Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2001, n. 8761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8761 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 61 10/1501 ASSAZ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 87 SEZIONE " gitrati: Composta dagli Ill.mi gg.r! R.G.N.13304/00 Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI 14243/00 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere 19945 Cron. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. Ud. 24/04/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PE AN, elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale, edificio G1, presso l'avv. Alfonso Marra, che la rappresenta e difende giusta delega in attifricorrente che be omesso, di depos. Tare it ricorso nei Termini di legge); - ricorrente
contro
MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ex 1978 lege;
-controricorrente- nonché WAM
contro
: INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 presso gli avvocati Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, dai quali è rappresentato e difeso giusta delega - Resistente con solo unendo to in atti;
- intimato avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 20 maggio 23 luglio 1999 n. 2802, RGAC 42386 del 1996, cron. 11852; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. De Angelis per l'intimato INPS;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, il quale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso della ER. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20 maggio- 23 luglio 1999 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto da ER AN avverso la decisione del locale Pretore del 13 febbraio 1996, che aveva respinto (per intervenuta prescrizione quinquennale) la domanda dell'assistita diretta ad 2 ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo dal Ministero dell'Interno. Avverso tale decisione l'assistita ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Il ricorso non è stato iscritto a ruolo nel termine di legge. Il Ministero dell'Interno ha proposto controricorso (n. 13304 del 2000) producendo dichiarazione di mancata iscrizione a ruolo del ricorso, relativa al periodo 20 -marzo 10 aprile 2000, rilasciata dalla Cancelleria di questa Corte. La ER ha notificato il ricorso in data 7 luglio 2000. Il Ministero ha depositato controricorso. L'intimato INPS non ha svolto difese, depositando solo procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve disporsi innanzitutto la riunione dei due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione. Quanto al primo ricorso, notificato in data 20 marzo 2000, (n. 13304 del 2000) esse deve essere dichiarato improcedibile, in mancanza di iscrizione а ruolo nei termini, da parte della ricorrente ER. Quanto al secondo ricorso, notificato in data 7 luglio 2000, (n. 14243 del 2000), lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, secondo l'orientamento 3 consolidato di questa Corte, secondo il quale: "La dell'impugnazione inammissibileriproposizione improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta la pronuncia giudiziale di inammissibilità improcedibilità, è soggetta al termine breve od decorrente dalla data di notificazione della prima impugnazione, atteso che tale notificazione, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante, deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima (Cass. 27 settembre 2000 n. 12803, 21 luglio 2000 n. 9569; cfr. anche Cass. nn. 12149 del 1999, 12238 del 1998, 1162 del 1998, 5573 del 1997). Nel caso di specie, la seconda impugnazione della ER è stata proposta dopo la scadenza del termine breve di impugnazione, decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione (20 marzo - 7 luglio 2000). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato dell'INPS, che, trainammissibile anche nei confronti l'altro, non ha partecipato ai primi due gradi del giudizio (e nei confronti del quale non è stata svolta alcuna esplicita domanda di merito da parte della ricorrente). Nessuna pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 152 disp. 4 att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
T. la Corte dichiara improcedibile il ricorso n. 13304 del 2000 e inammissibile il ricorso 14243 del 2000. Nulla per le spese del giudizio di legittimità, anche auton nei confronti dell'INPS. de Così deciso in Roma, il 24 aprile 2001. Trivuisce: ricorsi;
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