'incompetenza, in quanto tale, dà conto della provvisoria ultrattività del provvedimento impositivo della misura cautelare, destinata a venir meno, tanto per effetto della successiva decisione assunta dal giudice competente, quanto per il mancato intervento dell'ulteriore provvedimento nel termine previsto per legge (Sez. U, n. 14 del 20/07/1994, [...], Rv. 198217). 4.6. Dalla difficoltà di coordinare l'applicazione dell'art. 27 con le disposizioni che disciplinano i conflitti di competenza è sorto il contrasto ermeneutico che le Sezioni Unite sono chiamate a dirimere. 5. Le Sezioni Unite ritengono di dover condividere l'indirizzo maggioritario. 5.1. In primo luogo, per quanto già esposto, in forza della previsione di cui all'art. 22 cod. proc. pen., è innegabile che la competenza «quale limite della giurisdizione è un presupposto processuale indissociabile dalla funzionale attività del giudice» (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [...], Rv. 199393; conformi Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, [...], Rv. 279092; Sez. U, n. 1 del 24/01/1996, Fazio, Rv, 204164), è conferita dall'ordinamento processuale al giudice per le indagini preliminari ai limitati fini del compimento di un atto 15 specifico, che una delle parti gli abbia richiesto, e il suo riconoscimento, come il suo diniego, non ha validità condizionante il corso successivo del processo. Le espressioni testuali dell'art. 22 rivelano che la competenza assegnata dall'ordinamento nel corso delle indagini preliminari è circoscritta ai soli casi previsti dalla legge ed alla esclusiva cognizione degli elementi necessari per il compimento dell'atto che una delle parti chieda al giudice, senza poter travalicare tali limiti ed assumere una valenza più ampia nell'ambito del processo ed ai fini della definizione della regiudicanda. La decisione assunta in via incidentale sul tema della competenza in questa fase procedimentale esplica i suoi effetti limitatamente alla pronuncia richiesta e, poiché condizionata dalle acquisizioni raggiunte sino a quel momento, suscettibili di successivo arricchimento col progredire delle indagini in corso e dalla fluidità della contestazione dell'accusa, non è idonea a vincolare le determinazioni che debbano essere assunte nel procedimento principale, né le scelte che il pubblico ministero debba compiere ai fini dell'esercizio dell'azione penale. A fronte della declaratoria di incompetenza resa dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ottenuta la restituzione degli atti, al pubblico ministero resta la possibilità di sollecitare una diversa considerazione della competenza in occasione di nuove richieste di provvedimenti rivolte allo stesso giudice, oppure, aderendo alla sua indicazione, di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente affinché chieda l'emissione del provvedimento ritenuto irrinunciabile (Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, LI e altri, cit.; Sez. 1, n. 2828 del 07/04/1999, [...], Rv. 213491). 5.2. Dalle superiori considerazioni e dal rilievo secondo cui per qualsiasi giudice il riscontro della propria competenza costituisce un dovere, il cui esito negativo condiziona la possibilità di esercitare il potere cognitivo, discende l'infondatezza delle argomentazioni sostenute dai due orientamenti minoritari. In particolare, si deve dissentire da quanto affermato nelle sentenze Collicenza e Borgese della Sesta Sezione penale, secondo le quali «la rinnovazione della misura è atto indifferibile, stante la natura precaria della prima ordinanza adottata dal giudice dichiaratosi incompetente, che non può- determinare alcun effetto preclusivo rispetto alla contestuale proposizione del conflitto di competenza dal giudice ad quem. A ben vedere, il giudice che contestualmente rinnovi la misura cautelare e sollevi il conflitto di competenza non pone in essere un atto con il quale "dichiara. " la propria competenza ex art. 29 cod. proc. pen., bensì manifesta il presupposto del conflitto negativo». 5.2.1. Al contrario, se il potere di intervento del giudice che deve vagliare la domanda cautelare è circoscritto all'atto richiestogli e non può riflettere i suoi 16 effetti sul prosieguo del procedimento, né tanto meno sulle sorti del processo, una volta che il provvedimento sollecitato dal pubblico ministero sia stato emesso, il giudice indicato come competente da quello che si è spogliato della competenza ai sensi dell'art. 22, comma 1, cod. proc. pen. ha già esercitato la propria cognizione e non' può intervenire con contestuale declinatoria della competenza. La potestà decisoria si esaurisce con il compimento dell'atto ed in questo caso non si concretizza una situazione di paralisi del procedimento, ma, al contrario, la misura cautelare rinnovata definisce il segmento procedimentale rispettando lo schema previsto dall'art. 27 citato. Sussiste dunque un'intrinseca ed irrimediabile contraddizione logica e giuridica tra raccoglimento della domanda cautelare e la contestuale negazione della competenza a provvedere sulla medesima domanda con la proposizione del conflitto negativo: tale iniziativa contraddice il presupposto imprescindibile per l'adozione della decisione alla quale il giudice è titolato soltanto se si riconosca competente. Inoltre, ulteriori argomenti inducono ad accogliere la soluzione maggioritaria: allorché il diverso giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta cautelare dopo la declaratoria d'incompetenza di altro giudice, la accolga, viene meno il requisito imprescindibile per poter ravvisare un conflitto negativo di competenza ovvero il diniego di prendere cognizione del medesimo fatto e di emettere ii provvedimento richiesto. Difetta altresì la correlata situazione di arresto forzato del corso del procedimento, il cui superamento pretende l'intervento risolutore della Corte di cassazione: se l'atto per il quale era intervenuta una prima declinazione della competenza è stato già compiuto dal giudice successivamente adito ed il relativo potere è stato già esercitato, non sussistono i presupposti normativi del conflitto negativo e la necessità della regolamentazione della competenza da parte del giudice di legittimità. La conclusione raggiunta trova il proprio aggancio normativo nel disposto dell'art. 29 cod. proc. pen., per il quale il conflitto negativo cessa per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o, in caso di conflitto positivo, la sua incompetenza;
né la disposizione impone una forma particolare per l'adozione del relativo provvedimento di risoluzione spontanea del contrasto, per cui deve concludersi che l'assenza di una formale dichiahazione di competenza, non è dirimente in una situazione in cui l'adozione della decisione implica necessariamente il riconoscimento della competenza stessa nei termini espressi dal primo giudice (Sez. 1, n. 22700 del 16/04/2004, [...], Rv. 228508). 5.2.3. Né è possibile ritenere, diversamente da quanto sostenuto dall'orientamento definito "intermedio", che il secondo giudice adito replichi lo stesso schema procedimentale adottato dal primo giudice iivestito della 17 domanda cautelare secondo quanto previsto dagli artt. 291, comma 2, e 27 cod. proc. pen. Per quanto le disposizioni dettate dalle due norme non contengano previsioni testuali di ostacolo a tale ricostruzione, tuttavia sul piano logico- sistematico deve obiettarsi che riconoscere la possibilità di una decisione cautelare, successiva alla prima, volta soltanto a stabilizzarne gli effetti entro il termine di venti giorni ed al tempo stesso a negare la competenza, implica attribuire anche a questo secondo provvedimento cautelare un'efficacia provvisoria e limitata nel tempo, destinata a venir meno allo scadere del termine di cui all'art. 27 senza che possa intervenire il fattore stabilizzante, ossia un ulteriore provvedimento applicativo della misura coercitiva, che il primo giudice non potrebbe adottare proprio per l'originaria declinazione della competenza. In tale evenienza l'inconveniente che l'emissione della seconda ordinanza cautelare vorrebbe evitare, ossia far fronte all'urgenza determinata dalle esigenze cautelari ed impedire l'inefficacia sopravvenuta del precedente provvedimento emesso dal giudice dichiaratosi incompetente, non potrebbe essere impedito. 5.2.4. Non può essere condiviso nemmeno l'ulteriore argomento che si avvale del disposto dell'art. 30, comma 3, cod. proc. pen., per il quale la proposizione del conflitto non sospende il procedimento. Si sostiene che anche l'efficacia della misura cautelare imposta dal giudice dichiaratosi incompetente non subirebbe sospensioni, ma pretenderebbe un successivo provvedimento di conferma da parte dei giudice indicato dal primo come competente. In realtà, come avvertito dalla Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale (pag. 18), la previsione in esame è diretta ad impedire la strumentalizzazione del conflitto quando proposto o denunciato dalla parte in termini infondati o pretestuosi per arrestarne in modo surrettizio l'ordinario corso. E' certo quindi che il procedimento incidentale cautelare, così come quello principale, ed i termini che ne scandiscono il progredire e le relative attività, in particolare quelli relativi alla durata delle misure cautelari personali ed alla prescrizione, non subiscono battute di arresto per effetto della proposizione dei conflitto (Corte cost., sent. n. 59 del 1993); tanto però non autorizza le conclusioni raggiunte dall'indirizzo minoritario. In primo luogo, l'art. 30, comma 3, si riferisce testualmente al procedimento e non riguarda l'efficacia del provvedimento coercitivo emesso da giudice incompetente. Inoltre, la disposizione va letta in modo coordinato con quella di cui all'art. 32, comma 3, cod. proc. pen., per la quale, una volta risolto il conflitto da parte della Corte di cassazione, «Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine _previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma dei comma 2». L'ordinamento processuale stabilisce che, a seguito della risoluzione del conflitto da parte della Corte di cassazione, la 18 relativa sentenza sia comunicata ai giudici in conflitto ed al pubblico ministero presso i medesimi, oltre che notificata alle parti private. Nel prevedere che dalla relativa comunicazione inizi a decorrere il termine previsto dall'art. 27 cod. proc. pen. per la rinnovazione della misura cautelare adottata dal giudice incompetente da parte del giudice dichiarato competente, l'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. conferisce per implicito all'originario provvedimento cautelare un'efficacia che, seppur provvisoria, si protrae sino alla decisione della corte regolatrice sul presupposto che il giudice individuato come competente sia il secondo che, dopo avere ricevuto gli atti dal primo giudice intervenuto, abbia sollevato il conflitto senza avere rinnovato la misura. Invero, la lettura coordinata degli artt. 27 e 32, comma 3, citati, autorizza a ritenere che la seconda disposizione - dettata per armonizzare con il sistema di componimento dei conflitti la previsione dell'efficacia provvisoria del ',provvedimento cautelare adottato da giudice spogliatosi della competenza - sostituisca la decorrenza del termine di venti giorni entro il quale deve intervenire la decisione del giudice competente. In luogo dell'indicazione, contenuta nell'art. 27, della decorrenza dall'ordinanza di trasmissione degli atti dal primo al secondo giudice, l'art. 32, comma 3, prevede che lo stesso termine inizi a decorrere dalla comunicazione della sentenza che ha risolto il conflitto. Tuttavia, il richiamo all'art. 27 comporta il riferimento sempre al secondo giudice quale autorità che, se individuata dalla Corte di cassazione come competente, deve provvedere nel rispetto del predetto termine. Solo in questo modo assume significato e utilità concreta la previsione che stabilisce la decorrenza del termine di venti giorni per il rinnovo della misura. Se, invece, il secondo giudica avesse già emesso il proprio provvedimento cautelare, per quanto esposto, il conflitto sarebbe stato insussistente. Qualora poi il conflitto fosse risolto con l'individuazione quale competente del primo giudice, erroneamente spogliatosi della competenza, la pronuncia risolutrice verrebbe a riconoscergli sin dall'origine la legittimazione a provvederé quale giudice naturale precostituito per legge e non vi sarebbe ragione per applicare l'art. 27 cod. proc. pen. ed imporgli una superflua reiterazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, posto che quella già resa risulta valida e conserva fin dalla sua emissione ed in via definitiva la sua efficacia sino ad eventuali interventi di revoca o modifica. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite con la sentenza n. 1 del 24/01/1996, Fazio, Rv. 204165, secondo la quale «la caducazione della misura si verifica e ha ragione d'essere solo quando a seguito della declaratoria d'incompetenza il giudice che deve emettere il nuovo provvedimento è diverso 19 da quello incompetente». Diversamente, verrebbe «meno il presupposto primario della disciplina dell'art. 27 e la ratio della sua applicazione, poiché l'organo che dispose la misura è proprio quello dichiarato competente, è cioè il giudice naturale. In tal caso sarebbe lo stesso giudice che ha disposto la misura che dovrebbe rinnovarla, il che sarebbe in contrasto prima che con la disposizione dell'art. 27, con la logica più elementare» (Sez. U, n. 1 del 1996, Fazio, cit.). Il medesimo indirizzo ha ricevuto ulteriori adesioni in tempi più recenti e, per la correttezza logico-sistematica del suo impianto argomentativo, merita di «essere condiviso (Sez. 5, n. 40507 del 18/09/2024, [...], Rv. 287227; Sez. 3, n. 5036 del 13/01/2010, Nastro, Rv. 246055; Sez. 3, n. 641 del 19/10/2011, dep. 2012, [...], n.m.; Sez. 6, n. 3128 del 29/07/1997, D'Agostino, Rv. 208848). In particolare, vanno qui ribaditi i rilievi della sentenza Sez. 1, n. 20501, del 08/04/2015, Confl. comp. in proc. Fiorella, n.m., per la quale «dalla statuizione sulla competenza in favore del giudice a quo ex art. 32 cod. proc. pen. discende l'originaria legittimità della prima ordinanza applicativa della misura coercitiva, in quanto valida ed efficace fin dalla sua emissione per effetto del riconoscimento dell'ininterrotta competenza dei giudice emittente, la cui erronea declinazione ha comportato soltanto una temporanea indisponibilità degli atti da parte sua». Deve in definitiva negarsi la correttezza dell'affermazione, propria del terzo orientamento in esame, per la quale nel caso in cui venga riconosciuta la competenza del primo giudice, si renderà necessaria la nuova adozione della misura, posto che quella iniziale aveva un'efficacia temporalmente precaria e destinata a decadere o ad essere superata dall'ordinanza assunta dal secondo giudice. 5.2.5. Va, infine, disattesa anche l'ulteriore obiezione mossa dall'orientamento minoritario, incentrata sulla difficoltà, anche pratica, prima ancora che giuridica, di individuare il giudice che, a fronte di un conflitto negativo di competenza per territorio sollevato da giudice che abbia anche provveduto ad emettere l'ordinanza di rinnovazione della misura cautelare ex art. 27 cit., in attesa della decisione della Corte di cassazione debba provvedere su eventuali istanze proposte dall'indagato per la revoca o a modifica della misura coercitiva. La risposta non può che trarsi dall'art. 30, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice che solleva il conflitto trasmette alla Corte Suprema copia degli atti necessari alla sua risoluzione, trattenendo gli originali. Pertanto, a fronte dell'urgenza di una pronuncia sul mantenimento della misura coercitiva, sarà il giudice di merito che ha la disponibilità degli atti e che ha sollevato il conflitto a dover intervenire per assicurare ali'indagato una decisione a tutela della sua libertà personale. Del resto, esigenze di completezza dell'ordinamento processuale e di tutela della libertà personale del Soggetto 20 54 indagato pretendono che anche nelle more della decisione della Corte regolatrice vi sia un'autorità giudiziaria di merito in grado di intervenire prontamente per adeguare i provvedimenti coercitivi al mutare della situazione di fatto che li ha legittimati. 5.3. Dalle superiori considerazioni discende la conseguenza che il giudice per le indagini preliminari, qualora riceva gli atti trasmessi per competenza dal primo giudice dichiaratosi incompetente, deve in via alternativa o provvedere, nel rispetto del termine stabilito dall'art. 27 cod. proc. pen., a rinnovare l'ordinanza ai sensi degli artt. 292, 317 e 321 cod. proc. pen. oppure declinare la propria competenza secondo quanto previsto dall'art. 28 cod. proc. pen. senza assumere altro provvedimento cautelare. Qualora, come nel caso in esame, assumesse entrambe le determinazioni, il conflitto deve ritenersi insussistente e l'ordinanza applicativa della misura cautelare, emessa in rinnovazione di quella originaria, mantiene validità ed efficacia. 6. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: "non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelar/ a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. dal secondo giudice resta valida ed efficace". 7. In applicazione dei principi affermati il conflitto sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria deve ritenersi insussistente con la conseguente restituzione degli atti allo stesso Giudice.
P. Q. M.
o Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria - ufficio G.i.p. 'rzt Così deciso il 15/01/2026. -21/4,1 z Il Presidente
udita la relazione svolta dal componente Monica Boni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, PI LA, che ha concluso chiedendo che, a soluzione del conflitto, si dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Savona a conoscere dei reati di cui ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 20), 21), 22) e 23), ascritti a NN UN, US MA, US VI e EL ID;
Penale Sent. Sez. U Num. 19652 Anno 2026 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BONI MONICA Data Udienza: 15/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Nell'ambito del procedimento iscritto a carico di NN UN, US MA, US VI, EL ID, RO US e NN ST il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania chiedeva al Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dei predetti soggetti, indagati per il concorso in ventitré episodi di truffa Aggravata, commessi in vari luoghi e seguendo uno schema comportamentale ripetuto nel tempo. In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, qualcuno degli indagati contattava telefonicamente delle persone anziane e, simulando l'appartenenza alle forze dell'ordine o di svolgere la professione di avvocato, affermava, falsamente, che un prossimo congiunto si era reso responsabile di gravi incidenti stradali e, con la prospettazione della necessità di versare del denaro per evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli, riusciva ad ottenere dalla vittima il versamento immediato di somme a favore di un correo;
condotte aggravate dall'aver ingenerato nella vittima il timore di un pericolo immaginario ed il convincimento di dover eseguire un ordine dato dall'autorità, nonché dall'avere approfittato di circostanze di minorata difesa, connesse all'età anagrafica della persona offesa. • Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, ravvisati gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, nonché l'urgenza di assicurare tali esigenze secondo quanto prescritto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., con ordinanza emessa il 5 maggio 2025 applicava ai suddetti indagati in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti le seguenti misure cautelari: la custodia in carcere a NN UN e US MA, in quanto individuati quali autori delle chiamate ingannatorie effettuate alle vittime;
gli arresti domiciliari a US VI e RO US, ritenuti far parte dei gruppi operativi;
l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a NN ST e EL ID, considerati partecipi soltanto ad alcuni episodi di truffa. 1.1. A fondamento della decisione, quel Giudice rilevava che tutti i reati contestati risultavano caratterizzati da connessione soggettiva e oggettiva, poiché commessi dagli indagati in concorso e comunque avvinti dal nesso di continuazione e che, quanto al criterio di connessione di cui all'art. 12, lett. b) , cod. proc. pen., lo stesso poteva operare solo Per i reati commessi dai medesimi concorrenti, realizzandosi, diversamente, per chi non vi avesse concorso, la violazione del principio del giudice naturale. Pertanto, trattandosi di truffe realizzate in luoghi diversi, le suddivideva in tre gruppi, distinti secondo criterio di connessione oggettiva e, quindi, soggettiva e, nell'ambito di ciascun gruppo, 2 91 individuava il tribunale territorialmente competente, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., in quello nel cui circondario si era verificato il fatto più grave a ragione de «l'importanza dei valori economici illecitamente appresi». Di conseguenza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania: -per il primo gruppo di reati, contestati ai capi 1), 2), 3), 4), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 19), ascritti in concorso tra loro a NN UN, US MA, US VI e RO US, riconosceva la propria competenza ed individuava quale più grave il reato di cui al capo 2); -per il secondo gruppo di reati, ascritti in concorso tra loro a NN UN, US MA, US VI e EL ID e contestati ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 20), 21), 22), 23), ravvisato in quello di cui al capo 7), commesso in Ovada, il reato di maggiore gravità, si dichiarava incompetente, ravvisando la competenza del Tribunale di Alessandria;
-per il terzo gruppo di reati, addebitati a UN, MA, VI e ST e contestati ai capi 16), 17), 18), si dichiarava incompetente per essere competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. 1.2 Disposta la separazione delle posizioni per le quali vi era stata dichiarazione di incompetenza territoriale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania trasmetteva gli atti all'omologo presso il Tribunale di Alessandria, il quale avanzava una nuova istanza per l'applicazione delle misure cautelari nei confronti di NN UN, US MA, US VI e EL ID. Con ordinanza del 20 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria applicava nuovamente ai predetti indagati le stesse misure cautelari già disposte dal Tribunale di Verbania e contestualmente sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt. 28 e segg. cod. proc. pen. con esclusivo riferimento alla posizione dei primi tre predetti indagati, ritenendo competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, mentre dichiarava la propria incompetenza per territorio in relazione alla posizione di EL ID, ravvisando la competenza del Tribunale di Savona. Riteneva che, in ossequio ai criteri dettati dagli artt. 12, lett. b) e 16 cod. proc. pen., per individuare il reato più grave in una situazione in cui gli illeciti ascritti in via provvisoria agli indagati erano di pari gravità a ragione della irrilevanza delle circostanze aggravanti comuni, secondo quanto disposto dall'art. 4 cod. proc. pen., si potesse fare riferimento al criterio cronologico ed al luogo di consumazione del primo reato, commesso il 5 settembre 2024 a Domodossola, il che comportava la competenza del Tribunale di Verbania che per primo l'aveva declinata quanto alle posizioni dei predetti UN, MA e VI. 2. Investita della risoluzione del conflitto, la Prima Sezione penale, con ordinanza in data 16 settembre 2025, ravvisato un contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione circa la sussistenza del conflitto sollevato, ne ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite. 2.1 La Sezione rimettente ha evidenziato che, secondo un orientamento maggioritario e consolidato, non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari, ritenuto competente per territorio ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione del procedimento trasmesso da altra autorità giudiziaria, applichi comunque una misura cautelare o emetta l'atto che gli è richiesto. In siffatta ipotesi il compimento dell'atto non determina una situazione di stallo del procedimento, diversamente da quanto si verifica quando due giudici in contrasto contemporaneamente ricusino di prendere cognizione o conoscano del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Il compimento dell'atto Per il quale altro giudice si sia ritenuto incompetente comporta per implicito il riconoscimento della competenza a provvedere;
soccorre in tal senso anche il disposto dell'art. 32, comma 3, cod. proc. pen., per il quale il termine per il rinnovo della misura cautelare previsto dall'art. 27 cod. proc. pen. decorre dalla comunicazione della decisione assunta dalla torte regolatrice (Sei 1, n. 1727 del 17/12/2024, dep. 2025, GIP Tribunale di Noia, n.m.; Sez. 1, n. 46787 del 15/10/2024, [...], n.m.; Sez. 1, n. 25966 del 29/04/2024, [...], n.m.; Sez. 1, n. 20869 del 03/03/2023, Sturiale, n.m.; Sez. 1, n. 5950 del 15/11/2022, [...], GIP Tribunale di Cosenza, n.m.; Sez. 1, n. 46507 del 05/07/2022, [...], n.m.; Sez. 1, n. 23060 del 25/06/2020, GIP Tribunale di Forlì, n.m.; Sez. 2, n. 31330 del 16/03/2018, [...], n.m.; Sez. 1, n. 8661 del 12/01/2018, Esti, Rv. 272797; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, [...], Rv. 278940; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, [...], Rv. 279328; Sez. 1, n. 23854 del 15/01/2016, [...], Rv. 266876; Sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012, [...], Rv. 253693). r 2.2 L'ordinanza di rimessione ha esaminato anche altro orientamento, espressosi in termini parzialmente difformi rispetto a quello maggioritario, per il quale l'adozione del provvedimento sulla domanda cautelare da parte del giudice cui gli atti siano stati trasmessi a seguito di declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice precedentemente adito, che abbia emesso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, è imposta dalla necessità di rispettare il termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. o di revocare la cautela imposta, senza che la decisione adottata renda insussistente il conflitto negativo, poiché la /).., 4 condizione di stasi processuale è suscettibile di essere rimossa solo dalla Corte di cassazione con statuizione che regoli la competenza (Sez. 1, n. 17096 del 13/03/2019, GIP Tribunale di Napoli, Rv. 275332; Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, Tribunale riesame di Bolzano, Rv. 275482; Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, GIP Tribunale di Milano, Rv. 278360). 2.3 Infine, la Sezione rimettente ha preso in esame una contrapposta linea interpretativa (Sez. 6, n. 1288 del 28/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287422; Sez. 6, n. 6731 del 16/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287600), che si è posta in consapevole contrasto con quella prevalente in aderenza al principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 2993 del 2019, citata. Nei due casi concreti affrontati, nei quali il giudice per le indagini preliminari richiesto di provvedere sulla domanda cautelare dopo una declaratoria di incompetenza del primo giudice adito, in ossequio all'orientamento interpretativo prevalente, aveva sollevato conflitto negativo di competenza senza provvedere ad emettere nuovamente, l'ordinanza applicativa della misura cautelare, la Corte di cassazione, pronunciatasi su ricorsi proposti avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento applìcativo emesso dal giudice dichiaratosi incompetente, ha rilevato la perdita di efficacia della misura originariamente applicata in quanto non confermata nel termine prescritto dall'art. 27 cod. proc. pen. da quello successivamente interpellato, limitatosi a sollevare il conflitto. Tale orientamento riconosce in capo al secondo giudice interpellato dalla domanda cautelare rinnovata l'obbligo di provvedere, in quanto la proposizione del conflitto non determina la sospensione del procedimento, né la previsione di cui all'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. consente di ritenere che la prima ordinanza cautelare resti efficace fino alla decisione sul conflitto da parte della Corte di cassazione. 3. Con decreto in data 30 ottobre 2025 il Primo Presidente ha fissato per la trattazione del conflitto l'udienza in camera di consiglio del 15 gennaio 2026. 4. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Savona in ordine ai reati di cui ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 20) 21) 22) e 23) ascritti a NN UN, US MA, US VI e EL ID. 5 Considerato in diritto 1. La questione di diritto sottoposta all'esame delle Sezioni Unite si articola nei seguenti termini: "se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misurè caute/ari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che •abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto, nonché quale sia la disciplina applicabile a tale misura". 2. Il caso in esame, come già esposto, prospetta un conflitto negativo di competenza per territorio, insorto tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania e quello del Tribunale di Alessandria, conflitto che è circoscritto alle posizioni degli indagati UN, MA e VI ed ai soli reati di cui ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 20) 21) 22) e 23), rispetto ai quali, pur ravvisandosi un'effettiva contrapposizione di decisioni riguardanti la competenza a provvedere sulla domanda d applicazione di misure cautelari nei confronti dei predetti indagati, è problematica l'individuazione di un reale conflitto richiedente l'intervento risolutore della Corte di legittimità. Invero, il primo giudice adito ha emesso ordinanza applicativa di misure coercitive nella ravvisata sussistenza dei presupposti giustificativi e dell'urgenza di provvedere e si è dichiarato incompetente;
il secondo, indicato da questi come competente ed investito per iniziativa del pubblico ministero della decisione sulla medesima 'domanda cautelare riferita agli stessi indagati in relazione ad identiche condotte antigiuridiche, pur ricusando a sua volta la competenza, che ha ritenuto spettasse al primo giudice, e pur sollevando conflitto, ha emesso ulteriore provvedimento impositivo delle misure cautelari nel rispettò del termine previsto dall'art. 27 cod. proc. pen. In altri termini, la determinazione assunta anche dal secondo giudice adito nella fase delle indagini preliminari limitatamente ad incidente cautelare di non limitarsi a sollevare il conflitto, ma di assumere al tempo stesso anche una decisione sulla domanda cautelare, rende discutibile la reale sussistenze del conflitto, potendo tale pronuncia intendersi quale riconoscimento implicito della competenza, che pur formalmente si nega con l'iniziativa volta a sollecitarne la regolamentazione da parte della Corte di cassazione, e quale causa di cessazione del conflitto ai sensi dell'art. 29 cod. proc. pen. 6 Resta poi da verificare se la proposizione del conflitto negativo di competenza territoriale nella fase delle indagini preliminari esima o meno il giudice per le indagini preliminari dal dover rinnovare la misura cautelare ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. e quindi, e più in generale, se, sia applicabile l'art. 27 cod. proc. pen. al caso in cui venga sollevato il conflitto di competenza in corso di indagini preliminari. Va comunque precisato che, quanto alla posizione dell'indagato EL ID, come segnalato dalla Sezione rimettente, che richiama una linea interpretativa costante, il conflitto non è ravvisabile, dal momento che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, nel dichiararsi incompetente per territorio, non ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Verbania, ma un terzo giudice, quello del Tribunale di Savona, rispetto al quale, in assenza di una sua determinazione negativa sul punto, non si prospetta un contrasto di pronunce vertenti sulla competenza (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Confl. comp. in proc. Levi, Rv. 278489; Sez. 1, n. 13620 dei 22/03/2011, Confl. comp. in proc. Gentivo, Rv. 249925; Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino, Rv. 232927). 3. Sul tema dell'applicabilità dell'art. 27 cod. proc. pen. nelle situazioni in cui durante le indagini preliminari sia sollevato conflitto di competenza in riferimento all'adozione di provvedimenti coercitivi della libertà personale sono riscontrabili più linee interpretative nella giurisprudenza di legittimità, che l'ordinanza di rimessione ha puntualmente individuato, evidenziandone il contrasto. 3.1 E' di risalente affermazione il principio secondo il quale «non sussiste conflitto negativo di competenza qualora• il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente per territorio ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione del procedimento trasmesso da altra autorità giudiziaria, applichi comunque una misura cautelare, atteso che il compimento dell'atto non determina una situazione di stallo del procedimento» (Sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012, Confl. comp. in proc. Commiss, Rv. 253693). Secondo tale orientamento, la situazione processuale, conseguente al contrasto di decisioni sulla competenza in un caso corrispondente a quello in esame, non integra un conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. quando il secondo giudice, indicato come competente dal primo, compia l'atto per il quale gli sono stati trasmessi gli atti, ossia pronunci ordinanza applicativa della misura cautelare. In tal caso, poiché la competenza del giudice per le indagini preliminari è conferita per il compimento di singoli atti, non sussiste la condizione di arresto forzato del procedimento e non è possibile sollevare il conflitto perché già risolto con la 7 decisione di rinnovare la misura applicata in via provvisoria dal giudice dichiaratosi incompetente, tanto più che l'art. 29 cod. proc. pen. prevede la cessazione del conflitto senza l'adozione di particolari formalità quando uno o più dei giudici in contrasto dichiari la competenza o, in caso di conflitto positivo, la propria. incompetenza. Non è quindi applicabile il disposto dell'art. 27 cod. proc. pen. e, qualora il secondo giudice adito intendesse negare la competenza, dovrebbe limitare la propria decisione alla proposizione del conflitto senza intervenire a rinnovare la misura cautelare. Tale linea interpretativa è stata dapprima seguita in un caso nel quale l'atto richiesto al giudice per le indagini preliminari non era una misura cautelare, ma un provvedimento di liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., che il giudice successivamente adito dopo una precedente declaratoria di incompetenza da parte del tribunale inizialmente investito dell'istanza aveva emesso, pur avendo declinato la competenza e sollevato conflitto negativo (Sez. 1, n. 23854 del 15/01/2016, Confl. comp. in proc. Tunnara, Rv. 266876). E" stata quindi ribadita in misura prevalente anche dagli arresti successivi della giurisprudenza di legittimità con riferimento a fattispecie riguardanti l'applicazione di misura cautelare, la cui rinnovazione da parte del giudice che ha sollevato il conflitto è stata ritenuta tale da escludere la sussistenza del conflitto stesso (Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, [...], Rv. 278940; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, [...], Rv. 279328; Sez. 1, n. 8661 del 12/01/2018, Esti, Rv. 272797; Sez. 2, n. 31330 del 16/03/2018, [...], n.m.). In particolare, Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, [...], ha sostenuto che, poiché il giudice per le indagini preliminari «è un giudice ad acta che campeggia nella specifica fase preprocessuale e che esercita le sue funzioni in ragione delle richieste rivolte dalla parte», da ciò deriva che, emesso l'atto richiestogli, egli esaurisce i propri poteri cognitivi e non può chiedere alla corte di cassazione di regolare la competenza in via preventiva senza che si ponga la necessità di compiere attività processuali, che già hanno trovato la loro realizzazione. L'emissione del provvedimento cautelare da parte del giudice dichiaratosi incompetente esime il giudica successivamente adito dal rinnovare la misura secondo quanto previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., poiché sino all'intervento della decisione sulla competenza assunta dalla Corte di cassazione, il termine di venti giorni per il rinnovo non decorre, ma inizierà a decorrere dalla data della sua comunicazione secondo la previsione dell'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. Siffatto orientamento annovera anche ulteriori decisioni più recenti assunte dalla Prima Sezione penale non massimate e basate sul medesimo apparato 8 giustificativo (Sez. 1, n. 1727 del 17/12/2024, dep. 2025, [...]; Sez. 1, n. 46787 dei 15/10/2024, GIP Tribunale di Alessandria;
Sez. 1, n. 25966 del 29/04/2024, GIP Tribunale di Bologna;
Sez. 1, n. 20869 del 03/03/2023, [...], n.m.; Sez. 1, n. 5950 del 15/11/2022, dep. 2023, [...]; Sez. 1, n. 46507 del 05/07/2022, [...]; Sez. 1, n. 23060 del 25/06/2020, GIP Tribunale di Forlì). 3.2. Nella giurisprudenza di legittimità si rintracciano poi alcune pronunce che sono pervenute a conclusioni difformi, per avere ravvisato la sussistenza del conflitto negativo di competenza in casi in cui il conflitto era stato sollevato dal secondo giudice che aveva anche provveduto a rinnovare la misura cautelare: in questa situazione processuale, valorizzando il tenore testuale del provvedimento emesso dal giudice che aveva proposto il conflitto e pur ribadendo che nella fase delle indagini preliminari la competenza attribuita al giudice che vi è preposto è circoscritta all'atto da compiere, si è evidenziato che l'adozione rinnovata del provvedimento cautelare faceva dichiaratamente fronte all'urgenza di impedire la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza originaria per mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 27 cod. proc. pen. nell'intento di stabilizzarla, senza però voler definire il procedimento nella fase cui era approdato, né riconoscere per implicito la competenza negata. Pertanto, si è ritenuto che nel provvedimento -che solleva il conflitto ed emette in rinnovazione la misura coercitiva sia rintracciabile una decisione, successiva alla• prima, riproduttiva dello schema procedimentale previsto dall'art. 27, con l'unica variante della proposizione del conflitto per l'impossibilità di restituire gli atti del procedimento ai primo giudice, già dichiaratosi incompetente e che alla conseguente incertezza sull'individuazione del giudice titolato a provvedere all'applicazione delle misure cautelari richieste dal pubblico ministero possa essere data soluzione soltanto mediante pronuncia del giudice di legittimità (Sez. 1, n. 17096 del 13/03/2019, [...], Rv. 275332; Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, [...], Rv. 275482; Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278360). Altre decisioni della Prima Sezione penale si sono allineate al medesimo indirizzo e hanno affrontato il solo profilo della sussistenza del conflitto di competenza e della derivata stasi processuale, frutto del rifiuto, formalmente manifestato dai giudici delle indagini preliminari in contrasto, di conoscere del medesimo procedimento (Sez. 1, n. 12696 del 02/04/2025, [...], n.m.; Sez. 1, n. 28007 del 01/07/2025, [...], n.m.). Va aggiunto che anche Sez. 1 n. 46689 del 21/11/2024, [...], n.m., ha riconosciuto che la proposizione del conflitto non impedisce al giudice che l'ha sollevato di provvedere in via d'urgenza sul mantenimento della misura 9 cautelare, modificandola o, se dei caso, revocandola: senza ravvisare la cessazione dei conflitto si è osservato che l'adozione del provvedimento per il quale non si ravvisi la competenza è imposta dall'esigenza di tutelare i diritti di libertà dell'indagato, che, nella contraria ipotesi, in cui si dovesse ritenere inibito a quel giudice di intervenire per la sola ragione della proposizione del conflitto, non potrebbe subire il pregiudizio di dover attendere i tempi necessari alla soluzione del conflitto stesso per ottenere la decisione invocata. Nel solco di tali precedenti si è posta anche Sez 1, n. 732 del 26/02/2025, [...], n.m., riguardante un procedimento in cui era contestato il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. ed il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di denaro ed il sequestro per equivalente di beni mobili ed immobili, dichiarando, contestualmente, la propria incompetenza per territorio, indicando l'autorità competente e restituendo gli atti al pubblico ministero. Il giudice per le indagini preliminari così designato aveva disposto la misura cautelare dichiarando, a sua volta, la propria incompetenza ed indicando come competente un terzo ufficio con restituzione degli atti ai pubblico ministero. L'ultimo giudice adito aveva nuovamente disposto la misura ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., negando, anch'egli, la propria competenza e sollevando conflitto negativo. La Prima Sezione penale ha ritenuto ammissibile il conflitto, in quanto «l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai tre giudici delle indagini preliminari suindicati, di conoscere dei medesimo procedimento - appare insuperabile senza l'intervento risolutore del conflitto da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.» ed il provvedimento cautelare emesso dal terzo giudice che aveva sollevato il conflitto era stato adottato «con l'espresso limite di cui all'art. 27 cod. proc. pen.» ovvero «con finalità soltanto interinale e urgente». 3.3. Infine, in tempi recenti è emerso altro indirizzo esegetico, che si richiama al principio espresso da Sez. 1 n. 2993 del 2020 citata e che contrasta espressamente l'orientamento maggioritario. È sostenuto da Sez. 6, n. 1288 del 28/11/2024, dep. 2025, Collicenza, Rv. 287422 e da Sez. 6, n. 6731 del 16/12/2024, dep. 2025, Borghese, Rv. 287600, pronunce rese in procedimenti introdotti con ricorsi proposti avverso ordinanze del Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi in ordine ad ordinanze cautelari emesse da giudice per le indagini preliminari che, contestualmente, aveva declinato la propria competenza, cui non era seguita da parte del giudice omologo, che aveva ricevuto gli atti e nuova richiesta di applicazione di misure coercitive per i medesimi fatti di reato, l'emissione di altra ordinanza ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., ma la sola proposizione del conflitto negativo di competenza. In 10 entrambi i casi, intervenuta la decisione del Tribunale del riesame di riconoscimento dell'incompetenza del primo giudice e constatata la mancata adozione di un nuovo provvedimento applicativo della misura da parte del giudice ritenuto competente nel termine di venti giorni prescritto dalla norma citata, la Sesta Sezione penale ha rilevato la perdita di efficacia della misura originariamente applicata. Ha giustificato tale soluzione sulla base della considerazione della mancata sospensione del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. per effetto della proposizione del conflitto di competenza, in quanto la sospensione è espressamente esclusa dall'art. 30, comma 3, cod. proc. pen.; ha, inoltre, osservato che il giudice «indicato da altro organo giudiziario come competente territorialmente e che non si ritenga tale è pur sempre tenuto a svolgere le necessarie attività processuali, fin quando non interviene la sentenza della Cassazione a dirimere il conflitto». Ciò in quanto «la ratio della norma è quella di evitare che, nelle more della decisione sul conflitto, si vengano a creare situazioni di stasi processuale, nel corso delle quali -entrambi i giudici che si sono ritenuti incompetenti omettano di adottare i necessari provvedimenti, anche cautelari» (Sez. 6, n. 1288 del 28;11/2024, dep. 2025, Collicenza, cit.). Il percorso motivazionale delle predette pronunce si avvale di una diversa interpretazione delle disposizioni normative applicabili. In particolare, dalla lettura coordinata degli artt. 29e 30 cod. proc. pen. traggono la considerazione per cui, poiché !a rinnovazione della misura costituisce atto indifferibile, stante la precarietà della prima ordinanza, il giudice che rinnovi e sollevi il conflitto di competenza «non pone in essere un atto con il quale "dichiara" la propria competenza ex art. 29 cod. proc. pen., bensì manifesta il presupposto del conflitto negativo. Il fatto che contestualmente venga adottata anche la misura cautelare dipende dall'urgenza del provvedere e non può implicare anche una rinuncia a contestare l'erronea attribuzione di competenza» (Sez. 6, n. 1288 dei 2025, Collicenza, cit.). Tale ricostruzione è giudicata l'unica conforme al ricordato mancato effetto sospensivo del procedimento per effetto della proposizione del conflitto ed avverte che, seguendo l'opposta linea interpretativa, fino alla decisione sul conflitto di competenza il primo giudice non avrebbe titolo ad intervenire mediante provvedimenti di revoca o modifica della misura, né potrebbe farlo il giudice indicato come competente e che ha sollevato il conflitto perché l'eventuale decisione adottata potrebbe essere intesa quale implicita ammissione della competenza con conseguente inammissibilità sopravvenuta del conflitto eventualmente già proposto. Inoltre, in ordine all'interpretazione dell'art. 32, comma 3, cod. proc. pen., l'orientamento in esame sostiene che la disposizione «si limita a specificare che nel tipico procedimento finalizzato alla risoluzione del conflitto di competenza, il 11 cui esito è necessariamente l'individuazione dei giudice cui spetta di provvedere, questi dovrà adottare la misura cautelare nel termine di venti giorni di cui all'art. 27 cod. proc. pen. decorrenti dalla comunicazione dell'estratto della sentenza della cassazione. Allorquando la norma richiama il termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen., pertanto, non fa riferimento al termine che era relativo alla dichiarazione di incompetenza del primo giudice, bensì si riferisce all'incompetenza dichiarata dalla Cassazione e alla conseguente necessità di provvedere entro il termine di venti giorni alla rinnovazione della misura che, evidentemente, non sia già cessata per altra ragione. Il meccanismo sopra delineato è coerente con un contesto procedimentale in cui, a seguito di una prima misura adottata da un giudice dichiaratosi incompetente e confermata dal giudice che ha sollevato il conflitto di competenza, la decisione della Cassazione determinerà la definitiva stabilizzazione della competenza. Nel caso in cui venga riconosciuta la competenza del primo giudice, si renderà necessaria la nuova adozione della misura, posto che quella inizialménte emessa aveva un'efficacia temporalmente precaria e destinata a decadere o ad essere superata dall'ordinanza assunta dal giudice ad quem» (Sez. é, n. 1288 del 2025, Collicenza t cit.). Conclusivamente, è stata ritenuta «avulsa dal sistema» la tesi secondo cui la norma consentirebbe un «prolungamento del termine di efficacia della prima misura cautelare emessa dal giudice poi dichiaratosi incompetente» (Sez. 6, n. 1288 del 2025, Collicenza, cit.). 4. Va premessa una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento per la materia del conflitto negativo di competenza per territorio, manifestatosi nella fase delle indagini preliminari. 4.1. Secondo la definizione generale dettata dall'art. 28, comma 1, cod. proc. pen. sussiste conflitto di competenza in ogni situazione processuale in cui giudici ordinari oppure giudici ordinari e giudici speciali prendano cognizione o rifiutino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona di modo che dalle contrapposte decisioni derivi la stasi o l'arresto del corso del processo (Sez. 1, n. 4551 del 01/07/1997, [...], Rv. 208487; Sez. 1, n. 2787 del 16/04/1997, [...], Rv. 207656). Il comma 2 dell'art. 28 prevede l'estensione delle norme sui conflitti anche ai casi "analoghi". In difetto di quella tipizzazione delle ipotesi di contrasto sulla competenza risolvibili per analogia, che è, invece, delineata per i conflitti "propri", «essendo praticamente impossibile prevedere a priori ogni situazione di contrasto tra i vari organi giudiziari» (Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale), quelli analoghi ricorrono in s' uazioni 12 non predeterminate dal legislatore, in cui da divergenti determinazioni giudiziali derivi una condizione di stasi o di paralisi, non altrimenti eliminabile, dell'attività processuale direttamente ricollegabile al dissenso insorto tra due organi giurisdizionali rispetto all'adozione di provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale ( Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, [...], Rv. 231800; Sez. 5, n. 1859 del 16/06/1999, [...], Rv. 213804; Sez. 1, n. 16/4/1997, [...], citata;
Sez. 1, n. 5995 del 15/11/1996, Stratiò, Rv. 206516). 4.2. Dal testo dell'art. 28 si evince che i presupposti necessari per la sussistenza di un conflitto sono costituiti, oltre che dalle contrapposte ed espresse decisioni assunte dai giudici confliggenti sul tema specifico della competenza, dall'oggetto della cognizione negata o affermata, riguardante il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, per tale dovendosi intendere «la coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi.. .l'identità storico-naturalistica del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, Donati, cit.). In altri termini, a prescindere dalle relative qualificazioni giuridiche, la norma di riferimento esige «assoluta coincidenza fra fattispecie ontologiche con totale e integrale sovrapponibilità», per la cui ricognizione è attribuito alla Corte di cassazione il potere di apprezzamento del fatto di reato al di là dei limiti qualificanti il giudizio di legittimità e senza dover subire condizionamenti per effetto delle argomentazioni giuridiche e delle definizioni contenute nell'accusa formulata nei distinti procedimenti nei quali è insorta la situazione di conflitto (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269586; Sez. 1, n. 27677 del 17/05/2013, [...], Rv. 257178; Sez. 1, n. 43236 del 01/10/2009, Mendico, Rv. 245122; Sez. 1, n. 666 del 26/01/1999, [...], Rv. 213285). Qualsiasi divergenza degli elementi costitutivi delle fattispecie, contestate nei distinti processi, pregiudica la possibilità di ravvisare la condizione di identità del fatto e la ricorrenza del conflitto (Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019, cit.; Sez. 1, n. 41715 del 16/09/2015, [...], Rv. 264979; Sez. 1, n. 2787 del 16/04/1997, [...]) La Corte regolatrice deve quindi esaminare le imputazioni elevate nei diversi processi, verificare la corrispondenza tra il fatto e la contestazione dell'accusa ed individuare la corretta qualificazione giuridica da attribuire al fatto, all'esito delle quali operazioni consegue l'individuazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare tale fatto di reato. Inoltre, per dirsi sussistente il conflitto di competenza deve essere attuale ed i processi devono essere ancora pendenti davanti a giudici differenti ovvero non appartenenti al medesimo ufficio giudiziario: si è al riguardo affermato he 13 «La disciplina del conflitto di competenza di cui all'art. 28 cod. proc. pen., richiedendo l'attualità di un contrasto, positivo o negativo, tra due o più giudici, che prendano o ricusino di prendere, contemporaneamente, in qualsiasi stato o grado del procedimento, cognizione dello stesso reato, è applicabile soltanto quando i vari procedimenti siano tutti pendenti e non sia intervenuta alcuna pronuncia irrevocabile nel merito, non potendo, altrimenti, la risoluzione del conflitto condurre ad alcun risultato utile, in quanto al riesame della causa da parte del giudice che fosse designato dalla Corte di cassazione, osterebbe il giudicato o i giudicati, già formatisi in ordine ai reato» (Sez. 1, n. 38522 del 05/07/2017, Confl. comp. in proc. Pastore, Rv. 270988; Sez. 1, n. 41715 del 16/09/2015, Confl. comp. in proc. Pietronave, cit.). 4.3. L'ultimo comma dell'art. 28 stabilisce «nel corso delle indagini preliminari non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione». La formulazione testuale della norma ha indotto dottrina e giurisprudenza a riconoscere l'ammissibilità delle altre ipotesi di conflitto di competenza, emerse nella fase delle indagini preliminari e diverse dai conflitti positivi per ragioni di territorio derivante da connessione, secondo una lettura dell'art. 28 avallata anche dalle Sezioni Unite. Ai riguardo Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, [...], Rv. 260242, in motivazione, seppur in riferimento al tema della inoppugnabilità per il pubblico ministero dei provvedimenti declinatori della competenza emessi dal giudice per le indagini preliminari, ha richiamato «il comma 3 dell'art. 28 il quale, nel negare legittimità ad uno specifico caso di conflitto positivo di competenza nel corso delle indagini preliminari (quello di competenza per territorio determinata da connessione), non impedisce secondo il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, una interpretazione opposta per tutti gli altri casi, diversi da quello espressamente menzionato, e quindi finisce per sancire la legittimità del conflitto di competenza tra contrastanti provvedimenti dei giudici durante le indagini preliminari», conflitto qualificato come appartenente al novero dei casi analoghi ai sensi dell'art. 28, comma 2, perché emerso nella fase procedirnentale e non in quella propriamente processuale. 4.4. Tanto premesso, per la soluzione del caso vengono in rilievo anche le disposizioni dettate dall'art. 22 cod. proc. pen., per il quale «1. Nel corso delle indagini preliminari it giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto». La norma conferisce al giudice per le indagini preliminari il potere di riconoscere la propria incompetenza e la relativa decisione, da assumere nella forma dell'ordinanza, è coerente con la struttura e 14 le finalità della fase processuale nella quale si inserisce, in cui il ruolo del giudice è incidentale e la sua cognizione è limitata a quanto gli è devoluto. 4.5. Infine, va ricordato che il legislatore del vigente codice di procedura penale con l'art. 291, comma 2,. ha introdotto una disposizione innovativa e derogatoria al principio, sancito dal comma 1, che vuole la domanda cautelare proposta al giudice competente: estende, infatti, anche al giudice per le indagini preliminari richiesto di emettere ordinanza applicativa di misura coercitiva il potere di verificare la propria competenza quale presupposto per il legittimo esercizio del potere cautelare. Al fine di salvaguardare le esigenze di celere adozione di misure in grado di far fronte alle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. si è attribuita in via eccezionale al giudice incompetente la legittimazione ad applicare la cautela se vi sia l'urgenza di provvedere, ma al tempo stesso per rispetto del principio del giudice naturale si è scelto di assegnare all'atto assunto un'efficacia provvisoria e limitata nellempo. Mediante il richiamo dell'art. 27 cod. proc. pen. da parte dell'art. 291 citato è dunque stabilito che le misure cautelari disposte da giudice che si sia dichiarato incompetente per qualsiasi causa cessino di avere effetto se nel termine di venti giorni dalla trasmissione degli atti al giudice indicato come competente questi, previa autonoma ricognizione dei presuppose applicativi, non abbia provveduto ad emettere nuova ordinanza cautelare (Sez. U, n. 15 del 18/06/1993, [...], Rv. 194315). In altri termini, l'incompetenza, in quanto tale, dà conto della provvisoria ultrattività del provvedimento impositivo della misura cautelare, destinata a venir meno, tanto per effetto della successiva decisione assunta dal giudice competente, quanto per il mancato intervento dell'ulteriore provvedimento nel termine previsto per legge (Sez. U, n. 14 del 20/07/1994, [...], Rv. 198217). 4.6. Dalla difficoltà di coordinare l'applicazione dell'art. 27 con le disposizioni che disciplinano i conflitti di competenza è sorto il contrasto ermeneutico che le Sezioni Unite sono chiamate a dirimere. 5. Le Sezioni Unite ritengono di dover condividere l'indirizzo maggioritario. 5.1. In primo luogo, per quanto già esposto, in forza della previsione di cui all'art. 22 cod. proc. pen., è innegabile che la competenza «quale limite della giurisdizione è un presupposto processuale indissociabile dalla funzionale attività del giudice» (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [...], Rv. 199393; conformi Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, [...], Rv. 279092; Sez. U, n. 1 del 24/01/1996, Fazio, Rv, 204164), è conferita dall'ordinamento processuale al giudice per le indagini preliminari ai limitati fini del compimento di un atto 15 specifico, che una delle parti gli abbia richiesto, e il suo riconoscimento, come il suo diniego, non ha validità condizionante il corso successivo del processo. Le espressioni testuali dell'art. 22 rivelano che la competenza assegnata dall'ordinamento nel corso delle indagini preliminari è circoscritta ai soli casi previsti dalla legge ed alla esclusiva cognizione degli elementi necessari per il compimento dell'atto che una delle parti chieda al giudice, senza poter travalicare tali limiti ed assumere una valenza più ampia nell'ambito del processo ed ai fini della definizione della regiudicanda. La decisione assunta in via incidentale sul tema della competenza in questa fase procedimentale esplica i suoi effetti limitatamente alla pronuncia richiesta e, poiché condizionata dalle acquisizioni raggiunte sino a quel momento, suscettibili di successivo arricchimento col progredire delle indagini in corso e dalla fluidità della contestazione dell'accusa, non è idonea a vincolare le determinazioni che debbano essere assunte nel procedimento principale, né le scelte che il pubblico ministero debba compiere ai fini dell'esercizio dell'azione penale. A fronte della declaratoria di incompetenza resa dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ottenuta la restituzione degli atti, al pubblico ministero resta la possibilità di sollecitare una diversa considerazione della competenza in occasione di nuove richieste di provvedimenti rivolte allo stesso giudice, oppure, aderendo alla sua indicazione, di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente affinché chieda l'emissione del provvedimento ritenuto irrinunciabile (Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, LI e altri, cit.; Sez. 1, n. 2828 del 07/04/1999, [...], Rv. 213491). 5.2. Dalle superiori considerazioni e dal rilievo secondo cui per qualsiasi giudice il riscontro della propria competenza costituisce un dovere, il cui esito negativo condiziona la possibilità di esercitare il potere cognitivo, discende l'infondatezza delle argomentazioni sostenute dai due orientamenti minoritari. In particolare, si deve dissentire da quanto affermato nelle sentenze Collicenza e Borgese della Sesta Sezione penale, secondo le quali «la rinnovazione della misura è atto indifferibile, stante la natura precaria della prima ordinanza adottata dal giudice dichiaratosi incompetente, che non può- determinare alcun effetto preclusivo rispetto alla contestuale proposizione del conflitto di competenza dal giudice ad quem. A ben vedere, il giudice che contestualmente rinnovi la misura cautelare e sollevi il conflitto di competenza non pone in essere un atto con il quale "dichiara. " la propria competenza ex art. 29 cod. proc. pen., bensì manifesta il presupposto del conflitto negativo». 5.2.1. Al contrario, se il potere di intervento del giudice che deve vagliare la domanda cautelare è circoscritto all'atto richiestogli e non può riflettere i suoi 16 effetti sul prosieguo del procedimento, né tanto meno sulle sorti del processo, una volta che il provvedimento sollecitato dal pubblico ministero sia stato emesso, il giudice indicato come competente da quello che si è spogliato della competenza ai sensi dell'art. 22, comma 1, cod. proc. pen. ha già esercitato la propria cognizione e non' può intervenire con contestuale declinatoria della competenza. La potestà decisoria si esaurisce con il compimento dell'atto ed in questo caso non si concretizza una situazione di paralisi del procedimento, ma, al contrario, la misura cautelare rinnovata definisce il segmento procedimentale rispettando lo schema previsto dall'art. 27 citato. Sussiste dunque un'intrinseca ed irrimediabile contraddizione logica e giuridica tra raccoglimento della domanda cautelare e la contestuale negazione della competenza a provvedere sulla medesima domanda con la proposizione del conflitto negativo: tale iniziativa contraddice il presupposto imprescindibile per l'adozione della decisione alla quale il giudice è titolato soltanto se si riconosca competente. Inoltre, ulteriori argomenti inducono ad accogliere la soluzione maggioritaria: allorché il diverso giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta cautelare dopo la declaratoria d'incompetenza di altro giudice, la accolga, viene meno il requisito imprescindibile per poter ravvisare un conflitto negativo di competenza ovvero il diniego di prendere cognizione del medesimo fatto e di emettere ii provvedimento richiesto. Difetta altresì la correlata situazione di arresto forzato del corso del procedimento, il cui superamento pretende l'intervento risolutore della Corte di cassazione: se l'atto per il quale era intervenuta una prima declinazione della competenza è stato già compiuto dal giudice successivamente adito ed il relativo potere è stato già esercitato, non sussistono i presupposti normativi del conflitto negativo e la necessità della regolamentazione della competenza da parte del giudice di legittimità. La conclusione raggiunta trova il proprio aggancio normativo nel disposto dell'art. 29 cod. proc. pen., per il quale il conflitto negativo cessa per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o, in caso di conflitto positivo, la sua incompetenza;
né la disposizione impone una forma particolare per l'adozione del relativo provvedimento di risoluzione spontanea del contrasto, per cui deve concludersi che l'assenza di una formale dichiahazione di competenza, non è dirimente in una situazione in cui l'adozione della decisione implica necessariamente il riconoscimento della competenza stessa nei termini espressi dal primo giudice (Sez. 1, n. 22700 del 16/04/2004, [...], Rv. 228508). 5.2.3. Né è possibile ritenere, diversamente da quanto sostenuto dall'orientamento definito "intermedio", che il secondo giudice adito replichi lo stesso schema procedimentale adottato dal primo giudice iivestito della 17 domanda cautelare secondo quanto previsto dagli artt. 291, comma 2, e 27 cod. proc. pen. Per quanto le disposizioni dettate dalle due norme non contengano previsioni testuali di ostacolo a tale ricostruzione, tuttavia sul piano logico- sistematico deve obiettarsi che riconoscere la possibilità di una decisione cautelare, successiva alla prima, volta soltanto a stabilizzarne gli effetti entro il termine di venti giorni ed al tempo stesso a negare la competenza, implica attribuire anche a questo secondo provvedimento cautelare un'efficacia provvisoria e limitata nel tempo, destinata a venir meno allo scadere del termine di cui all'art. 27 senza che possa intervenire il fattore stabilizzante, ossia un ulteriore provvedimento applicativo della misura coercitiva, che il primo giudice non potrebbe adottare proprio per l'originaria declinazione della competenza. In tale evenienza l'inconveniente che l'emissione della seconda ordinanza cautelare vorrebbe evitare, ossia far fronte all'urgenza determinata dalle esigenze cautelari ed impedire l'inefficacia sopravvenuta del precedente provvedimento emesso dal giudice dichiaratosi incompetente, non potrebbe essere impedito. 5.2.4. Non può essere condiviso nemmeno l'ulteriore argomento che si avvale del disposto dell'art. 30, comma 3, cod. proc. pen., per il quale la proposizione del conflitto non sospende il procedimento. Si sostiene che anche l'efficacia della misura cautelare imposta dal giudice dichiaratosi incompetente non subirebbe sospensioni, ma pretenderebbe un successivo provvedimento di conferma da parte dei giudice indicato dal primo come competente. In realtà, come avvertito dalla Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale (pag. 18), la previsione in esame è diretta ad impedire la strumentalizzazione del conflitto quando proposto o denunciato dalla parte in termini infondati o pretestuosi per arrestarne in modo surrettizio l'ordinario corso. E' certo quindi che il procedimento incidentale cautelare, così come quello principale, ed i termini che ne scandiscono il progredire e le relative attività, in particolare quelli relativi alla durata delle misure cautelari personali ed alla prescrizione, non subiscono battute di arresto per effetto della proposizione dei conflitto (Corte cost., sent. n. 59 del 1993); tanto però non autorizza le conclusioni raggiunte dall'indirizzo minoritario. In primo luogo, l'art. 30, comma 3, si riferisce testualmente al procedimento e non riguarda l'efficacia del provvedimento coercitivo emesso da giudice incompetente. Inoltre, la disposizione va letta in modo coordinato con quella di cui all'art. 32, comma 3, cod. proc. pen., per la quale, una volta risolto il conflitto da parte della Corte di cassazione, «Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine _previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma dei comma 2». L'ordinamento processuale stabilisce che, a seguito della risoluzione del conflitto da parte della Corte di cassazione, la 18 relativa sentenza sia comunicata ai giudici in conflitto ed al pubblico ministero presso i medesimi, oltre che notificata alle parti private. Nel prevedere che dalla relativa comunicazione inizi a decorrere il termine previsto dall'art. 27 cod. proc. pen. per la rinnovazione della misura cautelare adottata dal giudice incompetente da parte del giudice dichiarato competente, l'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. conferisce per implicito all'originario provvedimento cautelare un'efficacia che, seppur provvisoria, si protrae sino alla decisione della corte regolatrice sul presupposto che il giudice individuato come competente sia il secondo che, dopo avere ricevuto gli atti dal primo giudice intervenuto, abbia sollevato il conflitto senza avere rinnovato la misura. Invero, la lettura coordinata degli artt. 27 e 32, comma 3, citati, autorizza a ritenere che la seconda disposizione - dettata per armonizzare con il sistema di componimento dei conflitti la previsione dell'efficacia provvisoria del ',provvedimento cautelare adottato da giudice spogliatosi della competenza - sostituisca la decorrenza del termine di venti giorni entro il quale deve intervenire la decisione del giudice competente. In luogo dell'indicazione, contenuta nell'art. 27, della decorrenza dall'ordinanza di trasmissione degli atti dal primo al secondo giudice, l'art. 32, comma 3, prevede che lo stesso termine inizi a decorrere dalla comunicazione della sentenza che ha risolto il conflitto. Tuttavia, il richiamo all'art. 27 comporta il riferimento sempre al secondo giudice quale autorità che, se individuata dalla Corte di cassazione come competente, deve provvedere nel rispetto del predetto termine. Solo in questo modo assume significato e utilità concreta la previsione che stabilisce la decorrenza del termine di venti giorni per il rinnovo della misura. Se, invece, il secondo giudica avesse già emesso il proprio provvedimento cautelare, per quanto esposto, il conflitto sarebbe stato insussistente. Qualora poi il conflitto fosse risolto con l'individuazione quale competente del primo giudice, erroneamente spogliatosi della competenza, la pronuncia risolutrice verrebbe a riconoscergli sin dall'origine la legittimazione a provvederé quale giudice naturale precostituito per legge e non vi sarebbe ragione per applicare l'art. 27 cod. proc. pen. ed imporgli una superflua reiterazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, posto che quella già resa risulta valida e conserva fin dalla sua emissione ed in via definitiva la sua efficacia sino ad eventuali interventi di revoca o modifica. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite con la sentenza n. 1 del 24/01/1996, Fazio, Rv. 204165, secondo la quale «la caducazione della misura si verifica e ha ragione d'essere solo quando a seguito della declaratoria d'incompetenza il giudice che deve emettere il nuovo provvedimento è diverso 19 da quello incompetente». Diversamente, verrebbe «meno il presupposto primario della disciplina dell'art. 27 e la ratio della sua applicazione, poiché l'organo che dispose la misura è proprio quello dichiarato competente, è cioè il giudice naturale. In tal caso sarebbe lo stesso giudice che ha disposto la misura che dovrebbe rinnovarla, il che sarebbe in contrasto prima che con la disposizione dell'art. 27, con la logica più elementare» (Sez. U, n. 1 del 1996, Fazio, cit.). Il medesimo indirizzo ha ricevuto ulteriori adesioni in tempi più recenti e, per la correttezza logico-sistematica del suo impianto argomentativo, merita di «essere condiviso (Sez. 5, n. 40507 del 18/09/2024, [...], Rv. 287227; Sez. 3, n. 5036 del 13/01/2010, Nastro, Rv. 246055; Sez. 3, n. 641 del 19/10/2011, dep. 2012, [...], n.m.; Sez. 6, n. 3128 del 29/07/1997, D'Agostino, Rv. 208848). In particolare, vanno qui ribaditi i rilievi della sentenza Sez. 1, n. 20501, del 08/04/2015, Confl. comp. in proc. Fiorella, n.m., per la quale «dalla statuizione sulla competenza in favore del giudice a quo ex art. 32 cod. proc. pen. discende l'originaria legittimità della prima ordinanza applicativa della misura coercitiva, in quanto valida ed efficace fin dalla sua emissione per effetto del riconoscimento dell'ininterrotta competenza dei giudice emittente, la cui erronea declinazione ha comportato soltanto una temporanea indisponibilità degli atti da parte sua». Deve in definitiva negarsi la correttezza dell'affermazione, propria del terzo orientamento in esame, per la quale nel caso in cui venga riconosciuta la competenza del primo giudice, si renderà necessaria la nuova adozione della misura, posto che quella iniziale aveva un'efficacia temporalmente precaria e destinata a decadere o ad essere superata dall'ordinanza assunta dal secondo giudice. 5.2.5. Va, infine, disattesa anche l'ulteriore obiezione mossa dall'orientamento minoritario, incentrata sulla difficoltà, anche pratica, prima ancora che giuridica, di individuare il giudice che, a fronte di un conflitto negativo di competenza per territorio sollevato da giudice che abbia anche provveduto ad emettere l'ordinanza di rinnovazione della misura cautelare ex art. 27 cit., in attesa della decisione della Corte di cassazione debba provvedere su eventuali istanze proposte dall'indagato per la revoca o a modifica della misura coercitiva. La risposta non può che trarsi dall'art. 30, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice che solleva il conflitto trasmette alla Corte Suprema copia degli atti necessari alla sua risoluzione, trattenendo gli originali. Pertanto, a fronte dell'urgenza di una pronuncia sul mantenimento della misura coercitiva, sarà il giudice di merito che ha la disponibilità degli atti e che ha sollevato il conflitto a dover intervenire per assicurare ali'indagato una decisione a tutela della sua libertà personale. Del resto, esigenze di completezza dell'ordinamento processuale e di tutela della libertà personale del Soggetto 20 54 indagato pretendono che anche nelle more della decisione della Corte regolatrice vi sia un'autorità giudiziaria di merito in grado di intervenire prontamente per adeguare i provvedimenti coercitivi al mutare della situazione di fatto che li ha legittimati. 5.3. Dalle superiori considerazioni discende la conseguenza che il giudice per le indagini preliminari, qualora riceva gli atti trasmessi per competenza dal primo giudice dichiaratosi incompetente, deve in via alternativa o provvedere, nel rispetto del termine stabilito dall'art. 27 cod. proc. pen., a rinnovare l'ordinanza ai sensi degli artt. 292, 317 e 321 cod. proc. pen. oppure declinare la propria competenza secondo quanto previsto dall'art. 28 cod. proc. pen. senza assumere altro provvedimento cautelare. Qualora, come nel caso in esame, assumesse entrambe le determinazioni, il conflitto deve ritenersi insussistente e l'ordinanza applicativa della misura cautelare, emessa in rinnovazione di quella originaria, mantiene validità ed efficacia. 6. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: "non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelar/ a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. dal secondo giudice resta valida ed efficace". 7. In applicazione dei principi affermati il conflitto sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria deve ritenersi insussistente con la conseguente restituzione degli atti allo stesso Giudice.
P. Q. M.
o Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria - ufficio G.i.p. 'rzt Così deciso il 15/01/2026. -21/4,1 z Il Presidente