Sentenza 14 febbraio 2002
Massime • 4
In tema di limitazioni legali della proprietà e di rapporti di vicinato, la veduta è da ritenersi "diretta" (e conseguentemente può essere aperta, ma a non meno di un metro e cinquanta centimetri dal fondo del vicino, come prescritto dall'art. 905 cod. civ.), ogni qual volta sia possibile affacciarsi e guardare frontalmente su di esso da uno qualsiasi dei lati del balcone.
Nel caso di apertura di veduta abusiva, l'offerta, purché seria, di sanare la violazione mediante la trasformazione della medesima in luce non può essere disattesa dal giudice, in quanto tale trasformazione, comunque sempre praticabile ai sensi dell'art. 903 cod. civ. e con le caratteristiche di cui al precedente art. 901 cod. cit. , si risolve nell'eliminazione della veduta abusiva, con conseguente restaurazione del diritto del vicino da essa leso.
In tema di distanze tra vedute, l'ultimo comma dell'art. 905 cod. civ. esclude l'obbligo della distanza prevista per l'apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino, quando tra le due proprietà contigue vi sia una pubblica via, e tale prescrizione non presuppone necessariamente che questa separi i fondi medesimi, ma richiede soltanto che essi siano confinanti con la strada pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca collocazione( nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha ritenuto che i giudici del merito avevano erroneamente ritenuto che il proprietario di un edificio confinante con una strada pubblica e contiguo ad altro fabbricato, posto in linea con il primo, fosse obbligato ad osservare la distanza stabilita per l'apertura delle vedute dirette).
Il proprietario del fondo su cui si esercita una veduta illegale può proporre l'azione negatoria e chiedere l'accertamento dell'inesistenza della servitù e anche la sua eliminazione in ogni momento , purché non sia decorso il termine ventennale necessario per l'usucapione delle servitù apparenti , quale è quella di veduta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE M Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.
1.55 REPUBBLICA ITALIANA per diritti 15 FEB 2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE 0 2459 /02 LA CORTE SUPREMA CASS Oggetto SECONDA CIVITE Wisfaye hypheWepple Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 18007/99 - Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 20410/99 Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere - 5200 - Cron. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. 602 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere - Ud. 28/11/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SS APOSTOLI 81, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FERMANELLI, difeso dall'avvocato MICHELE MUSCI, giusta Richiesta copia studio #1 dal Sig. delega in atti%;B 155 per diritti - ricorrente 15 FEB 2003 - IL CANCELLIERE-
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MISCIOSCIA MICHELE, MISCIOSCIA GIOVANNI;
Richiesta copia studio GE dal Sig.
- intimati -
1.55 e sul 2° ricorso n per diritti 20410/99 proposto da: ° " 15 FEB 2002 MISCIOSCIA MICHELE, MISCIOSCIA GIOVANNI, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE... domiciliati in ROMA VLE GIULIO CESARE 71, presso lo2001 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 1601 studio dell'avvocato VITO NANNA, difesi dall'avvocato DN dal Sig. per diritti 1.55 -1- # 1.5 FEB. 2002 IL CANCELLIERE SERGIO LAGRASTA, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
CO NI;
- intimato avverso la sentenza n. 794/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 17/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio are VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale. Per il ricorso accoglimento del 2° motivo, rigetto del incidentale: 1°. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NI FA, proprietario di appartamenti del primo e del secondo piano dell'edi= ficio sito in Corato alla via Ettore Fieramosca n.45, con citazione del 13 ottobre 1984, convenne, davanti al Tribunale di Trani, IO e HE OS per la con' danna a eliminare le vedute dirette aperte nei loro appartamenti,del confinante fabbri- 0 cato, a distanza minore di quella prescritta dall'art. 905 del codice civile. I convenuti, costituitisi in giudizio, si opposero all'accoglimento della pretesa, ecce= pendo che dalle vedute delle loro unità immobiliari non doveva rispettarsi alcuna di= stanza perché esse prospettavano sulla via pubblica, come gli appartamenti dell'attore, di cui con domanda riconvenzionale, chiesero la condanna a sistemare, a distanza le- gale, le solette di suoi balconi e finestre che, in violazione, rispettivamente, della nor- ma dell'art.905 e di quella dell'art. 906 cod.civ., erano collocate a meno di un metro e mezzo e di settantacinque centimetri dal loro fondo. Il Tribunale accolse entrambe le domande, con sentenza dell'undici aprile 1995, con' tro la quale il FA propose appello principale e i OS depositarono impugna= zione incidentale. Il primo affermò che i propri balconi si trovavano a distanza conforme a diritto, che era quella prescritta dall'art.906 cod. civ., essendo da essi esercitabile soltanto la vedu- ta laterale sul fondo dei convenuti, e che a distanza abusiva erano, invece, collocate le finestre, per le quali chiese, tuttavia, darsi atto che era disposto a trasformarle in lu- ci regolari a norma dell'art.901 del codice civile. 1 E N O 'I convenuti, oltre a resistere al gravame, eccepirono la prescrizione dell'azione nega= toria servitutis promossa dalla controparte, e, in subordine, ribadirono che per la pre-- senza della strada pubblica tra il loro fabbricato e quello dell'attore, era applicabile la norma dell'art.905 cod.civ. ultimo comma, secondo cui "il divieto di rispettare la di= stanza prescritta dai commi precedenti cessa allorquando tra i fondi vicini vi è una via pubblica". Con sentenza del 7 luglio 1998 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado avendo ritenuto che: A.- correttamente il Tribunale aveva condannato il FA ad arretrare le vedute dai la- ti dei propri balconi, più vicini alla proprietà dei OS, alla distanza di almeno un metro e cinquanta centimetri dai balconi di costoro, trattandosi di vedute dirette su di ess;
B.- la condanna all'arretramento delle solette delle finestre doveva essere mantenuta ferma nei confronti del FA, perché costui, pur avendo ammesso che esse erano si= stemate a distanza illegale e dichiarato di essere disposto a trasformare le vedute in luci regolari, non aveva compiuto nessun atto concreto, idoneo a manifestare la volon- .tà di dare esecuzione al suo intento;
C.- l'azione promossa dal FA non era prescritta perché il rispetto della distanza le= d gale delle vedute dal fondo del vicino può essere preteso fino a quando non sia usuca- pito il diritto a mantenerle a distanza illegale, il che si verifica con il decorso, non ve- rificatosi nella specie, di un ventennio;
T R O C D.- la distanza prescritta dal primo comma dell'art.905 cod.civ. doveva essere osser= vata dai OS;
e poiché la via pubblica non separava le proprietà delle parti in causa, "poste, invece, in allineamento sullo stesso lato di essa", era inapplicabile la " norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, per il quale: "Il divieto di non rispetta- # re la distanza cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica". Il FA ricorre per cassazione con due motivi. I OS resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale sorretto da due motivi. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE "Pregiudizialmente si ordina, ai sensi dell'art.335 del codice di procedura civile, la riu- nione dei ricorsi perché proposti contro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale, denunziandosi la violazione degli art.905 e 906 del codice civile, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto, con una с motivazione insufficiente e contraddittoria, che dai balconi dell'edificio del FA era esercitabile una veduta diretta sulla proprietà dei vicini, mentre in base a un principio più volte enunciato dal Supremo collegio (la veduta è diretta se consenta all'osserva= tore di guardare frontalmente la proprietà altrui da uno dei lati dei balconi;
ed è latera- le se, come nel caso di specie, il fondo da cui si esercita la veduta e il confine del fon- ล do del vicino formano un angolo piatto, cioè un angolo di centottanta gradi), si sareb= be dovuto riconoscere che si trattava di veduta laterale e che, quindi, la distanza da ri- spettare era di 75 cm. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione la veduta è diretta e può essere, quindi,aperta, ma a non meno di un metro e cinquanta centimetri dal fondo del vicino, come prescritto dall'art.905 del codice civile, se sia possibile affacciarsi e guardare frontalmente su di esso da uno qualsiasi dei lati del balcone (sent.nn.2015 del 1968, 649 del 1975, 2216 del 1976, 4523 del 1993 e altre); e, nella specie, essendosi accer- tato che dai lati più vicini dei balconi del FA, dai quali poteva esercitarsi la veduta. diretta sul fondo dei OS, la distanza era minore di un metro e cinquanta centi- metri, il Tribunale lo ha correttamente condannato ad arretrare gli sporti dei suoi bal- coni fino al limite minimo consentito dalla norma. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello condannato immotivatamente il FA a chiudere le vedute illegali, sebbene costui avesse manifestato la volontà di ridurle a luci e la Corte di cassazione enunciato il seguente principio di diritto: "Nel caso di apertura di veduta abusiva, l'offerta di ri= muovere la violazione mediante la trasformazione della medesima in luce non può es- sere disattesa dal giudice, in quanto tale trasformazione, comunque sempre praticabi- le ai sensi dell'art.903 cod.civ., e con le caratteristiche di cui all'art.901, si risolve in eliminazione della veduta abusiva, con conseguente restaurazione del diritto del vici- 4. ° • no da essa leso" (sent.n.1511 del 1982). Anche questo motivo è infondato, in quanto la Corte d'appello ha ritenuto, in base al suo apprezzamento insindacabile, che il FA non aveva manifestato un serio propo= , sito di riduzione delle vedute a luci, essendosi limitato a chiedere genericamente che si desse atto della sua volontà di trasformare i prospetti abusivi in aperture aventi i re- quisiti prescritti dall'art.901 del codice civile. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunziandosi la violazione degli art. 1158,1160 e 2946 del codice civile, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di pro- cedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello respinto, con una motivazione insufficiente e contraddittoria, l'eccezione di prescrizione decen// nale dell'azione negatoria servitutis,pur essendo stata questa promossa dal FA circa • quindici anni dopo l'apertura delle vedute da parte del dante causa dei convenuti. Il motivo è infondato. Poiché le servitù di veduta,essendo apparenti sono usucapibili con il decorso del ter= mine ventennale, l'azione negatoria (art.949 cod.civ.) è sempre efficacemente propo= nibile prima della scadenza di tale periodo di tempo, potendo il proprietario del fondo su cui si esercita la veduta da distanza illegale, chiedere l'accertamento dell'inesisten' stenza della servitù e anche la sua eliminazione (sent.nn.2903 del 1968, 864 del 2000]. Pertanto, la Corte d'appello, respingendo nel caso in esame la censura dei con- (Plecennaly venuti, che avevano con essa eccepito la prescrizione dell'azione negatoria, non è, in' corsa nell'errore denunziato, ma ha deciso l'impugnazione adeguandosi a principi giu- 5. NOIZ ridici esatti. *Con i secondo motivo, denunziandosi la violazione degli art.905 e 906 del codice civile, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d'appello motivato sufficientemente la ri= tenuta sussistenza di vedute dirette illegittime, esercitabili sul fondo del FA dai bal- coni dei convenuti;
e per non avere, soprattutto, considerato che le vedute dirette non erano configurabili, perché prospettavano sulla via pubblica e che a diversa conclu= sione non poteva indurre la circostanza che i fondi delle parti in causa erano allineati sullo stesso lato della via. 1013 Questo motivo è fondato. Con riferimento esclusivo alle vedute dirette, la norma dell'ultimo comma dell'art. 905 del codice civile dispone che il divieto di aprire vedute verso il fondo del vicino, a distanza minore di un metro e mezzo, "cessa allorquando tra i due fondi vi è una via pubblica". Per l'operatività di questa disposizione entrambi i fondi devono confinare con la strada pubblica, ma è irrilevante la collocazione di essi, non richiedendosi che si fronteggino e che da tale via siano separati, in quanto l'esonero dal divieto è giusti- ficato dall'identificazione della strada pubblica con uno spazio dal quale chiunque, e, quindi, non soltanto chi si affacci dalla veduta posta a distanza illegale, può spingere liberamente lo sguardo sui fondi adiacenti (conf.sent.nn.3519 del 1979,2390 del 1990 9297 del 1992). Nella specie, la Corte d'appello non si è uniformata a questo principio, ma lo ha rin' NOVZ negato, avendo affermato: "il fatto che i balconi dei OS si affacciano diretta= mente sulla pubblica via e non sulla proprietà FA non ha rilevanza ai fini della de= cisione, atteso che la strada non separa le due proprietà, che sono poste in allinea= mento sullo stesso lato della via, onde non potrebbe trovare applicazione l'ultimo comma dell'art.905 del codice civile". Consegue che, in applicazione del menzionato principio di diritto e dell'art. 384 del d codice di procedura civile, secondo cui la Corte di cassazione quando accoglie il ri= corso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto "decide la causa nel me= rito, se non siano necessari, come nel caso concreto, ulteriori accertamenti di fatto", deve accogliersi il secondo motivo del ricorso incidentale, cassarsi senza rinvio la statuizione della sentenza impugnata di conferma della condanna dei convenutimy porre le solette dei balconi dei loro appartamenti a distanza non minore di un metro e mezzo dalla proprietà del FA" (il capo di condanna all'arretramento delle vedute dirette deve essere, invece, mantenuto fermo nei confronti del FA, perché costui non ha impugnato la decisione d'appello per violazione della norma dell'ultimo com= ma dell'art.905 cod.civ.), e sostituirsi tale statuizione con la seguente: Rigetta la do= manda dell'attore di condanna dei convenuti ad arretrare le vedute dirette alla distanza . di un metro e mezzo dal proprio fondo. Per la sussistenza di giusti motivi si dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, mentre deve restare ferma la statuizione sul punto emessa per il procedimento di merito dalla Corte d'appello. P. T. M. La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il primo motivo dell'inciden' tale;
accoglie il secondo motivo di quest'ultimo, e, in relazione ad esso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal- l'attore per l'arretramento delle vedute dirette poste a distanza illegale. Compensa le spese del giudizio di cassazione e lascia immutato il provvedimento sulle spese del * procedimento d'appello. Roma 28 novembre 2001. Il presidente. Il consigliere estensore (dott.M.Spadone) (dott.A. Vella) C emevilly Frandon IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 14 FEB. 2002 CELLIERE C1 32015 10ST 120,11 430T 3011 8 TOT. 160,10 AGENZIA DELLA ENTRATE ROMA 2 Registrato in data GFN. 2003 4 ain to 17 (euro.....C PP0) Chudiziari