Versione
21 aprile 1942
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Versione
10 giugno 1942
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Art. 30.
(Foro del domicilio eletto).
Chi ha eletto domicilio ((a norma dell'art. 47 del codice civile)) puo' essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
(Foro del domicilio eletto).
Chi ha eletto domicilio ((a norma dell'art. 47 del codice civile)) puo' essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
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- 1. Foro del domicilio elettoAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 286.35043
LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI Capo I Del giudice Sezione III Della competenza per territorio Art. 30 c.p.c. Foro del domicilio eletto. 1.Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
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- 1. Trib. Cassino, sentenza 27/01/2022, n. 122Provvedimento: […] Si è cost ituit a in gi udiz io Controparte_1 deducendo, q uant o all a soll evat a eccezi one di incompet enza per t erri tori o, ch e la st essa è i nfo ndata , posto che nel contratt o di consul enza del 19.5 .2020 parte oppon ent e avrebbe eletto domi cilio ai sensi dell 'art 30 c.p.c. pr opri o presso la sede di Formi a, all a via delle Industri e n.Leggi di più...
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