CASS
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2025, n. 6731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6731 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES UE, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 9/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha confermato quella con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Roma aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di UE ES Penale Sent. Sez. 6 Num. 6731 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 16/12/2024 in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990, per avere detenuto gr. 504,12 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con altri indagati, presso l'abitazione di MO ER. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso ES, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo, sulla premessa che il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non configurabile il reato di cui al capo a) dell'incolpazione, ovvero l'esistenza di una organizzazione stabile e strutturata riconducibile al paradigma di cui all'art. 74 d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, si deduce carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Il ricorrente è un consumatore di sostanze stupefacenti già monitorato dalla polizia giudiziaria per la detenzione di modestissimi quantitativi per uso personale, oggetto di contestazione ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e nel frangente si era recato per pochi minuti a casa di Todaro, esclusivamente per acquistare cocaina a fini di autoconsumo. Dalle intercettazioni ambientali, valorizzate in senso accusatorio, emergono esclusivamente le critiche di ES alla condotta avventata di ER che, per errore, aveva proposto l'acquisto di stupefacente agli occupanti di una pattuglia dei carabinieri. L'ipotesi d'accusa è dettata da un pregiudizio, fondato.sui precedenti giudiziari e sugli esiti della perquisizione che, in data 2 marzo 2023, aveva condotto al rinvenimento, presso l'abitazione del ricorrente, occultato nello stipite di una finestra, di danaro contante per euro 50.000,00, somma in realtà riveniente dalla cessione di un esercizio commerciale. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo alla risalenza dei precedenti a carico del ricorrente, il quale ha da tempo intrapreso una regolare attività lavorativa e formato un nucleo familiare, recidendo ogni contatto con i suoi originari acquirenti. 3. Il difensore ha prodotto da ultimo comunicazione del provvedimento di perdita di efficacia della misura emessa nei confronti del coindagato IO LI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza impugnata ha confermato quella del 18 giugno 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di ES e, dichiarata la propria 7 incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., aveva ordinato la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia. Il Giudice di Civitavecchia ha sollevato a sua volta conflitto negativo di competenza trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. La decisione del Tribunale del riesame, in questa Sede impugnata, è stata adottata il 9 agosto 2024, oltre il decorso del termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., senza che fosse intervenuta una nuova ordinanza cautelare emessa dal giudice indicato come competente. 2. Ritiene il Collegio che nella specie non è stata rispettata la sequenza procedimentale prevista dall'art. 27 cod. proc. pen., posto che nel termine assegnato ex lege non è intervenuto un nuovo titolo cautelare emesso dal giudice indicato come competente. Deve al riguardo osservarsi che la mancata dichiarazione della perdita di efficacia della misura è dipesa dal ritenuto effetto sospensivo del termine per provvedere ex art. 27 cod. proc. pen., conseguente alla proposizione del conflitto di competenza. Sul punto si è osservato nella sentenza di questa Sezione Sesta, n. 1288 del 28/11/2024, nei confronti del coindagato LI, alla quale il Collegio intende dare continuità, che «[l]a soluzione non è condivisibile, posto che l'art. 30, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che la proposizione del conflitto di competenza non ha effetto sospensivo sul procedimento in corso, il che comporta che il giudice indicato da altro organo giudiziario come competente territorialmente e che non si ritenga tale è pur sempre tenuto a svolgere le necessarie attività processuali, fin quanto non interviene la sentenza della Corte di cassazione a dirimere il conflitto». La ratio della norma è quella di evitare che, nelle more della decisione del suboprocedimento conseguente alla proposizione del conflitto si vengano a creare situazioni di stasi processuale, nel corso delle quali entrambi i giudici che si sono ritenuti incompetenti omettano di adottare i necessari provvedimenti, anche cautelari». Tale paventata eventualità si è verificata nel caso in esame, in cui il Giudice del Tribunale di Civitavecchia, ritenendo che la proposizione del conflitto di competenza determinasse il venir meno del potere di provvedere sull'istanza cautelare, ha omesso di adottare alcuna pronuncia. La soluzione si ispira all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la ricorrenza del conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari, investito ex art. 27 cod. proc. pen., dichiari a sua volta la propria incompetenza contestualmente all'applicazione di una misura cautelare, atteso che il compimento dell'atto esclude il determinarsi di una situazione di stallo del procedimento (Sez.1, n. 13988 del 28/2/2020, Rv. 278940; Sez.1, n. 28980 del 10/9/2020, Rv. 278727; Sez.1 n.13083 del 3/3/2020, Rv. 279328; Sez.1, n.39874 del 3/10/2012, Rv. 253693). In tal caso, si sostiene, l'adozione dell'ordinanza cautelare, pur se per effetto del meccanismo delineato dall'art. 27 cod. proc. pen., determinerebbe l'implicita cessazione del contrasto ai sensi dell'art. 29 cod. proc. pen. A tale indirizzo se ne contrappone un altro, secondo cui è ammissibile il conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari contestualmente all'emissione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero a seguito di ordinanza cautelare resa da altro giudice dichiaratosi contestualmente incompetente per territorio, atteso che tale declinatoria di competenza, seppure resa in fase pre-processuale, determina uno stallo del procedimento superabile solo con la risoluzione del conflitto (Sez.1, n. 2993 del 20/11/2019, dep.2020, Rv.278360; si veda anche Sez.1, n. 17096 del 13/3/2019, Rv. 275332-02, secondo cui la dichiarazione di inefficacia di una misura cautelare per inutile decorrenza del termine di venti giorni successivi alla trasmissione degli atti al giudice ad quem ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. spetta al giudice che dispone degli atti, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia sollevato il conflitto negativo di competenza). Come evidenziato nella richiamata sentenza LI «Ella soluzione sopra richiamata appare pienamente condivisibile, in quanto valorizza il fatto che la rinnovazione della misura è atto indifferibile, stante la natura precaria della prima ordinanza adottata dal giudice dichiaratosi incompetente, che non può determinare alcun effetto preclusivo rispetto alla contestuale proposizione del conflitto di competenza dal giudice ad quem. A ben vedere, il giudice che contestualmente rinnovi la misura cautelare e sollevi il conflitto di competenza non pone in essere un atto con il quale "dichiara" la propria competenza ex art. 29 cod. proc. pen., bensì manifesta il presupposto del conflitto negativo. Il fatto che contestualmente venga adottata anche la misura cautelare dipende dall'urgenza del provvedere e non può implicare anche una rinuncia a contestare l'erronea attribuzione di competenza. Peraltro, la tesi sopra prospettata è l'unica conforme al principio stabilito dall'art.30, comma 3, cod. proc. pen. (norma non valorizzata nei precedenti richiamati), in base al quale la proposizione del conflitto non determina la sospensione del procedimento in corso che, nel caso di declaratoria di incompetenza in fase cautelare, è necessariamente da individuarsi in quello che 4 perviene alla cognizione del giudice ad quem, pur se a sua volta dichiaratosi incompetente. Ove così non fosse si determinerebbe una inevitabile fase di stasi processuale, fino alla decisione della NE sul conflitto di competenza, posto che il primo giudice dichiaratosi incompetente non avrebbe più alcun titolo (né la disponibilità degli atti) per la gestione del procedimento cautelare (provvedendo sulle eventuali richieste di modifica o revoca), né del resto potrebbe farlo, avendo già dichiarato la propria incompetenza. Al contempo, il giudice indicato come competente e che a sua volta non si ritenga tale, si troverebbe nell'alternativa di non poter adottare alcun atto del procedimento, pena l'implicita ammissione della sua competenza e la conseguente inammissibilità del conflitto eventualmente già proposto. In tal caso, quindi, il giudice indicato come competente ex art. 27 cod. proc. pen. potrebbe sollevare il conflitto solo astenendosi dal compiere qualsivoglia atto. Gli inconvenienti processuali derivanti da tale soluzione sono plurimi e potenzialmente tali da influire su una materia, qual è quella cautelare, che non consente l'individuazione di momenti di vuoto di competenza a provvedere. A tal riguardo è stato correttamente sottolineato come la competenza, quale limite della giurisdizione, è un presupposto indissociabile dalla funzionale attività del giudice la cui operatività rileva anche nell'incidente cautelare, pur dovendo coniugarsi con le peculiarità di tale fase e con l'esigenza di tutelare la collettività laddove venga ravvisata l'urgenza dell'intervento cautelare, al fine di scongiurare i pericoli connessi al prevedibile ritardo con il quale il giudice competente potrebbe provvedere (così in motivazione Sez. U, n. 19214 del 23/4/2020, Giacobbe, Rv. 279092). In conclusione, si ritiene che vi siano plurime ragioni per ritenere preferibile la tesi secondo cui, a seguito della emissione di ordinanza cautelare e dichiarazione di incompetenza, con conseguente trasmissione degli atti ex art. 27 cod. proc. pen. al giudice indicato come competente, quest'ultimo può contestualmente provvedere, nel termine di venti giorni, sulla richiesta di misura cautelare emettendo un nuovo titolo cautelare e proporre conflitto negativo di competenza. [...]. Rimane da esaminare un ultimo argomento che, secondo i sostenitori della tesi contrastata, giustificherebbe la possibilità che il giudice indicato come compente possa omettere di provvedere sulla misura cautelare, limitandosi a sollevare il conflitto. Si sostiene, infatti, che - fin tanto che non sopravvenga la decisione della NE - la misura emessa in via precaria dal primo giudice, dichiaratosi incompetente, permarrebbe efficace anche oltre il termine di 20 giorni, stante il disposto dell'art. 32, comma 3, cod. proc. pen., in base al quale il termine previsto 5 dall'art. 27 cod. proc. pen. decorre dalla comunicazione della sentenza che risolve il conflitto. La soluzione prospettata non è condivisibile, in quanto da un lato si impone inconciliabile contrasto con il principio secondo cui la proposizione del conflitto non comporta la sospensione del procedimento e, quindi, non può neppure determinare una indiretta sospensione del termine ex art. 27 cod. proc. pen. assegnato al giudice indicato come competente affinché provveda all'eventuale rinnovazione della misura. Ma vi è una ulteriore e assorbente ragione. Il meccanismo delineato dall'art. 27 cod. proc. pen. ha una valenza generale e trova applicazione non solo nell'ipotesi ordinaria in cui l'incompetenza sia dichiarata dal giudice cui sia stata, per la prima volta, richiesta l'adozione della misura. Analogo meccanismo, infatti, deve trovare necessaria applicazione anche nei casi in cui l'incompetenza venga dichiarata in sede di impugnazione e, quindi, da parte del Tribunale del riesame o dalla NE (Sez.U, n. 1 del 24/1/1996, Fazio, Rv. 204164; Sez.U, n. 19214 del 23/4/2020, Giacobbe, Rv. 279092; Sez.U, n.14 del 20/4/1994, De Lorenzo, Rv. 198217), ovvero all'esito della definizione del conflitto di competenza. L'art. 32, comma 3, cod. proc. pen., pertanto, si limita a specificare che nel tipico procedimento finalizzato alla risoluzione del conflitto di competenza, il cui esito è necessariamente l'individuazione del giudice cui spetta di provvedere, questi dovrà adottare la misura cautelare nel termine di venti giorni di cui all'art. 27 cod. proc. pen. decorrenti dalla comunicazione dell'estratto della sentenza della cassazione. Allorquando la norma richiama il termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen., pertanto, non fa riferimento al termine che era relativo alla dichiarazione di incompetenza del primo giudice, bensì si riferisce all'incompetenza dichiarata dalla NE e alla conseguente necessità di provvedere entro il termine di venti giorni alla rinnovazione della misura che, evidentemente, non sia già cessata per altra ragione. Il meccanismo sopra delineato è coerente con un contesto procedimentale in cui, a seguito di una prima misura adottata da un giudice dichiaratosi incompetente e confermata dal giudice che ha sollevato il conflitto di competenza, la decisione della NE determinerà la definitiva stabilizzazione della competenza. Nel caso in cui venga riconosciuta la competenza del primo giudice, si renderà necessaria la nuova adozione della misura, posto che quella inizialmente emessa aveva un'efficacia temporalmente precaria e destinata a decadere o ad essere superata dall'ordinanza assunta dal giudice ad quem. Il richiamo all'art. 27 contenuto nell'ultimo comma dell'art. 32 cod. proc. pen., pertanto, deve essere inteso come riferito esclusivamente alle sorti della 6 misura cautelare, adottata da un giudice ritenuto incompetente, all'esito della decisione sul conflitto di competenza. Viceversa, risulta avulsa dal sistema la tesi secondo cui la citata norma consentirebbe un prolungamento del termine di efficacia della prima misura cautelare emessa dal giudice poi dichiaratosi incompetente, proprio perché ciascuna dichiarazione di incompetenza presuppone l'assegnazione, al giudice successivamente indicato competente, di un termine per la rinnovazione della misura». 3. Facendo applicazione di tali principi al caso in scrutinio, la misura originariamente disposta e oggetto di impugnazione deve dichiararsi cessata, non essendo stata rinnovata nel termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. da parte del giudice indicato come competente. Deve da ultimo darsi atto che - nelle more della decisione del presente ricorso - questa Corte, con sentenza resa da Sez. 1, n. 40151 del 10/9/2024, ha risolto il conflitto di competenza indicando come competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, cui gli atti sono stati restituiti.
PQM
Dichiara l'inefficacia della misura disposta dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 18 giugno 2024 per decorrenza del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 26 cod. proc. pen. Il Giudice estensore ilfrPisidente P er igi Di NO SEZIONE VI PENALE 1 8 FEB 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha confermato quella con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Roma aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di UE ES Penale Sent. Sez. 6 Num. 6731 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 16/12/2024 in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990, per avere detenuto gr. 504,12 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con altri indagati, presso l'abitazione di MO ER. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso ES, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo, sulla premessa che il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non configurabile il reato di cui al capo a) dell'incolpazione, ovvero l'esistenza di una organizzazione stabile e strutturata riconducibile al paradigma di cui all'art. 74 d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, si deduce carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Il ricorrente è un consumatore di sostanze stupefacenti già monitorato dalla polizia giudiziaria per la detenzione di modestissimi quantitativi per uso personale, oggetto di contestazione ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e nel frangente si era recato per pochi minuti a casa di Todaro, esclusivamente per acquistare cocaina a fini di autoconsumo. Dalle intercettazioni ambientali, valorizzate in senso accusatorio, emergono esclusivamente le critiche di ES alla condotta avventata di ER che, per errore, aveva proposto l'acquisto di stupefacente agli occupanti di una pattuglia dei carabinieri. L'ipotesi d'accusa è dettata da un pregiudizio, fondato.sui precedenti giudiziari e sugli esiti della perquisizione che, in data 2 marzo 2023, aveva condotto al rinvenimento, presso l'abitazione del ricorrente, occultato nello stipite di una finestra, di danaro contante per euro 50.000,00, somma in realtà riveniente dalla cessione di un esercizio commerciale. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo alla risalenza dei precedenti a carico del ricorrente, il quale ha da tempo intrapreso una regolare attività lavorativa e formato un nucleo familiare, recidendo ogni contatto con i suoi originari acquirenti. 3. Il difensore ha prodotto da ultimo comunicazione del provvedimento di perdita di efficacia della misura emessa nei confronti del coindagato IO LI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza impugnata ha confermato quella del 18 giugno 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di ES e, dichiarata la propria 7 incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., aveva ordinato la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia. Il Giudice di Civitavecchia ha sollevato a sua volta conflitto negativo di competenza trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. La decisione del Tribunale del riesame, in questa Sede impugnata, è stata adottata il 9 agosto 2024, oltre il decorso del termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., senza che fosse intervenuta una nuova ordinanza cautelare emessa dal giudice indicato come competente. 2. Ritiene il Collegio che nella specie non è stata rispettata la sequenza procedimentale prevista dall'art. 27 cod. proc. pen., posto che nel termine assegnato ex lege non è intervenuto un nuovo titolo cautelare emesso dal giudice indicato come competente. Deve al riguardo osservarsi che la mancata dichiarazione della perdita di efficacia della misura è dipesa dal ritenuto effetto sospensivo del termine per provvedere ex art. 27 cod. proc. pen., conseguente alla proposizione del conflitto di competenza. Sul punto si è osservato nella sentenza di questa Sezione Sesta, n. 1288 del 28/11/2024, nei confronti del coindagato LI, alla quale il Collegio intende dare continuità, che «[l]a soluzione non è condivisibile, posto che l'art. 30, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che la proposizione del conflitto di competenza non ha effetto sospensivo sul procedimento in corso, il che comporta che il giudice indicato da altro organo giudiziario come competente territorialmente e che non si ritenga tale è pur sempre tenuto a svolgere le necessarie attività processuali, fin quanto non interviene la sentenza della Corte di cassazione a dirimere il conflitto». La ratio della norma è quella di evitare che, nelle more della decisione del suboprocedimento conseguente alla proposizione del conflitto si vengano a creare situazioni di stasi processuale, nel corso delle quali entrambi i giudici che si sono ritenuti incompetenti omettano di adottare i necessari provvedimenti, anche cautelari». Tale paventata eventualità si è verificata nel caso in esame, in cui il Giudice del Tribunale di Civitavecchia, ritenendo che la proposizione del conflitto di competenza determinasse il venir meno del potere di provvedere sull'istanza cautelare, ha omesso di adottare alcuna pronuncia. La soluzione si ispira all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la ricorrenza del conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari, investito ex art. 27 cod. proc. pen., dichiari a sua volta la propria incompetenza contestualmente all'applicazione di una misura cautelare, atteso che il compimento dell'atto esclude il determinarsi di una situazione di stallo del procedimento (Sez.1, n. 13988 del 28/2/2020, Rv. 278940; Sez.1, n. 28980 del 10/9/2020, Rv. 278727; Sez.1 n.13083 del 3/3/2020, Rv. 279328; Sez.1, n.39874 del 3/10/2012, Rv. 253693). In tal caso, si sostiene, l'adozione dell'ordinanza cautelare, pur se per effetto del meccanismo delineato dall'art. 27 cod. proc. pen., determinerebbe l'implicita cessazione del contrasto ai sensi dell'art. 29 cod. proc. pen. A tale indirizzo se ne contrappone un altro, secondo cui è ammissibile il conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari contestualmente all'emissione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero a seguito di ordinanza cautelare resa da altro giudice dichiaratosi contestualmente incompetente per territorio, atteso che tale declinatoria di competenza, seppure resa in fase pre-processuale, determina uno stallo del procedimento superabile solo con la risoluzione del conflitto (Sez.1, n. 2993 del 20/11/2019, dep.2020, Rv.278360; si veda anche Sez.1, n. 17096 del 13/3/2019, Rv. 275332-02, secondo cui la dichiarazione di inefficacia di una misura cautelare per inutile decorrenza del termine di venti giorni successivi alla trasmissione degli atti al giudice ad quem ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. spetta al giudice che dispone degli atti, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia sollevato il conflitto negativo di competenza). Come evidenziato nella richiamata sentenza LI «Ella soluzione sopra richiamata appare pienamente condivisibile, in quanto valorizza il fatto che la rinnovazione della misura è atto indifferibile, stante la natura precaria della prima ordinanza adottata dal giudice dichiaratosi incompetente, che non può determinare alcun effetto preclusivo rispetto alla contestuale proposizione del conflitto di competenza dal giudice ad quem. A ben vedere, il giudice che contestualmente rinnovi la misura cautelare e sollevi il conflitto di competenza non pone in essere un atto con il quale "dichiara" la propria competenza ex art. 29 cod. proc. pen., bensì manifesta il presupposto del conflitto negativo. Il fatto che contestualmente venga adottata anche la misura cautelare dipende dall'urgenza del provvedere e non può implicare anche una rinuncia a contestare l'erronea attribuzione di competenza. Peraltro, la tesi sopra prospettata è l'unica conforme al principio stabilito dall'art.30, comma 3, cod. proc. pen. (norma non valorizzata nei precedenti richiamati), in base al quale la proposizione del conflitto non determina la sospensione del procedimento in corso che, nel caso di declaratoria di incompetenza in fase cautelare, è necessariamente da individuarsi in quello che 4 perviene alla cognizione del giudice ad quem, pur se a sua volta dichiaratosi incompetente. Ove così non fosse si determinerebbe una inevitabile fase di stasi processuale, fino alla decisione della NE sul conflitto di competenza, posto che il primo giudice dichiaratosi incompetente non avrebbe più alcun titolo (né la disponibilità degli atti) per la gestione del procedimento cautelare (provvedendo sulle eventuali richieste di modifica o revoca), né del resto potrebbe farlo, avendo già dichiarato la propria incompetenza. Al contempo, il giudice indicato come competente e che a sua volta non si ritenga tale, si troverebbe nell'alternativa di non poter adottare alcun atto del procedimento, pena l'implicita ammissione della sua competenza e la conseguente inammissibilità del conflitto eventualmente già proposto. In tal caso, quindi, il giudice indicato come competente ex art. 27 cod. proc. pen. potrebbe sollevare il conflitto solo astenendosi dal compiere qualsivoglia atto. Gli inconvenienti processuali derivanti da tale soluzione sono plurimi e potenzialmente tali da influire su una materia, qual è quella cautelare, che non consente l'individuazione di momenti di vuoto di competenza a provvedere. A tal riguardo è stato correttamente sottolineato come la competenza, quale limite della giurisdizione, è un presupposto indissociabile dalla funzionale attività del giudice la cui operatività rileva anche nell'incidente cautelare, pur dovendo coniugarsi con le peculiarità di tale fase e con l'esigenza di tutelare la collettività laddove venga ravvisata l'urgenza dell'intervento cautelare, al fine di scongiurare i pericoli connessi al prevedibile ritardo con il quale il giudice competente potrebbe provvedere (così in motivazione Sez. U, n. 19214 del 23/4/2020, Giacobbe, Rv. 279092). In conclusione, si ritiene che vi siano plurime ragioni per ritenere preferibile la tesi secondo cui, a seguito della emissione di ordinanza cautelare e dichiarazione di incompetenza, con conseguente trasmissione degli atti ex art. 27 cod. proc. pen. al giudice indicato come competente, quest'ultimo può contestualmente provvedere, nel termine di venti giorni, sulla richiesta di misura cautelare emettendo un nuovo titolo cautelare e proporre conflitto negativo di competenza. [...]. Rimane da esaminare un ultimo argomento che, secondo i sostenitori della tesi contrastata, giustificherebbe la possibilità che il giudice indicato come compente possa omettere di provvedere sulla misura cautelare, limitandosi a sollevare il conflitto. Si sostiene, infatti, che - fin tanto che non sopravvenga la decisione della NE - la misura emessa in via precaria dal primo giudice, dichiaratosi incompetente, permarrebbe efficace anche oltre il termine di 20 giorni, stante il disposto dell'art. 32, comma 3, cod. proc. pen., in base al quale il termine previsto 5 dall'art. 27 cod. proc. pen. decorre dalla comunicazione della sentenza che risolve il conflitto. La soluzione prospettata non è condivisibile, in quanto da un lato si impone inconciliabile contrasto con il principio secondo cui la proposizione del conflitto non comporta la sospensione del procedimento e, quindi, non può neppure determinare una indiretta sospensione del termine ex art. 27 cod. proc. pen. assegnato al giudice indicato come competente affinché provveda all'eventuale rinnovazione della misura. Ma vi è una ulteriore e assorbente ragione. Il meccanismo delineato dall'art. 27 cod. proc. pen. ha una valenza generale e trova applicazione non solo nell'ipotesi ordinaria in cui l'incompetenza sia dichiarata dal giudice cui sia stata, per la prima volta, richiesta l'adozione della misura. Analogo meccanismo, infatti, deve trovare necessaria applicazione anche nei casi in cui l'incompetenza venga dichiarata in sede di impugnazione e, quindi, da parte del Tribunale del riesame o dalla NE (Sez.U, n. 1 del 24/1/1996, Fazio, Rv. 204164; Sez.U, n. 19214 del 23/4/2020, Giacobbe, Rv. 279092; Sez.U, n.14 del 20/4/1994, De Lorenzo, Rv. 198217), ovvero all'esito della definizione del conflitto di competenza. L'art. 32, comma 3, cod. proc. pen., pertanto, si limita a specificare che nel tipico procedimento finalizzato alla risoluzione del conflitto di competenza, il cui esito è necessariamente l'individuazione del giudice cui spetta di provvedere, questi dovrà adottare la misura cautelare nel termine di venti giorni di cui all'art. 27 cod. proc. pen. decorrenti dalla comunicazione dell'estratto della sentenza della cassazione. Allorquando la norma richiama il termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen., pertanto, non fa riferimento al termine che era relativo alla dichiarazione di incompetenza del primo giudice, bensì si riferisce all'incompetenza dichiarata dalla NE e alla conseguente necessità di provvedere entro il termine di venti giorni alla rinnovazione della misura che, evidentemente, non sia già cessata per altra ragione. Il meccanismo sopra delineato è coerente con un contesto procedimentale in cui, a seguito di una prima misura adottata da un giudice dichiaratosi incompetente e confermata dal giudice che ha sollevato il conflitto di competenza, la decisione della NE determinerà la definitiva stabilizzazione della competenza. Nel caso in cui venga riconosciuta la competenza del primo giudice, si renderà necessaria la nuova adozione della misura, posto che quella inizialmente emessa aveva un'efficacia temporalmente precaria e destinata a decadere o ad essere superata dall'ordinanza assunta dal giudice ad quem. Il richiamo all'art. 27 contenuto nell'ultimo comma dell'art. 32 cod. proc. pen., pertanto, deve essere inteso come riferito esclusivamente alle sorti della 6 misura cautelare, adottata da un giudice ritenuto incompetente, all'esito della decisione sul conflitto di competenza. Viceversa, risulta avulsa dal sistema la tesi secondo cui la citata norma consentirebbe un prolungamento del termine di efficacia della prima misura cautelare emessa dal giudice poi dichiaratosi incompetente, proprio perché ciascuna dichiarazione di incompetenza presuppone l'assegnazione, al giudice successivamente indicato competente, di un termine per la rinnovazione della misura». 3. Facendo applicazione di tali principi al caso in scrutinio, la misura originariamente disposta e oggetto di impugnazione deve dichiararsi cessata, non essendo stata rinnovata nel termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. da parte del giudice indicato come competente. Deve da ultimo darsi atto che - nelle more della decisione del presente ricorso - questa Corte, con sentenza resa da Sez. 1, n. 40151 del 10/9/2024, ha risolto il conflitto di competenza indicando come competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, cui gli atti sono stati restituiti.
PQM
Dichiara l'inefficacia della misura disposta dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 18 giugno 2024 per decorrenza del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 26 cod. proc. pen. Il Giudice estensore ilfrPisidente P er igi Di NO SEZIONE VI PENALE 1 8 FEB 2025