Articolo 30 del Codice di procedura civile
Articolo 29Articolo 30 bis
Versione
21 aprile 1942
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Versione
10 giugno 1942
Art. 30.
(Foro del domicilio eletto).

Chi ha eletto domicilio ((a norma dell'art. 47 del codice civile)) puo' essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
Entrata in vigore il 10 giugno 1942
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