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24 ottobre 1989
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15 febbraio 1991
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5 agosto 2016
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31 ottobre 2017
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Art. 714. Misure coercitive e sequestro 1. In ogni tempo la persona della quale e' domandata l'estradizione puo' essere sottoposta, a richiesta del ((Ministro della giustizia)) , a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, puo' essere disposto, a richiesta del ((Ministro della giustizia)) , il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale e' domandata l'estradizione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale e' domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna.
3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione.
4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione e' trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorita' giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche piu' volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando e' necessario procedere ad accertamenti di particolare complessita'.
4-bis. Le misure coercitive sono altresi' revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine e' sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla corte medesima.
CAP007 CAP008
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale e' domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna.
3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione.
4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione e' trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorita' giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche piu' volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando e' necessario procedere ad accertamenti di particolare complessita'.
4-bis. Le misure coercitive sono altresi' revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine e' sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla corte medesima.
CAP007 CAP008
Commentari • 86
- 1. Custodia cautelare estradizionale, quali termini? (Cass. 41560/06)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 marzo 2025 · 271.01636
[…] in vista di questa, alla adozione di provvedimenti coercitivi in via provvisoria (artt. 715 e 716 cod. proc. pen.); la fase di garanzia giurisdizionale vera e propria (art. 714 cod. proc. pen.); nonchè, infine, […] l'esecuzione dell'estradizione "a soddisfatta giustizia italiana", alle misure cautelari in corso o che siano adottate durante la sospensione, devono, in virtù del richiamo operato dall'art. 714 c.p.p., comma 2, ritenersi applicabili i termini di durata massima previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4, […] Avverso l'ordinanza indicata in premessa, ha proposto ricorso per Cassazione il procuratore generale, in quale ha dedotto la violazione degli artt. 303 e 714 cod. proc. pen.. […]
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