Sentenza 15 gennaio 2016
Massime • 1
Non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice che lo solleva adotti, contestualmente, il provvedimento rispetto al quale si sia dichiarato incompetente. (Fattispecie in materia di liquidazione, nella quale la Suprema Corte ha dichiarato insussistente il conflitto sollevato dal G.i.p. in ordine al provvedimento di liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen., il quale, tuttavia, aveva emesso il provvedimento nell'erroneo presupposto che l'art. art. 30, comma terzo, cod. proc. pen., a norma del quale la proposizione del conflitto non ha effetto sospensivo sui procedimenti in corso, gli imponesse di adottare comunque il provvedimento, per il quale aveva declinato la competenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2016, n. 23854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23854 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2016 |
Testo completo
23854/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rel. Consigliere - N. 143/2016- Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA Dott. ADET TONI NOVIK - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. FILIPPO CASA N. 27577/2015 - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TR CASTROVILLARI nei confronti di: TRIBUNALE CASTROVILLARI con l'ordinanza n. 501133/2010 GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI, del 29/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. q uaffe Cozaramli did for chut oh cheliszen lea acciew confutte Ли Uti difensor AV RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 29 maggio 2015, il Giudice per le indagini . preliminari del Tribunale di Castrovillari, ritenendosi incompetente a liquidare il compenso annuale dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati nel procedimento penale a carico di SI RA ed altri, ha sollevato conflitto negativo di competenza con il tribunale di Castrovillari, dichiaratosi a sua volta incompetente a provvedere suddetta liquidazione, ed ha rimesso gli atti a questa Corte di Cassazione per la risoluzione. Il G.i.p. ha negato la propria competenza sul rilievo che il sequestro era stato disposto ai sensi degli artt. 321, comma 1 e 2, cod. proc. pen., 322-ter e 640-quater cod. pen. ed aveva avuto ad oggetto non solo beni aziendali strumentali, ma anche denaro e quote di valori pari al danno arrecato allo Stato ai fini della confisca per equivalente. Riteneva quindi inapplicabili le disposizioni in materia di amministrazione e gestione dei beni sequestrati previste dal d. lgs. n. 159 del 2011, di tal che la competenza ad adottare il provvedimento richiesto spettava al Tribunale di Castrovillari, quale giudice che procede. Ciò detto, il G.i.p. concludeva FE restando il sollevato conflitto, di dover provvedere... [sull'istanza presentata dall'amministratore giudiziario]... in considerazione del fatto che la pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 30, co. 1°, c.p.p. non ha effetto sospensivo sul procedimento in corso (cfr. co. 3 dell'art. 30 c.p.p. )>>. Me CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre ricordare che, in materia di conflitto di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), si versa in tale ipotesi allorché, tra l'altro, due o più giudici ordinari contemporaneamente prendano o rifiutino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Ne consegue che nel caso di denunzia da parte del giudice o delle parti private dell'esistenza di un conflitto quest'ultimo - deve effettivamente sussistere ed essere attuale. Nel caso in esame, il conflitto è insussistente avendo il G.i.p. emesso il provvedimento di liquidazione richiestogli, cosicché non si è realizzata quella stasi processuale che richiede l'intervento del giudice di legittimità. Trova applicazione in proposito la norma di cui all'art. 29 cod. proc. pen., che, non prescrivendo alcuna forma particolare per l'adozione del relativo provvedimento, prevede la cessazione del conflitto qualora uno dei giudici in conflitto dichiari, anche d'ufficio, la propria competenza o, in caso di conflitto positivo, la sua incompetenza. Erroneo è il richiamo all'art. 30, comma 3, cod. proc. pen. contenuto nell'ordinanza a giustificazione dell'emissione del provvedimento richiesto, in quanto detta norma è diretta ad evitare, come si legge nella Relazione al codice "che la denuncia di conflitto (che potrebbe essere non solo 1 } infondata, ma manifestamente pretestuosa) possa trasformarsi in uno strumento per paralizzare temporaneamente le sorti del processo", ma non impone al giudice di adottare il provvedimento che non rientra nella sua competenza. Poiché "la competenza è la quantità di giurisdizione assegnata a ciascun organo" è contraddittorio che il giudice sollevi il conflitto di competenza e contemporaneamente emetta quel provvedimento per cui si ritiene incompetente. Il sollevato conflitto deve dunque essere dichiarato insussistente, con restituzione degli atti al giudice a quo.
P. Q. M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Castrovillari. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2016. Il consigliere estensore Il Presidente Adet Toni Novik690ཏི་ SI Vecchio нангмотелей DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 GIU 2016 I IL CANCELLIERE TE TE 2