Art. 22. (Domanda di brevetto) 1. Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevettazione devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono essere rispettati nel caso in cui il testo del brevetto e dei disegni sia allegato ad una domanda depositata con il sistema telematico. 2. Il testo e' scritto con interlinea 11/2 e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza di 0,21 cm. L'Ufficio stabilisce con circolare la data a partire dalla quale la presentazione del testo debba essere tale da permettere il riconoscimento ottico dei caratteri ovvero l'acquisizione elettronica del testo medesimo. 3. I disegni, che possono essere anche eseguiti a mano, compresi in una o piu' tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonche' i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione. 4. Ove con il deposito della domanda siano stati presentati una descrizione o disegni provvisori, l'esemplare definitivo depositato deve essere presentato entro due mesi. 5. Se la domanda di brevetto per invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, il consenso di cui all' articolo 5, comma 3 decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78 , consiste in una dichiarazione, allegata alla domanda, con la quale il richiedente afferma che l'invenzione non rientra nella fattispecie di cui al citato articolo 5, comma 3 o, in alternativa, che il consenso e' stato acquisito. 6. La dichiarazione di cui all' articolo 5, comma 4 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3 , convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78 , puo' consistere in una autocertificazione. 7. La mancanza della dichiarazione di cui al comma 5 e al comma 6 e' annotata sul registro dei titoli di proprieta' industriale. 8. Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale si richiede la protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite in formato elettronico, secondo le modalita' stabilite con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti Marchi.
Note all'art. 22:
- Per il testo dell' art. 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3 , convertito, con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78 , si veda nelle note all'art. 21.