Versione
24 ottobre 1989
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31 ottobre 2017
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Art. 715. Applicazione provvisoria di misure cautelari 1. Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del ((Ministro della giustizia)) , la corte di appello puo' disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.
2. La misura puo' essere disposta se:
a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona e' stato emesso provvedimento restrittivo della liberta' personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;
b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e ((delle pene previste per lo stesso, nonche' gli elementi)) per l'esatta identificazione della persona;
c) vi e' pericolo di fuga.
3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non puo' essere determinata nei modi cosi' indicati, e' competente la corte di appello di Roma.
4. La corte di appello puo' altresi' disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
5. Il ((Ministro della giustizia)) da' immediata comunicazione allo stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro.
6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello ((della giustizia)) la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'articolo 700.
CAP007 CAP008
2. La misura puo' essere disposta se:
a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona e' stato emesso provvedimento restrittivo della liberta' personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;
b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e ((delle pene previste per lo stesso, nonche' gli elementi)) per l'esatta identificazione della persona;
c) vi e' pericolo di fuga.
3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non puo' essere determinata nei modi cosi' indicati, e' competente la corte di appello di Roma.
4. La corte di appello puo' altresi' disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
5. Il ((Ministro della giustizia)) da' immediata comunicazione allo stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro.
6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello ((della giustizia)) la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'articolo 700.
CAP007 CAP008
Commentari • 62
- 1. Domanda di estradizione: decorrenza del termine dei 40 giorni (Cass. 9092/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 novembre 2017 · 248.32512
Nel regime retto dalla Convenzione Europea di estradizione, ove sia stata applicata provvisoriamente una misura coercitiva a norma dell'art. 715 c.p.p. , questa deve essere revocata qualora alla scadenza del termine massimo decorrente dal giorno dell'arresto (da computare nel termine) non sia stata indirizzata dal Ministero della giustizia della Parte richiedente al Ministero della giustizia italiano o per via diplomatica la domanda di estradizione, corredata dai documenti giustificativi, […]
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Giurisprudenza • 242
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2021, n. 7028Provvedimento: […] Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino rigettava la richiesta di scarcerazione, per decorrenza del termine di quaranta giorni previsto dagli artt. 715 cod. proc. pen. e 16 Convenzione Europea in materia di estradizione, proposta da OR AP, cittadino albanese, arrestato a fini di estradizione in data 27 agosto 2020, […] Diversamente, in base al combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 715 cod. proc. pen., […]Leggi di più...
- Convenzione europea di estradizione·
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