Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2024, n. 1288
CASS
Sentenza 28 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, emessa il 28 novembre 2024, presieduta dal giudice Pierluigi Di Stefano. Il ricorrente ha impugnato un'ordinanza del Tribunale di Roma che confermava la misura degli arresti domiciliari, contestando la nullità dell'ordinanza per mancata messa a disposizione delle intercettazioni e la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. riguardo alla gravità indiziaria. Le parti hanno sostenuto rispettivamente l'accoglimento e il rigetto del ricorso. La Corte ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare, evidenziando che il g.i.p. di Roma, dichiarandosi incompetente, non aveva rinnovato la misura entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen. Inoltre, ha chiarito che la proposizione del conflitto di competenza non sospende il procedimento, obbligando il giudice indicato a provvedere. La Corte ha quindi affermato che la misura originariamente disposta era inefficace per decorrenza del termine, stabilendo un principio di diritto sulla necessità di rinnovazione della misura cautelare.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime2

In caso di conflitto di competenza, il richiamo all'art. 27 cod. proc. pen. contenuto nell'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. deve intendersi come riferito esclusivamente alle sorti della misura cautelare, adottata dal giudice ritenuto incompetente, all'esito della decisione sul conflitto. (Vedi: Sez. U, n. 14 del 1994, Rv. 198217-01; Sez. U, n. 1 del 1996, Rv. 204164-01).

La misura cautelare emessa dal giudice dichiaratosi incompetente e non rinnovata, ex art. 27 cod. proc. pen., dal giudice indicato come competente perde efficacia anche se quest'ultimo abbia sollevato conflitto di competenza, avendo egli l'obbligo di provvedere, in quanto la proposizione del conflitto non determina la sospensione del procedimento né la previsione di cui all'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. consente di ritenere che la prima ordinanza cautelare resti efficace fino alla decisione sul conflitto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2024, n. 1288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1288
    Data del deposito : 28 novembre 2024

    Testo completo