Sentenza 3 ottobre 2012
Massime • 1
Non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente per territorio ex art. 27 cod. proc., anziché ricusare la cognizione del procedimento trasmesso da altra autorità giudiziaria, applichi comunque una misura cautelare, atteso che il compimento dell'atto non determina una situazione di stallo del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2012, n. 39874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39874 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/10/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2675
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 18902/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TR MODENA - CONFLITTO N. IL;
1) GIP TR RAVENNA N. IL;
avverso l'ordinanza n. 2123/2012 GIP TRIBUNALE di MODENA, del 16/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZ0;
sentite le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Gip del Tribunale di Modena. RILEVATO IN FATTO
COMMISSO EP, CR MO, EG EP, UC EP, IL VA, DE AN RD, NA NE e IN DO sono indagati in ordine al seguente delitto:
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 110 e 73 perché in concorso tra loro detenevano illecitamente, a fini di vendita, e trasportavano sostanza stupefacente del tipo marijuana;
in particolare:
- detenevano illecitamente e trasportavano Kg. 4 di detta sostanza che venivano trasportati da Modena a Casalfiumanese (BO);
- detenevano illecitamente e trasportavano Kg. 5 di detta sostanza che venivano trasportati da Modena a Villanova (TO);
- detenevano e trasportavano Kg. 4 di detta sostanza che veniva acquistata a Modena, trasportata e consegnata a persona allo stato non identificata;
in Massa Lombarda (Ravenna) da gennaio 2012 a fine febbraio 2012. In data 15.3.2012 il GIP del Tribunale di Locri emetteva ex art. 27 c.p.p. ordinanza cautelare nei confronti di MM SE e
CR IR in ordine al suddetto delitto e, ritenuto che la competenza territoriale ad emettere il provvedimento cautelare spettasse al GIP del Tribunale di Ravenna, restituiva gli atti al P.M. affinché li trasmettesse al P.M. presso il Tribunale di detta città, il quale chiedeva al GIP l'emissione di ordinanza di custodia in carcere nei confronti dei predetti indagati.
Il GIP del Tribunale di Ravenna, con ordinanza cautelare del 29.3.2012, confermava l'applicazione della custodia cautelare nei confronti di MM SE e CR IR e dichiarava però nel contempo, ex art. 27 c.p.p., la propria incompetenza per territorio, ritenendo che la competenza ad emettere la misura cautelare spettasse al GIP del Tribunale di Modena, e quindi restituiva gli atti al P.M. affinché li trasmettesse al P.M. presso il Tribunale di detta città, il quale chiedeva al GIP l'emissione di ordinanza di custodia in carcere nei confronti dei predetti indagati. Il GIP del Tribunale di Modena, con ordinanza cautelare in data 16.4.2012, confermava l'applicazione della custodia cautelare nei confronti di MM SE e CR IR, ma nel contempo, ritenendo che la competenza territoriale a procedere nei confronti dei predetti indagati spettasse all'autorità giudiziaria di Ravenna, sollevava conflitto negativo di competenza con l'autorità giudiziaria di Ravenna e disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto. Il GIP del Tribunale di Ravenna ha ritenuto che competente territorialmente fosse il GIP del Tribunale di Modena, poiché agli indagati era stata contestata la condotta di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente;
in particolare erano stati contestati tre trasporti di marijuana che avevano avuto come punto di partenza Modena, dove la sostanza stupefacente era stata caricata nell'auto di NO CO.
Nei tre episodi contestati la condotta di detenzione-trasporto aveva avuto inizio a Modena e, trattandosi di un reato permanente, la competenza doveva essere stabilita in base all'art. 8 c.p.p., n. 3, facendo riferimento al giudice del luogo in cui aveva avuto inizio la consumazione dei reati.
Detto luogo doveva essere individuato in Modena, poiché in atti non vi erano elementi per ritenere che la sostanza fosse nella disponibilità dei correi fin da prima di arrivare a Modena. Il GIP del Tribunale di Modena ha sollevato conflitto di competenza con l'autorità giudiziaria di Ravenna mettendo in evidenza che dalle indagini svolte era risultato che l'attività criminosa veniva pianificata dal gruppo di calabresi (SC SE, CR IR, MM SE, MM NO, De AN RD, IL GI e LE SE) nel bar Micki di Massa Lombarda, e quindi lo stupefacente che materialmente veniva consegnato a NO CO davanti al Bingo di Modena era già nella disponibilità del gruppo, anche se non era nota la località dove lo stupefacente fosse stato detenuto in precedenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto tra il GIP del Tribunale di Modena e il GIP del Tribunale di Ravenna deve essere dichiarato insussistente. Si deve osservare, in merito alla questione sollevata dal GIP del Tribunale di Modena, che la competenza per territorio si deve stabilire in base alla condotta risultante dal capo di imputazione e, non essendovi dubbi che la condotta di detenzione e trasporto realizza un reato permanente, la competenza deve essere individuata nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione (art. 8 c.p.p., n.3). Ma, prima del merito della questione sulla competenza, si deve stabilire se nel caso di specie vi sia un conflitto negativo di competenza.
Secondo l'art. 28 c.p.p., si ha conflitto negativo di competenza quando due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
Quindi, per esserci un conflitto negativo, si deve verificare una situazione di stallo del procedimento in conseguenza della posizione assunta dai giudici.
Nel caso di specie, il GIP del Tribunale di Modena, su richiesta del P.M. presso il Tribunale di Modena, ha emesso la misura cautelare richiestagli ed, essendo stato investito solo in ragione della predetta richiesta, una volta emessa la misura ha restituito gli atti al Pubblico Ministero, che ha potuto continuare a svolgere indagini e prendere tutte le determinazioni che gli competono. Il GIP, avendo nel caso di specie una competenza ad acta, una volta compiuto l'atto richiestogli non può chiedere a questa Corte che si pronunci sulla competenza, nonostante non vi sia alcun conflitto in atto, essendo ormai stata emessa la misura cautelare ed essendo stati restituiti gli atti al Pubblico Ministero per le indagini e per le iniziative di competenza.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il procedimento principale non può essere mai pregiudicato da pronunce in tema di competenza emesse incidentalmente nel corso delle indagini preliminari (V. Sez. 1 sent. n. 38163 del 6.10.2010, Rv. 248693). Pertanto, il conflitto deve essere dichiarato insussistente e gli atti devono essere restituiti al GIP del Tribunale di Modena.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Modena.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2012