CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2023, n. 20869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20869 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da UR IA nata a [...] il [...]; GL SA ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, del 14/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIERGIORGIO MOROSINI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20869 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 03/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato gli appelli proposti, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., da AR LE e da RE TO IG avverso l'ordinanza in data 20 maggio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto la loro richiesta di declaratoria di inefficacia, a norma dell'art.27 cod. proc. pen., delle misure cautelari personali disposte nei loro confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi il giorno 14 aprile 2022. 1.1. In particolare, il Tribunale ha considerao corretta la decisione impugnata, atteso che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria - al quale quello del Tribunale di Palmi aveva inviato gli atti per competenza dopo avere emesso l'ordinanza con la quale aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dei due indagati perché gravemente indiziati dei delitti di omicidio in concorso e soppressione di cadavere aggravati ai sensi dell'art.416- bis.l. cod. pen. - aveva sollevato conflitto negativo di competenza avanti la Corte di cassazione i ritenendo insussistenti gli estremi dell'aggravante del metodo mafioso e che, quindi, non poteva emettere una nuova misura cautelare pena la inammissibilità del conflitto senza che, però, la misura originaria perdesse di efficacia in forza dell'art.27 del codice di rito. 2. Avverso la predetta ordinanza AR TE e RE TO ÍU, per mezzo del difensore di fiducia avv. Domenico Falanga, propongono ricorsi per cassazione affidati ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. I ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt.178, 27, 292, 29 e 32 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione osservando, in sostanza, che a seguito della mancata emissione di nuova ordinanza di custodia cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi (dichiaratosi incompetente) aveva perso efficacia essendo decorsi i venti giorni previsti dal citato art.27. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. 2. Invero, l'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti degli odierni ricorrenti non è divenuta inefficace per il decorso del termine di cui all'art.27 cod. proc. pen. poiché, nella fattispecie, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato conflitto negativo di competenza e non poteva, quindi, disporre una nuova misura cautelare. 2.1. Come è noto, infatti, si ha conflitto negativo di competenza, in base all'art. 28 cod. proc. pen., quando due giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, in modo tale che si verifichi una situazione di stallo del procedimento, non superabile se non tramite l'intervento regolatore di questa Corte. Invero, come già rilevato da Sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012, confl. comp. in proc. Commisso, Rv. 253693-01, il Giudice per le indagini preliminari possiede, anche in materia cautelare, una competenza ad acta, sicché egli, una volta adottato il provvedimento richiestogli, non può a sua volta domandare a questa Corte che si pronunci sulla competenza. Essendo egli investito solo in ragione della decisione sulla misura, una volta che questa sia stata concessa il procedimento principale - che mai può essere pregiudicato da pronunce in tema di competenza emesse incidentalmente nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 38163 del 06/10/2010, confl. comp. in proc. Ferrari, Rv. 248693-01) - è destinato a proseguire, potendo il Pubblico ministero continuare a svolgere le indagini e prendere tutte le determinazioni che gli competono, e non vi è dunque attualità di conflitto. Il principio - secondo cui non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice che lo solleva adotti, contestualmente, il provvedimento rispetto al quale si sia dichiarato incompetente (in termini, Sez. 1, n. 23854 del 15/01/2016, confl. comp. in proc. Tunnara, Rv. 266876-01) - è stato ribadito, con specifico riferimento alla materia cautelare che ci occupa, da Sez. 2, n. 31817 del 44, 'w. 28/06/2018, Lamonica, e ad esso, ineccepibile dal punto di vista sistematico, il Collegio intende dare continuità. 2.2. Non induce a diversa conclusione la circostanza che, nel caso di specie, l'ordinanza di promovimento del conflitto sia seguita alla trasmissione degli atti, ex art. 27 cod. proc. pen., da parte di altro giudice, il quale aveva originariamente applicato la misura cautelare contestualmente dichiarandosi territoríalmente incompetente, sicché la rinnovazione della misura, entro i successivi venti giorni, si sarebbe resa indispensabile per prevenire l'effetto estintivo altrimenti stabilito dalla citata disposizione (presupposto sul quale, invero, il conflitto è stato ritenuto ammissibile da Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, confl. comp. in proc. Pappone, Rv. 278360-01). 3 Al riguardo deve ricordarsi, infatti, che questa Corte ha già affermato (Sez. 2, n. 31800 del 16/03/2018, Lamonica) che il giudice della cautela, che riceva gli atti già trasmessi per competenza dal primo giudice dichiaratosi incompetente, deve - alternativamente- provvedere ai sensi degli artt. 27 e 292 (o 317 o 321) cod. proc. pen., così rinnovando, e stabilizzando, il provvedimento già emanato, ovvero declinare la propria competenza, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., senza assumere altra decisione che suoni come esercizio della competenza stessa, che minerebbe in radice l'insorgenza del conflitto a norma del successivo art. 29. 2.3. Tale esegesi, come ribadito dall'arresto di legittimità testé menzionato, trova conclusiva conferma nel disposto dell'art. 32 cod. proc. pen., il quale prevede che, a seguito della risoluzione sul conflitto da parte della Corte di cassazione, la relativa sentenza debba essere immediatamente comunicata ai giudici in conflitto, e al Pubblico ministero presso i medesimi, nonché notificata alle parti private (comma 2), e che, a seguito della comunicazione, il giudice dichiarato competente debba, se del caso, provvedere ex art. 27 cod. proc. pen., decorrendo il relativo termine perentorio dalla comunicazione medesima. 3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIERGIORGIO MOROSINI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20869 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 03/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato gli appelli proposti, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., da AR LE e da RE TO IG avverso l'ordinanza in data 20 maggio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto la loro richiesta di declaratoria di inefficacia, a norma dell'art.27 cod. proc. pen., delle misure cautelari personali disposte nei loro confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi il giorno 14 aprile 2022. 1.1. In particolare, il Tribunale ha considerao corretta la decisione impugnata, atteso che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria - al quale quello del Tribunale di Palmi aveva inviato gli atti per competenza dopo avere emesso l'ordinanza con la quale aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dei due indagati perché gravemente indiziati dei delitti di omicidio in concorso e soppressione di cadavere aggravati ai sensi dell'art.416- bis.l. cod. pen. - aveva sollevato conflitto negativo di competenza avanti la Corte di cassazione i ritenendo insussistenti gli estremi dell'aggravante del metodo mafioso e che, quindi, non poteva emettere una nuova misura cautelare pena la inammissibilità del conflitto senza che, però, la misura originaria perdesse di efficacia in forza dell'art.27 del codice di rito. 2. Avverso la predetta ordinanza AR TE e RE TO ÍU, per mezzo del difensore di fiducia avv. Domenico Falanga, propongono ricorsi per cassazione affidati ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. I ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt.178, 27, 292, 29 e 32 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione osservando, in sostanza, che a seguito della mancata emissione di nuova ordinanza di custodia cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi (dichiaratosi incompetente) aveva perso efficacia essendo decorsi i venti giorni previsti dal citato art.27. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. 2. Invero, l'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti degli odierni ricorrenti non è divenuta inefficace per il decorso del termine di cui all'art.27 cod. proc. pen. poiché, nella fattispecie, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato conflitto negativo di competenza e non poteva, quindi, disporre una nuova misura cautelare. 2.1. Come è noto, infatti, si ha conflitto negativo di competenza, in base all'art. 28 cod. proc. pen., quando due giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, in modo tale che si verifichi una situazione di stallo del procedimento, non superabile se non tramite l'intervento regolatore di questa Corte. Invero, come già rilevato da Sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012, confl. comp. in proc. Commisso, Rv. 253693-01, il Giudice per le indagini preliminari possiede, anche in materia cautelare, una competenza ad acta, sicché egli, una volta adottato il provvedimento richiestogli, non può a sua volta domandare a questa Corte che si pronunci sulla competenza. Essendo egli investito solo in ragione della decisione sulla misura, una volta che questa sia stata concessa il procedimento principale - che mai può essere pregiudicato da pronunce in tema di competenza emesse incidentalmente nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 38163 del 06/10/2010, confl. comp. in proc. Ferrari, Rv. 248693-01) - è destinato a proseguire, potendo il Pubblico ministero continuare a svolgere le indagini e prendere tutte le determinazioni che gli competono, e non vi è dunque attualità di conflitto. Il principio - secondo cui non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice che lo solleva adotti, contestualmente, il provvedimento rispetto al quale si sia dichiarato incompetente (in termini, Sez. 1, n. 23854 del 15/01/2016, confl. comp. in proc. Tunnara, Rv. 266876-01) - è stato ribadito, con specifico riferimento alla materia cautelare che ci occupa, da Sez. 2, n. 31817 del 44, 'w. 28/06/2018, Lamonica, e ad esso, ineccepibile dal punto di vista sistematico, il Collegio intende dare continuità. 2.2. Non induce a diversa conclusione la circostanza che, nel caso di specie, l'ordinanza di promovimento del conflitto sia seguita alla trasmissione degli atti, ex art. 27 cod. proc. pen., da parte di altro giudice, il quale aveva originariamente applicato la misura cautelare contestualmente dichiarandosi territoríalmente incompetente, sicché la rinnovazione della misura, entro i successivi venti giorni, si sarebbe resa indispensabile per prevenire l'effetto estintivo altrimenti stabilito dalla citata disposizione (presupposto sul quale, invero, il conflitto è stato ritenuto ammissibile da Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, confl. comp. in proc. Pappone, Rv. 278360-01). 3 Al riguardo deve ricordarsi, infatti, che questa Corte ha già affermato (Sez. 2, n. 31800 del 16/03/2018, Lamonica) che il giudice della cautela, che riceva gli atti già trasmessi per competenza dal primo giudice dichiaratosi incompetente, deve - alternativamente- provvedere ai sensi degli artt. 27 e 292 (o 317 o 321) cod. proc. pen., così rinnovando, e stabilizzando, il provvedimento già emanato, ovvero declinare la propria competenza, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., senza assumere altra decisione che suoni come esercizio della competenza stessa, che minerebbe in radice l'insorgenza del conflitto a norma del successivo art. 29. 2.3. Tale esegesi, come ribadito dall'arresto di legittimità testé menzionato, trova conclusiva conferma nel disposto dell'art. 32 cod. proc. pen., il quale prevede che, a seguito della risoluzione sul conflitto da parte della Corte di cassazione, la relativa sentenza debba essere immediatamente comunicata ai giudici in conflitto, e al Pubblico ministero presso i medesimi, nonché notificata alle parti private (comma 2), e che, a seguito della comunicazione, il giudice dichiarato competente debba, se del caso, provvedere ex art. 27 cod. proc. pen., decorrendo il relativo termine perentorio dalla comunicazione medesima. 3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 marzo 2023.