Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2017, n. 14237
CASS
Sentenza 3 febbraio 2017

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Non sussiste alcun obbligo di reciproca collaborazione giudiziaria con uno Stato estero, succeduto ad altro Stato con il quale l'Italia mantenga un accordo o una convenzione di estradizione, in assenza di una manifestazione di un mutuo consenso, da parte dello Stato contraente originario e di quello di nuova costituzione, che faccia emergere la reciproca volontà di rimanere vincolati. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale richiesta di estradizione passiva, che aveva ritenuto inapplicabile, perchè unilaterale, la dichiarazione inviata all'O.N.U. al momento dell'acquisto dell'indipendenza dal Regno Unito da parte della Repubblica di Mauritius, con cui quest'ultima esprimeva la volontà di succedere, senza limiti di tempo, in tutti i trattati stipulati dalla madrepatria britannica).

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la condizione di reciprocità, alla quale è subordinata ai sensi dell'art. 702 cod. proc. pen. la facoltà di intervento dello Stato estero nel procedimento di estrazione passiva, deve intendersi soddisfatta solo nella ipotesi in cui sia accertata la garanzia, da parte dello Stato richiedente, di una prestazione sostanzialmente "equivalente" in favore dello Stato italiano, corrispondente cioè al contenuto "materiale" del modello sostanziale di condotta delittuosa o dell'evenienza procedimentale che vengono in rilevo nel caso considerato.

In tema di estradizione passiva, l'intervento dello Stato richiedente è consentito, salvo diversa regolamentazione contenuta nelle convenzioni internazionali, sino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi al controllo della regolare costituzione delle parti nel procedimento camerale davanti alla Corte di appello competente a conoscere della domanda di consegna.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2017, n. 14237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14237
Data del deposito : 3 febbraio 2017

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