Sentenza 12 maggio 2016
Massime • 1
Sono utizzabili a fini probatori nel processo penale, le rilevazioni degli orari di ingresso ed uscita dei lavoratori, anche ove gli apparecchi di rilevazione siano stati installati in violazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 4, comma secondo, della legge 20 maggio 1970,n.300 (violazione nella specie derivante dalla mancanza dell'accordo con le organizzazioni sindacali), in quanto tali garanzie riguardano soltanto i rapporti di diritto privato tra datore di lavoro e lavoratori, ma non possono avere rilievo nell'attività di accertamento e repressione di fatti costituenti reato.
Commentario • 1
- 1. Art. 189 c.p.p. - Prove non disciplinate dalla leggehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2016, n. 33567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33567 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2016 |
Testo completo
335 6 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Camera di consiglio: Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 12 maggio 2016 - dott. Franco Fiandanese Presidente Sentenza n.:899 - dott.ssa Mirella Cervadoro Consigliere Reg. gen. n.: 4739/2016 - dott. Geppino Rago Consigliere - dott. Vincenzo Tutinelli Consigliere Consigliere relatore - dott. Cosimo D'Arrigo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI RC EA, nato a [...] il [...] - AR GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania n. 30/2015 emessa in data 1° luglio 2015. Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Co- simo D'Arrigo; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO RC EA TI e GI AR sono indagati per truffa aggravata e continuata nei confronti del Comune di La Maddalena alle dipendenze del quale prestano servizio con le mansioni di usciere consistita nella essersi allontanati- dal luogo di lavoro timbrando il cartellino segnatempo in orari di entrata e uscita diversi da quelli effettivi. Nei loro confronti il g.i.p. del Tribunale di Tempio Pau- sania ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza del danno accertato, pari ad euro 507,24 per il TI ed euro 470,99 per il AR. Con ordinanza del 1° luglio 2015 il Tribunale di Tempio Pausania ha riget- tato la richiesta di riesame formulata dagli interessati. Avverso tale ordinanza i due indagati presentano, tramite il comune di- fensore, ricorso ex art. 325 comma 1, cod. proc. pen., chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. In partico- 1 lare, lamentano l'omessa motivazione su uno specifico motivo di riesame, relati- vo alla insussistenza dei avvisati artifizi e raggiri. Si dolgono, inoltre, della non utilizzabilità delle risultanze desunte dal sistema di registrazione dell'accesso e dell'uscita dei dipendenti dal posto di lavoro (badge), nonché delle captazioni di immagini audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Anzitutto va rilevato che avverso i provvedimenti cautelari reali il ricor- so per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325. 1° co. cod. proc. pen.), in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004 dep. 13/02/2004 - Rv. 226710; v. pure Cass. Sez. U, - Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004 - Rv. 226710). In particolare, nella nozione di "violazione di legge" di cui all'art. 325, 1° co., cod. proc. pen., non rientrano l'illogicità o l'incompletezza della motivazione (Cass. Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007 - dep. 28/02/2007 - Rv. 236255). Pertan- to, il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari può essere proposto solo nel caso di mancanza fisica della motivazione o in presenza di una motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Cass. Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010 - dep. 01/10/2010 - Rv. 248129). Da ciò consegue che potranno essere esaminate solamente le doglianze relative all'utilizzabilità delle risultanze del sistema elettronico di rilevazione delle presenze (badge) e delle riprese audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria. Le altre censure, sostanzialmente relative solo alla completezza della motivazio- ne del provvedimento impugnato, non sono ammissibili.
3. Esaminando il ricorso in relazione alle residue censure, va trattata per prima la questione dell'elusione dell'obbligo di timbratura del badge. Sostengono in proposito i ricorrenti che l'istallazione di sistemi di registrazione degli orari di accesso e di uscita del personale dipendente, giacché utilizzabili in funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori dei doveri di diligenza nel rispet- to dell'orario di lavoro, postula l'accordo con le rappresentanze sindacali o un'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori;
con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, le relative risultanze sarebbero illecite e quindi illegittimamente acquisite agli atti del procedimento penale. La doglianza è infondata per una pluralità di ragioni. Anzitutto, non risulta 2 da alcuna evidenza processuale l'illegittimità dell'istallazione del sistema di rile- vazione elettronica delle presenze;
la mancanza dell'accordo con le rappresen- tanze sindacali aziendali costituisce una mera asserzione dei ricorrenti, priva di riscontro oggettivo. In secondo luogo, le garanzie procedurali imposte dall'art. 4, secondo comma, dello Statuto dei lavoratori (espressamente richiamato dall'art. 114 del d.lgs. n. 196 del 2003, per l'installazione di impianti e apparecchiature di con- trollo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell'attività dei lavora- tori) si applicano ai controlli c.d. "difensivi", ossia diretti ad accertare l'inesatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso (Sez. L, Sentenza n. 2722 del 23/02/2012, Rv. 621115; nella specie la Corte ha escluso l'applicabilità delle garanzie procedurali sopra indicate nel caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale). È quindi possibile affermare il seguente principio di diritto: in tema di ap- parecchiature di controllo dalle quali derivi la possibilità di verificare a distanza l'attività dei lavoratori, le garanzie procedurali previste dall'art. 4, secondo com- ma, dello Statuto dei lavoratori non trovano applicazione quando si procede all'accertamento di fatti che costituiscono reato. Tali garanzie riguardano solo l'utilizzabilità delle risultanze delle apparecchiature di controllo nei rapporti inter- ni, di diritto privato, fra datore di lavoro e lavoratore;
la loro eventuale inosser- vanza non assume pertanto alcun rilievo nell'attività di repressione di fatti costi- tuenti reato, al cui accertamento corrisponde sempre l'interesse pubblico alla tu- tela del bene penalmente protetto, anche qualora sia possibile identificare la per- sona offesa nel datore di lavoro (v. Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013 - dep. 12/07/2013, Chielli e altri, Rv. 256640). Infine, per rispondere ad altra specifica censura posta dai ricorrenti, oc- corre rilevare che, in tema di allontanamento fraudolento dal luogo di lavoro, l'eventuale insussistenza per i lavoratori di un vero e proprio obbligo di vidimare il cartellino o la tessera magnetica delle presenze giornaliere non esclude che, qualora tale vidimazione sia comunque effettivamente compiuta, ma con modali- tà fraudolente tali da indurre in inganno il datore di lavoro, ricorrano gli estremi degli artifizi e raggiri che integrano il delitto di truffa. Infatti, non è la doverosità della vidimazione a rendere quest'ultima, se falsificata, idonea a trarre in ingan- no il datore di lavoro;
al contrario, anche una vidimazione meramente facoltativa di un registro cartaceo o elettronico delle presenze in ufficio, può ingenerare 3 A l'inganno di far risultare una presenza falsamente attestata. Ove la vidimazione dell'ingresso e dell'uscita dal luogo di lavoro sia meramente facoltativa, il lavora- tore può non ottemperare all'adempimento ma, qualora vi ottemperi, la falsa in- dicazione dell'orario di entrata o di uscita configura quindi un artifizio o un raggi- ro.
4. Parimenti infondata di rivela la doglianza relativa all'utilizzabilità delle riprese audiovisive. I ricorrenti sostengono che la segnalazione di fenomeni di assenteismo riguardava altri due colleghi e che, pertanto, le videoriprese in que- stione nei loro confronti non hanno costituito uno strumento di ricerca della pro- va, ma un vero e proprio mezzo di acquisizione della notitia criminis. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le videoregistrazioni di condotte non comunicative disposte dalla Polizia nel corso delle indagini prelimi- nari, in luoghi riconducibili al concetto di domicilio, e quindi generalmente meri- tevoli di tutela ai sensi dell'art. 14 Cost., sono qualificabili come prova atipica di- sciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen., ed utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite con il consenso del titolare del domicilio (Sez. 2, n. 41332 del 07/07/2015 - dep. 14/10/2015, Zhou, Rv. 264889; v. pure Sez. 3, n. 37197 del 07/07/2010 - dep. 19/10/2010, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 248563; Sez. 2, n. 1127 del 13/12/2007 - dep. 10/01/2008, Napolano, Rv. 238905). La circostanza che dall'espletamento dell'attività di indagine siano emersi elementi di colpevolezza anche a carico di soggetti ulteriori rispetto a quelli ori- ginariamente indagati non incide in alcun modo sull'utilizzabilità della prova ati- pica così acquisita neppure nei confronti dei nuovi indagati.
5. Il ricorso deve essere quindi dichiarato rigettato Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara che [nammissibile il ricorso, i ricorrenti lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
rigetto il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2016. Il Consigliere est. Il Presidente (Cosimo D'Arrigo), Franco Fiandanese) pancs fandar DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 AGO. 2016 IL CANCELLIERE DI M E R 4 Claudia Pianetti E U T S R The O I O L N E C