Sentenza 20 novembre 2019
Massime • 1
E' ammissibile il conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari contestualmente all'emissione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero a seguito di ordinanza cautelare resa da altro giudice dichiaratosi contestualmente incompetente per territorio, atteso che tale declinatoria di competenza, seppure resa in fase pre-processuale, determina uno stallo del procedimento superabile solo con la risoluzione del conflitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2019, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2019 |
Testo completo
02993-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: FILIPPO CASA -Presidente - Sent. n. sez. 3540/2019 CC 20/11/2019 MONICA BONI Relatore - - R.G.N. 34101/2019 GAETANO DI IU NC LI RL RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP MILANO nei confronti di: GIP TRENTO con l'ordinanza del 27/08/2019 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI Il PG chiede che la Corte dichiari la competenza del GIP Tribunale di Trento. udito il difensore E' presente l'avvocato BOSCHIROLI MARTINO del foro di CREMONA in difesa di: PA VI che chiede che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Cremona. of M Ritenuto in fatto 1.In data 19 agosto 2018 il G.i.p. del Tribunale di Trento, richiesto dell'emissione di misura cautelare nei confronti di VI NE, indagato in ordine ai delitti di atti sessuali aggravati, maltrattamenti in famiglia ed esibizione a minore di materiale pornografico, emetteva ordinanza applicativa degli arresti domiciliari e del sequestro preventivo delle armi rinvenute presso l'abitazione del predetto indagato, quindi, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., si dichiarava incompetente per territorio a prendere cognizione del relativo procedimento, essendo competente il Tribunale di Milano.
1.1 Trasmessi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che aveva chiesto la conferma dell'ordinanza già emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trento, il G.i.p. dello stesso Tribunale con ordinanza in data 27 agosto 2018 disponeva l'applicazione nei confronti del NE della misura coercitiva della custodia in carcere e, ravvisando la competenza del Tribunale di Trento, nel cui circondario era stato commesso il primo reato tra quelli contestati, sollevava conflitto negativo di competenza, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per la soluzione.
1.2 In data 13 novembre 2019 è pervenuta memoria con la quale la difesa dell'indagato ha, dapprima, argomentato la dedotta insussistenza di qualsiasi ipotesi di reato tra quelli contestati, quindi ha sostenuto che la competenza territoriale dovrebbe essere attribuita al Tribunale di Cremona, nel cui circondario si sarebbero svolte le condotte criminose. Considerato in diritto 1.La situazione processuale dedotta nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto all'odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen.. 1.1 Dall'esame degli atti trasmessi risulta che: -in data 14 agosto 2019 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha formulato richiesta di sottoposizione di VI NE alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di aver commesso atti sessuali con e sulla persona della figlia CE sin dall'epoca in cui la stessa aveva appena tre anni, di averla sottoposta a maltrattamenti in famiglia per averla percossa, minacciata ed umiliata pubblicamente ed averle rivolto gravi insulti, nonché di avere esibito alla stessa figlia materiale pornografico e la propria persona completamente nuda, fatti accaduti nel periodo dal 1994 al 2019; 1 -con ordinanza in data 19 agosto 2018 il G.i.p. del Tribunale di Trento ha applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la sua abitazione in Crema;
ha disposto altresì il sequestro preventivo di tutte le armi dallo stesso detenute e dichiarato la propria incompetenza per territorio a prendere conoscenza del procedimento, rientrando i reati contestati nell'ambito di competenza del Tribunale di Milano;
-ricevuti gli atti, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha avanzato istanza per l'applicazione della misura custodiale nei confronti del medesimo indagato ed il G.i.p. del Tribunale di Milano con ordinanza del 27 agosto 2018, dissentendo dalle statuizioni adottate dal giudice di Trento, ha applicato al NE la misura della custodia cautelare in carcere e, ritenendosi a sua volta incompetente per essersi il primo e più grave reato consumato in località Fiavè, rientrante nel circondario del Tribunale di Trento, ha sollevato conflitto negativo di competenza.
2. Tanto premesso, il conflitto negativo di competenza in senso proprio è ravvisabile allorchè più giudici di sedi giudiziarie diverse, oppure aventi distinta competenza per materia ricusino, anche per implicito, la propria competenza a prendere cognizione del medesimo fatto di reato, ascritto allo stesso soggetto;
in tale situazione si realizza la contemporanea pendenza innanzi ad autorità giudiziarie diverse di più procedimenti riguardanti la medesima res iudicanda. Perché si verifichi un conflitto positivo di competenza, come tipizzato dall'art. 28 cod. proc. pen., che dà luogo alla violazione del principio "ne bis in idem" ed è foriero di un possibile contrasto di giudicati da prevenire mediante determinazione della competenza da parte del giudice di legittimità nell'interesse del corretto funzionamento della giustizia, occorre, invece, che diversi giudici prendano contemporaneamente cognizione dello stesso reato, inteso quale fatto contestato e corrispondente in tutti i suoi elementi identificativi (Cass., sez. 1, n. 897 del 21/02/1991, Confl. comp. Ass. App. Palermo e App. Milano in proc. Di Marco ed altri, rv. 186690). Nell'interpretazione nomofilattica offerta da questa Corte l'espressione "medesimo fatto" designa l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, in modo da rendere riconoscibile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo (sez. 1, n. 1098 del 09/03/1992, De Gasperis, rv. 191343; sez. 1, n. 1860 del 28/04/1992, Virgilio, rv. 190523; sez. 1, n. 2787 del 16/04/1997, Confl.comp.in proc.Vanoni e altri, rv. 207655; sez. 1, n. 22440 del 17/05/2007, confl. comp. in proc. Altomonte, rv. 237084; rv. ; sez. 1, n. 26829 del 2 15/04/2011, Confl. comp. in proc. Consorte e altri, rv. 250873; sez. 1, n. 27677 del 17/05/2013, Confl. comp. in proc. Zummo e altri, Rv. 257178). Ne discende che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei distinti procedimenti impedisce che possa considerarsi esistente la perfetta coincidenza del fatto di reato contestato e che possa individuarsi un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.. Sempre sul piano generale va ricordato che la proposizione del conflitto è subordinata ai medesimi presupposti, definiti dall'art. 28 citato, sia che venga sollevata dal giudice per propria determinazione, oppure che venga sollecitata dalla parte mediante l'atto definito dal codice quale denuncia di conflitto: anche in questa ipotesi, oggetto di segnalazione deve essere una situazione di effettivo ed attuale contrasto. Del resto, va anche considerato che l'ordinamento non ammette l'immediata contestazione con i rimedi impugnatori ordinari, appello e ricorso per cassazione, dei provvedimenti che in via incidentale affermino la competenza del giudice adito, stabilendo che essi debbano essere impugnati soltanto unitamente alla sentenza che definisce il giudizio nel grado, ostacolo non aggirabile mediante un utilizzo non consentito dell'istituto del conflitto per poter investire anticipatamente la Corte di cassazione della pretesa violazione delle regole di distribuzione della competenza.
3.Il contrasto di determinazioni inerenti la competenza può manifestarsi, non soltanto nella fase processuale di cognizione, ma anche nel segmento procedimentale ad essa precedente delle indagini preliminari. Nell'elaborazione teorica della giurisprudenza di legittimità si è precisato che può ravvisarsi un caso analogo di conflitto, da risolvere ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., che non è definito dal legislatore in modo preciso e tassativo per l'impossibilità di predeterminarne a priori il contenuto a fronte dell'estrema variabilità di situazioni processuali di contrasto, coinvolgenti la competenza, allorchè il dissenso tra giudici diversi relativamente al medesimo fatto dia luogo ad una stasi procedurale, rimovibile soltanto attraverso la individuazione del giudice competente al compimento di specifici atti. E', infatti, costante l'affermazione che limita l'ambito applicativo dell'art. 28 cod. proc. pen., comma 2, ai casi di contrasto tra giudici da cui derivi una condizione di paralisi dell'attività processuale in dipendenza del dissenso insorto tra due organi giurisdizionali rispetto all'adozione di provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, rv. 231799; sez. 1, n. 33129 del 06/07/2004, Confl. comp. in proc. Bevilacqua ed altri, rv. 229386; sez. 5, n. 1859 del 22/04/1999, Confl. comp. in proc. Sami, rv. ها 213804; sez. 1, n. 5995 del 15/11/1996, Confl. comp. in proc. Straticò, rv. 206516). 3 3.1 Tale arresto del corso dei due procedimenti o di uno di essi sussiste anche nel caso in esame. Invero, il Giudice di Trento ha emesso le misure cautelari richiestegli e dopo la restituzione degli atti al pubblico ministero di Milano, che ha potuto continuare a svolgere indagini e ad assumere tutte le determinazioni che gli spettano, il G.i.p. del Tribunale di Milano ha compiuto l'atto che gli era stato sollecitato, ma al contempo ha riscontrato il proprio difetto di competenza, tanto da aver richiamato la disposizione dell'art. 27 cod. proc. pen. e da avere investito della questione il giudice di legittimità sul presupposto della difforme individuazione della competenza. Il percorso argomentativo e l'esito dispositivo dell'ordinanza rivelano che, pur essendo stata emessa la misura cautelare ed essendo stati restituiti gli atti al pubblico ministero per le indagini e per le ulteriori iniziative di competenza, il giudice milanese ha inteso provvedere soltanto a fronte dell'urgenza costituita dalla decisione cautelare, assunta in via provvisoria ed interinale dal primo giudice interpellato, ossia al fine di stabilizzare in via urgente, entro il termine di venti giorni dall'ordinanza di trasmissione, la misura applicata in conformità alla previsione dell'art. 27, ma senza con ciò avere inteso definire il procedimento nella fase cui lo stesso era pervenuto ed ai fini dell'atto richiestogli con un riconoscimento implicito della propria competenza. In altri termini, è rintracciabile nel provvedimento in esame una decisione, successiva alla prima, che, come questa, replica lo schema procedimentale previsto della predetta disposizione dell'art. 27, con l'unica variante della proposizione del conflitto per l'impossibilità di restituire gli atti del procedimento al primo giudice, già dichiaratosi incompetente. E' noto che l'art. 27 cod. proc. pen. stabilisce l'efficacia delle misure cautelari adottate dal giudice dichiaratosi incompetente, ma solo limitatamente al lasso temporale di venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti alla sede giudiziaria, indicata come competente: in tal modo si contemperano esigenze diverse, ossia il rispetto dei criteri di riparto della competenza e la necessità di sottoporre l'indagato a cautela, personale o reale, in attesa della definizione del processo. E se l'eventuale decorso del termine di venti giorni, determinando l'inefficacia sopravvenuta della misura adottata, non pregiudica la possibilità che altro giudice adotti nuovamente il provvedimento cautelare (sez. 2, n. 4045 del 10/01/2013, Nosenzo, rv. 254306; sez. 6, n. 1056 del 19/12/2012, dep. 2013, Mannarà, rv. 253678), tanto comunque presuppone che quest'ultimo sia legittimato ad intervenire perché fornito della necessaria competenza. Né la predetta disposizione che costituisce il parametro normativo di riferimento contiene limitazioni, di natura testuale o deducibili in via sistematica, per escludere che il giudice che abbia ricevuto gli atti ed al quale sia but reiterata la domanda cautelare dal pubblico ministero, possa avvalersi a sua volta della stessa facoltà già esercitata dalla prima autorità ad essersi spogliata della competenza, qualora neghi la propria. La questione è dunque controversa nel caso in esame, che presenta, sia una situazione di attuale ed effettivo contrasto fra organi giurisdizionali, emerso nella stessa fase, sia la paralisi del procedimento in dipendenza del dissenso insorto tra due organi giurisdizionali rispetto all'adozione del richiesto provvedimento.
3.2 Ad avviso del Collegio, non costituisce ostacolo alla rilevazione del conflitto la circostanza della sua emersione nel corso delle indagini preliminari. E' ben vero che all'iniziativa del giudice che nega la competenza e solleva il conflitto non può assegnarsi la funzione di provocare l'individuazione della competenza ai fini della futura celebrazione del giudizio principale, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le relative sorti non possono essere mai pregiudicate da pronunce in tema di competenza, emesse incidentalmente nel corso delle indagini preliminari (sez. 1, n. 31060 del 22/05/2018, confl. comp. in proc. A. ed altri, rv. 273486; sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012, confl. comp. in proc. Pellegrino rv. 253693; sez. 1, n. 38163 del 6/10/2010, confl. comp. in proc. Ferrari ed altri, rv. 248693; sez. 1, n. 4119 del 12/06/1997, confl. comp. in proc. Gori e altri, rv. 208397). Tale affermazione di principio trova giustificazione nella considerazione che il giudice per le indagini preliminari è chiamato a pronunciarsi ai fini del compimento di singoli specifici atti processuali e non ad esercitare una potestà cognitiva che investa la fondatezza dell'accusa in funzione di definizione del processo;
conseguentemente, è abilitato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto "limitatamente al provvedimento richiestogli" secondo la previsione testuale dell'art. 22, comma 2, cod. proc. pen.. Tuttavia, pur nell'indiscussa validità di tale principio, è proprio in riferimento alla determinazione del giudice legittimato a provvedere sull'emissione della misura cautelare, quindi in relazione al "provvedimento richiesto" che nel caso specifico è insorto il contrasto e che necessita un intervento decisorio da parte di questa Corte, in assenza del quale resterebbe incerta la sorte della misura adottata in via provvisoria anche dal secondo giudice espressosi al riguardo e la potestà di adottarne altra in replica in caso di sua sopravvenuta inefficacia per decorso del termine di venti giorni. Resta comunque impregiudicata qualsiasi ulteriore decisione che attenesse ai presupposti applicativi, demandata all'eventuale pronuncia dei giudici dell'impugnazione cautelare. In termini conformi, seppur in riferimento a fattispecie parzialmente diverse per 5 le quali era intervenuta declinazione di competenza da parte del g.u.p. o del tribunale del riesame, ma sempre in relazione all'adozione di provvedimento cautelare, si è già espressa questa sezione con le sentenze n. 17096 del 13/03/2019, confl. comp. in proc. IA ed altri, rv. 275332 e nr. 17100 del 13/03/2019, confl. comp. in proc. HI ed altri, rv. 275482 con argomentazioni e soluzioni qui condivise e ribadite.
4. Nel merito, il conflitto, come delimitato, deve essere risolto con l'affermazione della competenza della sede giudiziaria di Trento. A fronte di una pluralità di condotte connesse sul piano quanto meno soggettivo, descritte nell'imputazione come compiute in tempi e luoghi differenti, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, cod. proc. pen. risulta corretta l'individuazione quale fattispecie più grave del delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. per i più elevati limiti di pena, dipendenti dalla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 609-quater cod. pen.. Nell'ambito di tale addebito e delle azioni illecite descritte è altrettanto condivisibile, allo stato delle acquisizioni, seguire il medesimo criterio applicato dal G.i.p. di Milano ed assegnare maggiore gravità alla prima condotta in quanto commessa in danno di persona minore di età ed infradecenne, consumatasi in località Fiavè, rientrante nel circondario del Tribunale di Trento. Dichiarata la competenza del G.i.p. del Tribunale di Trento, a tale autorità vanno trasmessi gli atti.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del G.i.p. del Tribunale di Trento, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Filippo Casa DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 GEN 2020 ILGANGELLIERE Stefania P LA 6